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Comunicato
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle comunicazioni.
(GU n. 17 del 22-1-2007)
Premesso che:
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, modificato
successivamente con decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di
ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita'
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione pubblica e privata presente
sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino
situazioni di grave rischio;
ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento
delle attivita' predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del
Dipartimento della protezione civile;
ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo decreto-legge le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici sono tenuti a fornire ogni collaborazione possibile alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
assicurando la disponibilita' delle risorse necessarie;
con legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato istituito il Servizio nazionale di
protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono
coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile;
con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le
funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 e' stato
emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate le «Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo»;
con decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004, e con
successive modifiche apportate con decreto del Ministro delle comunicazioni del
22 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
87 del 13 aprile 2006 e' stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero delle
comunicazioni»;
con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 ottobre 2003 sono state
apportate modifiche al protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 2002 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 12
dicembre 2003;
con la legge 31 luglio 1997, n. 249, e' stata istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro il compito di indicare le
frequenze da destinare al servizio di protezione civile;
che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31
luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di
volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino;
il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002 alla nota 85 riserva coppie
di frequenze sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile a
supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile;
il protocollo d'intesa stipulato in data 16 ottobre 2002 relativo alla
concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che
stabilisce, all'art. 2, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data
di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla sua
naturale scadenza;
entrambe le Amministrazioni ritengono utile e necessario rinnovare i contenuti
di detta collaborazione che ha prodotto significati progressi nella
realizzazione di specifiche reti radio regionali dedicate alla protezione civile
migliorando sensibilmente su quei territori le possibilita' di comunicazione
soprattutto nelle situazioni di emergenza;
e' altresi' necessario completare la progettazione e la implementazione delle
reti di TLC ad uso del servizio di protezione civile, con particolare
riferimento a quelle radio, in un ottica di integrazione tra le reti a livello
nazionale e regionale e di sinergia degli interventi tra le Amministrazioni
nazionali e regionali;
entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno sviluppare accordi di
collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti di ricerca al fine di
promuovere da un lato una domanda piu' qualificata sul settore delle reti di TLC
ad uso della protezione civile, dall'altro un offerta piu' efficace e tempestiva
attivando partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunita' offerte dai
programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore;
e' interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove tecnologie con
particolare riguardo allo sviluppo di reti che utilizzino sistemi Tetra e Wi Max
in porzioni di territorio particolarmente interessate da rischi ed eventi;
e' necessario promuovere azioni sinergiche tra il Ministero delle comunicazioni
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile per l'attuazione del «Programma informativo nazionale di pubblica utilita»
di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche attraverso nuove
forme di collaborazione con i concessionari dei servizi radiofonici nazionali e
televisivi;
in data 15 settembre 2004 e' stata stipulata una Convenzione tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e le aziende
di telefonia mobile per la costituzione del Circuito nazionale dell'informazione
d'emergenza, con durata di un anno;
e' necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori di telefonia
fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per l'ottimizzazione e
l'innovazione delle infrastrutture tecnico logistiche, la disponibilita' di
servizi innovativi anche in attuazione dell'art. 7-bis della legge n. 401/2001;
analoga Convenzione e' stata stipulata con le principali associazioni delle
imprese del sistema radiotelevisivo pubblico e privato in data 28 settembre 2004
finalizzata alla realizzazione del citato Circuito nazionale dell'informazione
d'emergenza;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
intende avvalersi, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel
complesso settore delle comunicazioni, della collaborazione istituzionale
rappresentata anche dalle conoscenze e dalle competenze tecnico scientifiche del
Ministero e presente anche nei suoi organismi controllati o vigilati come
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
(ISCOM) e la Fondazione Ugo Bordoni;
entrambe le Amministrazioni condividono l'esigenza di accrescere e diffondere
presso ogni categoria di cittadino e in particolare nei confronti delle nuove
generazioni la sensibilita' e la conoscenza nei confronti dei rischi naturali ed
antropici presenti nel nostro Paese, sviluppando una cultura positiva dei metodi
e dei comportamenti di prevenzione, attraverso l'elaborazione di appositi
contenuti programmatici da veicolare attraverso campagne di comunicazione ovvero
mediante canali tematici;
in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro Paese, su
impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva n. 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 marzo 2002, il cosiddetto «Numero unico
di emergenza»;
considerata l'esigenza che viste le numerose ed importanti sinergie il Ministero
delle comunicazioni sia rappresentato in seno ai diversi organismi nazionali di
protezione civile ed in particolare nel Comitato operativo di cui all'art. 10
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
considerate anche le possibili sinergie operative con le strutture locali e
nazionali di protezione civile e i servizi che contestualmente anche nelle fasi
di emergenza il sistema postale e' tenuto a fornire ai cittadini e alle
istituzioni;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Finalita' del Protocollo d'intesa
1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, si impegnano a sviluppare ogni
utile iniziativa per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso del servizio di protezione civile, in un'ottica di
interoperabilita' e convergenza tra le reti a livello nazionale e regionale e in
coerenza con gli interventi in corso di attuazione o gia' attuati dalle
Amministrazioni nazionali e regionali.
