AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto


 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2004, n. 3365

 Disposizioni urgenti di protezione civile. 

(GU n. 186 del 10-8-2004)


 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»
Vista la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23 aprile 2004 con la quale ha rappresentato l'esigenza che vengano rese immediatamente disponibili le risorse finanziarie attivabili ai sensi dell'art. 23-quater della legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 23-quater del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° giugno e 8 luglio 2004;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 e del 13 febbraio 2004, con i quali e' stato rispettivamente dichiarato e prorogato fino al 1° marzo 2005 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
Viste le disposizioni contenute nell'ordinanza 19 marzo 2003, n. 3273, nonche' quelle di cui all'art. 10 dell'ordinanza 27 novembre 2003, n. 3328, con le quali e' stata definita la disciplina generale di riferimento per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del predetto stato di emergenza;
Atteso che l'attuale confluenza tra la A27 e la A4 (tangenziale di Mestre) determina per la sua configurazione una situazione di congestione del traffico tale da causare situazioni di rischio per l'incolumita' degli utenti di tale arteria;
Vista la nota del 19 luglio 2004 del presidente della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 e del 23 gennaio 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea», come integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, nonche' la successiva ordinanza del 19 dicembre 2003, n. 3331;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato,  fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2003 fino al 31 agosto 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002 recante «disposizioni  urgenti per fronteggiare l'emergenza socio ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;
Ritenuto di dover disporre per l'adeguamento del compenso del prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato, in analogia con quanto percepito dai prefetti commissari delegati per le altre emergenze in atto sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legistative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089 e del 10 aprile 2001, n. 3122 concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;
Vista la richiesta del 26 luglio 2004 del sindaco di Venezia - commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776, del 31 marzo 1998, n. 2985, del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;
Vista la nota del 18 luglio 2004, con cui il Commissario delegato - presidente della regione Puglia chiede la rideterminazione dei termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione n. 3271 del 12 marzo 2003;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 

Dispone:

Art. 1. 

1. Il sindaco di Venezia - commissario delegato, al fine di proseguire con ogni urgenza le attivita' inerenti al superamento del contesto emergenziale relativo al traffico acqueo lagunare, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come prorogato dall'art. 23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il limite d'impegno quindicennale di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2005 a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica prevista dalla medesima disposizione. 

2. Al termine dello stato d'emergenza, il commissario delegato rendiconta al Comitato interministeriale per la programmazione economica sulle risorse impiegate e sulla destinazione delle stesse.

 

Art. 2. 

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 provvede, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui agli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza, al compimento urgente di tutte le iniziative finalizzate alla piu' sollecita realizzazione degli interventi necessari per adeguare la confluenza tra la A27 e la A4 in tangenziale comune di Mogliano Veneto alle esigenze di decongestionamento del traffico, assicurandone in particolare la progettazione ed esecuzione. 

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo il commissario delegato si avvale del soggetto attuatore di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3273/2003, nominato dal presidente della regione Veneto, nonche' della struttura di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. 

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi oggetto del presente articolo provvedono le societa' concessionarie autostradali interessate, previo inserimento degli interventi nei piani finanziari delle stesse gia' predisposti. Il presidente della regione Veneto puo' autorizzare a titolo di anticipazione l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

 

Art. 3. 

1. Per le finalita' di cui alle ordinanze indicate in premessa, ed in ragione della urgente necessita' di portare a compimento le iniziative previste, le risorse finanziarie trasferite sulla contabilita' speciale n. 3093 c/o Banca d'Italia - Sezione tesoreria provinciale di Roma, intestata al commissario delegato - comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, sono vincolate al perseguimento delle finalita' di cui alle ordinanze medesime e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, applicandosi la disciplina dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257 e' cosi sostituito: «4. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative affidate ai sensi della ordinanza n. 3257 del 2002, al prefetto di Verbano Cusio Ossola, in qualita' di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e' corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al commissario medesimo».

 

Art. 5. 

1. Al fine di assicurare il compimento urgente delle necessarie attivita' di prevenzione in materia di lotta agli incendi boschivi, anche rispetto alle esigenze di implementazione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile derivanti dagli impegni dello Stato italiano all'estero nel quadro dei rapporti di cooperazione internazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla sollecita temporanea acquisizione in via sperimentale per la campagna estiva dell'anno in corso, ed in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti della flotta aerea stessa, di un ulteriore aeromobile dotato di maggiori capacita' operative anche rispetto a situazioni di emergenza piu' distanti dai luoghi di schieramento. A tale scopo il Capo del Dipartimento della protezione civile pone in essere la necessaria attivita' contrattuale ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Art. 6. 

1. Il Dipartimento della protezione civile, per le attivita' di competenza connesse con le numerose emergenze in atto nel territorio nazionale e di cui in premessa, e' autorizzato ad avvalersi di personale scolastico, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, ed in deroga all'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

Art. 7. 

1. A carico dei fondi in dotazione al presidente della regione Molise - commissario delegato per l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in premessa, sono posti gli oneri di qualsiasi natura connessi all'acquisizione di medicinali o di altro materiale sanitario, nonche' conseguenti a visite mediche specialistiche, da parte di coloro che abbiano subito invalidita' permanenti, riconosciute dalle competenti autorita', quale diretta conseguenza del crollo della scuola «Jovine» in San Giuliano di Puglia. A tal fine il presidente della regione Molise - commissario delegato provvede ai necessari rimborsi, entro trenta giorni, sulla base delle documentate richieste dei soggetti interessati, corredate dalle relative certificazioni mediche.

 

Art. 8. 

1. Nell'ambito delle attivita' dirette alla ricostruzione del teatro La Fenice il sindaco di Venezia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000 provvede, altresi', alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il progetto relativo ai predetti interventi e' predisposto sulla base delle indicazioni che verranno allo scopo fornite da un apposito comitato tecnico-scientifico nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento, nell'ambito del quale sono altresi' stabiliti i compensi dei relativi componenti a carico del Fondo della protezione civile. 

3. Alle esigenze finanziarie per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi stabilite.

 

Art. 9. 

1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003 e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.


La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2004


Il Presidente: Berlusconi