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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Novembre 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3631).

(GU n. 281 del 3-12-2007)

 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3620 del 17 settembre 2007 emanata per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonche' la nota del 5 novembre 2007 del Ministero dell'interno;
Considerato che il giorno 15 agosto 2007 il territorio della Repubblica del Peru' e' stato colpito da terremoto che ha determinato la distruzione di oltre 39 mila abitazioni nonche' gravi danni e il decesso di oltre 500 persone;
Vista la nota del 25 settembre 2007 del Ministero degli affari esteri;
Ravvisata, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Varese per i "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008" e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3573 del 16 marzo 2007 relativa al movimento franoso nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta);
Vista la nota del 25 settembre 2007 del Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta nonche' la nota della Regione siciliana del 18 ottobre 2007;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3430 del 2 maggio 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa;
Vista la nota n. 20040000484 del 14 settembre 2006 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, nonche' la nota n. 42649 del 18 ottobre 2007 del presidente della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3483 del 22 dicembre 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania;
Vista la nota n. 919 del 30 luglio 2007 del Commissario delegato - Prefetto di Catania, nonche' la nota n. 42649 del 18 ottobre 2007 del presidente della Regione siciliana;
Vista la nota del 13 novembre 2007 dei presidenti delle regioni Marche e Umbria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007;
Vista la nota del 6 agosto 2007, con cui il Commissario delegato - presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3568 del 2007, nonche' la nota del 1° settembre 2007 del prefetto di Lecce in ordine al rischio di carattere igienico-ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Allo scopo di consentire l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3620 del 12 ottobre 2007 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Art. 2.
1. Nell'ambito delle iniziative di solidarieta' internazionale da adottarsi in favore della Repubblica del Peru', colpita dagli eventi sismici del 15 agosto 2007, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. A tal fine il medesimo Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare la somma di euro 110.000,00 al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, come quota parte delle spese sostenute per il trasporto umanitario effettuato per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.

Art. 3.
1. Per l'espletamento delle necessarie iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento Varese 2008, ed al fine indennizzare la Societa' varesina incremento corse e cavalli S.p.A. concessionaria dell'ippodromo di Varese, e' assegnata, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di euro 230.000,00.
2. Tenuto conto di quanto previsto nel Piano delle opere approvato dal Commissario delegato in data 21 febbraio 2007 e da quanto stabilito dalla Commissione generale d'indirizzo alla stregua del verbale del 22 gennaio 2007, la somma di 8 milioni di euro stanziata ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007, e' ridotta a euro 7.638.436,00.
3. Le risorse di cui al comma 2 nonche' quelle stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 in favore dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate al prefetto di Varese ed al presidente della provincia di Varese in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' speciale.
4. Le economie derivanti dalle assegnazioni delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, potranno essere utilizzate dagli enti beneficiari ricompresi nel Piano delle opere approvato dal Commissario delegato, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticita' determinatosi a seguito del movimento franoso verificatisi il giorno 2 febbraio 2005 nel territorio del comune di Mussomeli, il prefetto di Caltanissetta, e' confermato, fino al 31 marzo 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3573 del 16 marzo 2007.

Art. 5.
1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 31 marzo 2008, Commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3483 del 2005 e n. 3430 del 2005.
2. Entro il termine indicato al comma 1, i Commissari delegati provvedono al trasferimento, alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, gia' nominati soggetti attuatori degli interventi e delle opere, della documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.
3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 6.
1. Al fine di porre in essere i necessari interventi di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso sovrastante lo stabilimento delle Cartiere Miliani nel comune di Pioraco in provincia di Macerata, in aggiunta alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione Marche e dalla provincia di Macerata, e' assegnata la somma di 1.200.000,00 al medesimo comune con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il sindaco di Pioraco predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Marche una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme assegnate ai sensi del comma 1.

Art. 7.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere urgente necessarie per garantire l'apertura e la piena funzionalita' della struttura dell'Unita' di alto isolamento realizzata per possibili contaminazioni biologiche, chimiche e di altra origine presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma mediante l'acquisizione delle attrezzature e delle tecnologie necessarie, e' autorizzata la spesa di euro di cui:
a) Euro 7.000.000,00 a valere sull'apposito accantonamento recentemente disposto sul Fondo della protezione civile;
b) Euro 2.722.000,00 a valere sull'U.P.B. 3.1.1.0. - capitolo n. 3040 dello stato di previsione del Ministero della salute, anno finanziario 2007 in deroga all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244, tenuto conto che non ha ancora trovato attuazione il disposto del comma 2 del medesimo art. 3;
c) Euro 1.278.000,00 a valere sull'U.P.B. 4.1.2.9. - capitolo n. 4393 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, anno finanziario 2007 in deroga all'art. 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2006, n. 138.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore.
3. Al fine di rendere pienamente operativa e fruibile l'Unita' di alto isolamento e per definirne gli aspetti organizzativo-gestionali in un quadro di pieno coordinamento tra tutte le istituzioni interessate e competenti, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un'apposita commissione tecnico-scientifica composta dal direttore generale dell'Istituto Spallanzani e da sette membri, designati rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero degli esteri, uno dalla regione Lazio, uno dal Dipartimento della protezione civile, uno dalla Sanita' militare, uno dal Settore sanitario della Polizia di Stato e uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente. La commissione opera a titolo gratuito con il compito di predisporre il piano di utilizzo della struttura prima che il collaudo sia concluso.
4. L'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del Dipartimento della protezione civile e di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, e' subordinata all'acquisizione, da parte del soggetto attuatore, delle risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della salute ed al relativo versamento nella contabilita' speciale di cui al comma 2.

Art. 8.
1. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' dei funzionari delegati presidenti delle regioni Marche e Umbria.

Art. 9.
1. Per l'approvazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007, nonche' per la successiva rimodulazione od implementazione per l'attuazione degli interventi del VI macro lotto, e' istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una "Commissione generale di indirizzo", presieduta da un rappresentante designato dal Capo Dipartimento della protezione civile e particolarmente competente in materia di predisposizione di piani di emergenza per viabilita' complessa e composta da un qualificato esperto designato rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero delle infrastrutture, dalla regione Calabria e dall'Anas.
2. Al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007, in ragione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.
3. Ai soggetti attuatori di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007 puo' essere corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
4. Ai componenti della Commissione generale di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007.

Art. 10.
1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato - presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3568 del 2007, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di Lecce e' stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni da trasferirsi sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007
Il Presidente: Prodi