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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 maggio 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3524).
(GU n. 111 del 15-5-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre
2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre
2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,
nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di
proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n.
2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del
2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n.
3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004 e n. 3512 del 6
aprile 2006;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio GAB/2006/3502/309
del 2 maggio 2006 con la quale si stanziano risorse finanziarie per l'emergenza
ambientale in atto nella regione Calabria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2006,
n. 3523, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento"
nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo
Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali»;
Viste le richiese formulate dal Comune di Roma in materia di straordinario per
il personale della Polizia municipale;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Ad integrazione delle risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3512 del 2006, ed al
fine di assicurare il compimento delle necessarie iniziative inerenti alla
risoluzione dell'emergenza ambientale in atto e' assegnata sulla contabilita'
speciale n. 2762, istituita presso la Tesoreria provinciale di Catanzaro ed
intestata
al medesimo Commissario delegato, la somma di euro 12.000.000,00 a valere
sull'unita' previsionale di base 1.2.3.1, cap. 7082, residui 2005, dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 2.
1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 e' aggiunto il seguente comma:
«5. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei
Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto Sanita', della Croce
Rossa Italiana, direttamente impegnato in attivita' connesse alle finalita' di
cui alla presente ordinanza, e' autorizzato, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 70 ore pro-capite, sulla
base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato, con oneri a
carico del successivo art. 4».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2006
Il presidente: Berlusconi