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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n.
3742).
(GU n. 52 del 4-3-2009 )
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005,
recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di
Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione
del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto
il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e la nota
del 12 febbraio 2009 del Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30
luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni
urgenti di protezione civile» cosi come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile
n. 3555 del 5 dicembre 2006, l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3591 del 2007 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30
luglio 2008;
Viste le richieste del 20 novembre 2008 del Commissario delegato - Prefetto di
Alessandria, del 23 e 24 dicembre della regione Piemonte e del 23 gennaio 2009
del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del
21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335
del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'ordinanza
di protezione civile n. 3671 del 30 aprile 2008 e n. 3681 del 6 giugno 2008;
Vista la nota del 23 dicembre 2008 del coordinatore dell'Agenzia regionale
campana per la difesa del suolo - Commissario delegato;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato
decreto legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania,
nonche' l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719 e l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del
19 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio
2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla
situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei e
l'ordinanza di protezione civile n. 3692 dell'11 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006,
recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel
settore del traffico e della mobilita'
nella citta' di Messina e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave
situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto
in provincia di Genova, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3354 del 5 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova» e l'art. 9
dell'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 9 febbraio 2009 presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
a cui hanno partecipato, tra l'altro, i rappresentanti della regione Liguria e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Commissario delegato - Prefetto di Genova in relazione alla grave situazione
determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della
provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre
2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il
territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
Viste le note della regione autonoma della Sardegna del 29 gennaio 2008 e del 2
febbraio 2009 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre
2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria
nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva
ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la delibera della giunta regionale della
Calabria con cui e' stata formulata l'intesa preliminare in ordine alla
copertura finanziaria, per la quota di competenza regionale dei programmi
d'azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre
2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza
italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629
del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 15, n. 3663 del 19 marzo
2008, n.3710 del 31 ottobre 2008, e n. 3719 del 3 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo
2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del
comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e la successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003
di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione
determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree
marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004,
3382/2004, 3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006, 3545/2006, 3552/2006,
3652/2008, 3661/2008, n. 3716/2008 art. 11 e n. 3738 del 2009 emanate per
fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di
Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato
prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle
isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009;
Visto l'art. 5, comma 5, deI decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del
21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335
del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30
aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «di uno o piu' soggetti attuatori»
sono inserite le seguenti «, tra i quali il Comitato organizzatore dei XVI
giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 nella persona del Direttore Generale
pro-tempore,» e dopo le parole «impartite dal Commissario medesimo» sono
inserite le seguenti «nonche' ad avvalersi di consulenti in numero massimo di
tre, e per le incombenze amministrative, del personale gia' utilizzato dal
Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.».
2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «con delega allo sport o da un suo
delegato» la parola «nonche'» e' sostituita dalle parole «e composta», e prima
delle parole «dal Presidente del Comitato Olimpico» sono inserite le seguenti
parole «dal Sindaco di Chieti o da un suo delegato.».
3. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del
19 dicembre 2008, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - La Commissione generale
di indirizzo, di cui all'art. 2, con l'adozione del parere sul piano di
interventi finanziari per l'anno 2009, predisposto dal Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 2, determina l'ammontare delle risorse disponibili,
giacenti o ancora da versare sulla contabilita' speciale n. 3229 istituita ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4
agosto 2006, con le quali il Commissario medesimo provvede all'attuazione della
presente ordinanza. Il Commissario delegato titolare della citata contabilita'
speciale n. 3229, provvede a trasferire dette risorse su un'apposita
contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato di
cui all'art. 1, comma 1, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
Art. 2.
1. Per consentire la prosecuzione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la
grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito
in Serravalle Scrivia (Alessandria) e per sostenere gli oneri previsti a norma
dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico
- Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e' autorizzato a
trasferire direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario
delegato - Prefetto di Alessandria la somma di euro 1.200.000,00, a valere sulle
economie derivanti dall'Accordo di programma quadro in materia di bonifiche del
30 gennaio 2004 e dell'atto integrativo del 30 marzo 2005, finanziati con le
delibere CIPE n. 17 del 2003, e n. 20 del 2004.
Art. 3.
1. Il coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo,
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3581/2008, per l'espletamento delle iniziative finalizzate alla
definitiva chiusura della gestione commissariale, e' autorizzato a trasferire
sul bilancio della medesima Agenzia le residue disponibilita' finanziarie
presenti sulle contabilita' speciali istituite ai sensi delle ordinanze di
protezione civile n. 2499/1997 e n. 2787/1998.
Art. 4.
1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 dicembre 2008, n. 3719, le parole «limitatamente alla seconda e terza domenica
del mese di dicembre 2008» sono soppresse.
2. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. e' aggiunto il seguente:
«3. Al personale di cui al precedente punto 2. e' attribuito il trattamento
economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella
regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera
b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28
luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo
personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere
corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i
limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione
del capo missione.».
