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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.
(GU n. 61 del 12-3-2008)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera
i), che include tra le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile le organizzazioni di volontariato;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra l'altro, assicura
la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista
o in occasione di calamita' naturali e catastrofi, riconoscendo e stimolando le
iniziative di volontariato civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che pone in capo al Presidente del Consiglio
dei Ministri la promozione del coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino
situazioni di grave rischio, la determinazione delle politiche di protezione
civile, che a tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attivita' di protezione civile;
Considerata l'imprescindibile esigenza di avvalersi di un contributo di
consulenza in tema di coordinamento operativo delle strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile e per la definizione di politiche di
promozione e di sviluppo del volontariato;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di istituire per tali finalita' presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
un organo a carattere collegiale con funzioni consultive che approfondisca le
problematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del
volontariato di protezione civile, nonche' per il coordinamento operativo con le
altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile;
Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi
collegiali, e il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, concernente il
contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi, e
ritenuto che l'istituendo organismo rivesta il richiesto carattere tecnico e ad
elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della Consulta nazionale
del volontariato di protezione civile ed alla disciplina delle relative
modalita' organizzative e di funzionamento;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile,
in prosieguo denominata Consulta;
2. La Consulta, anche su richiesta del Dipartimento della protezione civile,
svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla
promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione
civile, nonche' per il coordinamento operativo con le altre componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 2.
1. La Consulta e' composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione
nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni,
iscritta nell'elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione
civile, designato dalle medesime organizzazioni sulla base delle rispettive
disposizioni organizzative e statutarie.
2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile si
provvedera' alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione
nominativa dei componenti.
3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.
4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede
alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessita' e,
comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni istituzionali e
internazionali del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria
tecnica della Consulta.
6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile,
opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo del
Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'ufficio
volontariato relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinatore del
servizio volontariato, un rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili
del fuoco volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana ed
un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico in
relazione alla componente volontaristica dei medesimi enti, nonche' i funzionari
del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in
relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Per l'esame di specifici
argomenti il Presidente puo' procedere ad audizioni ed invitare a tal fine
persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico specialistico la
Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.
Art. 3.
1. Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a titolo
gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori, i benefici
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in
favore dei volontari impiegati in attivita' di protezione civile.
Art. 4.
1. La Consulta, individua tra i componenti i rappresentanti effettivi e
supplente del Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 5,
comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni
ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi