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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3746).
 

(GU n. 66 del 20-3-2009)

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonche' l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3719 del 3 dicembre 2008, l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697;
Visto l'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli, l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5 marzo 2007 e la nota del 23 febbraio 2009 del sindaco di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;
Vista la nota del 10 marzo 2009 del capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con cui e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticita' in atto nella localita' «Conca di Alimuri» del comune di Vico Equense, connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Sondrio a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725 del 29 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
Viste le note della regione Lombardia del 19 febbraio 2009 e del 26 febbraio, della regione Toscana del 28 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009, della regione Liguria del 21 gennaio 2009 e della regione Puglia del 6 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005, nonche' la nota del 22 gennaio 2009 dell'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Vista la nota del 4 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007 e n. 3704 del 17 settembre 2008, nonche' la nota n. 1164 del 23 febbraio 2009 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:


Art. 1.
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il capo della Missione tecnico-operativa e' autorizzato ad istituire un apposito tavolo tecnico al fine di avviare e gestire, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 il progetto pilota di cui al citato articolo per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti. Tale progetto puo' essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il sistema informativo di cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 novembre 2008 ed il sistema informativo realizzato nell'ambito del progetto Sirenetta di cui ai Fondi Por 2000-2006. Il tavolo tecnico garantisce, altresi', la migrazione, alla data di cessazione dello stato di emergenza, di tale sistema informativo integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare prosecuzione all'attivita' di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, individua, entro sette giorni dalla sua costituzione, sessanta siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi al fine di realizzare una corretta tracciabilita' dei rifiuti in relazione alla tipologia e alla quantita' degli stessi.
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697 dopo le parole «dalla data di assegnazione», sono aggiunte le parole: «in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e dopo le parole «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008» sono aggiunte le parole: «Il predetto personale, ove appartenente ai ruoli di enti pubblici territoriali ovvero al comparto Ministeri, conserva il trattamento economico in godimento all'atto della messa a disposizione presso le strutture di missione ivi compresa l'indennita' di posizione, ad esclusione della retribuzione di risultato. I relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla normativa vigente.».


Art. 2.
1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione delle citate leggi regionale, societa' a prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprieta' delle provincie per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
2. Alle societa' provinciali di cui al comma 1 e' affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica in proprieta' della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio provinciale; le predette societa' provinciali subentrano nei rapporti attivi e passivi dei soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale oggi impiegato nelle attivita' predette. Ai fini della gestione degli impianti, i lavoratori assunti ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 sono prioritariamente assegnati alle societa' provinciali.
3. Per la costituzione delle societa' provinciali di cui al comma 1, considerata la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attivita' ad esse facenti capo al fine di superare lo stato emergenziale, i presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nominano, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, commissari ad acta per la costituzione delle dette societa' provinciali. Decorso il termine di cui al presente comma senza che il presidente della provincia abbia nominato il commissario ad acta, alla nomina provvede il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.
4. I commissari ad acta di cui al comma 3 procedono, entro trenta giorni dalla nomina: alla redazione del piano industriale della societa' anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalita' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della societa', alla predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', all'avvio delle procedure di gara per la individuazione del socio privato avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
5. Alle societa' provinciali e', inoltre, attribuita l'attivita' di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e societa' private.
6. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella citta' di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.


Art. 3.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, le parole «, fino al 31 dicembre 2008,» sono soppresse.


Art. 4.
1. Per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel territorio dell'isola di Lampedusa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile, il dott. Giovanni Finazzo, prefetto in quiescenza, subentra al dott. Fausto Gianni nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005.
2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005 le parole «due soggetti attuatori» sono sostituite dalle parole «tre soggetti attuatori».
3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005 sono aggiunte le seguenti parole: «Per il personale non dirigenziale, la retribuzione accessoria di cui al periodo precedente e' commisurata, in via forfettaria, a settanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna».


Art. 5.
1. Per il completamento delle iniziative da porre nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilita' speciale, la somma di euro 7.000.000,00 disponibile sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 .
2. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie nel settore idrico, al comma 5 dell'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente «All'uopo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al predetto Commissario».

