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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3690).

(GU n. 164 del 15-7-2008)
 

 

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli» nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3617 del 4 ottobre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. DSA/DEC/2008/000005 del 9 gennaio 2008 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei beni culturali, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, circa la compatibilita' ambientale dell'intervento di «adeguamento della darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento» da realizzarsi nel porto di Napoli;
Ravvisata la necessita' di garantire la prosecuzione dell'attuazione degli interventi facenti capo all'Autorita' portuale, nonche' di assicurare la dovuta continuita' tra l'attivita' ordinaria che resta in capo all'Autorita' portuale di Napoli e gli interventi, le cui funzioni ed i compiti sono svolte dal Commissario delegato;
Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla succitata ordinanza, al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna e garantendo nel contempo la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
Vista la nota dell'Autorita' portuale di Napoli del 20 febbraio 2008;
Vista la nota del Commissario delegato del 23 aprile 2008 che condivide le modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e l'intesa della regione Campania formulata con nota del 4 giugno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3607 del 29 agosto 2007, nonche' la nota del 30 aprile 2008 del Presidente della regione Marche;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nella citta' di Brindisi di Papa Benedetto XVI, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008, con il quale e' stata estesa la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita di Papa Benedetto XVI al territorio del comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce, nonche' l'ordinanza della protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008;
Vista la nota della Prefettura di Brindisi-Ufficio territoriale del governo del 6 giugno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004, n. 3473 del 2 settembre 2005 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3648 del 23 gennaio 2008, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;
Vista la nota del 9 giugno 2008, con la quale il Presidente della regione Lazio ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita' dell'Ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali» nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le note rispettivamente del 2 aprile e 14 maggio 2008 della regione Calabria concernenti il fenomeno di dissesto nel comune di Ciro' Marina in provincia di Crotone;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 16 gennaio 2008 nonche' la nota del Presidente della regione Abruzzo del 17 giugno 2008;
Viste le ordinanze della protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007 e n. 3645 del 22 gennaio 2008;
Vista la nota del 25 giugno 2008, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Calabria ha rappresentato la necessita' di una proroga della gestione commissariale istituita per il superamento del contesto criticita' ambientale in atto nel territorio della medesima Regione;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 26 giugno 2008 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica
di S. Nicolo' di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 e' aggiunto il seguente comma:
«5. Il Commissario delegato puo' autorizzare, a seguito di specifica richiesta e sulla base di progetti determinati, il soggetto attuatore per le opere e gli interventi di competenza dell'Autorita' portuale di Napoli e limitatamente alle risorse di pertinenza di quest'ultima, ad emettere i mandati di pagamento dei singoli interventi, trasmettendo al medesimo Commissario delegato la rendicontazione degli interventi effettuati».
2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole: «comunque assegnate» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo».

Art. 2.
1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3607 del 29 agosto 2007, le disponibilita' finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Marche, sono trasferite al bilancio della regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la regione Marche oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

Art. 3.
1. Il comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, cosi' come sostituito dal comma 2 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 e' cosi' sostituito «2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, dotato di idonea professionalita' nel settore delle opere pubbliche, da collocarsi in posizione di fuori ruolo presso la struttura commissariale, a cui conferire il relativo incarico di responsabile della struttura di missione ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Il periodo prestato nell'incarico e' considerato utile ai fini del computo dei termini di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001».

Art. 4.
1. In considerazione dell'ingente impiego di personale appartenente alla Polizia municipale della citta' di Brindisi, per lo svolgimento del grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2008, e' autorizzata la corresponsione, al predetto personale, di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
2. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Prefetto di Brindisi, Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3664 del 27 marzo 2008, con oneri a carico della contabilita' speciale allo stesso intestata, ai sensi dell'art. 5 della medesima ordinanza di protezione civile n. 3664/2008.

Art. 5.
1. Al fine di dare continuita' ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008 e' prorogato di ulteriori otto mesi.

Art. 6.
1. Il Commissario delegato nominato per fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3598 del 15 giugno 2007, e' autorizzato a trasferire le risorse finanziarie dalla contabilita' speciale al medesimo intestata ai soggetti interessati in deroga alle norme in materia di contabilita' speciali.

Art. 7.
1. Il Prefetto di Bari, Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare le economie derivanti dalle attivita' gia' programmate ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3475 del 18 novembre 2005 e n. 3506, art. 11 del 23 marzo 2006, nonche' l'importo di Euro 500.000,00, di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, per la realizzazione dei lavori di bonifica dell'area ex Cava di Maso, nel comune di Bari, e degli eventuali interventi ritenuti strettamente necessari al superamento dell'emergenza.

Art. 8.
1. In conseguenza del grave dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio del comune di Ciro' Marina in provincia di Crotone, ed al fine di provvedere a soddisfare le esigenze di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie i cui immobili sono stati destinatari di ordinanza di sgombero, e' assegnata al medesimo comune la somma di euro 144.000,00, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Il contributo economico e' commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'Amministrazione comunale ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile.

Art. 9.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, al Commissario delegato e' corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 60% del trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.
2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, le parole: «al 20%» sono sostituite dalle parole: «al 50%».

Art. 10.
1. Il Prefetto Goffredo Sottile e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto Salvatore Montanaro per il completamento, in regime ordinario ed in termini di urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative gia' programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticita' ambientale in atto nel territorio della regione Calabria.
2. Il Commissario delegato coadiuva la regione Calabria nella realizzazione delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione ordinaria in materia ambientale.
3. Il Vice-Prefetto Luisa Latella e' nominata sub-Commissario in sostituzione del Prefetto Luigi La Sala, ed a tal fine viene collocata in posizione di fuori ruolo dal Ministero dell'interno.
4. Il dott. Antonio Falvo, sub-Commissario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 2006, e' confermato nelle sue funzioni.
5. Con apposito provvedimento del Commissario delegato sono individuati i singoli settori di intervento da affidare ai sub-Commissari di cui ai commi 3 e 4.
6. Il Commissario delegato si avvale delle unita' di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.
7. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi della struttura operativa di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3645/2008, nonche' degli organismi consultivi istituti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3585/2007.
8. Il Commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione finale sull'attivita' posta in essere, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresi' per la chiusura della contabilita' speciale, con conse guente trasferimento delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni competenti.
9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

Art. 11.
1. Per le esigenze connesse alla celebrazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8 e' istituita presso il Dipartimento della protezione civile una apposita struttura di missione per le problematiche attinenti la sicurezza dell'evento. L'incarico di capo della struttura di missione costituisce incarico dirigenziale di livello generale ed e' conferito ad un dirigente della Polizia di Stato collocato fuori ruolo.

Art. 12.
1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attivita' consultive fino al 31 dicembre 2009 con oneri posti a carico dell'art. 3 della sopra citata ordinanza di protezione civile.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi