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Decreto-Legge 31 maggio 2005, n.90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
(GU n. 125 del 31-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita'
e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'ambito
della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione
dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti
compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
20 e del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari
esteri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Lotta agli incendi boschivi
1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere
preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonche' di
garantire il funzionale espletamento delle attivita' aeree di spegnimento con la
flotta antincendio nella disponibilita' del Dipartimento della protezione
civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di
svolgimento della predetta attivita' durante i periodi estivo ed invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della
componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi,
il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da
adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, puo' acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste
a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle
attivita' e dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma
urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile
sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative.
3. Per garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio
dello Stato, nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta
attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di
segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed
opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione
dall'alto delle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove
possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il
Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente
nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti
all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
Emergenza ambientale in Calabria
1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione
Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con
applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17
febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005,
n. 53.
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri in
atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con
riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti
indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
Art. 3.
Personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonche' ai
contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e
tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile,
il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri,
e' autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e
stante l'inapplicabilita' del disposto di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del
ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione
alla non fungibilita' delle figure professionali occorrenti, le relative
assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette
assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure
bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed
esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il
Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da
universita' statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di almeno tre
anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro
mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito
professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione,
nelle Amministrazioni pubbliche di&,c; protezione civile deputate
istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze,
documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati
prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificita' del
personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, nonche' avuto riguardo alla peculiarita' dei compiti e
delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso
selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori
requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni
professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel
peculiare settore della protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando
o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai
dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della
domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilita'
dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione
civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo
inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalita' acquisita nell'ambito dei
contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il
Dipartimento della protezione civile, nonche' avuto riguardo alla
professionalita' specialistica richiesta per il perseguimento delle finalita'
istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale e' assunto, nel
limite di cento unita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica
professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi
consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di apposita domanda.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il
Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono
intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita'
istituzionali del medesimo Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le
prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della
protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi
all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in complessivi
euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro 800.000,00 annui a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita'
relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le
risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
Art. 4.
Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile
1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di
protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi poteri di
ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle
attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, e' attribuita, ai
sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, la titolarita' della funzione in materia di protezione civile al
Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le
competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste
dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero
dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari
esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli
interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di
competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del
Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilita' sul
territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli
interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, e' autorizzato,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per la protezione civile, il
compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di
ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la piu' economica gestione dei propri mezzi aerei
adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella
prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la
sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie
esigenze connesse al piu' efficace assolvimento del predetto servizio, e'
autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di
altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi
diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno
1. Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la bonifica dei
sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti
attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per
il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono
essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31
dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale.
Art. 6.
Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a
21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Art. 7.
Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali
1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle
strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
impegnati in attivita' di protezione civile per il superamento delle situazioni
emergenziali, che abbiano subito una invalidita' permanente superiore al
settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti
deceduti nello svolgimento delle medesime attivita', puo' essere corrisposta, a
titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
modalita', termini e procedure per l'elargizione, nell'ambito della dotazione
del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo
scopo, delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20
ottobre 1990, n. 302, nonche' l'ammontare che si rende possibile utilizzare per
le finalita' di cui al presente articolo, assicurando il pieno soddisfacimento
delle primarie finalita' di
protezione civile.
Art. 8.
Indirizzi operativi in materia di volontariato
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di
protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Art. 9.
Disposizioni per il Ministero degli affari esteri
1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari
esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e
2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi
onnicomprensivi al personale della Unita' a fronte delle prestazioni rese per
assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi
bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli