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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008
Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.
(GU n. 36 del 13-2-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto l'art. 5, comma 2 della legge 401/2001, che affida al Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali,
la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3
autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di
una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al
grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su proposta
del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il
Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione
dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza;
Considerata l'ineludibile esigenza di ottimizzare le capacita' di
allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione
civile a fronte di eventi calamitosi, mediante la definizione di
procedure operative;
Tenuto conto che le citate procedure operative debbono disciplinare la
gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti,
l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio
nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo
per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi
prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare
adeguatamente la risposta locale di protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 13 novembre 2008;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Il presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per
la gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni dalla normativa vigente, e di quelle proprie delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
nonche' delle relative norme di attuazione, e' finalizzato alla
definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le capacita di
allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di
protezione civile.
Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle
informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il
coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione
civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione
dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre
a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la
risposta locale di protezione civile.
La puntuale attuazione da parte delle diverse componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile degli indirizzi
qui formulati garantira' il necessario coordinamento operativo nell'attivita'
di gestione dell'emergenza, che costituisce il presupposto
indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di
protezione civile.
1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni
Di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi
e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di
pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di
ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione
e quindi per l'intervento, e' necessario disporre, in tempo reale, delle
informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla
capacita' del sistema locale di fronteggiare
l'emergenza.
Inoltre, per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse,
e' indispensabile che le componenti e le strutture operative di
protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio
delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando,
in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento
della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni
esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello
nazionale, secondo le procedure operative di cui al successivo punto
1.3., fermo restando il sistema di comando e controllo interno di
ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate.
In tal modo sara' anche possibile per il Capo del Dipartimento della
protezione civile avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento
nonche' valutare in qualunque momento la situazione emergenziale in atto
e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su
disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e
tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, cosi' come
previsto dall'art. 3 del decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245,
convertito nella legge del 27 dicembre 2002 n. 286.
1.1. Organizzazione della Sala Situazione Italia e monitoraggio del
territorio (Sistema) Presso il Dipartimento della protezione civile e'
attivo un centro
di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la
verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con
l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare
tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla
gestione dell'emergenza. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di
seguito elencate:
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del
Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24
febbraio 1992, n. 225);
Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);
Polizia di Stato;
Arma dei Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Corpo Forestale dello Stato;
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Sulla base di opportuni protocolli operativi, sara' possibile integrare
l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema con ulteriori
postazioni dedicate ad altre componenti e strutture operative.
La molteplicita' dei soggetti presenti presso la Sala Situazione Italia
fa di Sistema il punto di riferimento del Servizio nazionale di
protezione civile e lo rende un centro di coordinamento unico nel suo
genere.
Qualora la situazione emergenziale fosse tale da richiedere la
partecipazione all'attivita' operativa di altri enti ed amministrazioni,
la Sala di Sistema, configurata secondo una struttura modulare, e' in
grado di soddisfare pienamente l'esigenza.
Ciascuna postazione e' attrezzata, oltre che con le normali dotazioni
informatiche e di telecomunicazione, con:
un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura
nazionale di coordinamento operativo;
un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle
comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e
sistemi eterogenei.
La Sala di Sistema inoltre e' provvista di collegamenti telefonici
punto-punto con le sale operative delle principali componenti e
strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie
di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo
satellitare.
1.2. Le funzioni di Sistema
L'attivita' ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala di
Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e
verificare le notizie riguardanti eventi calamitosi gia' avvenuti,
previsti o in corso, nonche' situazioni critiche, sul territorio
italiano ed estero. E' inoltre compito di Sistema garantire la
diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture
operative di protezione civile interessate ed allertarle, qualora se ne
riscontrasse l'esigenza, contribuendo cosi' alla loro tempestiva
attivazione per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie.
A fronte di eventi emergenziali che richiedono mezzi e poteri
straordinari, Sistema, secondo le procedure per l'attivazione del
Dipartimento della protezione civile in caso di emergenza, si configura
come struttura di supporto al Comitato operativo di protezione civile,
di cui all'art. 5 comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
e, sulla base delle strategie adottate dal Comitato, garantisce
l'attuazione delle disposizioni impartite dal Comitato attraverso le
strutture del Servizio nazionale della protezione civile.
1.3. Procedure operative
La capacita' di Sistema di assolvere alle proprie funzioni e'
strettamente connessa sia alla tempestivita' con la quale avviene la
comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla
qualita' dell'informazione, in termini di attendibilita' della fonte e
di puntualita' dei contenuti. A tal fine, in occasione di eventi
naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per intensita' ed
estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di piu' enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari, cosi' come rispettivamente definito all'art. 2,
comma 1, lettera b) e lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al
soccorso e/o di pubblica utilita', le sale operative di protezione
civile delle regioni e quelle delle province, laddove attivate, gli
Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali
o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che
gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi nonche', in caso di
emergenza, i centri operativi e di coordinamento attivati sul
territorio, attuano, oltre a quanto previsto dalle proprie procedure, le
seguenti disposizioni.
quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero
gia' avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione a Sistema
previa verifica dell'attendibilita' delle informazioni, anche per il
tramite delle proprie strutture territoriali;
informano Sistema relativamente agli interventi gia' effettuati o
previsti, indicandone tipologia, localita', tempistica e risorse
impiegate;
verificano le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema,
indicandone caratteristiche, quantita', dislocazione e tempistica per
l'attivazione e l'impiego;
comunicano a Sistema eventuali necessita' di concorso o supporto
nell'intervento;
mantengono i contatti con Sistema fino alla conclusione della situazione
in atto ed inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni
sull'evento provvedendo ad aggiornare immediatamente Sistema;
su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile,
predispongono un report contenente la sintesi delle attivita' svolte.
Gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di
monitoraggio non ancora trasferiti o posti nella disponibilita' della
rete dei Centri Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale
Centrale, secondo le procedure di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto indicato da
specifiche convenzioni e/o accordi stipulati con il Dipartimento, fanno
pervenire la comunicazione dell'evento previsto o registrato
direttamente a Sistema. Anche per tali enti ed amministrazioni si
attuano le procedure sopra menzionate.
Contestualmente dovra' essere assicurato, da ciascuna componente e
struttura operativa di protezione civile, un corretto e costante flusso
di informazioni anche a livello territoriale, che coinvolga fin dalle
prime fasi gli enti locali attraverso le sale operative regionali di
protezione civile.
2. Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza
A meno di eventi catastrofici che annullino la capacita' di reazione
da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia
la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti,
deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella
comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che il nostro
territorio e' caratterizzato da un numero elevato di piccole realta'
municipali, e' necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia
garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un
particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinche'
possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione
delle emergenze.
A livello comunale, cosi' come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e
provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando
attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In
particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco,
attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo
l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed
operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture
sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei
rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di
ditte ed aziende private provvede a:
l'individuazione della sede piu' idonea per l'ubicazione del centro
operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della
popolazione (laddove non prevista gia' in fase di pianificazione
dell'emergenza);
l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in
sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;
l'assistenza sanitaria ai feriti;
la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo
alla popolazione «senza tetto»;
la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui
comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno
sportello informativo comunale;
il controllo della viabilita' comunale con particolare attenzione alla
possibilita' di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della
popolazione colpita o a rischio;
il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.
In funzione dell'intensita' e dell'estensione dell'evento, nonche' della
capacita' di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento
delle attivita' di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul
territorio, ai diversi livelli di responsabilita', i centri operativi e
di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione,
si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale
sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni
e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il
compito di:
valutare le esigenze sul territorio,
impiegare in maniera razionale le risorse gia' disponibili, definire la
tipologia e l'entita' delle risorse regionali e nazionali necessarie per
integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando,
laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati
ad aree di ammassamento soccorsi.
Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi
da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.
Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a
quale Autorita' e' attribuita la funzione di responsabilita' del C.C.S.
e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra
Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto
della provincia in qualita' di rappresentante dello Stato sul
territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della
vita e dei beni delle persone. In ogni caso, fermo restando quanto
previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni
operative risultano cosi' attribuite:
il Prefetto e' responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle
risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e
della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora
necessario, la funzione di sussidiarieta' nei confronti dei Sindaci;
il Presidente della Provincia e' responsabile dell'immediata attivazione
e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti
la viabilita' e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto
dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e
mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento.
Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala
operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in
sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le
informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile,
attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati
sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.
In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da
assistere, per supportare l'attivita' dei centri operativi comunali e
per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli
provinciali, si attivano Centri Operativi intercomunali (quali i Centri
Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in idonee strutture preventivamente
individuate, ai quali afferiscono uno o piu' comuni. L'attivazione di
tali Centri e' in capo all'autorita' responsabile del C.C.S. a meno
della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione
dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al
Capo del Dipartimento della protezione civile.
A livello regionale ciascuna Regione interessata dall'evento assicura:
l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e
delle organizzazioni di volontariato;
la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della
propria organizzazione, in coerenza con quanto definito nei Criteri di
massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in
merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (vedi
nota 1)
l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilita' degli edifici,
il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la
verifica di potabilita' delle acque e gli interventi di bonifica
ambientale;
la partecipazione di propri funzionari all'attivita' dei centri
operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;
la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e
l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei
radioamatori.
l'impiego dei beni di prima necessita' per garantire l'assistenza alla
popolazione stoccati presso i CAPI di competenza regionale.
Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del
territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse
necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla
richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.
Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessita' di istituire in
loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare
l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo - DI.COMA.C.), la Regione,
d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed
all'allestimento della sede piu' idonea valutando, in funzione delle
caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della
sala operativa regionale.
La sala operativa regionale, che deve assicurare in emergenza l'operativita'
h24, garantisce a Sistema l'aggiornamento delle informazioni relative
alle attivita' poste in essere, comunica la tipologia e l'entita' delle
risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e
mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello
provinciale e comunale, cosi' come previsto dalle procedure di cui al
paragrafo 1.3.
Al preannunciarsi o al verificarsi di un evento che richieda l'impiego
di mezzi e poteri straordinari, il coordinamento e' posto in capo al
Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'attuazione degli
interventi, puo' avvalersi di commissari delegati, una volta che il
Consiglio dei Ministri abbia dichiarato lo stato di emergenza di cui
all'art. 5 comma 1 della legge 225/92. Ai sensi dall'art. 3 del
decreto-legge 245/02 convertito nella legge 286/02,
al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, da valutarsi
in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della
vita, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della
regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza, puo' disporre il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il
coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile.
A livello nazionale, presso il Dipartimento della protezione civile, si
riunisce il Comitato Operativo della protezione civile che assicura la
direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza
secondo quanto previsto dalla legge 401/2001. Il Comitato operativo,
presieduto dal Capo del Dipartimento, e' composto dai soggetti indicati
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006
allargato a comprendere tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e
private che concorrono alla gestione dell'emergenza.
Il Comitato, sulla base delle caratteristiche dell'evento, delle
esigenze, delle risorse disponibili a livello nazionale e di quelle gia'
impiegate definisce la strategia di intervento.
La continuita' del flusso delle informazioni e' assicurata da Sistema
che mantiene il costante collegamento con i centri operativi e di
coordinamento attivati.
3. Prime attivazioni in caso di evento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 225/92
L'attivazione della struttura di coordinamento operativo a livello
locale e nazionale richiede necessariamente alcune ore a partire dal
verificarsi dell'evento. E' dunque evidente che l'attivita' di primo
soccorso e assistenza alla popolazione sara' caratterizzata
dall'attivazione immediata e «spontanea» delle strutture di protezione
civile che operano ordinariamente sul territorio la cui capacita'
operativa non risulti compromessa dagli effetti dell'evento. Tuttavia,
per evitare che i primi interventi, per quanto tempestivi, si rivelino
poco efficaci o finiscano per sovrapporsi, e' indispensabile che sin
dalle primissime fasi dell'emergenza ciascuna struttura operi in stretto
raccordo con le altre, attraverso un impiego congiunto ed integrato di
forze e di risorse, che si realizza soltanto con un'azione di
coordinamento forte ed univoca.
A tal fine, nel caso di eccezionalita' della situazione emergenziale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente
della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato
di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, puo' disporre il
coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile il coordinamentodegli interventi e di tutte le
iniziative per fronteggiare l'evento in corso (art. 3 decreto-legge
245/02 convertito nella legge 286/02), nelle more che venga dichiarato
lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
Affinche' il Capo del Dipartimento disponga degli strumenti necessari ad
operare, tutte le informazioni relative all'evento ed alle prime
risposte di protezione civile devono essere riportate tempestivamente e
sin dalle prime fasi dell'emergenza a Sistema attraverso le procedure
definite al paragrafo 1.3. Inoltre e' necessario che ogni iniziativa
volta ad integrare l'impiego delle risorse gia' disponibili sul
territorio venga preventivamente concordata con il Capo del
Dipartimento, ancor prima della convocazione del Comitato Operativo
della protezione civile.
La risposta operativa del Dipartimento si articola nella convocazione
dell'Unita' di crisi, con la partecipazione di tutti gli Uffici e
Servizi interessati, nonche' nell'immediato invio di una Task force di
valutazione, supporto e coordinamento, anche al fine di istituire in
loco il Centro di coordinamento nazionale quale struttura di riferimento
del Comitato operativo.
In relazione alla evoluzione della emergenza in atto, il Capo
Dipartimento della protezione civile fornisce un puntuale e costante
quadro informativo al Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborando
bollettini ufficiali sulla situazione.
3.1. Il Comitato Operativo della protezione civile
Appresa la notizia di un evento che, per dimensioni, caratteristiche
ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente ovvero sul normale
svolgimento della vita della comunita' locale, possa essere ricondotto
ad un caso di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Capo del Dipartimento della
protezione civile convoca immediatamente il Comitato operativo di
protezione civile (di cui all'art. 10 della medesima legge e successive
modifiche ed integrazioni) che si riunisce di norma presso il
Dipartimento nazionale della protezione civile, salvo contrario avviso,
nella sede di Roma, via Vitorchiano 4. Nella convocazione del Comitato
operativo, oltre alla composizione determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, si tiene conto
delle caratteristiche dell'evento emergenziale al fine di individuare
compiutamente le ulteriori Amministrazioni, autorita' nazionali o
locali, aziende ed enti cui estendere la partecipazione.
Il Comitato operativo in particolare ha il compito, come stabilito
dall'art. 3-ter della legge 9 novembre 2001, n. 401, di assicurare «la
direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' in emergenza,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti
interessati al soccorso»; ossia, sulla base dell'evoluzione dello
scenario e dei continui aggiornamenti che arrivano dal territorio a
Sistema, di definire le strategie di intervento e di garantire l'impiego
coordinato delle risorse nazionali.
3.2. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi
Il Capo dipartimento della protezione civile chiede al
Presidente della Commissione Grandi Rischi, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, di convocare la
stessa con la massima urgenza, integrandone eventualmente la
composizione con esperti esterni ritenuti necessari, al fine di
consentire al Comitato operativo di avvalersi delle ulteriori competenze
tecnico scientifiche nel processo di formazione delle decisioni
operative di protezione civile. La funzione di definizione degli scenari
di rischio e la loro evoluzione nonche' la sintesi scientifica dei dati
riguardanti l'evento, nella relazioni tra il Comitato operativo e la
Commissione, e' garantita dal Centro Funzionale nazionale del
Dipartimento di protezione civile che valuta altresi' la necessita' di
coinvolgere ovvero acquisire ulteriori pareri o servizi dai centri di
competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 252 del 26 gennaio 2005 in applicazione della Direttiva del
Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
di protezione civile».
3.3. Principali attivita' delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile
I rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile in seno al Comitato operativo
assicurano l'attuazione degli interventi stabiliti, nel rispetto delle
proprie competenze e procedure.
In particolare il rappresentante del:
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
azioni immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate
dall'evento, al fine di determinare una prima stima della perdita di
vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita
assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane,
logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul
territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita'
SaR, ivi comprese quelle gia' inviate al verificarsi dell'evento;
c) dispone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) mette a disposizione i propri centri operativi mobili quali prima
sede delle attivita' di coordinamento in loco;
e) indica i coordinatori delle operazioni del soccorso tecnico urgente
sul territorio;
entro 12 ore:
a) mette a disposizione personale del Corpo per la verifica di
agibilita' degli edifici strategici e delle sedi destinate ad ospitare i
centri operativi e di coordinamento del sistema dei soccorsi, in
raccordo con i tecnici locali;
b) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e
di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) fornisce il necessario supporto operativo e logistico per
l'assistenza alloggiativa d'urgenza delle popolazioni;
b) fornisce informazioni sugli interventi effettuati di messa in
sicurezza di strutture ed infrastrutture;
Forze armate
azioni immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate
dall'evento al fine di definire una prima stima della perdita di vite
umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita di
assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) a seguito di una qualificata richiesta di Sistema, fornisce gli
elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e
tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio
colpito dall'evento, con particolare riguardo a quelle destinate alle
attivita' SaR, e sull'agibilita' delle infrastrutture aeroportuali;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) attiva, qualora e laddove disponibili, le risorse di terra, aeree o
navali destinate, autonomamente o in concorso con altre amministrazioni,
enti o strutture, all'afflusso dei soccorsi, all'immediata evacuazione e
al trattamento o al trasporto dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o
verso le strutture ospedaliere di destinazione;
e) dispone l'emissione di NOTAM per regolare l'attivita' di volo sulle
aree a rischio laddove le stesse ricadano entro aree di giurisdizione
militare, al fine di facilitare le operazioni di soccorso;
entro 12 ore:
a) attiva, in relazione alla richiesta ricevuta da Sistema,
compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, propri uomini
e mezzi per la rimozione delle macerie e l'allestimento dei campi base
dei soccorritori e di aree di ricovero della popolazione;
b) disloca sul territorio colpito dall'evento, in relazione alla
richiesta ricevuta da Sistema, le necessarie strutture mobili destinate
al coordinamento delle attivita' aeronautiche e al controllo e rispetto
delle eventuali misure di restrizione al sorvolo, compatibilmente alla
disponibilita' del momento, alla distanza ed agibilita' della localita'
interessata;
c) individua ed attiva i mezzi necessari ad effettuare, ASAP (As Soon As
Possible) dalla richiesta di Sistema, il rilievo aerofotografico, anche
ad infrarossi, del territorio interessato dall'evento e ne assicura la
reiterazione nel tempo in caso di necessita';
d) attiva le strutture finalizzate a realizzare una rete di
telecomunicazioni, anche di natura campale, dotata dei necessari
requisiti di riservatezza;
e) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e
di coordinamento attivati sul territorio;
f) indica le strutture logistiche militari, con particolare riguardo
agli aeroporti e le basi navali, che possono essere utilizzate come aree
di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi,
attrezzature e beni;
entro 24 ore:
a) a seguito di richiesta ricevuta da Sistema, mette a disposizione,
fatte salve le necessarie misure di sicurezza (aree classificate ecc.)
le proprie risorse disponibili per l'assistenza alloggiativa d'urgenza
della popolazione.
Forze di Polizia
(partecipano al Comitato Operativo con propri rappresentanti la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la
Polizia Penitenziaria, oltre al Corpo Forestale dello Stato, struttura
operativa nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92)
azioni immediate:
attraverso il diretto coordinamento del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, per gli aspetti generali, o dell'Autorita' provinciale di
P.S. per quelli locali, secondo il sistema di cui alla legge 1 aprile
1981 n. 121.
a) forniscono dettagliate informazioni riguardo le conseguenze
determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della
perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita assistenza e dell'accessibilita' dell'area colpita
dall'evento;
b) forniscono gli elementi informativi riguardo le risorse umane,
logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul
territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita'
SaR;
c) propongono l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) il Questore della provincia interessata provvede ad individuare il
coordinatore delle attivita' di ordine e sicurezza pubblica sul
territorio;
e) adottano le misure di specifica competenza nell'ambito dei servizi di
ordine e sicurezza pubblica;
entro 12 ore:
a) garantiscono, in accordo con le autorita' sanitarie, l'attivazione
delle necessarie competenze tecnico scientifiche finalizzate alle
procedure di identificazione delle salme;
b) assicurano la presenza di proprio personale presso i centri operativi
e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) garantiscono la sicurezza dei campi base dei soccorritori, delle aree
di ricovero della popolazione e dei centri operativi e di coordinamento
attivati sul territorio.
