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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3690).
(GU n. 164 del 15-7-2008)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio
della citta' di Napoli;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del
5 marzo 2007, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della
mobilita' nel territorio della citta' di Napoli» nonche' l'ordinanza di
protezione civile n. 3617 del 4 ottobre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. DSA/DEC/2008/000005 del 9 gennaio 2008
con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei
beni culturali, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, circa
la compatibilita' ambientale dell'intervento di «adeguamento della
darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti
opere di collegamento» da realizzarsi nel porto di Napoli;
Ravvisata la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attuazione
degli interventi facenti capo all'Autorita' portuale, nonche' di
assicurare la dovuta continuita' tra l'attivita' ordinaria che resta in
capo all'Autorita' portuale di Napoli e gli interventi, le cui funzioni
ed i compiti sono svolte dal Commissario delegato;
Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni
alla succitata ordinanza, al fine di favorire il rapido espletamento di
tutte le iniziative di carattere straordinario, finalizzate al
superamento del contesto emergenziale in rassegna e garantendo nel
contempo la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Vista la nota dell'Autorita' portuale di Napoli del 20 febbraio 2008;
Vista la nota del Commissario delegato del 23 aprile 2008 che condivide
le modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3566/2007 e l'intesa della regione Campania formulata con nota del 4
giugno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio
2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato
di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in
conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi
d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in
provincia di Ascoli Piceno e la successiva ordinanza di protezione
civile n. 3607 del 29 agosto 2007, nonche' la nota del 30 aprile 2008
del Presidente della regione Marche;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5
dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione alla visita nella citta' di Brindisi di Papa Benedetto XVI, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008,
con il quale e' stata estesa la dichiarazione di «grande evento» in
relazione alla visita di Papa Benedetto XVI al territorio del comune di
Castrigliano del Capo in provincia di Lecce, nonche' l'ordinanza della
protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008;
Vista la nota della Prefettura di Brindisi-Ufficio territoriale del
governo del 6 giugno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per
la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi
socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza
nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10
settembre 2004, n. 3473 del 2 settembre 2005 e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n 3648 del 23 gennaio 2008,
adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;
Vista la nota del 9 giugno 2008, con la quale il Presidente della
regione Lazio ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita'
dell'Ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli
interventi in atto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
«Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni
dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta
determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi
nazionali» nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le note rispettivamente del 2 aprile e 14 maggio 2008 della
regione Calabria concernenti il fenomeno di dissesto nel comune di Ciro'
Marina in provincia di Crotone;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi
meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007 e la conseguente ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 16 gennaio 2008
nonche' la nota del Presidente della regione Abruzzo del 17 giugno 2008;
Viste le ordinanze della protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del
1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del
2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del
2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del
13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006,
n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007 e n. 3645
del 22 gennaio 2008;
Vista la nota del 25 giugno 2008, con la quale il Presidente della
Giunta regionale della Calabria ha rappresentato la necessita' di una
proroga della gestione commissariale istituita per il superamento del
contesto criticita' ambientale in atto nel territorio della medesima
Regione;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa
alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 26 giugno 2008 con cui il Prefetto di Siracusa,
Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica
di S. Nicolo' di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione
consultiva prosegua nell'espletamento delle attivita' previste
dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e' aggiunto il seguente comma:
«5. Il Commissario delegato puo' autorizzare, a seguito di specifica
richiesta e sulla base di progetti determinati, il soggetto attuatore
per le opere e gli interventi di competenza dell'Autorita' portuale di
Napoli e limitatamente alle risorse di pertinenza di quest'ultima, ad
emettere i mandati di pagamento dei singoli interventi, trasmettendo al
medesimo Commissario delegato la rendicontazione degli interventi
effettuati».
2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole: «comunque assegnate» sono
aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle risorse di cui al comma
5 del presente articolo».
Art. 2.
1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' in
corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto
di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3607 del 29 agosto 2007, le disponibilita' finanziarie
giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato -
Presidente della regione Marche, sono trasferite al bilancio della
regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche
finalita' in questione.
2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la regione
Marche oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi
della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n.
3555 del 5 dicembre 2006, cosi' come sostituito dal comma 2 dell'art. 10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16
gennaio 2008 e' cosi' sostituito «2. Per le finalita' di cui al comma 1
il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione
di un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, dotato di
idonea professionalita' nel settore delle opere pubbliche, da collocarsi
in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, a cui
conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di
missione ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
periodo prestato nell'incarico e' considerato utile ai fini del computo
dei termini di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 165/2001».
Art. 4.
1. In considerazione dell'ingente impiego di personale appartenente
alla Polizia municipale della citta' di Brindisi, per lo svolgimento del
grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 febbraio 2008, e' autorizzata la corresponsione, al
predetto personale, di prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Prefetto di
Brindisi, Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008, con oneri
a carico della contabilita' speciale allo stesso intestata, ai sensi
dell'art. 5 della medesima ordinanza di protezione civile n. 3664/2008.
Art. 5.
1. Al fine di dare continuita' ai procedimenti di delocalizzazione
di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma
ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il
termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008 e' prorogato di ulteriori otto
mesi.
Art. 6.
1. Il Commissario delegato nominato per fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia
centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica, e di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3598 del 15 giugno 2007, e'
autorizzato a trasferire le risorse finanziarie dalla contabilita'
speciale al medesimo intestata ai soggetti interessati in deroga alle
norme in materia di contabilita' speciali.
Art. 7.
1. Il Prefetto di Bari, Commissario delegato, ai sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare le
economie derivanti dalle attivita' gia' programmate ai sensi delle
ordinanze di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e n. 3506,
art. 11 del 23 marzo 2006, nonche' l'importo di Euro 500.000,00, di cui
all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio
2006, per la realizzazione dei lavori di bonifica dell'area ex Cava di
Maso, nel comune di Bari, e degli eventuali interventi ritenuti
strettamente necessari al superamento dell'emergenza.
Art. 8.
1. In conseguenza del grave dissesto idrogeologico che ha
interessato il territorio del comune di Ciro' Marina in provincia di
Crotone, ed al fine di provvedere a soddisfare le esigenze di
assistenza, anche economica, in favore delle famiglie i cui immobili
sono stati destinatari di ordinanza di sgombero, e' assegnata al
medesimo comune la somma di euro 144.000,00, con oneri a carico del
Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Il contributo economico e' commisurato alle reali condizioni di
indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'Amministrazione comunale
ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili, a decorrere
dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si sia provveduto
ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non
oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di
protezione civile.
Art. 9.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, al Commissario delegato e'
corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, di entita' pari al 60% del trattamento
economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a
carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima
ordinanza di protezione civile.
2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3643 del 16 gennaio 2008, le parole: «al 20%» sono sostituite dalle
parole: «al 50%».
Art. 10.
1. Il Prefetto Goffredo Sottile e' nominato Commissario delegato in
sostituzione del Prefetto Salvatore Montanaro per il completamento, in
regime ordinario ed in termini di urgenza, entro e non oltre il 31
dicembre 2008, di tutte le iniziative gia' programmate ed in corso di
attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita'
ambientale in atto nel territorio della regione Calabria.
2. Il Commissario delegato coadiuva la regione Calabria nella
realizzazione delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione
ordinaria in materia ambientale.
3. Il Vice-Prefetto Luisa Latella e' nominata sub-Commissario in
sostituzione del Prefetto Luigi La Sala, ed a tal fine viene collocata
in posizione di fuori ruolo dal Ministero dell'interno.
4. Il dott. Antonio Falvo, sub-Commissario ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio del 10 novembre 2006, e' confermato nelle sue
funzioni.
5. Con apposito provvedimento del Commissario delegato sono individuati
i singoli settori di intervento da affidare ai sub-Commissari di cui ai
commi 3 e 4.
6. Il Commissario delegato si avvale delle unita' di personale e di
esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche
disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.
7. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, il
Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della struttura
operativa di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3645/2008, nonche' degli organismi consultivi istituti ai
sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3585/2007.
8. Il Commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai
sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una
relazione finale sull'attivita' posta in essere, corredata dalla
rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresi' per la
chiusura della contabilita' speciale, con conse guente trasferimento
delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni
competenti.
9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
Art. 11.
1. Per le esigenze connesse alla celebrazione del grande evento
relativo alla Presidenza italiana del G8 e' istituita presso il
Dipartimento della protezione civile una apposita struttura di missione
per le problematiche attinenti la sicurezza dell'evento. L'incarico di
capo della struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di
livello generale ed e' conferito ad un dirigente della Polizia di Stato
collocato fuori ruolo.
Art. 12.
1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed
artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato -
Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate
alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la
Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue
nell'espletamento delle attivita' consultive fino al 31 dicembre 2009
con oneri posti a carico dell'art. 3 della sopra citata ordinanza di
protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi