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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005, n. 3399
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(GU n. 46 del 25-2-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza
socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla
rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3
dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla
rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione»;
Vista la nota del 7 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio
economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla
rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, con
la quale, tra l'altro, oltre a chiedere alcune modifiche ed integrazioni
all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, ha rappresentato la
necessita' di disporre di ulteriori unita' di personale da utilizzare presso la
struttura commissariale, in considerazione delle numerose attivita' da porre in
essere per il superamento del contesto emergenziale in questione;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26
dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche'
le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n.
3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005;
Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con la quale si segnala che la flotta aerea di Stato
sara' sottoposta per circa dodici mesi e per ragioni tecniche connesse
all'aggiornamento delle linee di volo ed a interventi di tipo manutentivo, ad
una sensibile riduzione della capacita' complessiva di trasporto;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2004, n. 3388, che, al fine di assicurare la necessaria efficienza
operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza il medesimo Dipartimento al
compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
della flotta aerea in dotazione;
Viste le richieste rispettivamente del 27 gennaio e 10 febbraio 2005
dell'Assessore alla protezione civile della regione Piemonte con la quale viene
rappresentata la carenza di risorse finanziarie da destinare ai soggetti
danneggiati dagli eventi calamitosi del 1994 residenti nel comune di
Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e
Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14
dicembre 2004, recante «Disposizioni Primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e
Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004»;
Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma
della Sardegna, inerente la possibilita' di esentare i sindaci dei comuni
danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di dicembre 2004 dall'obbligo di
rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20
dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel
mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo
2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei
mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed
Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di
Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre
2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della citta' di Apricena, nei giorni
dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonche' per fronteggiare l'eccezionale tromba
d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15
settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2002, recante: «Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno
colpito il territorio della regione autonoma Valle D'Aosta e delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, capo I
articoli 1, 2, e 3, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26
gennaio 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di
Forli-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;
Viste le note in data 9 febbraio 2005 del presidente della regione
Emilia-Romagna con la quale viene rappresentata l'esigenza di disciplinare, in
via ordinaria, le ulteriori fasi realizzative degli interventi finalizzati a
dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario e di cui alle
ordinanze n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, nonche' la
necessita' di utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dalle economie
derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3
agosto 2000, per le finalita' di cui all'ordinanza n. 3292 del 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre
2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del
sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza
conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania,
nonche' le misure giurisdizionali cautelari assunte a carico dei soggetti
affidatari del servizio relativamente agli impianti di produzione di
combustibile derivato dai rifiuti (CDR);
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unita' di personale»
sono sostituite da «dieci unita' di personale» e dopo le parole «o di distacco»
sono aggiunte «anche part-time»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso di personale in part-time il Commissario delegato e'
autorizzato a rimborsare all'Ente di appartenenza il corrispettivo
corrispondente alle ore di impiego presso la struttura commissariale».
2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3383 del 3 dicembre 2004, e' soppresso e cosi' sostituito: «3. Il Commissario
delegato, puo' altresi' avvalersi oltre che della consulenza di organismi ed
enti, fino ad un massimo di cinque unita' di personale estraneo alla pubblica
amministrazione. I relativi compensi sono determinati dal Commissario delegato
attraverso appositi contratti di servizio».
3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di cui al presente
articolo» sono sostituite con le parole «Al personale di cui al comma 4, nonche'
ai soggetti attuatori ove nominati,».
4. I soggetti attuatori previsti all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3383 del
2004, qualora nominati, sono autorizzati a richiedere l'apertura di apposite
contabilita' speciali, all'uopo istituite, intestate ai medesimi soggetti
attuatori con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le spese di
missione sostenute dal personale della struttura commissariale previa
presentazione di apposita documentazione probante.
6. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3383 del 2004, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo n. 22
del 1997, e successive modificazioni, articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto
legislativo n. 36 del 2003, art. 2.
7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi
assegnati al Commissario delegato.
Art. 2.
1. Attesa l'urgente necessita' di assicurare il soddisfacimento delle
proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004,
n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha
colpito il sud-est asiatico e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3389
del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 dell'8 gennaio 2005
e 3394 del 18 gennaio 2005, ed alla conseguente necessita' di garantire gli
indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e
di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi la disponibilita' di un mezzo aereo ad ala fissa avente
le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi
anche in un'ottica di possibile fruizione di un piu' ampio servizio finalizzato
ad assicurare usi corrispondenti ad un piu' articolato quadro di esigenze
operative.
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle
affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n.
3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi
agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di
bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta
imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il
Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i
prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari
relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici
attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le convenzioni gia' stipulate dal Dipartimento della
protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono
conseguentemente modificate.
3. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e' soppresso.
Art. 3.
1. In relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi in seguito
agli eventi alluvionali del 1994, quantificate in euro 5.000.000,00, al fine di
ristorare i soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza dei predetti
eventi, la regione Piemonte e' autorizzata a trasferire all'Ufficio territoriale
del Governo di Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di
anticipazione, a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art.
138 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette somme
saranno rimborsate dal Dipartimento della protezione civile alla regione
Piemonte nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse
derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Art. 4.
1. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6
dicembre 2004 hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e
Sassari, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3387 del 2004, possono richiedere, d'intesa con il Commissario delegato,
l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni
lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5.
1. Fino al completamento degli interventi di protezione civile e messa in
sicurezza sul territorio della regione Emilia-Romagna, programmati in attuazione
delle ordinanze di protezione civile n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n.
3276 del 2003, la medesima regione e' autorizzata a proseguire, in regime
ordinario, con le medesime modalita' di gestione delle risorse finanziarie
all'uopo disponibili, nonche' a disciplinare gli aspetti meramente procedurali
ed organizzativi per il completamento dei piani precedentemente predisposti,
garantendo la massima continuita' con l'attivita' svolta in vigenza dello stato
d'emergenza e finalizzata ad assicurare la tempestiva attuazione in termini di
efficacia e trasparenza nell'azione amministrativa.
2. Per il proseguimento degli interventi posti in essere per il superamento del
contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici che il 26 gennaio 2003
hanno colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena, e di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio
2003, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare e trasferire
l'importo di euro 600.000,00 rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le
finalita' di cui all'ordinanza sopra citata n. 3292 del 2003.
Art. 6.
1. Per fronteggiare il grave contesto emergenziale in atto nel territorio
della regione Campania in materia di rifiuti, e per l'attuazione di quanto
disposto dall'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, il Commissario
delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e
delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o
da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa,
altresi' adottando tutte le iniziative anche di carattere processuale, ove
necessario in deroga alle norme contenute nel titolo II del libro quarto del
codice di procedura penale, per conseguire i necessari provvedimenti giudiziari
strumentali al perseguimento delle finalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con cui e' stato prorogato,
lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi