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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005, n. 3399

 

Disposizioni urgenti di protezione civile.

 

(GU n. 46 del 25-2-2005)

 




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione»;
Vista la nota del 7 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, con la quale, tra l'altro, oltre a chiedere alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, ha rappresentato la necessita' di disporre di ulteriori unita' di personale da utilizzare presso la struttura commissariale, in considerazione delle numerose attivita' da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale in questione;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005;
Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si segnala che la flotta aerea di Stato sara' sottoposta per circa dodici mesi e per ragioni tecniche connesse all'aggiornamento delle linee di volo ed a interventi di tipo manutentivo, ad una sensibile riduzione della capacita' complessiva di trasporto;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, che, al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza il medesimo Dipartimento al compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione;
Viste le richieste rispettivamente del 27 gennaio e 10 febbraio 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Piemonte con la quale viene rappresentata la carenza di risorse finanziarie da destinare ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 1994 residenti nel comune di Alessandria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, recante «Disposizioni Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004»;
Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma della Sardegna, inerente la possibilita' di esentare i sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di dicembre 2004 dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3276 del 28 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della citta' di Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonche' per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile.
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle D'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, capo I articoli 1, 2, e 3, recante: «Interventi urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;
Viste le note in data 9 febbraio 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna con la quale viene rappresentata l'esigenza di disciplinare, in via ordinaria, le ulteriori fasi realizzative degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario e di cui alle ordinanze n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, nonche' la necessita' di utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalita' di cui all'ordinanza n. 3292 del 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania, nonche' le misure giurisdizionali cautelari assunte a carico dei soggetti affidatari del servizio relativamente agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR);
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «cinque unita' di personale» sono sostituite da «dieci unita' di personale» e dopo le parole «o di distacco» sono aggiunte «anche part-time»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di personale in part-time il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare all'Ente di appartenenza il corrispettivo corrispondente alle ore di impiego presso la struttura commissariale».
2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e' soppresso e cosi' sostituito: «3. Il Commissario delegato, puo' altresi' avvalersi oltre che della consulenza di organismi ed enti, fino ad un massimo di cinque unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione. I relativi compensi sono determinati dal Commissario delegato attraverso appositi contratti di servizio».
3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, le parole «Al personale di cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «Al personale di cui al comma 4, nonche' ai soggetti attuatori ove nominati,».
4. I soggetti attuatori previsti all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3383 del 2004, qualora nominati, sono autorizzati a richiedere l'apertura di apposite contabilita' speciali, all'uopo istituite, intestate ai medesimi soggetti attuatori con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale previa presentazione di apposita documentazione probante.
6. All'elenco delle deroghe previste all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2004, sono aggiunte le seguenti: decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, articoli 6, 19, 27 e 29 e decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2.
7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

Art. 2.
1. Attesa l'urgente necessita' di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, nelle more dell'attuazione dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, n. 3388, anche in relazione alla situazione di gravissima emergenza che ha colpito il sud-est asiatico e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 dell'8 gennaio 2005 e 3394 del 18 gennaio 2005, ed alla conseguente necessita' di garantire gli indispensabili collegamenti con i predetti territori nell'azione di soccorso e di assistenza alle relative popolazioni, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire in termini di somma urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi la disponibilita' di un mezzo aereo ad ala fissa avente le caratteristiche all'uopo necessarie, previa ricerca di mercato da impostarsi anche in un'ottica di possibile fruizione di un piu' ampio servizio finalizzato ad assicurare usi corrispondenti ad un piu' articolato quadro di esigenze operative.
2. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, ivi comprese quelle affluite al Fondo della protezione civile, sono depositate, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, sul conto corrente bancario appositamente istituito. I pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dal predetto conto corrente bancario e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti del predetto conto corrente bancario sono resi pubblici attraverso pubblicazione degli stessi sul sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni gia' stipulate dal Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono conseguentemente modificate.
3. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e' soppresso.

Art. 3.
1. In relazione alla carenza di risorse finanziarie determinatasi in seguito agli eventi alluvionali del 1994, quantificate in euro 5.000.000,00, al fine di ristorare i soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi, la regione Piemonte e' autorizzata a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria l'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di anticipazione, a valere sul fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Le predette somme saranno rimborsate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Piemonte nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse derivanti dal riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 4.
1. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, possono richiedere, d'intesa con il Commissario delegato, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.
1. Fino al completamento degli interventi di protezione civile e messa in sicurezza sul territorio della regione Emilia-Romagna, programmati in attuazione delle ordinanze di protezione civile n. 3090 del 2000, n. 3258 del 2002 e n. 3276 del 2003, la medesima regione e' autorizzata a proseguire, in regime ordinario, con le medesime modalita' di gestione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, nonche' a disciplinare gli aspetti meramente procedurali ed organizzativi per il completamento dei piani precedentemente predisposti, garantendo la massima continuita' con l'attivita' svolta in vigenza dello stato d'emergenza e finalizzata ad assicurare la tempestiva attuazione in termini di efficacia e trasparenza nell'azione amministrativa.
2. Per il proseguimento degli interventi posti in essere per il superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi sismici che il 26 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 26 gennaio 2003, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare e trasferire l'importo di euro 600.000,00 rivenienti dalle economie derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3076 del 3 agosto 2000, per le finalita' di cui all'ordinanza sopra citata n. 3292 del 2003.

Art. 6.
1. Per fronteggiare il grave contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, e per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, altresi' adottando tutte le iniziative anche di carattere processuale, ove necessario in deroga alle norme contenute nel titolo II del libro quarto del codice di procedura penale, per conseguire i necessari provvedimenti giudiziari strumentali al perseguimento delle finalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con cui e' stato prorogato, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi