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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3527).
(GU n. 143 del 22-6-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi
nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre
2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23
ottobre 2005» cosi' come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3485 del 2005 ed integrata dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del
2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali
della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27
febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del
2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8
luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n.
3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390
del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399
del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile
2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005,
art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14
dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006,
articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n.
3508 del 13 aprile 2006, art. 13, e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione
Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n.
2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del
2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n.
3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 6
aprile 2006 e n. 3524 dell'8 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il
quale, fra l'altro, viene nominato Commissario delegato il Prefetto della
Repubblica gen. Carlo Alfiero;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2006, n. 3523, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali», cosi' come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3524 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 11 marzo
2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza,
interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio
2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con
il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento
franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel
comune di Teramo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato d'emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel comune di Montaguto in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio
2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di
emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola
di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo
2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza,
interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio
2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi
meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11
agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi
metereologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della
regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza
nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza
socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei
sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che
agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano
le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza della
grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27
aprile 2006, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del
Sudan»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11
febbraio 2006;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla
definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si
provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di
emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in
sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina
(Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio
(Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e
Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 recante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7794
del 10 maggio 2006 di designazione del Commissario delegato per la messa in
sicurezza delle dighe della regione Siciliana in sostituzione del Commissario
delegato nominato con ordinanza di protezione civile n. 3485/2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni
(Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita'
Torre Pozzella-Costa Merlata.
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006;
Considerato che, facendo seguito alla predetta ordinanza, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2006
l'avviso di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di
rimozione della motonave Hanife Ana e di rimorchio presso il porto di Brindisi;
Considerato, inoltre, che alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara
per la presentazione delle offerte non e' pervenuta alcuna offerta e che,
pertanto, si e' proceduto a dichiarare deserta la gara medesima;
Ravvisata l'esigenza di disporre comunque misure di carattere straordinario ed
urgente finalizzate all'immediata rimozione dell'unita' navale sopra menzionata,
ed al conseguente rimorchio al porto piu' vicino;
Tenuto conto della necessita' di procedere quindi all'affidamento del servizio
attraverso una trattativa privata, previa indagine di mercato, tale da
consentire la massima rapidita' dei tempi di esecuzione e assicurando
contestualmente il corretto svolgimento delle procedure di gara;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Bari e' nominato Commissario delegato per fronteggiare gli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e
Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005. Conseguentemente i riferimenti al
Prefetto Tommaso Blonda di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3474 del 2005 e all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del
2005 sono soppressi.
Art. 2.
1. Al fine di contenere le spese per il personale di cui si avvale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse
alle situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche e
tutela delle acque, il comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile
n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dal comma 4 dall'art. 10
dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dal comma 1 dell'art. 7
dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, nonche' il comma 1 dell'art. 16
dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 2000, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono soppressi.
2. Fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente ordinanza il Prefetto di Napoli provvede all'erogazione
dei compensi spettante al personale di cui al comma 1 a carico delle risorse
finanziarie ancora disponibili presso la contabilita' speciale.
Art. 3.
1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione
Calabria, tenuto conto della necessita' di assicurare ogni improcrastinabile
iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla
gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque al personale appartenente
alla carriera prefettizia in servizio presso la struttura commissariale e'
corrisposta la retribuzione di posizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252,
unitamente al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.
836.
2. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie in atto il
Commissario delegato e' autorizzato a concludere atti di natura transattiva, nel
limite massimo di spesa di Euro 2.000.000,00, definendo forme di collaborazione
con la competente Avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio
del parere di competenza.
3. Per evitare l'aggravio derivante dall'avvio delle procedure di riscossione di
cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2006, n. 3512, per assicurare, altresi', l'immediata attuazione del comma 1,
dell'art. 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i crediti vantati dai Comuni
in relazione all'utilizzo da parte della struttura commissariale del personale
dei detti Enti locali possono essere compensati dal Commissario delegato per
l'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, a seguito di apposita
verifica contabile, con i debiti maturati dai medesimi Enti locali nei confronti
della struttura commissariale.
4. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria,
la Regione medesima e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di
credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, la somma di
euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicennali a valere sulle risorse
assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 4,
comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 4 e' trasferito dalla regione
Calabria sulla contabilita' speciale n. 2762, istituita presso la Tesoreria
provinciale di Catanzaro ed intestata al Commissario delegato per l'emergenza
ambientale in Calabria.
Art. 4.
1. Il comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 e' soppresso.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006, e successive
modificazioni, sono integrate di euro 500.000,00, e affluiscono sulla
contabilita' speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Roma presso la tesoreria
provinciale dello Stato succursale di Roma, con oneri a carico del Fondo della
protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 5.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse
all'espletamento delle attivita' di emergenza citate in premessa, il
Dipartimento medesimo e' autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo
determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n.
165/2001, e successive modificazioni, ed all'art. 19 del Contratto collettivo di
lavoro del comparto Ministeri, con oneri a carico del Fondo della protezione
civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495
dell'11 febbraio 2006 alla fine del comma 3 e' aggiunto il seguente periodo:
«Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e'
stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di rientro di cui al
comma 2».
3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «il dott. Guido Bertolaso» sono soppresse e
cosi' sostituite» il Capo del Dipartimento della protezione civile».
4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri» sono soppresse e cosi' sostituite «presso il Dipartimento della
protezione civile».
5. Al fine di assicurare la piena operativita' della Commissione nazionale per
la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, in attuazione dell'art.
5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni
ed integrazioni, nell'espletamento delle attivita' di consulenza
tecnico-scientifica per il Dipartimento della protezione civile, tenuto conto
della rilevanza del contributo che il predetto organo assicura al Dipartimento
nelle numerose situazioni di rischio in atto nel territorio nazionale di cui
alle dichiarazioni d'emergenza in premessa citate, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento di missione ai componenti della predetta
Commissione, in deroga all'art. 1, comma 203, della legge n. 266 del 2005, ed
all'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
1. Allo scopo di realizzare le occorrenti sinergie rispetto all'esercizio
delle competenze di protezione civile, con riferimento in particolare ai «Grandi
Eventi» di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e'
autorizzato l'utilizzo di personale del Dipartimento della protezione civile da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli
obiettivi di comune interesse istituzionale, individuando modelli procedimentali
idonei ad assicurare funzionalita' e celerita' ai processi decisionali; i
relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile che
presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Al fine di assicurare il necessario supporto di servizi, logistico e
tecnologico alle complesse attivita' istituzionalmente attribuite al
Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a carico del
Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' autorizzata a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, in base all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti, anche temporali minimi,
ivi previsti. Tale incarico e' conferito in aggiunta ai posti di funzione
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede a carico del
Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 7.
1. L'ing. Santi Muscara' e' nominato Commissario delegato, in sostituzione
del dott. ing. Rosario De Francesco gia' nominato con ordinanza di protezione
civile del 22 dicembre 2005, n. 3485, per la messa in sicurezza delle dighe di
Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe) di cui all'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005,
provvedendo a porre in essere le relative iniziative per la messa in sicurezza
delle citate dighe esercitando i poteri previsti dalla richiamata ordinanza di
protezione civile n. 3418/2005.
Art. 8.
1. Stante l'intervenuta proroga dello stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, le attuali affidatarie del
servizio di smaltimento - Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. - sono tenute ad
assicurarne la prosecuzione, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito nella legge 27 gennaio
2006, n. 21, fino all'aggiudicazione dell'appalto e comunque fino alla
cessazione dello stato di emergenza.
Art. 9.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato, in sostituzione del
direttore marittimo di Bari, gia' nominato con ordinanza di protezione civile
del 27 aprile 2006, n. 3517, per l'espletamento, in termini di somma urgenza, di
tutte le iniziative necessarie alla rimozione della motonave Hanife Ana ed al
relativo rimorchio presso il porto piu' vicino.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi del capitano di vascello
CP Nunzio Martello in qualita' di soggetto attuatore in sostituzione del
comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, gia' nominato con ordinanza
di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, nonche' della collaborazione
degli uffici tecnici della regione Puglia, degli enti locali territoriali e non
territoriali nonche' degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
aprile 2006, n. 3517, e' soppresso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 giugno 2006
Il Presidente: Prodi