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Ordinanza 30 giugno 2006
Presidente del Consiglio dei Ministri. Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3529).
(GU n. 159 del 11-7-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali
della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il
quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della
Repubblica gen. Carlo Alfiero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza
nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino
al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in
ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006,
con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza
in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27
febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del
2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8
luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n.
3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390
del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del
18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005,
art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art.
2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14
dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006,
articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n.
3508 del 13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione
Campania;
Considerato che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle
molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia socio economico
ambientale, si rende necessario disporre di misure urgenti ed eccezionali
finalizzate a consentire l'espletamento delle ulteriori attivita' di competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei commissari
delegati in materia di protezione civile;
Considerato altresi' che, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti
nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge n. 245 del 2005, come convertito nella legge n. 21 del 2006, non
ha ancora provveduto ad indicare la localizzazione dei siti per le discariche di
servizio nella regione Campania;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione
civile con i rappresentanti della regione Campania e del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno 2006;
Vista la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il
completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza
in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonche' per favorire il conseguimento
degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al
riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione
organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di
carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in
cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e' istituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione
di coordinamento e di supporto delle attivita' svolte dai commissari delegati.
2. Tale struttura avra' in particolare il compito di:
a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualita' per il successivo riutilizzo;
b) formulare proposte per ottenere
da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio
fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da
imballaggio;
c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo
smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di
derivazione comunitaria;
d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;
e) promuovere altresi' le iniziative di informazione per incentivare presso la
popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei
rifiuti;
f) formulare proposte per mettere in
condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di
servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie
disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonche', ove possibile, gli
impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
3. La predetta struttura e' presieduta da un soggetto designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
funzioni di Presidente, scelto tra persone dotate di comprovata ed elevata
professionalita' nel settore della tutela ambientale. Alla predetta struttura
sono assegnate venti unita' di personale, poste in posizione di comando o di
distacco, previo assenso degli interessati fermo restando il trattamento, anche
economico, in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Detto
personale e' posto, in deroga alle vigenti procedure di comando e distacco,
nella disponibilita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
entro quindici giorni successivi alla richiesta ed e' autorizzato a svolgere
attivita' di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Il
inistero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' altresi'
avvalersi per le attivita' connesse all'operativita' della predetta struttura di
un massimo di quaranta unita' di personale comunque in servizio presso il
medesimo Dicastero ed e' autorizzato a svolgere attivita' di lavoro
straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili.
4. Per le medesime finalita' il predetto Dicastero puo' avvalersi fino ad un
massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative.
Con il decreto di cui al comma 1, si provvede all'individuazione dei predetti
esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al
soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti
pubblici, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione
del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo
stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento
di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto
spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo
professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura.
5. I commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura
sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze
di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticita' e
indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la
realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti.
6. Il prefetto di Napoli provvede altresi' al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. In considerazione dei maggiori
compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo
e' corrisposto al prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione
complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con
oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilita'
speciale intestata al medesimo prefetto.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il
prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilita'
speciale relativa all'emergenza rifiuti al medesimo intestata che presenta la
necessaria capienza finanziaria.
9. Al fine di contenere le spese del
personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per le attivita' connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo
restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e' ridotto
nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5,
comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n.
3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2
dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02,
dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7
dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e
dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed
il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente
ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle
ordinanze appena citate ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede alla riorganizzazione delle attivita' amministrative in
materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare
all'espletamento delle attivita' connesse alle ordinanze in materia ambientale.
Art. 2.
1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto
socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella
regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza
rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede,
d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province
interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima
regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti
speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post-operativa, a
condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in
sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle
ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi
commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le
somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso
coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei
relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il
commissario delegato puo' utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della
frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei
materiali geologici.
2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, e'
autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica,
cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti
speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della
regione.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario delegato si
avvale dei prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la
puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.
4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania
modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attivita' estrattiva
nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attivita' connesse al
ciclo di smaltimento dei rifiuti.
5. Il commissario delegato e'
autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi
degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni
vigenti.
6. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a disporre il
riconoscimento di quote di ristoro anche per i comuni confinanti con quelli che
ospitano impianti in esercizio a fronte di oggettivi disagi subiti dai comuni
medesimi in dipendenza dell'uso dei predetti impianti. La copertura di tali
oneri e' posta a carico della tariffa dovuta dai soggetti conferenti.
Art. 3.
1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta
differenziata, e' autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a
favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione
Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari ad euro
43.000.000,00, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtu'
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 2 marzo 1999.
2. La copertura degli oneri di cui al comma precedente e' assicurata, oltre che
dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 della ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° giugno
2006, un'ulteriore maggiorazione pari ad euro 0,018 per chilogrammo di rifiuto
conferito, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre
2005, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad
almeno il 35 per cento su base annua.
3. Il commissario delegato e' autorizzato a rimodulare la tariffa nel caso di
mancata individuazione delle discariche in ambito regionale e/o provinciale, con
la possibilita' di variare la stessa anche per singola provincia.
4. I comuni della regione Campania che provvedono all'implementazione dei
servizi di igiene urbana, prevedendo l'assunzione di altro personale, sia pure
per il tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75
per cento del fabbisogno attingendo dai lavoratori assegnati, in virtu'
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile n. 2948/99, ai consorzi di bacino di cui alla legge della
regione Campania, n. 10/93.
5. Per ciascun lavoratore stabilmente impegnato a partire dal 1° giugno 2006, il
cui costo e' posto a totale carico dei comuni beneficiari, il Commissariato e
successivamente la regione Campania riconoscera' al comune il contributo
equivalente allo smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008.
Art. 4.
1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, le parole «di un avvocato dello Stato e di
un ulteriore magistrato amministrativo,» sono sostituite dalle parole «di due
consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati
Amministrativi».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 giugno 2006
Il Presidente: Prodi