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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 3734).
 

(GU n. 19 del 24-1-2009 )

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;
Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, nonche' la repentina ed eccezionale crescita del manto nevoso che ha determinato la caduta di valanghe, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi alle province e ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi avversi;
Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:


Art. 1.
1. I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano sono nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, in particolare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, nonche' alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla Pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 11;
b) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
c) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;
d) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;
e) alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara' volto in particolare al ripristino della viabilita', delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalita' delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi o valanghivi, nonche' alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa;
f) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione d'emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008.
4. Laddove i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti dalle lettere b), c) e d) sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere entro i termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonche' a predisporre ed adottare la conseguente e dovuta pianificazione d'emergenza.
5. I contributi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza.
6. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.


Art. 2.
1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un ́ massimo di 200.000,00 euro;
b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;
c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attivita' che non puo' eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.
La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.


Art. 3.
1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati, nei limiti delle risorse assegnate, sono autorizzati ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70% e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. I Commissari delegati sono autorizzati a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.


Art. 4.
1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei Sindaci, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.


Art. 5.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i Commissari delegati, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 6.
2. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede a valere sulle risorse poste nella disponibilita' dei Commissari delegati.


Art. 6.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125,128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255 comma 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35 e 36 e 53;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.


Art. 7.
1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che i Commissari delegati dovranno svolgere con riferimento alla presente ordinanza, i medesimi Commissari sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di quindici unita'.
2. In favore del personale di cui al comma 1, delle regioni, dei comuni, delle province e degli Uffici territoriali di Governo, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 2, a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.
4. I Commissari delegati provvedono con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'art. 9, comma 2, della presente ordinanza.


Art. 8.
1. Al fine di assicurare, nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa, l'urgente ed indifferibile completamento e sviluppo delle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi stessi, in particolare della rete radar nazionale, e della rete nazionale dei centri funzionali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, anche attraverso i diversi centri di competenza nazionali, il Dipartimento della protezione civile e le regioni sono autorizzati ad avvalersi delle procedure e delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6.
2. Le regioni garantiscono, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilita' dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti di cui al comma 1 e, ove necessario, procedono alla tempestiva attivazione del centro funzionale regionale entro la cessazione dello stato di emergenza, a pena di decadenza dal contributo percepito ai sensi dell'art. 9, comma 3.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni sono autorizzate al rafforzamento, ovvero a porre in essere ogni azione volta all'attivazione del centro funzionale regionale per i diversi settori di rischio, della Sala operativa integrata regionale di protezione civile, nonche' delle infrastrutture agli stessi collegate, con oneri anche a carico delle risorse del Fondo regionale di protezione civile, nonche' dei singoli bilanci regionali.
4. Al personale impiegato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, coinvolto nella funzionalita' e nell'operativita' del Sistema di allertamento nazionale e del Centro di coordinamento nazionale denominato «Sistema», si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 della ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2008, n. 3721.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, con le procedure e le deroghe individuate dagli articoli 5 e 6, coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, alla funzionalita' idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche' alle opere ed agli impianti preposti alla sicurezza, nel tratto metropolitano del fiume Tevere compreso tra Castel Giubileo e la foce, anche disponendo, ove del caso, la rimozione e delocalizzazione di insediamenti abusivi e precari, galleggianti, natanti o imbarcazioni non autorizzati, ed il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono per le finalita' predette le competenti amministrazioni pubbliche.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la regione Lazio, promuove l'immediata applicazione dello stralcio funzionale del P.S.5 del Piano di bacino del fiume Tevere relativo al tratto metropolitano del fiume ed al regolamento in tale tratto della navigazione e dello stazionamento di istallazioni galleggianti, proponendone le necessarie modifiche.
7. Gli interventi e le attivita' di cui al presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' e, ove del caso, costituiscono varianti ai piani urbanistici.


Art. 9.
1. Per l'attuazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede utilizzando l'importo di 100.000.000,00 di euro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.
2. Agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonche' alle spese di cui all'art. 7 e' destinato l'importo di 85.000.000,00 di euro, da ripartire, con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle rendicontazioni nonche' delle determinazioni delle contribuzioni, predisposte dai Commissari delegati.
3. Per le attivita' poste in essere dal Capo del Dipartimento, Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008, nonche' per le attivita' previste dall'art. 8, si provvede nel limite di 15.000.000,00 di euro.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati.
5. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai Commissari delegati eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' di cui alla presente ordinanza con i finanziamenti di cui all'art. 9, comma 2 della presente ordinanza.


Art. 10.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, i Commissari delegati predispongono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di riparto di cui all'art. 9, comma 2, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i Commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.


Art. 11.
1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.


Art. 12.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza, fatti salvi quelli di cui all'art. 8, comma 5 e 6, risalenti alla propria competenza.


Art. 13.
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi