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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n.
3746).
(GU n. 66 del 20-3-2009)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato
decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania,
nonche' l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3719 del 3 dicembre 2008, l'ordinanza di protezione civile n. 3721
del 19 dicembre 2008 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697;
Visto l'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio
2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dello stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della
citta' di Napoli, l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5
marzo 2007 e la nota del 23 febbraio 2009 del sindaco di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre
2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di
emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6
settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n.
3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003,
n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile
2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9
novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603
del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e
n. 3661 del 19 marzo 2008;
Vista la nota del 10 marzo 2009 del capo Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato
prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle
isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con
cui e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza
limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di
crisi socio-ambientale;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del
21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251
del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre
2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007,
n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre
2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza
italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629
del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del
Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza di protezione civile n. 3640
del 15 gennaio 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29
agosto 2007, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
il contesto di criticita' in atto nella localita' «Conca di Alimuri» del comune
di Vico Equense, connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso
retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come
«ecomostro di Alimuri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di
Sondrio a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008 e la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725 del 29
dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre
2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il
territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
Viste le note della regione Lombardia del 19 febbraio 2009 e del 26 febbraio,
della regione Toscana del 28 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009, della regione
Liguria del 21 gennaio 2009 e della regione Puglia del 6 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio
2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione
socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno
e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12
marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del
2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del
18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n.
3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio
2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio
2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati
fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002,
n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3417 del 24
marzo 2005, nonche' la nota del 22 gennaio 2009 dell'ing. Claudio Rinaldi -
soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche
infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di
Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile
2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale
per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unita'
d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in
collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le
iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita'
d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in
particolare, nell'anno 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e'
proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di
«grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti
alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Vista la nota del 4 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12
marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del
25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007 e n. 3704 del 17
settembre 2008, nonche' la nota n. 1164 del 23 febbraio 2009 del Presidente
della regione Molise - Commissario delegato;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del
16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488
del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007,
n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, il capo della Missione tecnico-operativa e' autorizzato
ad istituire un apposito tavolo tecnico al fine di avviare e gestire, fino alla
cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 19 del decreto legge 23
maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123 il progetto pilota di cui al citato articolo per garantire la piena
tracciabilita' dei rifiuti. Tale progetto puo' essere realizzato attraverso
l'integrazione funzionale tra il sistema informativo di cui al decreto del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 novembre 2008 ed il
sistema informativo realizzato nell'ambito del progetto Sirenetta di cui ai
Fondi Por 2000-2006. Il tavolo tecnico garantisce, altresi', la migrazione, alla
data di cessazione dello stato di emergenza, di tale sistema informativo
integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare prosecuzione all'attivita'
di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, individua, entro
sette giorni dalla sua costituzione, sessanta siti o impianti presso cui
installare le apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli
automezzi al fine di realizzare una corretta tracciabilita' dei rifiuti in
relazione alla tipologia e alla quantita' degli stessi.
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 agosto 2008, n. 3697 dopo le parole «dalla data di assegnazione», sono
aggiunte le parole: «in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165», e dopo le parole «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3686/2008» sono aggiunte le parole: «Il predetto personale, ove
appartenente ai ruoli di enti pubblici territoriali ovvero al comparto
Ministeri, conserva il trattamento economico in godimento all'atto della messa a
disposizione presso le strutture di missione ivi compresa l'indennita' di
posizione, ad esclusione della retribuzione di risultato. I relativi oneri
rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla
normativa vigente.».
Art. 2.
1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in
via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4,
le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in
via prioritaria ed in prima attuazione delle citate leggi regionale, societa' a
prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti,
delle discariche e degli impianti di proprieta' delle provincie per il
trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
2. Alle societa' provinciali di cui al comma 1 e' affidata la gestione delle
discariche e dell'impiantistica in proprieta' della provincia e quella
trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, lo
smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio
provinciale; le predette societa' provinciali subentrano nei rapporti attivi e
passivi dei soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il
personale oggi impiegato nelle attivita' predette. Ai fini della gestione degli
impianti, i lavoratori assunti ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 sono prioritariamente
assegnati alle societa' provinciali.
3. Per la costituzione delle societa' provinciali di cui al comma 1, considerata
la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attivita' ad esse
facenti capo al fine di superare lo stato emergenziale, i presidenti delle
province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nominano, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, commissari ad acta per la costituzione delle dette societa'
provinciali. Decorso il termine di cui al presente comma senza che il presidente
della provincia abbia nominato il commissario ad acta, alla nomina provvede il
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.
4. I commissari ad acta di cui al comma 3 procedono, entro trenta giorni dalla
nomina: alla redazione del piano industriale della societa' anche avvalendosi di
esperti di comprovata professionalita' in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla
individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della societa', alla
predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', all'avvio
delle procedure di gara per la individuazione del socio privato avvalendosi
delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste
dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
5. Alle societa' provinciali e', inoltre, attribuita l'attivita' di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in
relazione agli impianti ed alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio,
conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
urbani gestiti da imprese e societa' private.
6. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella
citta' di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente
articolo.
Art. 3.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3566 del 5 marzo 2007, le parole «, fino al 31 dicembre 2008,» sono
soppresse.
Art. 4.
1. Per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel territorio
dell'isola di Lampedusa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza di protezione civile, il dott. Giovanni Finazzo, prefetto in
quiescenza, subentra al dott. Fausto Gianni nell'incarico di Commissario
delegato, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3476 del 2 dicembre 2005.
2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2
dicembre 2005 le parole «due soggetti attuatori» sono sostituite dalle parole
«tre soggetti attuatori».
3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2
dicembre 2005 sono aggiunte le seguenti parole: «Per il personale non
dirigenziale, la retribuzione accessoria di cui al periodo precedente e'
commisurata, in via forfettaria, a settanta ore di lavoro straordinario nella
misura oraria diurna».
Art. 5.
1. Per il completamento delle iniziative da porre nel territorio delle isole
Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, il Commissario delegato di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato a
trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilita' speciale, la
somma di euro 7.000.000,00 disponibile sulla contabilita' speciale al medesimo
intestata, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui
all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio
2009 .
2. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole
Eolie nel settore idrico, al comma 5 dell'art. 17 dell'ordinanza di protezione
civile 5 febbraio 2009, n. 3738 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente
«All'uopo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al predetto Commissario».
Art. 6.
1. All'art. 5, comma 1-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, dopo la locuzione «Vertice G8,» e' aggiunto il
seguente periodo «nonche' gli allestimenti e le attrezzature di servizio
necessarie al regolare svolgimento del Vertice».
2. Il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 e' sostituito dal seguente: «1. Per il
soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del
“grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8 il Capo del
Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato ex art. 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20
novembre 2007, e' autorizzato ad avvalersi di un dirigente presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri titolare di incarico dirigenziale ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando
l'incarico allo stesso attribuito. Alla predetta unita', fermo il trattamento
economico in godimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio
2006. Al medesimo spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal
luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del
vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dirigenti dello Stato.».
3. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre
2007, con particolare riferimento alle attivita' di accoglienza, logistica e
mobilita' delle delegazioni, correlate allo svolgimento del «Grande Evento»
relativo alla Presidenza italiana del Vertice del G8, il Commissario delegato di
cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, e' autorizzato a
conferire, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ed all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al
31 dicembre 2009, il coordinamento delle predette attivita' ad un qualificato
esperto nel campo dell'organizzazione di eventi, al quale riconoscere un
compenso pari al trattamento economico in godimento alla data di conferimento
dell'incarico.
4. All'esperto di cui al comma 3 spetta il rimborso delle documentate spese di
viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo
svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono soppressi.