Corpo Forestale dello Stato
Per le azioni del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa
nazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 225/92, si rimanda a quanto
gia' previsto nel paragrafo dedicato alle Forze di Polizia.
Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera azioni
immediate:
a) fornisce dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate
dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite
umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza
e dell'accessibilita' dell'area colpita dall'evento;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane,
logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul
territorio, con particolare riguardo a quelle destinate alle attivita'
SaR;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) indica i coordinatori delle operazioni di soccorso per gli interventi
a mare;
e) fornisce informazioni sull'agibilita' delle infrastrutture portuali e
marittime nei territori colpiti;
f) attiva le risorse navali, anche private, destinate, autonomamente o
in concorso con altre amministrazioni, enti o strutture, all'afflusso
dei soccorsi, all'immediata evacuazione e al trattamento o al trasporto
dei feriti (MEDEVAC) verso aree sicure o verso le strutture ospedaliere
di destinazione nonche' eventualmente dedicate all'alloggio temporaneo
per la popolazione;
g) dispone l'emissione dell'AVURNAV per interdire le aree a rischio e
facilitare le operazioni di soccorso;
entro 12 ore:
a) propone le necessarie attivita' di ricognizione e valutazione del
danno ai porti petroliferi e agli impianti industriali costieri e
marini;
b) indica le infrastrutture portuali che possono essere utilizzate come
aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi,
attrezzature e beni;
c) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e
di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) fornisce un quadro informativo circa la ricognizione dei danni
all'ambiente marino e alle misure necessarie a garantirne la tutela e la
conservazione in particolare delle aree marine sottoposte a tutela
ambientale e degli impianti produttivi coinvolti nell'evento.
Croce Rossa Italiana
azioni immediate:
a) concorre a fornire dettagliate informazioni riguardo le conseguenze
determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della
perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che
necessita assistenza;
b) fornisce gli elementi informativi riguardo le risorse umane,
logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul
territorio;
c) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di impiego;
d) assicura il concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei
feriti;
entro 12 ore:
a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e
di coordinamento attivati sul territorio;
b) garantisce il concorso all'attivita' di allestimento e gestione dei
campi base dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;
c) assicura il concorso alle attivita' di assistenza alla popolazione e
garantisce particolare attenzione nelle attivita' a favore delle fasce
piu' deboli;
d) attiva le proprie strutture permanenti al fine di garantire, nei
limiti di capacita', l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e
comunque coinvolte dall'evento;
e) propone l'eventuale invio di team di specialisti sia di soccorsi
speciali sia per la validazione di specifiche situazioni di rischio (sanitario-logistica-psicologica);
f) propone l'invio di team per il censimento delle necessita' della
popolazione e per il ricongiungimento dei nuclei familiari;
g) attiva i propri nuclei trasporti con l'utilizzo di mezzi speciali;
entro 24 ore:
a) assicura l'attivazione di servizi di produzione e distribuzione pasti
per i soccorritori e per la popolazione;
b) assicura l'attivazione delle attrezzature e del personale necessario
alla dislocazione e gestione sul territorio di potabilizzatori e
macchine imbustatici e distribuzione di acqua.
Organizzazioni nazionali di volontariato
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo, in raccordo con il rappresentante
delle Regioni, riguardante la presenza di organizzazioni di volontariato
presenti sul territorio con le relative consistenze di personale,
professionalita', dotazioni strumentali e logistiche con particolare
riferimento alle attivita' SaR, sanitarie, di radiocomunicazioni e di
assistenza alla popolazione;
b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) assicura la presenza di proprio personale presso i centri operativi e
di coordinamento attivati sul territorio;
b) garantisce il concorso all'attivita' di allestimento dei campi base
dei soccorritori e delle aree di ricovero della popolazione;
entro 24 ore:
a) assicura i servizi di produzione e distribuzione pasti per i
soccorritori e la popolazione;
b) concorre, su richiesta delle autorita' competenti, al soccorso della
popolazione ed a tutte le attivita' necessarie per un rapido ripristino
della normalita'.
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo riguardante la presenza del Corpo
sul territorio interessato dall'evento, con le relative consistenze di
personale, professionalita', dotazioni strumentali e logistiche con
particolare riferimento alle attivita' SaR, sanitarie e di assistenza
alla popolazione;
b) propone l'eventuale impiego di risorse aggiuntive, individuandone
provenienza, caratteristiche, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione
di specifiche situazioni di rischio.
Regioni e province autonome
azioni immediate:
a) fornisce, in raccordo con il rappresentante del volontariato, gli
elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e
tecnologiche nell'ambito delle colonne mobili regionali disponibili ad
essere impiegate sul territorio colpito, definendone provenienza,
caratteristiche, dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di
impiego;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso
aziende e societa' private, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature
che dovessero rendersi necessarie;
c) propone l'eventuale impiego di risorse del settore sanitario che si
rendessero necessarie individuandone provenienza, caratteristiche,
dotazioni strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) raccoglie informazioni sulla disponibilita' di squadre di tecnici,
anche in riferimento agli accordi con gli ordini professionali, da poter
impiegare nelle attivita' di rilievo del danno, verifica di agibilita'
degli edifici e delle infrastrutture e valutazione del rischio residuo
e/o indotto e provvede alla loro organizzazione d'intesa con la regione
colpita dall'evento;
b) individua, se necessario, aree di stoccaggio, conservazione e
movimentazione delle risorse al di fuori della regione colpita;
c) verifica la disponibilita', attraverso le aziende di trasporto
pubblico regionale e degli enti locali o societa' private, di mezzi di
trasporto collettivo;
d) supporta la regione colpita nell'individuazione delle strutture
permanenti, con particolare riguardo a quelle destinate all'attivita'
residenziale, alberghiera e turistica, necessarie a garantire
l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte
dall'evento;
e) assicura la presenza di personale delle regioni presso i centri
operativi e di coordinamento attivati sul territorio;
entro 24 ore:
a) individua aziende e societa', fuori dalla regione colpita, in grado
di fornire assistenza alle strutture locali nell'erogazione di servizi
(ciclo rifiuti, gestione e conservazione delle salme, igiene
pubblica..).
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
azioni immediate:
a) concorre alla definizione delle necessita' e delle priorita' di
intervento;
b) fornisce in raccordo con il rappresentante delle regioni e province
autonome, gli elementi informativi riguardo le risorse sanitarie umane,
logistiche e tecnologiche disponibili ad essere impiegate sul territorio
colpito, definendone provenienza, caratteristiche, dotazioni
strumentali, tempistiche e modalita' di impiego;
entro 12 ore:
a) propone l'eventuale invio di team di specialisti per la valutazione
di specifiche situazioni di rischio;
entro 24 ore:
a) indica eventuali misure di sanita' pubblica a tutela della
popolazione;
b) attiva centri di referenza, laboratori ed altri Istituti ad alta
specializzazione per attivita' di diagnostica e terapia.
ENAC
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa agibilita' e capacita' degli
aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici nelle aree coinvolte
dall'emergenza;
b) dispone, anche tramite NOTAM, l'adozione dei necessari provvedimenti
di limitazione all'attivita' dei voli civili e commerciali, per gli
aeroporti interessati, volti a facilitare le attivita' di soccorso,
individuando gli scali alternativi ove dirottare tale tipologia di
traffico aereo;
c) dispone le necessarie misure informative finalizzate a minimizzare i
disagi ai viaggiatori;
entro 12 ore:
a) individua e rende disponibili aeroporti civili che possono essere
eventualmente utilizzati quali «HUB» in prossimita' delle aree
interessate dalla situazione emergenziale dove concentrare l'affluenza
di aeromobili con personale ed attrezzature di soccorso, nonche' come
aree di ammassamento dei soccorritori ed aree di stoccaggio per mezzi,
attrezzature e beni;
b) propone i necessari accordi con le societa' di gestione degli
aeroporti per garantire un adeguato livello di assistenza ai viaggiatori
ed individua, in raccordo con le aziende di trasporto pubblico degli
enti locali ovvero societa' private esercenti servizi di autolinea,
ovvero societa' esercenti servizi di trasporto marittimo, le adeguate
soluzioni di mobilita' alternativa per i passeggeri coinvolti da
provvedimenti di limitazione o blocco del trasporto aereo;
c) individua le societa' aeronautiche e i vettori in grado di fornire
ulteriori servizi necessari al trasporto di personale e materiali per il
sistema di protezione civile.
ENAV
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa agibilita' e capacita' degli
aeroporti, nelle aree coinvolte dall'emergenza;
b) predispone tutte le misure atte a coordinare e mantenere ordinato il
flusso del traffico aereo, in accordo con il DPC/COAU, inclusa
l'emissione di NOTAM per regolare l'attivita' di volo sulle aree a
rischio, al fine di facilitare le operazioni di soccorso (ENAV/ACU);
c) se necessario, coordina con EUROCONTROL una limitazione dei flussi di
traffico aereo interessato al sorvolo dello spazio aereo nazionale od
all'atterraggio negli aeroporti ubicati nell'area interessata dalla
situazione emergenziale;
entro 12 ore:
a) predispone le note informative relativamente ai voli attivi.
Gestori servizi elettricita' - GSE
azioni immediate:
a) fornisce informazioni sugli impianti di produzione elettrica di
propria competenza, connessi anche a reti elettriche diverse dalla rete
di trasmissione nazionale (es. elenco per tipologia di area, stato di
produzione, contatti);
b) tiene i contatti con i titolari degli impianti ubicati nella zona
colpita dalla calamita' monitorando e fornendo lo stato della situazione
di propria competenza;
entro 12 ore:
a) negli orari presidiati mette a disposizione il proprio conctat center
per informazioni che possono risultare utili alla collettivita' in
merito all'evento calamitoso, inoltre rende disponibile le proprie
strutture per aggiornamenti sullo stato degli impianti per integrare le
informazioni utili alla protezione civile.
Gestori servizi elettricita' - Terna
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa le conseguenze della calamita'
sulla disponibilita' degli impianti di produzione, trasformazione e
trasmissione di energia elettrica;
b) tiene i contatti con l'ente/gli enti che si occupano della
distribuzione dell'energia elettrica nella zona colpita al fine di
fornire un quadro informativo circa lo stato di alimentazione nell'area;
c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e
tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare
l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse,
individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di
impiego;
entro 12 ore:
a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le
societa' controllate ed appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed
attrezzature che dovessero rendersi necessari;
c) coordina le attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in
condizioni di sicurezza delle reti e dei servizi danneggiati;
d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei
centri operativi di coordinamento sul territorio.
ANAS / Autostrade per l'Italia / AISCAT
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della mobilita'
nazionale evidenziando particolari criticita';
b) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle
infrastrutture stradali sia gestite direttamente che in concessione,
presenti sul territorio colpito dall'emergenza;
c) propone, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure
di viabilita' alternativa ed eccezionale, volte in particolare a
garantire il sistema dei soccorsi;
d) collabora, compatibilmente con le proprie risorse, nel reperimento e
messa a disposizione, anche attraverso le societa' controllate e
appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed attrezzature che dovessero
rendersi necessarie;
e) mette a disposizione le strutture ed infrastrutture logistiche (elisuperfici,
magazzini e spazi per l'ammassamento di mezzi e risorse utili ai
soccorritori….);
f) fornisce supporto, ove richiesto, per attivita' di scorta e staffetta
a trasporti eccezionali e/o colonne mobili di soccorritori;
g) consente ai soccorritori l'accesso agevolato ai caselli;
h) fornisce informazioni di utilita' agli automobilisti in
collaborazione con il CCISS e ISORADIO, i concessionari autostradali
anche attraverso l'impiego di pannelli a messaggio variabile;
i) propone le necessarie misure, anche d'intesa con gli enti locali
coinvolti e le organizzazioni di volontariato, finalizzate a garantire
un adeguato livello di assistenza agli automobilisti;
entro 12 ore:
a) propone le necessarie attivita' di ricognizione e valutazione del
danno alle infrastrutture anche in relazione all'eventuale adozione di
misure di limitazione della circolazione;
b) fornisce una valutazione circa gli eventuali tempi di ripristino ed
agibilita' delle infrastrutture colpite.
Ferrovie dello Stato - RFI / Trenitalia
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato della circolazione
ferroviaria nazionale evidenziando particolari criticita';
b) fornisce un quadro informativo circa l'impiego dei tecnici inviati ai
fini degli accertamenti dello stato dell'infrastruttura e richiede
l'eventuale necessario supporto della protezione civile a detti tecnici
per raggiungere, in caso di impedimento o criticita' della mobilita', le
zone oggetto di indagine;
c) adotta le necessarie misure informative di competenza finalizzate a
minimizzare i disagi ai viaggiatori;
d) mette a disposizione i propri impianti di diffusione video e sonoro
per le informazioni della protezione civile alla popolazione;
e) concorre - per quanto competenza e nei limiti delle proprie
disponibilita' - insieme agli enti locali coinvolti e alle
organizzazioni di volontariato, fornire un adeguato livello di
assistenza ai viaggiatori trovatisi a bordo di treni fermi in linea,
curandone il successivo trasporto in luogo idoneo all'assistenza;
f) valuta la disponibilita' di strutture di logistica e mezzi ferroviari
per l'accoglienza della popolazione o dei soccorritori e per le esigenze
di trasporto di persone o cose a seguito di richiesta avanzata dalla
protezione civile circa tipo, quantita' e localizzazione;
entro 12 ore:
a) a seguito dei necessari accertamenti, fornisce un quadro informativo
circa i danni subiti dalle infrastrutture ferroviarie nei territori
colpiti dall'emergenza;
b) concorre - per quanto di competenza - insieme alla protezione civile
ad individuare le adeguate soluzioni di mobilita' alternativa per i
passeggeri coinvolti in limitazione o blocco del trasporto ferroviario;
entro 24 ore:
a) mette a disposizione - compatibilmente con la necessita'
dell'esercizio ferroviario da garantire anche in circostanze di
emergenza - le strutture di logistica e i mezzi ferroviari richiesti
dalla protezione civile per l'accoglienza della popolazione o dei
soccorritori e per le esigenze di trasporto (anche con treni speciali)
di persone o cose.
Societa' di telefonia fissa e mobile - Telecom Italia, Vodafone,
Wind, H3G
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo riguardo lo stato dei servizi di
telefonia fissa e mobile nazionale e nelle aree colpite dall'emergenza e
circa le reti alternative specifiche di ogni operatore, evidenziando
l'impatto organizzativo e infrastrutturale;
b) fornisce informazioni utili all'elaborazione di scenari di analisi di
rischio sulla base delle interdipendenze con le altre infrastrutture
critiche;
c) indica le possibili azioni correttive per garantire la massima
continuita' nelle funzioni di connettivita' della rete trasmissiva su
tutto il territorio nazionale, per evitare un effetto domino sulle altre
tipologie di infrastruttura e per risolvere i problemi di congestione
che vengono rilevati in tempo reale nei centri di gestione degli
operatori;
d) predispone le misure tecniche ed organizzative a supporto della
funzionalita' e resilienza dei necessari collegamenti tra i luoghi
colpiti dall'emergenza e i centri di coordinamento sul territorio e tra
questi ultimi e il Comitato operativo stesso fornendo i servizi di
fonia, video e dati disponibili;
e) procede, nei termini ed alle condizioni da regolamentarsi nella
specifica convenzione fra il DPC e gli Operatori di servizi di telefonia
a. all'invio di SMS per la gestione delle emergenze;
a fornire il numero (in dato aggregato) distinto per nazionalita' (country
code), dei roamers internazionali presenti nell'area colpita
dall'emergenza. Per roamers internazionali si intendono gli utenti che
si trovano sul territorio nazionale italiano e utilizzano il servizio di
telefonia mobile, in roaming sulle reti di telecomunicazioni nazionali
italiane.
f) fornisce supporto alle attivita' volte ad assicurare, nel rispetto
delle leggi vigenti, la ricerca di persone disperse per mezzo degli
strumenti tecnologici consentiti dai sistemi di assistenza e verifica di
telefonia mobile;
entro 12 ore:
a) verifica le azioni intraprese e indica eventuali modifiche sulla base
dello scenario di danno;
b) fornisce la necessaria assistenza in termini di risorse umane,
logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei
centri operativi e di coordinamento sul territorio;
c) predispone un piano per il ripristino delle infrastrutture di
telefonia fissa e mobile.
RAI
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato dei servizi
radio-televisivi nazionali e nelle aree colpite dall'emergenza;
b) mette a disposizione i propri servizi per garantire la diffusione
delle informazioni alla popolazione;
c) attiva presso la sede del Dipartimento di via Vitorchiano una
postazione per la messa in onda in diretta di collegamenti audio/video
per le tre reti nazionali e per RAINEWS24;
d) attiva una postazione presso la sede del Dipartimento di Via
Vitorchiano per collegamenti in diretta con il canale Isoradio.
Poste Italiane
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa lo stato di efficienza dei
servizi e delle infrastrutture nelle aree colpite dall'evento;
b) attua le procedure organizzative per l'attivazione di un «conctat
center» destinato alla informazione della popolazione o a particolari
gruppi di utenti;
c) tiene i contatti con i responsabili territoriali della zona colpita
al fine di individuare l'eventuale tipologia ed entita' dei danni subiti
dalle infrastrutture, nonche' per attivare le conseguenti azioni di
ripristino e per la soluzione di eventuali criticita'.
entro 12 ore:
a) predispone tutte le azioni interne/esterne necessarie per il
ripristino d'urgenza, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture e
degli impianti danneggiati al fine di garantire la continuita' dei
servizi;
b) fornisce, secondo disponibilita', la propria infrastruttura fisica ed
hi-tech, nonche' la rete degli uffici postali per l'informazione e/o
comunicazione ai cittadini;
c) fornisce la disponibilita' dei servizi di telefonia mobile per le
comunicazioni ai cittadini;
d) fornisce, secondo disponibilita', l'uso dell'infrastruttura logistica
integrata e del sistema dei trasporti della societa';
e) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei
centri operativi e di coordinamento sul territorio.
entro 24 ore:
a) attua tutte le azioni predisposte per il ripristino dell'espletamento
dei servizi nelle aree colpite, con l'eventuale invio di risorse umane,
tecnologiche e mezzi strumentali, anche ad alta tecnologia.
ENI
azioni immediate:
a) fornisce un quadro informativo circa i danni subiti dalle
infrastrutture di stoccaggio, trasformazione e trasporto dei prodotti;
b) tiene i contatti con i responsabili degli impianti presenti nella
zona colpita al fine di quantificare gli eventuali danni e di
evidenziare eventuali casi di particolare criticita';
c) fornisce un quadro informativo circa le risorse tecniche e
tecnologiche aziendali presenti sul territorio in grado di fronteggiare
l'emergenza in atto e propone l'eventuale invio di ulteriori risorse,
individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalita' di
impiego;
d) collabora nel reperimento e messa a disposizione da parte di imprese
pubbliche e private di sistemi di rifornimento dei prodotti
commercializzati;
entro 12 ore:
a) collabora alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento;
b) collabora nel reperimento e messa a disposizione, anche attraverso le
societa' controllate e appaltatrici, di mezzi d'opera, macchinari ed
attrezzature che dovessero rendersi necessari;
c) coordina le attivita' per l'immediato ripristino d'urgenza in
condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli impianti
danneggiati;
d) fornisce la necessaria assistenza, in termini di risorse umane,
logistiche e tecnologiche, destinate alla realizzazione e gestione dei
centri operativi e di coordinamento sul territorio o alla logistica
d'emergenza.
Roma, 3 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 58
(1) Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle
catastrofi (G.U. del 29 agosto 2006) - Criteri di massima sulla
dotazione di farmaci e dispositivi medici di un PMA di II liv. in caso
di catastrofe (G.U. 25 agosto 2003) - Criteri di massima per
l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi (G.U. del 12
maggio 2001).