Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3807).
(GU n. 219 del 21-9-2009)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
dicembre 2007, n. 3634, recante interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della
provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio
sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus
influenzale A (H1N1);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino
al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei
rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il
prefetto di Palermo - commissario delegato del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale
e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza
socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla
rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande
navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre 2009 del commissario
delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
aprile 2009, n. 3752 e la nota del 27 agosto 2009 del commissario
delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e
Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia
di Brindisi», la nota del 10 giugno 2009 del commissario delegato -
prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata con nota del
3 settembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del
12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n.
3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del
2007, n. 3704 del 17 settembre 2008 e n. 3746 del 12 marzo 2009 nonche'
la nota in data 8 settembre 2009 del presidente della regione Molise -
commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4
luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino
al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in
atto nell'area archeologica di Pompei;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692
dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e
dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3707 del 3 ottobre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3795 del 30 luglio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31
luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita'
nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e' stato nominato commissario delegato
per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di
Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di sviluppare una sinergia operativa tra il
Dipartimento della protezione civile ed il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali - settore salute, per fronteggiare con
la massima efficacia le emergenze di carattere sanitario richiamate in
premessa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato ad istituire una apposita struttura operante presso il
Dipartimento dell'innovazione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. Tale struttura opera al fine di assicurare il
necessario adeguamento della rete informatica e dei sistemi informativi
del Ministero nell'ambito del sistema di protezione civile; il
potenziamento, anche logistico, della rete degli uffici periferici di
sanita' umana e veterinaria; la pianificazione e realizzazione di
interventi formativi integrati e specifici per lo sviluppo professionale
del personale comunque coinvolto in caso di emergenza sanitaria, anche
attraverso la valorizzazione di apposito centro formativo del Ministero;
la realizzazione di interventi di tutela della salute umana in
situazioni emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri per
la tutela della salute.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di
cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso il
Dipartimento stesso, nel massimo di dieci unita'. Al predetto personale
sono corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente
reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, con oneri a
carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 2.
1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli impianti per la
esclusiva sperimentazione di tecnologie di smaltimento/recupero dei
sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi,
derivanti da interventi di manutenzione straordinaria dei Canali
portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il commissario
delegato e' autorizzato a derogare all'art. 20 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 4 del
2008.
2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 le parole «legge 23
agosto 2004, n. 339» sono sostituite dalle parole «legge 23 agosto 2004,
n. 239».
Art. 3.
1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario,
delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di
criticita', e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano e'
confermato, fino al 31 dicembre 2009, nell'incarico di commissario
delegato.
Art. 4.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre
2008, n. 3727, il prefetto di Bari e' confermato nell'incarico di
commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009.
Art. 5.
1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle attivita'
ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in
regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali
che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio
della regione Molise, sono prorogati, fino al 31 gennaio 2010, i poteri
commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18
marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
1. All'art. 1, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo le parole «trattamento
economico» e' aggiunta la parola «accessorio», dopo le parole «enti
pubblici» sono aggiunte le parole «, anche locali, in aggiunta al
trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal comparto
di provenienza,» e dopo le parole «dal luogo di residenza» e' aggiunto
il seguente periodo «Il trattamento di missione spetta anche al
personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed
alle unita' di cui all'art. 1, comma 15 ed all'art. 5, comma 2 della
presente ordinanza, ove non residente nella medesima regione».
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente
comma: «14-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, gli oneri
relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da
pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in
servizio ai sensi del comma 13, sono posti, anche in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
3. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795 dopo le parole «art. 19», sono
aggiunte le parole «, comma 6,».
4. All'art. 1, comma 15, le parole «nonche' di un consulente nel settore
della comunicazione che coadiuva il commissario medesimo
nell'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera
f), della presente ordinanza.» sono sostituite dalle seguenti «nonche'
di un consulente nel settore amministrativo che coadiuva il commissario
medesimo nell'espletamento delle attivita' amministrative comunque
connesse alle iniziative da realizzarsi per il superamento del contesto
emergenziale in rassegna» e le parole «ed al consulente per la
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «ed al consulente nel
settore amministrativo».
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 sono soppresse le seguenti
parole: «rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e».
Art. 8.
1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30
aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e delle autorizzazioni,
forniti dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.
5, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, ed
integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi