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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3652).

(GU n. 28 del 2-2-2008)

 

 

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di Rimini dal 23 al 27 novembre 2006; l'art. 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006; la nota del 19 dicembre 2007 del presidente della regione Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 con il quale e' stato, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine e le successive ordinanze di protezione civile n. 3350 del 2004, n. 3516 del 2006 e la n. 3545 del 2007;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; l'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007; la nota del commissario delegato in data 17 gennaio 2007;
Visti l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007; la richiesta del 10 dicembre 2007 del commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005; la nota in data 11 dicembre 2007 della regione Abruzzo;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006 e la richiesta del 16 luglio 2007 della regione Calabria;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007; l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007; la nota n. 692261 del 7 dicembre 2007 del commissario delegato;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009 e l'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007;
Visto l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la nota del presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2007;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al comma 2, dell'art. 14, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, e' aggiunto il seguente periodo: «E' autorizzata altresi' la concessione di contributi a favore di soggetti privati ed attivita' produttive danneggiati, secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con atto del presidente della regione Emilia Romagna, commissario delegato».

Art. 2.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'espletamento delle procedure di gare inerenti ad interventi e ad opere.

Art. 3.
1. Per il superamento del contesto emergenziale che ha colpito il territorio regionale nei giorni 26 e 27 maggio 2007, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, n. 3610, sono autorizzati ad attuare le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima ordinanza, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.
1. Il prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005, provvede, in regime ordinario, al completamento, entro il 30 giugno 2008, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticita' conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

Art. 5.
1. Per il proseguimento delle iniziative di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006, finalizzate a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza, la regione Calabria e' autorizzata ad utilizzare le economie rivenienti dal finanziamento assegnato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005.

Art. 6.
1. Per il funzionamento dell'ufficio Sherpa e della delegazione istituiti presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, finalizzata all'organizzazione del G8, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate rispettivamente al capo dell'ufficio Sherpa ed al capo della delegazione del Ministero degli affari esteri.
2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 4 le parole «tre contratti» sono sostituite con le parole «sette contratti» e al comma 5 le parole «dodici unita» con le parole « otto unita».
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, le parole «dieci contratti» sono sostituite con le parole «venti contratti».
4. Al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole: «dal Capo del compartimento marittimo di La Maddalena» sono aggiunte le seguenti: «e dal comandante militare marittimo autonomo della Sardegna».

Art. 7.
1. Al comma 5, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, la parola «sette» e' sostituita dalla parola «otto» e le parole «uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle parole «due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 8.
1. Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, anche con la realizzazione di uno specifico sistema nazionale integrato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad avvalersi delle risorse individuate dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in deroga alla medesima disposizione.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi