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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Novembre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3631).
(GU n. 281 del 3-12-2007)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3620 del 17 settembre 2007
emanata per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina,
nonche' la nota del 5 novembre 2007 del Ministero dell'interno;
Considerato che il giorno 15 agosto 2007 il territorio della Repubblica
del Peru' e' stato colpito da terremoto che ha determinato la
distruzione di oltre 39 mila abitazioni nonche' gravi danni e il decesso
di oltre 500 persone;
Vista la nota del 25 settembre 2007 del Ministero degli affari esteri;
Ravvisata, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano
nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo
scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre
2005, concernente la dichiarazione di "grande evento" nel territorio
della provincia di Varese per i "Campionati del Mondo di ciclismo su
strada 2008" e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3573 del
16 marzo 2007 relativa al movimento franoso nel territorio del comune di
Mussomeli (Caltanissetta);
Vista la nota del 25 settembre 2007 del Commissario delegato - Prefetto
di Caltanissetta nonche' la nota della Regione siciliana del 18 ottobre
2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3430 del
2 maggio 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia
di Siracusa;
Vista la nota n. 20040000484 del 14 settembre 2006 del Commissario
delegato - Prefetto di Siracusa, nonche' la nota n. 42649 del 18 ottobre
2007 del presidente della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3483 del
22 dicembre 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia
di Catania;
Vista la nota n. 919 del 30 luglio 2007 del Commissario delegato -
Prefetto di Catania, nonche' la nota n. 42649 del 18 ottobre 2007 del
presidente della Regione siciliana;
Vista la nota del 13 novembre 2007 dei presidenti delle regioni Marche e
Umbria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del
16 novembre 2007;
Vista la nota del 6 agosto 2007, con cui il Commissario delegato -
presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile n. 3568 del 2007, nonche' la nota del 1° settembre 2007 del
prefetto di Lecce in ordine al rischio di carattere igienico-ambientale
nell'area dei comuni della provincia di Lecce;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di consentire l'espletamento delle iniziative previste
dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3620 del 12 ottobre 2007 e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al direttore centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle iniziative di solidarieta' internazionale da
adottarsi in favore della Repubblica del Peru', colpita dagli eventi
sismici del 15 agosto 2007, il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume le iniziative ed
effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il
soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali
all'uopo necessarie.
2. A tal fine il medesimo Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a rimborsare la somma di euro 110.000,00 al Ministero degli
affari esteri - Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo,
come quota parte delle spese sostenute per il trasporto umanitario
effettuato per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le
occorrenti disponibilita'.
Art. 3.
1. Per l'espletamento delle necessarie iniziative finalizzate alla
realizzazione del grande evento Varese 2008, ed al fine indennizzare la
Societa' varesina incremento corse e cavalli S.p.A. concessionaria
dell'ippodromo di Varese, e' assegnata, a valere sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di
euro 230.000,00.
2. Tenuto conto di quanto previsto nel Piano delle opere approvato dal
Commissario delegato in data 21 febbraio 2007 e da quanto stabilito
dalla Commissione generale d'indirizzo alla stregua del verbale del 22
gennaio 2007, la somma di 8 milioni di euro stanziata ai sensi dell'art.
3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3565 del 16 febbraio 2007, e' ridotta a euro 7.638.436,00.
3. Le risorse di cui al comma 2 nonche' quelle stanziate ai sensi
dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3565 del 16 febbraio 2007 in favore dell'Ufficio territoriale di Governo
- Prefettura di Varese, sono trasferite sulle contabilita' speciali
intestate al prefetto di Varese ed al presidente della provincia di
Varese in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita'
speciale.
4. Le economie derivanti dalle assegnazioni delle risorse finanziarie
stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, potranno essere utilizzate dagli enti beneficiari ricompresi nel
Piano delle opere approvato dal Commissario delegato, previa intesa con
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative
necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticita'
determinatosi a seguito del movimento franoso verificatisi il giorno 2
febbraio 2005 nel territorio del comune di Mussomeli, il prefetto di
Caltanissetta, e' confermato, fino al 31 marzo 2008, nell'incarico di
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
3573 del 16 marzo 2007.
Art. 5.
1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 31
marzo 2008, Commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario
delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione
civile n. 3483 del 2005 e n. 3430 del 2005.
