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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006
Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile.
(GU n. 274 del 24-11-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione dal Servizio
nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che
rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi
dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001,
recante: «Organizzione del Dipartimento della protezione civile»;
Considerato che le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile sono
venute progressivamente ad arricchirsi di nuove competenze che non trovano
compiuta corrispondenza nella struttura organizzativa delineata con il predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001;
Ravvisata pertanto, l'esigenza di una razionalizzazione dalla predetta struttura
organizzativa, attraverso l'introduzione di opportune modifiche ai citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto
dell'esperienza applicativa medio tempore intervenuta;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le
funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla
normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di
competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la
previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della
protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e
scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile,
partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di nove uffici ed in non piu' di
quarantatre servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un consigliere
giuridico e di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia
e di un consulente - dirigente generale - che opera alle dirette dipendenze del
capo del Dipartimento».
Art. 2.
Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento
1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il
controllo delle attivita' del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento
delle sue funzioni e puo' sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilita'
in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.
Art. 3.
Uffici e servizi
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale
generale:
|previsione, valutazione, prevenzione e
a) Ufficio I |mitigazione dei rischi naturali;
---------------------------------------------------------------------
|previsione, valutazione, prevenzione e
b) Ufficio II |mitigazione dei rischi antropici;
---------------------------------------------------------------------
|valutazione, prevenzione e mitigazione del
|rischio sismico e attivita' ed opere
c) Ufficio III |post-emergenza;
---------------------------------------------------------------------
d) Ufficio IV |gestione delle emergenze;
---------------------------------------------------------------------
e) Ufficio V |risorse tecnologiche, ricerca e innovazione;
---------------------------------------------------------------------
|volontariato relazioni istituzionali e
f) Ufficio VI |internazionali;
---------------------------------------------------------------------
|grandi eventi, formazione e cultura di protezione
g) Ufficio VII |civile;
---------------------------------------------------------------------
h) Ufficio VIII|bilancio e risorse umane;
---------------------------------------------------------------------
i) Ufficio IX |attivita' aeronautica.
2. L'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi
naturali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio per la rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;
b) servizio rischio vulcanico;
c) servizio rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
d) servizio rischio incendi boschivi;
e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.
3. L'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi
antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio rischio sanitario;
b) servizio rischio ambientale;
c) servizio salvaguardia dei beni culturali;
d) servizio rischio industriale, energetico, nucleare e dei trasporti;
e) servizio tecnico logistico e gestione dei materiali e dei mezzi.
4. L'Ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e
attivita' ed opere post-emergenza, si articola nei seguenti servizi, di livello
dirigenziale:
a) servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e della
ricerca sismica;
b) servizio valutazione della vulnerabilita' e normativa tecnica;
c) servizio gestione degli eventi, formazione tecnica e divulgazione della
conoscenza;
d) servizio monitoraggio del territorio e la gestione delle banche dati;
e) servizio attivita' ed opere post-emergenza, coordinamento dei comitati di
rientro, sicurezza.
5. L'Ufficio IV - Gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di
livello dirigenziale:
a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;
b) servizio gestione delle emergenze e unita' di crisi;
c) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del
territorio (Si.Ste.Ma.) ed emergenze marittime (COEMM).
6. L'Ufficio V - Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione, si articola nei
seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio sviluppo dei sistemi informativi e cartografia;
b) servizio telecomunicazioni;
c) servizio studi, ricerche e analisi statistiche;
d) servizio monitoraggio degli interventi e innovazione organizzativa.
7. L'Ufficio VI - Volontariato, relazioni istituzionali e internazionali, si
articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio volontariato;
b) servizio relazioni internazionali;
c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali.
8. L'Ufficio VII - Grandi eventi, formazione e cultura di protezione civile, si
articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:
a) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;
b) servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con
il servizio civile;
c) servizio formazione del personale e dei livelli territoriali competenti;
d) servizio gestione dalla Rete radio nazionale.
9. L'Ufficio VIII - Bilancio e risorse umane, si articola nei seguenti servizi,
di livello dirigenziale:
a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
b) servizio politiche contrattuali;
c) servizio affari amministrativi, benemerenze e speciali elargizioni;
d) servizio affari finanziari;
e) servizio relazioni con il pubblico e segreteria organi collegiali.
10. L'Ufficio IX - Attivita' aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di
livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento aereo unificato;
b) servizio sicurezza del volo, addestramento del personale navigante e
vigilanza delle attivita' aeree dipartimentali;
c) servizio tecnico-amministrativo-contrattuale della flotta aerea.
11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
1) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
2) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrali amministrativi, anche
collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, e'
preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di
protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del
contenzioso di livello dirigenziale;
3) il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
4) i seguenti servizi di livello dirigenziale:
servizio di segreteria particolare;
servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;
servizio ispettivo;
servizio controllo interno;
servizio stampa ed informazione.
Art. 4.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione
civile».
Roma, 23 ottobre 2006
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 88