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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3791).

(GU n. 167 del 21-7-2009)c

 

 

 IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 con il quale e' stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 anche al territorio delle province di Lodi e Parma;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici ha causato gravi danni al ponte lungo la s.s. 9 «Via Emilia» dal Km 262+392 al Km 263+487 di collegamento tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3682/2008, n. 3695/2008 e n. 3756/2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, Io stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonche' la nota del Presidente della regione Campania del 17 giugno 2009;
Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, cosi' come modificato dal comma 7, dell'art. 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3642 del 16 gennaio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonche' la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;
Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella provincia di Palermo del 7 luglio 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783, in particolare l'art. 10;
Visti gli esiti della riunione del 13 luglio 2009 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009 e n. 3764 del 6 maggio 2009, nonche' la nota del 30 giugno 2009 del Commissario delegato;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3759 del 30 aprile 2009, nonche' la nota del Presidente della regione Veneto del 10 luglio 2009;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, 3756 del 15 aprile 2009;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. prot. 2409/varie/9657 del 6 luglio 2009;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il dott. Gianfranco Nappi, assessore all'Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della Campania, e' nominato Commissario delegato in sostituzione dell'onorevole Andrea Cozzolino per il superamento dell'emergenza in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009 citato in premessa.

Art. 2.
1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, cosi' come modificato dall'art. 17, dell'ordinanza n. 3783, del 17 giugno 2009, dopo le parole «protezione civile» sono aggiunte le seguenti parole «titolare di incarico dirigenziale di livello generale».

Art. 3.
1. Il capo compartimento regionale ANAS - Sezione Lombardia e' nominato Commissario delegato per provvedere, in termini di somma urgenza agli interventi di demolizione, progettazione e ricostruzione del ponte sul fiume Po lungo la s.s. 9 «Via Emilia» dal Km 262+392 al Km 263+487 di collegamento tra San Rocco al Porto in provincia di Lodi e Piacenza.
2. Il Commissario delegato provvede altresi', in termini di somma urgenza alla realizzazione di un ponte provvisorio tra la sponda piacentina e quella lodigiana al fine di assicurare i collegamenti nel periodo di ricostruzione del ponte di cui al comma 1.
3. Agli oneri necessari degli interventi di cui al comma 1, stimati in 35 milioni di euro, ed al comma 2, stimati in 7 milioni di euro, si provvede nell'ambito delle risorse presenti sul bilancio dell'ANAS S.p.A.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario puo' avvalersi delle deroghe di cui al comma 7.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
6. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei Servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei Servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla Giunta della Regione competente, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
7. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
8. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399, del 12 maggio 2009.

Art. 4.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, cosi' come modificato dal comma 7, dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3642, del 16 gennaio 2008, le parole: «designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, da porre in posizione di comando presso la struttura del Commissario delegato di cui all'art. 5» sono soppresse.
2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594, del 13 giugno 2007, le parole «di entita' pari al trattamento» sono sostituite dalle seguenti parole «di entita' pari al 50% del trattamento».

Art. 5.
1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, citato in premessa, il capo compartimento della Direzione regionale ANAS per la Sicilia e' nominato Commissario delegato per provvedere, in termini di somma urgenza, agli interventi di demolizione dell'attuale ponte e di progettazione e costruzione del nuovo ponte sul fiume Simeto lungo la s.s. 114 dal Km 109+740 al Km 110+010.
2. Il Commissario delegato dovra' provvedere prioritariamente alla demolizione del ponte attuale ed all'ampliamento dell'alveo del fiume Simeto, attivita' prodromiche sia alla costruzione del nuovo argine da parte della Regione Sicilia che del nuovo ponte.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario puo' avvalersi delle deroghe di cui al comma 7.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
5. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza dei Servizi da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza dei Servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opera di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla Giunta della Regione Sicilia, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
6. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
7. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 183, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
decreto Ministro infrastrutture e trasporti n. 399, del 12 maggio 2009.

Art. 6.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737, del 5 febbraio 2009, dopo il terzo punto e' aggiunto il seguente: «adotta e coordina, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni iniziativa finalizzata ad incrementare, anche attraverso la realizzazione di iniziative specifiche, i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio ed imballaggi usati nella citta' di Palermo».
2. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737 del 5 febbraio 2009, le parole «non oltre sei unita' di personale» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre nove unita' di personale».
3. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3737 del 5 febbraio 2009, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative finalizzate ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella citta' di Palermo, di cui all'art. 1, si provvede con euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, P.G. 01».
4. L'art. 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3783, le parole da «a valere» a «241» sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse finanziarie del bilancio della regione Sicilia».

Art. 7.
1. Per le finalita' connesse alla risoluzione del nodo idraulico di Alessandria, con particolare riguardo alla demolizione e successiva ricostruzione del ponte della Cittadella in Alessandria, che si e' resa necessaria ed improcrastinabile a seguito degli eventi alluvionali del 27-29 aprile 2009, il capo del dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere al finanziamento degli interventi occorrenti nel limite di 3 milioni di euro a valere sul Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti risorse finanziarie, previa stipula di un'intesa con le Amministrazioni interessate ai fini della definizione delle rispettive quote di cofinanziamento.

Art. 8.
1. Al fine di consentire il complessivo funzionamento organizzativo del grande evento dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Comitato organizzatore mondiali di nuoto «Roma 2009» la somma di 500 mila euro a valere sulla delibera Cipe n. 4 del 6 marzo 2009, in deroga alle finalita' ivi previste. Nelle more dell'acquisizione delle predette risorse il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a disporre anticipazioni a carico del Fondo per la protezione civile fino al raggiungimento del suddetto importo.

Art. 9.
1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 e' confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticita' in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.
2. Il Commissario delegato provvede ad istituire una Struttura operativa paritetica composta da rappresentanti della Regione Campania e del Commissariato per indirizzare la gestione transitoria e le procedure per il definitivo trasferimento delle opere, degli interventi e della documentazione amministrativa alle Amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti.

Art. 10.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3764, del 6 maggio 2009, il termine del 30 giugno 2009 e' prorogato sino al 31 dicembre 2009.

Art. 11.
1. Al fine di consentire la necessaria armonizzazione delle iniziative di competenza del Commissario delegato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746, del 12 marzo 2009, nel piu' generale contesto di riqualificazione dell'Isola del Lido cui e' tra l'altro finalizzato il Protocollo d'intesa stipulato a Venezia il 9 maggio 2007 fra il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la regione Veneto, il comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, il Commissario delegato medesimo, previa approvazione da parte di apposita Conferenza di servizi presieduta dal Segretario all'ambiente e territorio della regione Veneto alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte, assume le iniziative e adotta i provvedimenti occorrenti per la realizzazione di ogni altro intervento nella medesima Isola del Lido territorialmente, urbanisticamente, ambientalmente o funzionalmente correlato, anche su proposta di soggetti privati. La predetta Conferenza di servizi ha luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759, del 30 aprile 2009.
2. Nella valutazione di convenienza degli interventi sottoposti all'approvazione della Conferenza di servizi si tiene debitamente conto degli effetti che dall'attuazione degli stessi sono destinati a derivare in termini di sviluppo socio-economico dei territori interessati.
3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009, e' aggiunto il seguente periodo «, anche attraverso trasferimenti diretti alla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009.».
4. L'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009, e' sostituito dal seguente: «2. Al Commissario delegato spetta un compenso mensile pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in godimento, corrisposto con le medesime deroghe di cui al comma 1».

Art. 12.
1. L'impiego del personale del Dipartimento della protezione civile nella regione Campania per le finalita' attinenti all'emergenza rifiuti, non assegnato alle Missioni di cui agli articoli 4, 7 e 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3682, del 10 giugno 2008, e all'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3695, del 31 luglio 2008, e all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3756, del 15 aprile 2009, e' coordinato, sotto il profilo funzionale, dal Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Art. 13.
1. Essendosi esaurite le esigenze di valorizzazione dell'immagine dell'Abruzzo in funzione dello svolgimento della riunione del G8 nella citta' di L'Aquila e dovendosi coordinare le iniziative per il rilancio del turismo con quelle piu' generali di sviluppo dell'economia disciplinate dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160, del 13 luglio 2009, e' abrogata.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il Presidente: Berlusconi