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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Luglio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3602).
(GU n. 165 del 18-7-2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
novembre 2006, con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 30
novembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico
ambientale determinatasi nella laguna di Marano Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del
3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre
2006 e n. 3556 del 21 dicembre 2006;
Vista la nota del 24 maggio 2007 della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto
2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo
stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2008, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del
traffico e della mobilita' nella citta' di Messina;
Visto l'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3536 del 28 luglio 2006 recante: "Disposizioni urgenti di protezione
civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2007,
concernente l'autorizzazione all'attualizzazione dei contributi
pluriennali in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Vista la nota n. 59390 del 12 giugno 2007 del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del
5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006
e n. 3552 del 17 novembre 2006, adottate per fronteggiare i danni
conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8
settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
Vista la nota n. 1002 del 9 marzo 2007 del Presidente della regione
Puglia commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti
conseguenti agli eventi atmosferici sopra citati, con cui viene
richiesta un'ulteriore proroga dei poteri commissariali al fine di porre
in essere tutti gli adempimenti correlati al definitivo rientro
nell'ordinario;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
febbraio 2005, n. 3398 recante "Interventi per fronteggiare la
situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della citta' di
Messina da parte dei mezzi pesanti";
Vista la nota in data 15 maggio 2007, con la quale la regione Siciliana,
considerato l'avvenuto completamento delle opere portuali di emergenza,
ha rilasciato formale intesa sulla previsione del termine dell'incarico
di commissario delegato del Prefetto di Messina alla data del 30 giugno
2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2007, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura
socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino
del fiume Aterno;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del
9 marzo 2006, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno";
Vista la nota del 10 maggio 2007 della regione Abruzzo;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
gennaio 2007, con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 31
dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e
di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al
30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania
rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23
febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, cosi come modificata ed
integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del
22 dicembre 2005, recante "Disposizioni di protezione civile dirette a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5
marzo 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del
2 maggio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso
verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del
13 luglio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio
del comune di Montaguto, in provincia di Avellino";
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3591 del 24 maggio 2006, con il quale si e' provveduto ad autorizzare
il Presidente della regione Campania - Commissario delegato ad accorpare
le strutture commissariali costituite ai sensi delle sopra menzionate
ordinanze di protezione civile n. 3484/2005, n. 3521/2006 e 3532/2006;
Vista la nota del Presidente della regione Campania del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
marzo 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le
attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del
6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio
2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del
7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e
n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23
marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e
n. 3576 del 29 marzo 2007;
Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro
dell'interno;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica,
se non pericolosi all'origine od a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, possono essere refluiti
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di
strutture di contenimento poste in ambito lagunare ed il cui progetto
deve essere approvato ed autorizzato con decreto commissariale. Il
decreto di autorizzazione commissariale sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nullaosta ed
i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli
relativi alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie alla loro messa in funzione.
2. In caso di realizzazione od individuazione, nell'ambito degli
interventi di dragaggio, di strutture adibite allo stoccaggio
provvisorio di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche'
dalle operazioni di bonifica, il commissario delegato stabilisce il
termine massimo del deposito provvisorio dei predetti materiali prima
della loro messa a dimora definitiva nei limiti di vigenza dello stato
di emergenza e senza limitazione di quantitativi, adottando le misure
occorrenti ad evitare l'inquinamento ambientale.
3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed
integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo "Se i progetti prevedono
la realizzazione di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la
procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la
procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di
trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del
parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si
procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro
quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del
parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di
interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza di
servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga
alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono
ridotti della meta'.
Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano
riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la
decisione e' rimessa al Presidente della Regione autonoma Friuli
Venezia-Giulia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni
dalla richiesta del commissario delegato.".
4. Gli interventi disposti dal Commissario delegato per il superamento
della situazione di emergenza sono attuati in deroga al piano di
gestione relativo alle aree natura 2000 di cui alla direttiva
comunitaria 92/43/CE.
Art. 2.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle
molteplici emergenze di cui in premessa, il medesimo dipartimento e'
autorizzato ad individuare personale delle amministrazioni dello Stato
di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco,
previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita'.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi del personale scolastico
che viene posto in posizione di comando presso il predetto dipartimento,
secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, ed in deroga all'art. 456,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 22, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 3, lettera a)
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28
luglio 2006, dopo le parole "in loco" sono aggiunte le parole "previa
autorizzazione del Capo del dipartimento".
Art. 3.
1. Le operazioni finanziarie previste dal decreto interministeriale
del 23 maggio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno essere perfezionate
previa verifica e raffronto, anche con il coordinamento del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra
una pluralita' di offerte da parte dei potenziali soggetti finanziatori,
al fine di individuare le migliori condizioni finanziarie espresse dal
mercato per operazioni a tasso fisso con oneri di ammortamento per
capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le operazioni di cui al comma precedente potranno essere perfezionate
con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea degli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, nonche'
con altri istituti finanziatori, nel rispetto delle previsioni di cui
all'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle operazioni
finanziarie, gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della
protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
4. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal Dipartimento
della protezione civile, mediante rate semestrali posticipate
comprensive di capitale ed interessi calcolati a partire dal giorno
successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore
trasmette al Dipartimento della protezione civile la richiesta di
pagamento delle rate, che dovra' pervenire almeno quarantacinque giorni
prima della relativa scadenza, specificando le modalita' di accredito.
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative
necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticita'
determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno
8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, il
Presidente della regione Puglia e' confermato, fino al 31 marzo 2008,
nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 3492/2006, cosi' come modificata ed integrata
dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552/2006.
2. Entro il termine indicato al comma 1, il Commissario delegato
provvede al trasferimento alle amministrazioni ed agli enti
ordinariamente competenti, gia' nominati soggetti attuatori, degli
interventi e delle opere nonche' di tutta relativa documentazione
amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da
destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime
straordinario.
3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli
adempimenti di natura contabile da espletare ai sensi della normativa
vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del
medesimo comma 2.
Art. 5.
1. Il Prefetto di Messina, Commissario delegato ai sensi dell'art.
1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3398 del 2005 citata
in presmessa, e' confermato nel predetto incarico per il completamento
in regime ordinario, entro e non oltre il 30 giugno 2007, di tutte le
iniziative necessarie alla chiusura del contesto di criticita'
conseguente all'attraversamento dei mezzi pesanti nella citta' di
Messina.
Art. 6.
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3504 del 2006, nonche' a permettere il superamento dell'attuale stato di
degrado idrico-ambientale del fiume Aterno, il Commissario delegato e'
autorizzato a richiedere il rilascio dall'invaso di Campotosto di una
portata media annua di non piu' di 1,1 metri cubi/secondo, modulata
secondo indicazioni e modalita' che verranno stabilite d'intesa tra il
suddetto Commissario delegato e la regione Abruzzo, sentito l'ente
gestore dell'invaso, e comunque escludendo ogni onere derivante dalle
eventuale mancata produzione idroelettrica.
Art. 7.
1. Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale relativo al
trasferimento della somma di Euro 12,3 milioni di cui alla delibera CIPE
n. 136 del 17 novembre 2006, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad anticipare al commissario delegato ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, pari importo sulla contabilita'
speciale n. 3111 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato di Napoli denominata "Commissario di governo per l'emergenza
rifiuti nella regione Campania delegato ex ordinanze di protezione
civile n. 3341/2004 e n. 3343/2004 e successive e legge n. 290 del
2006", all'uopo utilizzando le risorse disponibili del "Fondo della
protezione civile".
2. In relazione alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato
e della Croce rossa italiana alle iniziative di potenziamento ed
integrative della raccolta differenziata nella regione Campania,
l'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, non preclude
l'erogazione di eventuali contributi derivanti dalla predetta raccolta
differenziata.
3. E' autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce rossa
italiana nonche' dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla
predetta associazione attivati in relazione all'emergenza rifiuti nella
regione Campania. Per tali finalita' trovano applicazione gli articoli 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta
le occorrenti disponibilita'.
Art. 8.
1. Gli articoli 3, 13 e 6 delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3484 del 22 dicembre 2005, n.
3521 del 2 maggio 2006 e n. 3532 del 13 luglio 2006 sono soppressi.
2. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo
superamento dei contesti emergenziali in atto nel territorio della
regione Campania, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio
n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006 citate in premessa, il
Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive
comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99 e 100;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7,
8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378;
regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, articoli 30 e seguenti;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,
42,117 e 119;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 10 e 16;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni,
articoli 3 e 4;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
e successive modifiche e integrazioni;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 68,
70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 116,
122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 241 e 243, nonche' le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate
norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva
comunitaria n. 93/37;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 31 ottobre 2002, n. 248, art. 1;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.
55, articoli 3, 4, 6 e 8;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed
integrazioni, articoli 48, 49 e 191 comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252,
articoli 16, comma 3, lettera c);
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni,
art. 24;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed enti
locali;
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;
leggi regionali strettamente collegate alla normativa nazionale oggetto
di deroga.
Art. 9.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3576
del 29 marzo 2007 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il Ministro
dell'interno procede all'espletamento delle procedure selettive di cui
al comma 1 nell'ambito del personale che ha gia' svolto attivita'
connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
immigrazione con contratto di lavoro temporaneo, in deroga all'art. 35,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2007
Il Presidente: Prodi