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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006
Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.
(GU n. 87 del 13-4-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto che
il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e coordina le
attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita;
Visto l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e'
previsto che secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le
indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento
operativo in materia di protezione civile;
Premesso:
che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno determinato un
incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi ferroviari,
marittimi ed aerei e che altrettanto elevato e' il traffico veicolare sulle
strade per il trasporto di persone e merci;
che, nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza dei
trasporti, continuano ad essere frequenti incidenti gravi che vedono coinvolte
un gran numero di persone;
che rilevante e' la pericolosita' connessa ad incidenti con presenza di sostanze
pericolose, sia per quanto puo' avvenire durante il loro trasporto sia negli
stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante l'adozione di misure di
sicurezza, resta elevato il rischio per la popolazione;
che sull'intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non
prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti casi
coinvolgono anche un gran numero di persone;
Tenuto conto:
che, in occasione di incidenti di questo tipo, l'intervento delle diverse
strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed organizzato,
perde di efficacia e di efficienza in assenza di un'adeguata attivita' di
coordinamento complessivo delle operazioni;
che la ripercussione di alcuni incidenti, anche con un'area di impatto
apparentemente limitata, puo', di fatto, rivelarsi estremamente ampia,
coinvolgendo un numero elevato di persone;
che all'impegno dedicato alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti sul
luogo dell'incidente deve necessariamente affiancarsi un'attivita' di
informazione ed assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta
dall'evento;
che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei diversi
enti, amministrazioni e societa' coinvolte, a diverso titolo, nella gestione
dell'emergenza consente una migliore valutazione dell'evento, garantisce una
maggiore tempestivita' dell'intervento coordinato e favorisce il concorso di
tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
Considerato:
che un'organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di
coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e
finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei soggetti
competenti all'attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza;
che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle strutture operative
della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, adeguate indicazioni affinche' si raggiunga il necessario
coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad incidenti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
E m a n a
la seguente direttiva:
Al fine di conseguire uniformita' di indirizzo e di azione, il Capo del
Dipartimento della protezione civile vorra' fornire alle diverse componenti e
strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire il coordinamento
operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in
mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di
sostanze pericolose.
In particolare provvedera' a:
definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e
centrali delle componenti e strutture operative competenti a svolgere attivita'
di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti che
coinvolgono un gran numero di persone, in modo da assicurare l'immediata
attivazione del sistema di protezione civile;
individuare le attivita' prioritarie da porre in essere in caso di emergenza
attribuendo compiti alle componenti e strutture operative che intervengono;
assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla
diffusione delle informazioni.
Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni
fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di propria
competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle proprie procedure, sulla
base delle predette indicazioni, si attivera' per definire le modalita' ritenute
piu' idonee per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente direttiva.
Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi