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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3710).
(GU n. 262 del 8-11-2008)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2438 del 5
maggio 1996 e n. 2621 del 1° luglio 1997, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' la nota del 3 ottobre 2008 del presidente della regione
Molise;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre
2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17
settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, l'ordinanza
di protezione civile n. 3549 del 25 ottobre 2006 nonche' la nota del 7 ottobre
2008 del presidente della regione Liguria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2621 del 1997, n. 3342 del 2004, n.
3483 del 2005, n. 3559 del 2006 ed in particolare l'art. 5 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3631 del 23 novembre 2007 con cui il Commissario delegato -
prefetto di Catania doveva, tra l'altro, trasferire ai soggetti attuatori degli
interventi e delle opere, la documentazione amministrativa e contabile e le
residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste
in essere in regime straordinario nonche' la nota del 29 luglio 2008
dell'Ufficio del Genio civile di Catania;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre
2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza
italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629
del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663
del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704 del
2008 e n. 3707 del 2008;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato
decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e
l'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno 2008, n. 3682;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo
e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre
2007 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 2008 e
successive modificazioni nonche' la nota del 1° ottobre 2008 del Commissario
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008,
con il quale lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e
zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata
diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, e' stato prorogato sino
al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21
dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008 e n. 3675 del 28 maggio 2008, nonche' la
comunicazione del capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 3 ottobre 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative
relative ai dissesti idrogeologici nel comune di Ripalimosani, in contrada
Covatta ed in contrada Lama del Gallo e nel comune di Petacciato, in provincia
di Campobasso, e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2438 del 5 maggio
1996 e n. 2621 del 1° luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, il
presidente della regione Molise - Commissario delegato e' autorizzato a
trasferire le disponibilita' finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale n. 2744 su appositi capitoli di bilancio della regione Molise.
Art. 2.
1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle
attivita' ed agli interventi da porre in essere per il superamento del contesto
emergenziale conseguente agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 14
al 17 settembre 2006 sul territorio della regione Liguria, e di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3549 del 25 ottobre 2006, e successive
modifiche ed integrazioni, il presidente della regione Liguria - Commissario
delegato e' autorizzato a trasferire su apposito capitolo del bilancio regionale
le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1489 aperta ai
sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998.
Art. 3.
1. Al fine di completare gli interventi di consolidamento e regimazione
delle acque di superficie e di falda in localita' Vampolieri nel territorio dei
comuni di Acicastello e Aci Catena, in provincia di Catania, programmati ai
sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Genio civile di Catania - soggetto attuatore,
e' autorizzato ad utilizzare le economie di gara per la definizione di eventuali
accordi bonari, previa preventiva autorizzazione del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, e' sostituito dal seguente: «11. Per le
motivazioni del pari indicate nelle premesse, e' istituita una consulta
giuridica composta da quattro magistrati amministrativi di cui uno contabile,
nominati dal coordinatore della struttura di missione, con compiti consultivi in
materia giuridico-amministrativa.».
2. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704
del 17 settembre 2008 e' aggiunto il seguente comma:
«4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 1, non appartenenti ai ruoli del
Dipartimento della protezione civile, spetta il rimborso delle documentate spese
di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo
svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di prima fascia dello
Stato.».
3. All'art. 15, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 le parole «6 aprile 163» sono
sostituite dalla parole «12 aprile 2006, n. 163».
4. Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate
all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del
vertice G8, il prof. Gian Michele Calvi e' nominato soggetto attuatore in
sostituzione dell'ing. Fabio De Santis, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3684 del 13 giugno 2008,
e si avvale della struttura di missione per il 15° anniversario dell'Unita'
nazionale, fatta salva l'azione di coordinamento delle attivita' da porre in
essere da parte dell'ing. Angelo Balducci, Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3684 del 13 giugno 2008.
Art. 5.
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione
dei poteri agli enti ordinariamente competenti, le Missioni di cui all'art. 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18
settembre 2008, ognuna per quanto di competenza, sono autorizzate a trasferire
al bilancio regionale le residue risorse finanziarie assegnate per fronteggiare
l'emergenza rifiuti nella regione Campania ai sensi della delibera di giunta n.
2014 del 2003 e successive, a valere su Fondi POR, annualita' 2000-2006 - misura
1.7, nonche' a trasmettere la pertinente documentazione tecnica-amministrativa.
2. La regione Campania, avvalendosi delle residue risorse finanziarie di cui al
comma 1, provvede:
alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione ed alla
relativa rendicontazione;
all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate.
3. Le Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008 sono autorizzate ad effettuare,
fino al 31 dicembre 2008, i pagamenti di cui al comma 2.
4. Dopo il comma 2 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e' aggiunto il
seguente comma: «3. Ai responsabili dei settori di attivita' individuati dal
capo della Missione di cui al presente articolo e' attribuita una speciale
indennita' operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento
economico di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di
lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego.».
5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «anche in posizione di comando» sono
aggiunte le parole «nonche' da tre unita' di personale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile di cui due appartenenti ai ruoli non
dirigenziali».
6. All'art. 6, comma 1, ultima alinea dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 dopo le parole «ciclo dei
rifiuti,» sono aggiunte le parole «con esclusione delle attivita' negoziali
relative a servizi e forniture afferenti ad altre missioni».
7. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3705 del 18 settembre 2008 e' aggiunta la seguente alinea «- attivita'
negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti propri della
missione».
8. Al fine di garantire il regolare svolgimento del ciclo di raccolta dei
rifiuti nella regione Campania sono prorogati fino al 15 dicembre 2008 i
contratti afferenti alla gestione del sito di stoccaggio provvisorio «Ferrandelle»
in S. Maria La Fossa.
9. La missione finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, in attesa che la missione aree, siti ed
impianti di cui all'art. 7-bis della predetta ordinanza, come modificata
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18
settembre 2008, determini le tariffe dovute ai gestori di siti di stoccaggio,
provvisorio o definitivo, e' autorizzata, a provvedere ad attivita' solutorie
dirette, a titolo di anticipazione sui crediti vantati dal Consorzio unico di
bacino delle province di Napoli e Caserta, delle spese occorrenti ad assicurare
la correttezza dell'attivita' gestoria dei siti medesimi, ed in particolare
delle spese relative a raccolta, trasporto e smaltimento del percolato.
10. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 dopo le parole «14 luglio 2008, n. 123,»
sono inserite le parole « nonche' siti, aree ed impianti nella titolarita' delle
societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti».
Art. 6.
1. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3643 del 2008 le parole «ad assumere personale tecnico
amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 31
ottobre 2008» sono sostituite dalla parole «a stipulare contratti di
collaborazione per lo svolgimento di attivita' tecniche ed amministrative».
Art. 7.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente la situazione di emergenza correlata al rischio sanitario
determinato dalla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini
nella provincia di Caserta e zone limitrofe, il Ministro delle politiche
agricole e forestali e' autorizzato a conferire tre incarichi di livello
dirigenziale a personale dotato di adeguate professionalita'
tecnico-scientifiche, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in deroga
all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni
ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area 1
sottoscritto in data 5 aprile 2000; per tali finalita' il Ministro delle
politiche agricole e forestali e' altresi' autorizzato, anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale di cui
all'art. 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, chiamato allo
svolgimento di funzioni presso enti pubblici aventi competenza istituzionale in
materia, a disporre il relativo collocamento in aspettativa senza assegni per la
durata dell'incarico. Gli oneri connessi alla attuazione del presente articolo
sono posti a carico delle risorse in dotazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Presidente: Berlusconi