3. All'art. 13, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al personale di cui al precedente punto 2. e' attribuito il trattamento
economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella
regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera
b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28
luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo
personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere
corrisposte fino a 120 ore di' lavoro straordinario effettivamente reso oltre i
limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione
del capo missione.».
4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009 dopo le parole «e Caserta» sono aggiunte le seguenti parole «nonche'
dei Consorzi di bacino delle province di Avellino, Benevento e Salerno».
5. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009 le parole «il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta
perfeziona,» sono sostituite dalle parole «i Consorzi di cui al comma 1
perfezionano».
6. Tenuto conto della complessita' di alcune attivita' afferenti ai vari settori
di competenza della Missione Aree, Siti ed Impianti di cui all'art. 7-bis
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno
2008, in relazione a sopraggiunte esigenze connesse alla gestione tecnico
amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo
dei rifiuti, tali da richiedere il necessario coordinamento di un responsabile
dotato di specifica professionalita' ed esperienza.
7. Al comma 1 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, come modificata dall'ordinanza di
protezione civile n. 3705 del 2008, le parole «che
possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati» sono eliminate.
8. Il comma 3 dell'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente: «3. Con provvedimento del capo missione di cui al
presente articolo, possono essere individuati i soggetti responsabili delle
attivita' di seguito elencate che afferiscono ad uno o piu' settori di cui al
comma 1:
attivita' finalizzate agli affidamenti professionali;
attivita' connesse alle procedure di affidamento degli interventi da realizzare;
attivita' di gestione degli interventi da realizzarsi;
procedure tecniche finalizzate alle espropriazioni per pubblica utilita'.
In ragione della complessita' dei compiti da espletare, ai responsabili delle
suddette attivita' e' riconosciuta la speciale indennita' operativa mensile, ad
esclusione del trattamento economico di missione, forfettariamente parametrata
su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni
di effettivo impiego».
9. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3719 del 3
dicembre 2008 le parole «con piu' di 50.000 abitanti» sono soppresse.
10. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di
personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, all'art. 9, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682
del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3718 del 28 novembre e al dispositivo del decreto 6
novembre 2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania le
parole «ad esclusione del trattamento economico di missione» sono eliminate.
11. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10
giugno 2008 dopo le parole «assegnazione alle medesime missioni.» sono aggiunte
le seguenti «Il trattamento economico di missione, per i servizi espletati
nell'ambito dell'emergenza rifiuti, spetta esclusivamente al personale non
residente o non avente sede di servizio nella regione Campania, nonche' al
personale residente o avente sede di servizio nella regione Campania, quando
viene inviato in missione fuori dalla regione medesima. Tale trattamento di
missione si applica anche al personale di cui al comma 2 del presente articolo.».
12. Le disposizioni relative al trattamento economico di missione di cui al
precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al decreto 6 novembre
2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.
13. Al fine di garantire la continuita' amministrativa nelle iniziative da porre
in essere per il superamento delle emergenza in atto nella regione Campania nel
settore dello smaltimento dei rifiuti, la Missione tecnico-operativa e la
Missione finanziaria di cui rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6
dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni e la Missione gestione del contenzioso e
situazione creditoria e debitoria pregressa di cui all'art. 1 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, possono disporre l'utilizzo, in
termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione, al fine del
pagamento di debiti pregressi e per la gestione corrente.
14. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state anticipate per
gli scopi di cui al comma 13.
15. Al fine di assicurare il tempestivo completamento e l'avvio dell'esercizio
del termovalorizzatore di Acerra, il limite massimo di spesa previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' da intendersi derogato in
ragione di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3662/2008 e stanti le disponibilita' finanziarie
previste a legislazione vigente anche derivanti dagli introiti connessi alla
complessiva attivita' gestoria afferente al ciclo dei rifiuti nella regione
Campania.
Art. 5.
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza,
finalizzati a fronteggiare la grave situazione di crisi che interessa l'area
archeologica di Pompei, il dott. Marcello Fiori e' nominato Commissario delegato
in sostituzione del Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 3692/2008.
Art. 6.
1. Ai componenti e al segretario della Commissione di studio per l'elaborazione
dei principi e criteri fondamentali di uno o piu' decreti legislativi di
riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in
materia di protezione civile, istituita ai sensi con decreto del capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' attribuito un compenso da determinarsi con provvedimenti del medesimo capo
del Dipartimento in deroga all'art. 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 52 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 e al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 dicembre 2007, n. 3663, dopo le parole «in misura pari al minor compenso
spettante ai componenti dipendenti pubblici» e' aggiunto il seguente periodo: «,
in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.».
Art. 7.
1. Il Commissario delegato di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, per garantire la
prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la
grave situazione di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di
Cogoleto in provincia di Genova, e' autorizzato a verificare la fattibilita'
tecnica di un accordo transattivo con i soggetti che hanno provocato l'emergenza
ambientale, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554
del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma
1-bis e' aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per la realizzazione dell'impianto
di depurazione delle acque sotterranee della nuova linea ECO1 dichiarata
indifferibile, urgente e di pubblica utilita' il Commissario delegato provvede,
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5, a garantire l'affidamento
dell'intervento entro il 15 aprile 2009 e la realizzazione e messa a regime
dello stesso entro il 31 ottobre 2009».
3. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto: «art. 183, comma 1,
lettera m)».
4. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721
del 19 dicembre 2008, le parole «Prefetto di Genova» sono sostituite con le
parole «dott.ssa Anna Maria Cancellieri».
Art. 8.
1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna nominato Commissario
delegato per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della
provincia di Cagliari, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, e'
autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione,
a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate
disposizioni:
legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18,
23, 25, 38 e 60;
legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47,
49, 51, 59, 61 e 70;
legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.
2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734
del 16 gennaio 2009, sono aggiunte le seguenti deroghe:
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18,
23, 25, 38 e 60;
legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47,
49, 51, 59, 61 e 70;
legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.
3. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734
del 16 gennaio 2009, e' aggiunto il seguente comma: «7. Il Commissario delegato
della regione autonoma della Sardegna puo' utilizzare ulteriori ed eventuali
risorse finanziarie disponibili sul bilancio della stessa regione, in deroga
alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti
ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito
provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o
destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.».
Art. 9.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 n. 3635, a valere sulle
risorse derivanti dalle operazioni di ricorso all'indebitamento autorizzate
dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2006, l'importo di euro 110 milioni e'
riversato sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui
all'art. 1 della medesima ordinanza per la realizzazione dei programmi d'azione
commissariali approvati dal Comitato tecnico-scientifico. Alla copertura. Dei
relativi oneri si provvede con le risorse allocate nella UPB 6.1.06.01 dello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e
successivi.
2. A seguito del completamento delle attivita' relative all'accertamento dei
disavanzi finanziari pregressi, di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008, il soggetto attuatore allo scopo
nominato dal Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad assicurare il
necessario supporto tecnico-organizzativo per la definizione e gestione del
sistema di contabilita' per centri di costo delle attivita' facenti capo ai
diversi soggetti attuatori. Il riferimento temporale di cui alle predette
disposizioni e' esteso all'anno 2009.
3. I due esperti di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3721/2008, da individuarsi previo parere del capo del
Dipartimento della protezione civile anche ai fini della determinazione del
relativo compenso, possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del
Comitato tecnico-amministrativo soppresso ai sensi della predetta normativa.
Su proposta del Commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione
civile definisce l'importo da riconoscere, per le attivita' effettivamente
svolte e debitamente documentate, ai componenti del predetto Comitato.
Art. 10.
1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
marzo 2008, n. 3663, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'affidamento dei servizi di assistenza, sistemazione alberghiera, trasporti e
ristorazione funzionali allo svolgimento del Vertice G8, da svolgere nel
rispetto delle condizioni di segretezza imposte dalla natura del predetto
evento, e' dichiarato non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle
procedure delineate dalla predetta normativa.
1-ter. L'abilitazione di sicurezza prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora non acquisibile in tempi compatibili con lo svolgimento del Vertice G8,
puo' essere sostituita da ogni altro accertamento di analoga natura disposto per
le medesime finalita' in via straordinaria dalle competenti Autorita' di
pubblica sicurezza.».
2. Per consentire la realizzazione degli interventi di natura strutturale e
infrastrutturale disposti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottare per la realizzazione del «grande evento» relativo alla
Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 settembre 2007, le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art.
3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, in deroga a quanto ivi
previsto, sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente
sulla contabilita' speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui
all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11.
1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo» sono soppresse e dopo
le parole «di carattere fiduciario» sono aggiunte la parole «in possesso di
comprovata specializzazione ed esperienza».
2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo di» sono sostituite da
«ulteriori».
3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3472 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole «dal capo del Dipartimento della protezione civile» sono aggiunte
«utilizzando fino ad un massimo di 5 unita' con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, sulla scelta di carattere fiduciario, in deroga
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso».
Art. 12.
1. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al Commissario delegato di cui
all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5 febbraio 2009, e' riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito
provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i
dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie
disponibili sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario
delegato.
Art. 13.
1. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano -
Commissari delegati sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 anche al
fine di porre rimedio alle conseguenze dannose che hanno trovato origine negli
eventi avversi del mese di ottobre 2008, ove i medesimi ne abbiano accertato
l'aggravamento per il sovraccarico dovuto ai successivi eventi atmosferici dei
mesi di novembre e dicembre 2008.
Art. 14.
1. In ragione dell'aggravamento della situazione di criticita' in atto nel
territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a
Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre
e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 dicembre 2008, e' prorogata per l'anno 2009 la concessione del contributo
a favore dei medesimi comuni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226.
2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui
al comma 1 si provvede con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3335/2004.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 febbraio 2009
Il Presidente: Berlusconi