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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2005, n. 3469

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3469).

(GU n. 246 del 21-10-2005)

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue determinatosi nel comune di Tolmezzo in provincia di Udine;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine»;
Vista la nota del 26 luglio 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la nota del 22 ottobre 2004 dell'Ufficio territoriale del governo di Napoli, con la quale il prefetto ha rappresentato l'esigenza di provvedere a porre in essere gli interventi necessari finalizzati al ripristino funzionale dell'elisuperfice ubicata nel porto di Napoli da utilizzare per fronteggiare emergenze di protezione civile;
Visto l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, con la quale e' stato assegnato al Corpo forestale dello Stato, impegnato nella lotta agli incendi boschivi, un contributo di euro 2 milioni;
Vista la nota del 29 luglio 2005 del Corpo forestale dello Stato, con la quale la medesima Amministrazione, al fine di consentire l'introito della somma in questione ritiene necessario prevedere nell'ambito di una prossima ordinanza di protezione civile una specifica deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004;
Vista la nota del 10 agosto 2005 con la quale il Dipartimento della protezione civile comunica al Ministero dell'economia e delle finanze che, salvo avviso contrario del medesimo Dicastero, si intenderebbe procedere con una apposita ordinanza di protezione civile nei sensi richiesti dal Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 1° marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica eterminata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2004, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
Vista la nota n. 41 del 21 settembre 2005 del commissario delegato sindaco del comune di Tolentino;
Vista la nota del 27 settembre 2005 del presidente della regione Marche;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1° agosto 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i movimenti franosi verificatisi al km 47+600 della ex strada statale Amerina nel territorio del comune di Orvieto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2005, recante la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dell'uragano «Katrina» che ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America;
Ravvisata la necessita' di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi il giorno 29 agosto 2005 nel territorio degli Stati Uniti d'America colpito dall'uragano «Katrina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernenti: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;
Vista la nota n. 5472 del 17 settembre 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», nonche' l'ordinanza n. 3381 del 18 novembre 2004;
Vista la nota GAB/2005/7763/B02 del 15 settembre 2005 dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, per il superamento dell'emergenza relativa all'inquinamento della laguna di Orbetello, sono messe a disposizione del commissario delegato ulteriori risorse finanziarie;
Visto l'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre 2000;
Vista la nota n. 332 in data 11 agosto 2005, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «D» e allegato 1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento delle protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004», nonche' la successiva ordinanza n. 3413 dell'11 marzo 2005;
Vista la nota n. 2530 del 23 settembre 2005 del commissario delegato - assessore alla polizia locale, prevenzione e protezione civile della regione Lombardia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, recante: «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Visto l'art. 3 dall'ordinanza di protezione civile n. 3429 del 29 aprile 2005, con il quale sono state apportate modifiche alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004;
Vista la nota n. 76906 del 19 settembre 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Per la realizzazione degli interventi di ampliamento e completamento dell'impianto di depurazione consortile di Tolmezzo, in provincia di Udine, il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia utilizza, in aggiunta alle risorse gia' attribuite allo stesso dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3182 del 14 febbraio 2002, la somma di Euro 215.000,00 in limiti di impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il commissario delegato-presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno.

Art. 2.
1. Il prefetto di Napoli e' nominato commissario delegato e provvede, in termini di somma urgenza, all'adozione di tutte le iniziative finalizzate al ripristino, all'adeguamento funzionale ed alla messa in esercizio dell'eliporto ubicato presso la base navale del porto di Napoli, da destinare al perseguimento di finalita' di protezione civile.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'ufficio dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per la Campania e Molise, settore infrastrutture Napoli, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, dell'Aeronautica militare Campalgenio di Bari.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' stanziata la somma di Euro 500.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato.

Art. 3.
1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad utilizzare il contributo di Euro 2.000.000,00 assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, in deroga all'art. 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004, al fine di assicurare il potenziamento gestionale della capacita' operativa della componente aerea di titolarita' nella lotta agli incendi boschivi e nell'espletamento delle ulteriori ineludibili azioni di contrasto delle situazioni emergenziali di protezione civile.

Art. 4.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alla gestione delle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il personale militare in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 dicembre 2006, anche in deroga alle disposizioni normative e di carattere amministrativo dei rispettivi ordinamenti.