2. Entro il termine indicato al comma 1, i Commissari delegati
provvedono al trasferimento, alle amministrazioni ed agli enti
ordinariamente competenti, gia' nominati soggetti attuatori degli
interventi e delle opere, della documentazione amministrativa e
contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al
completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.
3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli
adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa
vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma
2.
Art. 6.
1. Al fine di porre in essere i necessari interventi di messa in
sicurezza e consolidamento del costone roccioso sovrastante lo
stabilimento delle Cartiere Miliani nel comune di Pioraco in provincia
di Macerata, in aggiunta alle risorse finanziarie messe a disposizione
dalla regione Marche e dalla provincia di Macerata, e' assegnata la
somma di 1.200.000,00 al medesimo comune con oneri a carico del Fondo
della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il sindaco di Pioraco predispone
un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione
Marche una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle
somme assegnate ai sensi del comma 1.
Art. 7.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di
carattere urgente necessarie per garantire l'apertura e la piena
funzionalita' della struttura dell'Unita' di alto isolamento realizzata
per possibili contaminazioni biologiche, chimiche e di altra origine
presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma mediante l'acquisizione delle attrezzature e delle
tecnologie necessarie, e' autorizzata la spesa di euro di cui:
a) Euro 7.000.000,00 a valere sull'apposito accantonamento recentemente
disposto sul Fondo della protezione civile;
b) Euro 2.722.000,00 a valere sull'U.P.B. 3.1.1.0. - capitolo n. 3040
dello stato di previsione del Ministero della salute, anno finanziario
2007 in deroga all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n.
244, tenuto conto che non ha ancora trovato attuazione il disposto del
comma 2 del medesimo art. 3;
c) Euro 1.278.000,00 a valere sull'U.P.B. 4.1.2.9. - capitolo n. 4393
dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, anno
finanziario 2007 in deroga all'art. 1, lettera a) del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2006, n. 138.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita'
speciale intestata al soggetto attuatore.
3. Al fine di rendere pienamente operativa e fruibile l'Unita' di alto
isolamento e per definirne gli aspetti organizzativo-gestionali in un
quadro di pieno coordinamento tra tutte le istituzioni interessate e
competenti, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri un'apposita commissione tecnico-scientifica composta dal
direttore generale dell'Istituto Spallanzani e da sette membri,
designati rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal
Ministero degli esteri, uno dalla regione Lazio, uno dal Dipartimento
della protezione civile, uno dalla Sanita' militare, uno dal Settore
sanitario della Polizia di Stato e uno designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente. La commissione opera
a titolo gratuito con il compito di predisporre il piano di utilizzo
della struttura prima che il collaudo sia concluso.
4. L'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del
Dipartimento della protezione civile e di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo, e' subordinata all'acquisizione, da parte del
soggetto attuatore, delle risorse finanziarie di pertinenza del
Ministero della salute ed al relativo versamento nella contabilita'
speciale di cui al comma 2.
Art. 8.
1. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi di cui
agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997,
n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e
all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse
finanziarie poste nella disponibilita' dei funzionari delegati
presidenti delle regioni Marche e Umbria.
Art. 9.
1. Per l'approvazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di
emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007,
nonche' per la successiva rimodulazione od implementazione per
l'attuazione degli interventi del VI macro lotto, e' istituita, con
apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
"Commissione generale di indirizzo", presieduta da un rappresentante
designato dal Capo Dipartimento della protezione civile e
particolarmente competente in materia di predisposizione di piani di
emergenza per viabilita' complessa e composta da un qualificato esperto
designato rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dei
trasporti, dal Ministero delle infrastrutture, dalla regione Calabria e
dall'Anas.
2. Al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3628 del 2007, in ragione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un
compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.
3. Ai soggetti attuatori di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3628 del 2007 puo' essere corrisposta un'indennita'
mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione,
pari al 20% del trattamento economico in godimento.
4. Ai componenti della Commissione generale di indirizzo di cui al comma
1 del presente articolo puo' essere corrisposta un'indennita' mensile
onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al
20% del trattamento economico in godimento.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle
risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3628 del 2007.
Art. 10.
1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario
delegato - presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 3568 del 2007, di misure di carattere urgente
finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio
igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di Lecce e'
stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni da
trasferirsi sulla contabilita' speciale intestata al commissario
delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2007
Il Presidente: Prodi