2. Il Ministero delle comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti di competenza
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, predispongono un programma
operativo in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con particolare riguardo
a:
a) realizzazione di una rete radio nazionale;
b) sviluppo ed utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile;
c) realizzazione ed implementazione del circuito nazionale di emergenza (CNIE);
d) sperimentazione di servizi su reti Tetra e Wi Max;
e) collaborazione e sinergia di natura tecnica e logistica con i concessionari
dei servizi radio televisivi e radiofonici ed operatori di telefonia mobile e
fissa.
Art. 2.
Frequenze radio
1. Le frequenze rese disponibili dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi
del presente protocollo, sono finalizzate alla realizzazione delle reti di
comunicazione di cui all'art. 1.
Il Ministero delle comunicazioni rende inoltre disponibili l'utilizzo delle
coppie di frequenze radio indicate nell'allegato 1 al presente protocollo
d'intesa.
2. Per garantirne un efficiente impiego, le predette frequenze sono state
suddivise come segue:
2.1. coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
2.2. coppie di frequenze per la realizzazione di reti a copertura regionale
esclusivamente dedicate a comunicazioni di protezione civile.
La relativa pianificazione prevede due coppie di frequenze per Regione, salvo
diverse esigenze derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 8.
Ciascuna delle due coppie di frequenze, pianificate per Regione, e' utilizzata
in ragione di canali cosi' finalizzati:
a) un canale diretto a garantire il collegamento con gli Organi istituzionali
che collaborano con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile nelle fasi di emergenza per il coordinamento dei
soccorsi;
b) un canale diretto a garantire l'operativita' delle associazioni di
volontariato di protezione civile, individuate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194/2001 e successive modifiche integrazioni;
2.3 coppie di frequenze per la realizzazione di reti nell'ambito provinciale e/o
interprovinciale o per aree omogenee di copertura radio-elettrica, da
utilizzarsi anche come riserva delle frequenze nazionali o regionali in
particolari condizioni di emergenza.
La suddivisione delle coppie di frequenze di cui ai precedenti numeri 2.2 e 2.3
e' predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo comma 8.
Il Ministero delle comunicazioni indica ed autorizza le frequenze necessarie a
realizzare la rete di connessione tra i ripetitori e la rete dorsale d'interesse
nazionale;
3. Per l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 2, n. 2.1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile opera in via
autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo
al Ministero delle comunicazioni per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso
delle frequenze.
4. Con successivi accordi saranno disciplinate le modalita' e le procedure per
l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 2, numeri 2.2 e 2.3 sulla base di
previe concertazioni con le Regioni e le Province autonome dirette anche a
favorire la costituzione di poli su basi interregionali.
5. In attesa dell'adozione degli accordi previsti nel precedente articolo, il
Ministero delle comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo delle
frequenze di cui al comma 2, per occasionali esigenze di emergenza ovvero per lo
svolgimento di esercitazioni di protezione civile.