Art. 5.
1. Per consentire il definitivo superamento della crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino attraverso il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza n. 3372 del 2004 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3443 del 2005, e' assegnato l'importo di Euro 150.000,00 al sindaco di Tolentino - commissario delegato; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
2. Alle deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3372 del 3 settembre 2005 e' aggiunta la seguente: «Legge regionale delle Marche n. 7 del 14 aprile 2004, recante: "Disciplina della procedura di impatto ambientale", limitatamente ai termini previsti dagli articoli 6, 7, 9 e 11, che sono ridotti della meta».
3. Il terzo e il quarto periodo del comma 1, nonche' il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, sono soppressi.
4. Le somme previste nella convenzione stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione dei progetti nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004 possono essere trasferite all'Opera nazionale di assistenza dei vigili del fuoco, che provvedera' ad effettuare gli occorrenti pagamenti.
5. Il trattamento economico di uno degli esperti di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e' stabilito in misura pari a quella spettante, per analoga funzione, agli esperti in servizio presso l'Unione muropea. 6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, le parole «di cui all'art. 1273 del codice civile,» sono soppresse e cosi' sostituite «di cui all'art. 1272 del codice civile,».

Art. 6.
1. In relazione all'attuale contesto esigenziale inerente alla realizzazione del «grande evento», e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a realizzare interventi concernenti la sistemazione di strutture urbane, di aree fruibili in connessione con la celebrazione del predetto «grande evento», nonche' iniziative di carattere organizzativo ed attivita' di comunicazione ed informazione nei confronti della collettivita' interessata.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite massimo di Euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e sempreche' cio' possa costituire anticipazione rispetto a successivi reintegri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3436 del 27 maggio 2005 e' soppresso il periodo «quale anticipo sulle risorse da ripartirsi ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,».

Art. 8.
1. Per assicurare ogni utile intervento in favore della popolazione degli Stati Uniti d'America, colpita il giorno 29 agosto 2005 dall'uragano «Katrina», il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a porre in essere le necessarie iniziative, anche mediante acquisizione ed utilizzazione di beni e materiali.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e', altresi', autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle autorita' locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato coinvolte nelle iniziative poste in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo valutati in 500.000,00 euro si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza all'affidamento della gestione ordinaria e straordinaria del villaggio temporaneo del comune di S. Giuliano di Puglia realizzato a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 al sindaco del medesimo comune, anche sulla base di apposita convenzione o protocollo.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'espletamento degli adempimenti di cui al comma 1, il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed al Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di due unita' di personale tecnico amministrativo specializzato - area C - posizione economica C2.
3. Il presidente della regione Molise - commissario delegato ed il sindaco di S. Giuliano di Puglia provvedono all'integrazione del «Piano della ricostruzione» del comune di S. Giuliano di Puglia, redatto ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3279 del 10 aprile 2003, prevedendo una maggiorazione del contributo per la ricostruzione in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti persone portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, finalizzato a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle pertinenti unita' immobiliari.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie gia' disponibili nella contabilita' speciale intestata al presidente della regione Molise - commissario delegato.

Art. 10.
1. Per il proseguimento delle attivita' poste in essere dal sindaco di Orbetello - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, e' assegnato al medesimo commissario delegato l'importo di 7,5 milioni di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082.

Art. 11.
1. Al fine di consentire ai soggetti privati ed alle imprese gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2000 di accedere ai benefici previsti dall'art. 4-bis del decreto-legge 12 dicembre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, la regione Liguria, su richiesta dei soggetti titolari di contributo che abbiano effettuato i lavori entro il 31 dicembre 2004, puo' accettare la presentazione del modello allegato «D», e di cui alla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, entro e non oltre il 31 dicembre 2005. La medesima regione dispone per le verifiche ed i controlli necessari in ordine alla ricorrenza delle condizioni per fruire del beneficio.

Art. 12.
1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3413 dell'11 marzo 2005, le parole «due unita» sono soppresse e cosi' sostituite: «quattro unita».
2. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, il commissario delegato puo' avvalersi di un'unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. L'importo stanziato ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3385 del 2004, e' incrementato di Euro 200.000,00, da ripartire con apposito provvedimento del commissario delegato; agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie gia' poste nella disponibilita' del commissario delegato.

Art. 13.
1. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni e' soppresso e cosi' sostituito: «3. L'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che dispone la revoca del finanziamento».
2. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004, e successive modificazioni, le parole «per il tramite della regione» sono soppresse e cosi' sostituite: «ed alla regione».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi