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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006
Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (Repertorio n. 1250).
(GU n. 235 del 9-10-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio
nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,
3-bis e 3-quater, concernenti la commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.», che, nel definire la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione
civile, rinvia, per la composizione e le modalita' di funzionamento della
Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle predette disposizioni, allo
scopo di consentire il concorso della comunita' scientifica alla corretta ed
efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione
civile;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1.
Composizione
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi e' composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata
esperienza in tale ambito, di cui:
il Presidente ed il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute
personalita' di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel
campo della protezione civile;
il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);
il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (A.P.A.T.),
tre esperti in materia di rischio sismico;
tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;
tre esperti in materia di rischio vulcanico;
un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;
un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;
cinque esperti in materia di protezione civile.
Art. 2.
Nomina dei componenti
(Omissis).
Art. 3.
Organizzazione e funzionamento
1. La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione
civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle
problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1, si riunisce di
regola con cadenza bimestrale.
2. Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di
almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui puo' essere
ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno. Negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno e' data comunicazione al
capo del Dipartimento della protezione civile.
Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse
situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti,
istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V.,
individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del
Dipartimento.
3. Qualora si rilevasse la necessita' di approfondire problematiche specifiche o
di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti
di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a
partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o
autorita' competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con
il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti
della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di
personalita' competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in
funzione delle esigenze.
4. Il Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in
caso di suo impedimento o assenza.
5. Alle riunioni della Commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il
capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i
direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti
all'ordine del giorno.
6. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della
protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
7. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione
decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre
riunioni consecutive, alle quali siano stati regolarmente invitati.
8. Qualora la Commissione ritenga necessaria l'esecuzione di specifici studi,
indagini o analisi, il Presidente o il Presidente vicario ne rappresentano
l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori seguiti di
competenza.
9. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o
potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile puo' richiedere al
Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.
10. Il capo del Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento ai
componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.
11. Il servizio segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del
Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il
funzionamento della commissione.
12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di
missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese
si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le
necessarie disponibilita'.
Art. 4.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 12 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
aprile 2002, n. 91, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2002, n.
264, sono abrogati.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 187