Le relative richieste possono essere formulate dalle autorita' di protezione
civile territorialmente competenti, nonche' dalle altre componenti del Servizio
nazionale della protezione civile.
Le richieste devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, ai fini del relativo nulla-osta, per il
tramite del Prefetto territorialmente competente anche per gli aspetti relativi
all'ordine e sicurezza pubblica ovvero dal competente Ufficio di protezione
civile della Regione e quindi trasmesse al Ministero delle comunicazioni per le
opportune autorizzazioni.
6. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'uso delle frequenze di cui al
presente protocollo verificando che le stesse non vengano abusivamente
utilizzate da soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine
del periodo, per il quale l'uso delle frequenze e' stato temporaneamente
autorizzato ai sensi del comma 5, cessi la utilizzazione delle stesse.
7. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alla normativa
internazionale vigente in materia di apparati radio e telecomunicazioni.
8. Il Ministero delle comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo di
frequenze finalizzate alla sperimentazione di progetti pilota individuati
nell'ambito delle reti di TLC di cui all'art. 1.
Art. 3.
Programma informativo nazionale di pubblica utilita'
1. Il Ministero delle comunicazioni fornisce ogni utile collaborazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per
la realizzazione del programma informativo nazionale di pubblica utilita', di
cui al comma 1 dell'art. 7-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, promuovendo,
anche attraverso partenariati pubblico-privati,
l'utilizzo, l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture
tecnico-logistiche dei concessionari di servizi radio televisivi e radiofonici.
2. Il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle concessioni per i servizi
televisivi e radiofonici nazionali individua forme e modalita' per dare concreta
attuazione ed operativita' al programma di cui al comma precedente.
Art. 4.
Supporto attivita' del Comitato operativo di protezione civile
1. Il Ministero delle comunicazioni designa un proprio rappresentante presso
il Comitato operativo di protezione civile di cui all'art. 10, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al fine di garantire una costante opera di raccordo tra
le diverse strutture ministeriali e le attivita' del Comitato stesso con
particolare riguardo alle esigenze derivanti da situazioni emergenziali nel
territorio nazionale e per fornire la propria assistenza nei rapporti con le
autorita' competenti in materia di telecomunicazioni nelle emergenze all'estero
nelle quali il Dipartimento della protezione civile e' coinvolto.
2. Nelle situazioni di emergenza di cui al comma precedente il Ministero delle
comunicazioni supporta le attivita' di protezione civile, anche attraverso le
proprie strutture territoriali, fornendo ogni utile assistenza anche nella
individuazione dei sistemi di telecomunicazione anche di natura temporanea e
campale in grado di consentire la piu' tempestiva copertura dei luoghi colpiti
dall'evento e dal territorio verso i luoghi di coordinamento
dell'emergenza.
Art. 5.
Numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche in applicazione di quanto
previsto nell'art. 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice
delle comunicazioni elettroniche», sviluppano ogni utile collaborazione per
l'implementazione, la identificazione (qualora tecnicamente possibile) della
ubicazione della localita' del chiamante e la conoscenza da parte dei cittadini
del Numero di emergenza unico europeo.
Art. 6.
Iniziative e campagne di comunicazione
1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile individuano e definiscono uno
specifico programma di collaborazione finalizzato alla realizzazione di campagne
e/o iniziative di comunicazione riguardanti la conoscenza e la prevenzione dei
rischi naturali e antropici nonche' la loro ulteriore veicolazione e
valorizzazione nell'ambito delle iniziative di transizione del sistema radio
televisivo verso la tecnologia digitale terrestre.
2. Per le attivita' di cui al comma precedente la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegna a coinvolgere le
altre componenti nazionali del Servizio nazionale di protezione civile
sensibilizzando in modo particolare le strutture regionali.
Art. 7.
Partecipazione a programmi comunitari
Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della protezione civile si impegnano a promuovere la
partecipazione di progetti nazionali finalizzati all'innovazione e ricerca delle
infrastrutture e servizi di TLC per le attivita' di protezione civile, a
programmi comunitari e a piattaforme tecnologiche europee.
Art. 8.
Attivita' di supporto tecnico e qualificazione
1. Al fine di garantirne il necessario supporto tecnico alle diverse
attivita' delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile in
relazione, in particolare, alle esigenze di progettazione, realizzazione,
certificazione e collaudo tecnico dei sistemi, delle reti tecnologiche, degli
impianti e degli apparati al servizio del sistema di protezione civile, nonche'
per le attivita' di ricerca, formazione e divulgazione il Ministero delle
comunicazioni mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile le necessarie risorse umane e tecnologiche
anche avvalendosi, allo scopo, dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione (ISCOM).
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo mette,
altresi', a disposizione del Presidente del Comitato di cui al successivo art. 9
le necessarie risorse strumentali, tecnologiche ed umane.
3. Le modalita' applicative dei contenuti del presente articolo vengono
disciplinate con provvedimenti emanati d'intesa tra il Capo Dipartimento della
protezione civile e il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni.
Art. 9.
Comitato tecnico
1. Per l'attuazione dei contenuti del presente protocollo, e' istituito,
presso il Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente protocollo, un apposito Comitato tecnico, presieduto
dal segretario generale del Ministero e composto da sei membri, di cui tre
designati dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni e tre
designati dal capo Dipartimento della protezione civile.
2. Il Comitato e' integrato per l'attivita' che lo rendano necessario da un
ulteriore membro nominato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Il Comitato e' integrato, per le attivita' di cui all'art. 2 del presente
protocollo, da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e
Province autonome nonche', come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in
data 28 ottobre 2003, da ulteriori 3 membri designati dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano in relazione ad argomenti di interesse regionale e puo' articolare, con
provvedimenti adottati dal Presidente, le proprie attivita' costituendo
specifici gruppi di lavoro ed invitando a partecipare ogni altro Ente,
amministrazione o azienda ritenuta utile per l'esame delle problematiche ed il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Il comitato tecnico per le attivita' del presente protocollo si puo' avvalere
anche del gruppo di lavoro sulle frequenze radio, istituito con l'art. 9 del
precedente Protocollo d'intesa, stipulato in data 16 ottobre 2002 e che tra
l'altro svolge i seguenti compiti:
a) propone la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze
di cui all'art. 2 comma 2, numeri 2.2 e 2.3, che il Ministero stesso provvede ad
individuare ed assegnare, valutate le esigenze prospettate;
b) formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art.
2, comma 4, nonche' alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di
cui all'art. 2, comma 2, numeri 2.2 e 2.3;
c) stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno
conformare i soggetti utilizzatori;
d) approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale,
previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente,
predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle
tecnologie.
Art. 10.
Durata, modifiche ed entrata in vigore
1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di quattro anni decorrenti
dalla data di sottoscrizione e puo' essere modificato, anche sulla base delle
indicazioni eventualmente formulate dal Comitato di cui all'art. 9, in ogni
momento previa intesa delle parti.
2. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2006
p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bertolaso
p. Il Ministero delle comunicazioni
Fiori
Allegato 1
DISTRIBUZIONE DELLE COPPIE DI FREQUENZE
Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del
Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 2; punto 2.1.).
VHF:
159,6375 - 164,2375 MHz;
159,7000 - 164,3000 MHz;
159,7750 - 164,3750 MHz;
159,9250 - 164,5250 MHz;
UHF:
450,4000 - 460,4000 MHz;
450,7000 - 460,7000 MHz;
450,7375 - 460,7375 MHz;
459,2750 - 469,2750 MHz.
Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali, provinciali,
interprovinciali o per aree omogenee (art. 2, comma 2, punti 2.2. - 2.3.).
VHF:
159,6250 - 164,2250 MHz;
159,6500 - 164,2500 MHz;
159,6875 - 164,2875 MHz;
159,7500 - 164,3500 MHz;
159,7625 - 164,3625 MHz;
159,8000 - 164,4000 MHz;
159,8250 - 164,4250 MHz;
159,9125 - 164,5125 MHz;
159,3750 - 163,9750 MHz;
159,4250 - 164,0250 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.