6. Al soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono,
altresi', attribuiti compiti di coordinamento e di gestione delle attivita' al
fine di assicurare il compimento di tutti gli urgenti adempimenti finalizzati a
predisporre l'ottimale organizzazione e la gestione del vertice G8 e garantire
adeguata accoglienza alle rappresentanze dei Paesi partecipanti, nonche' ai Capi
di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni,
altresi' assicurando la logistica generale, la mobilita' nell'ambito del
territorio interessato, l'armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza e
l'organizzazione del Vertice, la supervisione e l'attuazione delle iniziative
commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007.
7. Al soggetto attuatore di cui al comma 6 e' corrisposta una indennita'
mensile, ad eccezione del trattamento di missione, di entita' pari al 100% del
trattamento economico in godimento. Al medesimo spetta il rimborso delle
documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi
all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese di
soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti
dello Stato.
8. Per il completamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art.
12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19
novembre 2008, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile
n. 3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato a trasferire, in deroga alle
disposizioni in materia di contabilita' speciale, la somma di euro 8.000.000,00
disponibile sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, sulla
contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma
5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo
2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15
gennaio 2008, dopo le parole «presso il Dipartimento stesso.» sono aggiunte le
parole «per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato di rientro,
il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 8.
1. Con riferimento alla copertura finanziaria relativa agli interventi di cui
all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del
29 agosto 2007, relativamente all'importo di euro 300.000,00 posto a carico
della regione Campania, si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di
protezione civile spettante alla medesima regione per l'annualita' 2008.
Art. 9.
1. Il Presidente della regione Lombardia, nominato Commissario delegato per il
superamento delle situazioni emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3725/2008 e n. 3734/2009, e' sostituito nei
predetti incarichi dall'assessore regionale alla Protezione civile della regione
Lombardia.
2. I presidenti della regione Toscana, della regione Liguria, della regione
Puglia, della regione Lombardia, Commissari delegati ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, sono
autorizzati ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al
fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio
2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli
verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
3. I presidenti della regione Toscana della regione Lombardia, sono, altresi',
autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3734/2009, in
presenza delle medesime condizioni di cui al comma 1, anche al fine di porre
rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di febbraio 2009.
Art. 10.
1. In luogo della Commissione di cui all'art. 16, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le funzioni
di supporto ivi previste, comprese quelle di direzione dei lavori, sono
assicurate dai due esperti da nominare ai sensi della medesima normativa.
Art. 11.
1. All'art. 20, comma 1, secondo alinea, dopo le parole: «91, comma 2» sono
aggiunte le seguenti: «122, comma 1».
2. All'art. 20, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3738/2009, il primo periodo e' cosi' sostituito: «Il Commissario
delegato predispone lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e
di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del
pubblico le relative conclusioni. Qualora allo studio di impatto ambientale
risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni
ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva
85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o
regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente
autorita' entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione,
garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti
informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della
procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare
osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni».
Art. 12.
1. Il soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione post-sisma inerenti
al territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza
di protezione civile n. 3375/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e'
autorizzato a riconoscere a due unita' di personale appartenente alla carriera
direttiva operanti presso la struttura dal medesimo costituita, preposte al
coordinamento dei settori tecnico ed amministrativo, un'indennita' mensile
omnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico lordo in godimento, ad
eccezione del trattamento di missione e delle competenze economiche previste
dall'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 13.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150°
Anniversario dell'Unita' d'Italia, il dott. Vincenzo Spaziante e' nominato
Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei
congressi di Venezia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno
disciplinate nel dettaglio le azioni da intraprendersi per le finalita' di cui
al comma 1.
Art. 14.
1. Il termine di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 e' prorogato al 30 settembre 2009.
Art. 15.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai
sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350
del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n.
3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre
2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore a cui delegare l'espletamento
delle attivita' di natura amministrativo e contabile, nonche' la firma degli
ordini di pagare e dei mandati di contabilita' speciale fino all'importo massimo
di euro 200.000,00.
2. Al soggetto attuatore di cui al comma 1 e' riconosciuto un compenso mensile
in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo
in godimento, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi