Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3591).
(GU n. 128 del 5-6-2007)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
gennaio 2007, con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 31
dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e
di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del
27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004,
n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2,
n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370
del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18
novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del
28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417
del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15
giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469
del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n.
3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491, del 25 gennaio 2006 articoli 13 e
15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n.
3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n.
3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del
28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546
del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5
dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art.
5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo
2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007
articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007
e n. 3587 in data 11 maggio 2007;
Vista la nota del 12 aprile 2007, con la quale il commissario
straordinario del consorzio obbligatorio intercomunale CE4 EGEA s.p.a.
ha chiesto di sospendere, per dodici mesi, il pagamento delle somme
dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal medesimo
consorzio alla regione Campania;
Vista la nota del 3 maggio 2007 del Presidente della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno
2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito
in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche' il successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, con il quale
il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio
2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del
30 luglio 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello
stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed
altre disposizioni urgenti di protezione civile" cosi' come integrata
dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004,
dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo
2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5
dicembre 2006;
Vista la nota del 3 maggio 2007 della regione Piemonte;
Viste le note rispettivamente del 2 marzo e del 16 aprile 2007, con le
quali il Prefetto di Mantova, in relazione al rinvenimento di materiali
esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di
Ostiglia in provincia di Mantova, chiede un finanziamento straordinario
da destinare all'intervento in questione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400
dell'8 febbraio 2005, recante "Ulteriori interventi di protezione civile
diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale
che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Cirie";
Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3536 del 2006, con la quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio
2007, i poteri conferiti al commissario delegato - sindaco di Asti;
Vista la nota del 22 dicembre 2006 del sindaco di Asti - commissario
delegato;
Vista la nota del 10 aprile 2007 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza relativi agli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia
sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007;
Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3555 del 5 dicembre 2006, recante: "Disposizioni urgenti di
protezione civile";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo
2003, n. 3271;
Vista la nota del 3 aprile 2007 del Presidente della regione Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
febbraio 2007, recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato
di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di
Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con
conseguenti diffusi movimenti franosi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del
29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre
2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale
e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia
di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio
2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del
7 luglio 2006, recante: "Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici
che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006";
Visto l'art. 1, comma 1015, della legge 7 dicembre 2006, n. 296,
concernente l'assegnazione della somma di 8 milioni di euro da destinare
alla prosecuzione degli interventi delle opere di ricostruzione nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio
della provincia di Vibo Valentia;
Vista la nota del 6 aprile 2007, con la quale il commissario delegato -
presidente della regione Calabria ha relazionato in ordine alle
iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale
inerente agli eventi calamitosi che il giorno 3 luglio 2006 hanno
colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia, rappresentando
la necessita' di acquisire ulteriori risorse finanziarie;
Tenuto conto che con nota del 19 aprile 2007 il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
ragione della predetta carenza di risorse finanziarie, ha rappresentato
la disponibilita' a trasferire, con una apposita disposizione da
inserire in una ordinanza di protezione civile, le predette somme nella
contabilita' speciale intestata al commissario delegato per fronteggiare
le esigenze rappresentate nella nota del 6 aprile 2007;
Vista la nota del 27 aprile 2007, con la quale il Presidente della
regione Calabria ha fornito la prescritta intesa di legge sulla sopra
citata proposta del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
agosto 2006, concernente la dichiarazione di "grande evento" in
relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agora'
dei giovani italiani" che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona,
nei mesi di agosto e settembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del
1° febbraio 2007, recante: "Interventi conseguenti alla dichiarazione
di "grande evento" in relazione al pellerinaggio-incontro dei giovani
italiani denominato "Agora' dei giovani italiani" che si terra' a
Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12
gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007,
lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia
di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da
diossina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8
febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello
stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con
esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la
limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia
ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007,
concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di
emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°
giugno 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica
Indonesiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' nel
territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi
alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita'
in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del
sud del Sudan;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007, Io stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di
Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile
2007, con il quale lo stato di emergenza relativo agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e
Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e' stato prorogato fino al 31
dicembre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del
18 novembre 2005, recante: "Primi interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di
Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005", cosi' come modificata
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza
n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3527 del 2006, dall'art.
5, dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540
del 4 agosto 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12
gennaio 2007, con il quale lo stato di emergenza in relazione al grave
inquinamento della laguna di Orbetello e' stato prorogato fino al 31
dicembre 2007;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento
della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante
"Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di
Orbetello";
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3239 del 21 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile";
Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del
16 gennaio 2003, n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto
2006, art. 8 e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 12;
Vista la nota in data 7 marzo 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del
17 settembre 2004, recante "Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326", con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per la
determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza
statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del
9 marzo 2006, recante "Ulteriori disposizioni relative al Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326", con la quale si e' provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo
dei finanziamenti dell'annualita' 2005 destinati ad interventi di
competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilita'
sismica;
Visto in particolare l'art. 1, della sopra citata ordinanza n.
3502/2006, che al comma 3, lettera b), ed al comma 4 prevede che
ciascuna Amministrazione dello Stato trasmetta entro il 31 dicembre 2006
al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli
interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1,
comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376 del 2004;
Considerato che i fondi necessari per l'esecuzione delle verifiche
sismiche propedeutiche alla definizione dei succitati interventi di tipo
b) sono stati riassegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze
alle Amministrazioni dello Stato solo negli ultimi mesi dell'anno 2006,
e che quindi le predette Amministrazioni non sono state in grado di
formulare i piani degli interventi di adeguamento o miglioramento
relativi entro il 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
dicembre 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi
nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
Visto l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 con la quale, in relazione alla
gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di
Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il commissario delegato e'
stato autorizzato a derogare ad alcune disposizioni contenute nel
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°
dicembre 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2007,
lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel
territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del
10 dicembre 2004, n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre
2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, e n. 3536
del 28 luglio 2006;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al
30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania
rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23
febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, cosi' come modificata ed
integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del
22 dicembre 2005, recante "Disposizioni di protezione civile dirette a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5
marzo 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del
2 maggio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso
verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del
13 luglio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio
del comune di Montaguto, in provincia di Avellino";
Vista la nota del Presidente della regione Campania del 7 marzo 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre
2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato
d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione
di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi ed il successivo con il quale e' stato
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2007;
Vista la nota dell'8 maggio 2007 del soggetto attuatore di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2
settembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
dicembre 2006, concernente la dichiarazione di "grande evento" in
relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei
trattati di Roma, denominato "Europa 2007", con il quale il Capo del
Dipartimento della protezione civile e' stato nominato commissario
delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del
25 gennaio 2007, recante "Disposizioni per la celebrazione del grande
evento relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei
trattati di Roma, denominato Europa 2007";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del
24 aprile 2007 recante "primi interventi urgenti diretti a fronteggiare
la situazione di emergenza nel territorio del comune di Acerra in
provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da
diossina";
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla grave situazione di emergenza in materia di
rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, e' sospeso fino
alla cessazione dello stato d'emergenza, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549
del 1995 dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a. alla
regione Campania.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 le predette somme saranno
corrisposte dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a.
alla regione Campania in 48 rate mensili decorrenti dal mese successivo
alla scadenza dei dodici mesi.
Art. 2.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma
urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia
(Alessandria), e, considerata la necessita' di attribuire il
coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di
assicurare il piu' proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali
competenti, il Prefetto di Alessandria e' nominato commissario delegato
in sostituzione del sindaco di Serravalle Scrivia, gia' nominato
commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
3304 del 30 luglio 2003 e si avvale della struttura e dei poteri di cui
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per
fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il
sindaco di Serravalle Scrivia provvede al passaggio delle consegne
trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Prefetto di
Alessandria.
Art. 3.
1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della
pubblica e privata incolumita' in relazione alle operazioni di
disinnesco e bonifica degli ordigni bellici presenti nel territorio del
comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, e' assegnata alla
Prefettura di Mantova la somma di euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che
presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 4.
1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' residue
finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel
comune di Asti, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilita'
speciale intestata al sindaco di Asti, commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del
2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di
spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
Art. 5.
1. Il termine del 31 marzo 2007 previsto dall'art. 10, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5
dicembre 2006, e' differito fino al 31 dicembre 2007.
Art. 6.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto, ed
all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo
ritorno alla normalita', il commissario delegato per il superamento
dell'emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Puglia, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione
civile gia' emanate, puo' adottare, ove necessario, determinazioni in
deroga alle disposizioni degli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico vigente.
Art. 7.
1. Al fine di dare continuita' alle iniziative poste in essere dal
soggetto attuatore per il superamento del contesto emergenziale in atto
nel territorio del comune di Cerzeto, all'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21
ottobre 2005, le parole "Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture
Lazio, Abruzzo e Sardegna," sono sostituite dalle parole "Prefetto di
Cosenza".
Art. 8.
1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo
Valentia colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 3 luglio 2006,
le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1015, della legge n.
296 del 2006, sono trasferite, in deroga a quanto ivi previsto, sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7
luglio 2006 ed intestata al commissario delegato presidente della
regione Calabria.
Art. 9.
1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante
"Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento, in
relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato
"Agora' dei giovani italiani" che si terra' a Loreto, in provincia di
Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007", e' autorizzato ad
assegnare al C.I.S.I.P. (Comitato italiano per il sostegno della
pastorale giovanile) un contributo per la predisposizione degli
occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilita'
per la celebrazione del "grande evento".
2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee
produzioni documentali comprovanti le spese effettuate. Al relativo
onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3563 del 1° febbraio 2007.
3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, le parole "Commissario delegato"
sono sostituite dalle parole "Presidente della regione Marche".
Art. 10.
1. In relazione alle situazioni emergenziali in atto e citate in
premessa, ed all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione
attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa l'impossibilita'
oggettiva di far fronte alla predetta esigenza con risorse interne, il
Capo del Dipartimento e' autorizzato a stipulare, sulla base di una
scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con un qualificato esperto del settore,
determinandone altresi' il relativo compenso, anche in deroga all'art.
7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 e' cosi' sostituito: "3. La
composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono
stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando
fino ad un massimo di 5 unita' con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere
fiduciario, determinandone il relativo compenso e utilizzando anche
personale in servizio presso il Dipartimento stesso".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico
del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti
disponibilita'.
Art. 11.
1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 3569, e' aggiunto il
seguente periodo: "Al soggetto attuatore e' corrisposto un compenso pari
al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario
delegato, con oneri a carico delle risorse finanziarie poste nella
disponibilita' della contabilita' speciale intestata al medesimo
commissario delegato.".
2. Ai componenti comitato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5
marzo 2007, e' riconosciuto un compenso da stabilire con apposito
provvedimento del commissario delegato sulla base delle vigenti
disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica
amministrazione, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie del
commissario delegato.
Art. 12.
1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare
agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di
interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il
termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 e'
prorogato al 31 dicembre 2007.
Art. 13.
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, le parole "all'art. 7, comma
9; all'art. 8 commi 3 e 4;" sono sostituite con le parole "agli articoli
6, 7 e 8;".
Art. 14.
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e
successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per attivita'
avviate nel corso dell'anno 2004" e' aggiunto il seguente periodo
"ovvero per i soggetti che abbiano riportato nell'anno 2003 un reddito
negativo".
Art. 15.
1. Al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative
necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di
criticita' di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3564/2006, art. 12, n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n.
3532/2006, il Presidente della regione Campania - commissario delegato,
e' autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture
commissariali costituite in attuazione delle sopra citate ordinanze.
Art. 16.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente il grave dissesto
idrogeologico in atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti, la
regione Abruzzo e' autorizzata ad assegnare al predetto comune risorse
finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale nonche' sul Fondo
regionale di protezione civile.
Art. 17.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel
territorio della regione Lazio ed all'urgenza di adottare gli interventi
occorrenti per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla
definitiva delocalizzazione dei sei centri, precedentemente siti in via
di Tor di Quinto, in localita' di Osteria Nuova, il presidente della
regione Lazio - commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle
precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, puo' adottare,
ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle direttive comunitarie, determinazioni in deroga agli
articoli 94, 101, 105, 106, 107, 110, del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152.
2. I commi 3 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 2 settembre 2005, n. 3473, sono abrogati e il comma 2
del medesimo articolo e' sostituito dal seguente: "2. Il soggetto
attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie, di due consulenti aventi
specifica competenza in materia giuridica e urbanistico-ambientale
designati dal medesimo soggetto attuatore, nonche' del necessario
supporto logistico e strumentale da parte della regione Lazio".
Art. 18.
1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante
"Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla
ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma,
denominato Europa 2007", e' autorizzato a contribuire con le risorse di
cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, alle spese sostenute da
amministrazione, fondazioni, associazioni ed enti per l'organizzazione
degli eventi celebrativi di Europa 2007 di cui ne riconosce l'utilita'.
2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee
produzioni documentali comprovanti le spese effettuate.
Art. 19.
1. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 e' cosi' sostituito:
"Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in
agricoltura, a favore dei titolari di attivita' produttive del comparto
zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attivita' o
pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito
degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 ed alla
legge 24 settembre 2003, n. 268, detratto quanto eventualmente percepito
per effetto dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2007
Il Presidente: Prodi