 

Art. 6.
1. All'art. 5, comma 1-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, dopo la locuzione «Vertice G8,» e' aggiunto il seguente periodo «nonche' gli allestimenti e le attrezzature di servizio necessarie al regolare svolgimento del Vertice».
2. Il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 e' sostituito dal seguente: «1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del “grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e' autorizzato ad avvalersi di un dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri titolare di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'incarico allo stesso attribuito. Alla predetta unita', fermo il trattamento economico in godimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al medesimo spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.».
3. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, con particolare riferimento alle attivita' di accoglienza, logistica e mobilita' delle delegazioni, correlate allo svolgimento del «Grande Evento» relativo alla Presidenza italiana del Vertice del G8, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, e' autorizzato a conferire, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al 31 dicembre 2009, il coordinamento delle predette attivita' ad un qualificato esperto nel campo dell'organizzazione di eventi, al quale riconoscere un compenso pari al trattamento economico in godimento alla data di conferimento dell'incarico.
4. All'esperto di cui al comma 3 spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono soppressi.
6. Al soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono, altresi', attribuiti compiti di coordinamento e di gestione delle attivita' al fine di assicurare il compimento di tutti gli urgenti adempimenti finalizzati a predisporre l'ottimale organizzazione e la gestione del vertice G8 e garantire adeguata accoglienza alle rappresentanze dei Paesi partecipanti, nonche' ai Capi di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresi' assicurando la logistica generale, la mobilita' nell'ambito del territorio interessato, l'armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza e l'organizzazione del Vertice, la supervisione e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007.
7. Al soggetto attuatore di cui al comma 6 e' corrisposta una indennita' mensile, ad eccezione del trattamento di missione, di entita' pari al 100% del trattamento economico in godimento. Al medesimo spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
8. Per il completamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilita' speciale, la somma di euro 8.000.000,00 disponibile sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 7.
1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008, dopo le parole «presso il Dipartimento stesso.» sono aggiunte le parole «per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato di rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni».


Art. 8.
1. Con riferimento alla copertura finanziaria relativa agli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, relativamente all'importo di euro 300.000,00 posto a carico della regione Campania, si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile spettante alla medesima regione per l'annualita' 2008.


Art. 9.
1. Il Presidente della regione Lombardia, nominato Commissario delegato per il superamento delle situazioni emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725/2008 e n. 3734/2009, e' sostituito nei predetti incarichi dall'assessore regionale alla Protezione civile della regione Lombardia.
2. I presidenti della regione Toscana, della regione Liguria, della regione Puglia, della regione Lombardia, Commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
3. I presidenti della regione Toscana della regione Lombardia, sono, altresi', autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3734/2009, in presenza delle medesime condizioni di cui al comma 1, anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di febbraio 2009.


Art. 10.
1. In luogo della Commissione di cui all'art. 16, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le funzioni di supporto ivi previste, comprese quelle di direzione dei lavori, sono assicurate dai due esperti da nominare ai sensi della medesima normativa.


Art. 11.
1. All'art. 20, comma 1, secondo alinea, dopo le parole: «91, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «122, comma 1».
2. All'art. 20, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, il primo periodo e' cosi' sostituito: «Il Commissario delegato predispone lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora allo studio di impatto ambientale risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente autorita' entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni».


Art. 12.
1. Il soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione post-sisma inerenti al territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato a riconoscere a due unita' di personale appartenente alla carriera direttiva operanti presso la struttura dal medesimo costituita, preposte al coordinamento dei settori tecnico ed amministrativo, un'indennita' mensile omnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico lordo in godimento, ad eccezione del trattamento di missione e delle competenze economiche previste dall'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 13.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, il dott. Vincenzo Spaziante e' nominato Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno disciplinate nel dettaglio le azioni da intraprendersi per le finalita' di cui al comma 1.


Art. 14.
1. Il termine di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 e' prorogato al 30 settembre 2009.


Art. 15.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore a cui delegare l'espletamento delle attivita' di natura amministrativo e contabile, nonche' la firma degli ordini di pagare e dei mandati di contabilita' speciale fino all'importo massimo di euro 200.000,00.
2. Al soggetto attuatore di cui al comma 1 e' riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo in godimento, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 12 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi