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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3738).
(GU n. 39 del 17-2-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni
urgenti di protezione civile;
Visto l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24
luglio 2008, n. 125;
Considerato che nel mese di novembre 2008 si sono verificati disordini
di carattere politico nello stato della Thailandia;
Considerato che detti disordini e tensioni politiche hanno provocato
disagi e blocchi di numerosi cittadini italiani sul territorio
interessato;
Ravvisata, quindi, la necessita' di entrare urgentemente in contatto con
i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel territorio della
Thailandia, al fine di fornire ai medesimi comunicazioni cautelative ed
operative;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data
12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono
prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e
calamita' naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla
disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico
centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per
ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;
Vista la decisione del Garante per la protezione dei dati personali del
7 luglio 2007;
Vista la convenzione firmata in data 12 luglio 2007 tra l'Unita' di
crisi del Ministero degli affari esteri e gli operatori di telefonia
mobile;
Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita'
e' costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte
telefoniche ricaricabili di un messaggio SMS - short message service -
da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del
26 settembre 2006, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del
traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della
Repubblica», e successive modifiche ed integrazioni, le note del
Commissario delegato del 21 ottobre 2008 e 9 gennaio 2009 nonche'
l'intesa della regione Lazio;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 e
n. 3721 del 2008;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 e
n. 3693 del 2008, n. 3718 e n. 3721 del 2008 emanate per fronteggiare
l'emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa
alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008
art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17
aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707, 3710 e 3719
del 2008;
Visti i verbali di consegna di pertinenze di demanio pubblico marittimo
del 4 e del 26 settembre 2008;
Viste le note del 9 dicembre 2008 del Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna, del 28 gennaio 2009 del Vice - Presidente della medesima
Regione e del 29 gennaio 2009 del Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento sviluppo e coesione economica;
Considerato che sono in corso di realizzazione, presso l'isola di La
Maddalena, gli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzati
ad assicurare l'ottimale svolgimento del Vertice G8 garantendo le
peculiari esigenze di urgenza, speditezza e sicurezza correlate
all'organizzazione del «grande evento»;
Ravvisata l'opportunita' che le Forze armate concorrano alla vigilanza
ed alla protezione dei cantieri e dei siti dell'isola di La Maddalena
interessati dallo svolgimento del Vertice G8;
Sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel
territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato
da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti
franosi e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2008, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in
ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella
laguna di Marano - Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del
3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre
2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618
del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007;
Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 12 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia,
sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del
2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 nonche'
la nota del 27 novembre 2008 del Commissario delegato - Presidente della
regione Molise e la nota del 27 gennaio 2009 del Presidente della
regione Puglia - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18
dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del
16 gennaio 2009, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che
hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre
2008»;
Vista la nota del 28 gennaio 2009 dell'Agenzia interregionale del fiume
Po;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2009
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri in ordine agli interventi urgenti per la pulizia,
bonifica e la manutenzione straordinaria del Tevere nel tratto
metropolitano;
Vista la nota del 21 gennaio 2009 del Sindaco di Roma;
Vista la nota del 9 gennaio 2009 dell'Assessore alla sicurezza
territoriale, difesa del suolo e della costa e della protezione civile
della Regione Emilia-Romagna con la quale sono state rappresentate
alcune specifiche esigenze della Regione medesima, ad integrazione delle
disposizioni generali emanate a livello nazionale, tese alla migliore e
piu' rapida ed efficace attuazione delle attivita' e degli interventi
urgenti volti al superamento della situazione di emergenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559/2004
recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che
hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il giorno 14
settembre 2003»;
Vista la nota prot. n. PG.2009.0012777 del 20 gennaio 2009 con la quale
il Presidente della Provincia di Bologna, Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3559/2004, ed il Presidente della
Regione Emilia Romagna, hanno rappresentato l'esigenza di destinare
alcune somme residue maturate al termine degli interventi previsti dalla
richiamata ordinanza n. 3559/2004 ad implementare il programma
provinciale di interventi di messa in sicurezza contro il rischio
sismico degli edifici scolastici provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e
nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007,
fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3350/2004, 3382/2004,3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006,
3545/2006, 3552/2006, 3652/2008, 3661/2008 e n. 3716/2008 art. 11,
emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nei territori
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio -
economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31
dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del
21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre
2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di
Messina, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per
la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi
socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di
emergenza, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n.
3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio
2008, n. 3648, e 4 luglio 2008, n. 3690, adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la nota del 14 gennaio 2009, con la quale il Presidente della
regione Lazio ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita'
dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli
interventi in atto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e'
stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel
territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio
2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile
diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio
delle isole Eolie, nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3691 del
2008»;
Vista la nota del 29 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in ordine alla nomina del Commissario
delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel
territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio
2009, n. 3735, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per
fronteggiare lo stato di criticita' conseguente ai gravi fenomeni
eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio - economico - ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del
12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003,
n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8
ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre
2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452
del 1° agosto 2005, n. 3494 del 11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo
2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, e n.
3564 del 9 febbraio 2007;
Vista la nota del 19 gennaio 2009 del Generale Roberto Jucci -
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in atto
nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In conseguenza dei disordini di carattere politico che si sono
verificati in Thailandia nel mese di novembre 2008 ed al fine di far
pervenire con la massima urgenza utili informazioni ai cittadini
italiani presenti sul territorio, le societa' di gestione di sistemi di
telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in
coordinamento con il medesimo, ogni dato, elemento ed informazione
disponibili ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini
italiani attualmente presenti nel territorio della Thailandia. Le
medesime societa' provvedono, altresi', ad inoltrare ai titolari di
utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino
residenti o presenti nel territorio interessato, apposito SMS - short
message service -, il cui testo e' concordato con il Ministero degli
affari esteri.
Art. 2.
1. L'art. 1, comma 2, lett. c2), dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, e' sostituito dal
seguente:
«c2) ai nodi di interscambio accessibili dalle reti viarie in
corrispondenza delle connessioni con le linee di trasporto pubblico e le
reti ferroviarie cittadine, da realizzarsi anche con il ricorso alla
procedura della finanza di progetto ai sensi degli articoli 153 e
seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ».
2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, le parole: «15 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «20 unita'».
Art. 3.
1. I poteri di nomina di commissari ad acta, attribuiti dall'art. 4,
comma 5, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3693 del 16 luglio 2008 al gestore del Consorzio unico, sono trasferiti,
per i debiti dagli enti locali maturati fino al 24 luglio 2008 nei
confronti del consorzio, al soggetto di cui all'art. 13, comma 3, della
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19
dicembre 2008. Al soggetto di cui all'art. 13, comma 2, della Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008
sono altresi' attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta per le
somme dovute dagli enti locali al consorzio unico successivamente alla
data del 24 luglio 2008, e, per le somme dovute dagli enti locali ai
rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente
alla data di pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei
Commissari ad acta e' subordinata alla documentata richiesta dei crediti
reclamati da parte dei consorzi di bacino.
2. Per l'attuazione del presente aticoli i Commissari ad acta procedono
al pagamento delle somme dovute dagli enti locali anche attraverso il
compimento di attivita' negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e
transazioni anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di
mancato pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei
piani di rientro i titolari degli incarichi indicati al comma 1 si
avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30
novembre 2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27
gennaio 2006, n. 21 e dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657.
3. All'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente
comma 6-bis I titolari degli incarichi di cui al comma 1 sono
autorizzati ad avvalersi di consulenze professionali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi previsti per la missione, collegate alla
specificita' propria della missione stessa, determinandone altresi' la
durata ed il relativo compenso.
4. Stante la permanenza delle criticita' accertate nei contesti
territoriali indicati dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e
nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura
del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio
Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale
NA1, il termine del contratto del detto personale, fissato alla data del
31 gennaio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata
disposizione, e' prorogato fino al 30 aprile 2009.
5. Il presidente del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta,
fermo restando la possibilita' di procedere all'eventuale accorpamento
delle Articolazioni Territoriali, al fine di assicurare la continuita'
amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione, e,
comunque, non oltre il 30 aprile 2009, continua ad avvalersi dei
responsabili delle Articolazioni Territoriali del Consorzio Unico nei
termini e secondo le modalita' gia' determinati dal Gestore Unico del
predetto Consorzio Unico.
Art. 4.
1. Al fine di garantire la piena operativita' nella gestione del
servizio di trasporto rifiuti, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta e'
effettuata a seguito di comunicazione presentata alla Sezione regionale
dell'albo territorialmente competente, con le modalita' di cui all'art.
13, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998,
n. 406 ed e' efficace dalla data di presentazione della comunicazione
medesima.
2. Entro sei mesi dalla data del provvedimento di iscrizione, il
Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta perfeziona, ai sensi
della normativa vigente, la documentazione relativa alla disponibilita'
dei veicoli riportati nel foglio notizie allegato alla comunicazione.
Art. 5.
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al superamento dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania, al personale assegnato al dispositivo di
sicurezza del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il
trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. Ai relativi
oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.
Art. 6.
1. Per accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie alla
realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del
G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico
dell'arcipelago della Maddalena con particolare riferimento al rilancio
della portualita' turistica, commerciale e militare degli specchi
d'acqua compresi tra Cala Balbiano a Punta Chiara e la sistemazione
urbana del corrispondente lungomare e' stanziata la somma di euro
17.468.000,00 di cui:
euro 10.000.000,00 assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai
sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008;
euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma
della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 1995, gia'
destinate alla portualita' di La Maddalena;
euro 2.468.000,00 a carico del bilancio della Regione Autonoma della
Sardegna, gia' destinate alla portualita' di La Maddalena.
2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del
Ministero dello sviluppo economico e la Regione Autonoma della Sardegna
sono autorizzati a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1
sulla contabilita' speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di
cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. All'art. 10, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 novembre 2008, n. 3716, dopo la parola «compensi» sono
aggiunte le seguenti “riconoscendo il rimborso delle documentate spese
di viaggio, vitto e alloggio dalla sede di residenza al luogo ove e'
richiesta la presenza, in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 234, dall'art. 105, comma 2, lett. l), del decreto legislativo
del 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 36, comma 3, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di
assicurare l'immediata redditivita' degli investimenti effettuati a
valere sui fondi FAS ed il loro positivo impatto sullo sviluppo
socio-economico dell'isola di La Maddalena, la Regione Autonoma della
Sardegna, per il tramite del Commissario delegato di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629,
provvede ad espletare procedure selettive accelerate finalizzate
all'affidamento in concessione trentennale delle aree demaniali gia'
prese in consegna dalla Struttura Commissariale per l'organizzazione del
Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, ai fini della gestione
del servizio di ricettivita' alberghiera, del porto turistico e delle
connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale, nonche' dell'ex
ospedale militare di La Maddalena. A tal fine il Commissario delegato e'
autorizzato a derogare all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, e la disponibilita'
delle aree demaniali predette e' pari alla durata della concessione.
5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n.
3663/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o le parole
«finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere» sono
sostituite dalle seguenti parole: «finanziarie o altre utilita' per la
realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei
servizi».
6. Ferme le iniziative adottate dalle amministrazioni competenti, il
commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 puo' richiedere, con
oneri a carico dei fondi appositamente stanziati per l'organizzazione
dell'evento ed in deroga al contingente indicato dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24
luglio 2008, n. 125, l'impiego di un ulteriore contingente delle Forze
armate per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti
dell'isola di La Maddalena interessati dallo svolgimento del Vertice G8,
da determinare in un numero non superiore a 150 unita', d'intesa con il
Ministero della difesa.
7. Si applicano le disposizioni di cui al richiamato art. 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, e quelle adottate in attuazione del
medesimo articolo per l'impiego di personale militare per la vigilanza a
siti ed obiettivi sensibili.
Art. 7.
1. Al personale della carriera prefettizia designato ai sensi
dell'art. 19 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre
2005, cosi' come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, a fronte
dell'eccezionale impegno richiesto e' corrisposta un'indennita'
correlata su base mensile al 15% della retribuzione di posizione di cui
all'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.
Art. 8.
1. Il dott. Gianni Menchini e' nominato Commissario delegato in
sostituzione del dott. Gianfranco Moretton per la prosecuzione degli
interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale
determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
2. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative di cui al comma
1, provvede, altresi', nel rigoroso rispetto delle determinazioni
assunte dall'Autorita' giudiziaria, alla realizzazione, in danno dei
soggetti responsabili, degli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica dell'area su cui insistono gli stabilimenti industriali
dell'Azienda Caffaro S.p.a ed i suoli, i sedimenti e le acque
superficiali e sotterranee in aree limitrofe contaminate dal mercurio.
3. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3556/2006, le parole «fino ad un massimo di
quattro» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di due».
4. Al fine di contenere le spese di gestione delle strutture di supporto
del Commissario delegato, il numero dei componenti della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 9, comma
1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006 e' ridotto da cinque
a tre unita', di cui uno con funzioni di Presidente nominato dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e due dal Commissario delegato.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'art. 10, comma 3,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, cosi' come modificato
dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3556/2006,
le parole «il compenso spettante ai relativi
componenti» sono sostituite dalle parole «il gettone di presenza
spettante ai componenti della Commissione tecnico-consultiva e del
Comitato tecnico-scientifico di cui ai commi 1 e 2».
6. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3217/2002, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3556/2006, la parola «I.C.R.A.M.» e' sostituita
dalla parola «I.S.P.R.A.» e dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono
aggiunte le parole «della protezione civile della medesima Regione,
dell'Ente tutela pesca e del C.N.R.».
7. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3217/2002, cosi' come sostituito dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3556/2006, dopo le parole «Friuli Venezia Giulia»
sono aggiunte le parole «con funzioni di vice-Presidente».
8. Il Commissario delegato di cui al comma 1, nell'espletamento
dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere, nei limiti
strettamente necessari per la realizzazione degli interventi necessari
per risolvere il contesto emergenziale in esame, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive
comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta
alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, cosi'
come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n.
3556/2006:
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 agosto 2007, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12.
Art. 9.
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative in atto
nel territorio della regione Molise colpito dagli eventi sismici del
2002, il termine previsto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e'
prorogato fino al termine dello stato d'emergenza.
2. Limitatamente alla regione Puglia, al fine di contenere le spese di
gestione il Commissario delegato e' autorizzato a diminuire l'organico
del personale assunto con contratto a tempo determinato, ovvero con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui i comuni
possono avvalersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3253 del 29 novembre 2002.
Art. 10.
1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 per la regione Lazio
puo' determinare un'indennita' commisurata al trattamento straordinario
di integrazione salariale proporzionato alla riduzione di orario,
comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per i
lavoratori impediti a raggiungere il luogo di lavoro o comunque
costretti a sospendere la prestazione lavorativa per impraticabilita'
delle vie di comunicazione e trasporto a causa degli eventi atmosferici
di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734
del 16 gennaio 2009. Tale indennita' non e' riconoscibile ai lavoratori
ammessi agli interventi ordinari di cassa integrazione, ne' a quelli
gia' garantiti dal rischio della sospensione temporanea della
prestazione lavorativa per cause assimilabili a quelle di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16
gennaio 2009, con oneri a carico dei fondi spettanti alla regione Lazio
a seguito dell'ordinanza di riparto prevista dall'art. 9, comma 2, della
predetta ordinanza di protezione civile.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri pone in essere ogni iniziativa al fine di
promuovere e sostenere, anche ai sensi della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, il governo e lo sviluppo di adeguati
strumenti organizzativi ed istituzionali, per la gestione delle piene,
con il concorso delle regioni e degli enti locali competenti, con
particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza del servizio di
piena e del pronto intervento idraulico, nonche' dell'unitario
coordinamento e svolgimento delle attivita' di presidio territoriale
idraulico e di regolazione di deflussi dagli invasi, nel bacino
idrografico del fiume Tevere e del fiume Po. A tal fine il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sentite le Regioni interessate, si avvale della collaborazione
di due qualificati esperti in materia.
3. Al fine di assicurare l'indispensabile assistenza alla popolazione e
alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
verificatisi nel mese di dicembre 2008 territorio del comune di Roma e
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 citato in premessa, il Sindaco di Roma e' autorizzato ad
erogare contributi ai soggetti interessati, in raccordo con il
Commissario delegato - Presidente della regione Lazio, tenuto conto di
quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16
gennaio 2009.
Art. 11.
1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16
gennaio 2009, la Regione Emilia Romagna e' autorizzata, su disposizione
del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a
trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
ordinamento contabile, sulla contabilita' speciale istituita ai sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3734/2009, le somme derivanti da
talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi Piani
degli interventi relativi agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di
cui alle ordinanze di protezione civile 3090/2000 e successive, a titolo
di concorso finanziario alle attivita' di cui al contesto emergenziale
oggetto della richiamata ordinanza n. 3734/2009. A tal fine il
Presidente della Regione - Commissario delegato provvede con proprio
decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla quantificazione
dell'importo complessivo delle economie accertate ed in corso di
accertamento sui relativi capitoli del bilancio regionale. Il dirigente
regionale competente procedera', successivamente, al versamento, anche
in piu' rate, delle somme di cui trattasi a favore della contabilita'
speciale istituita ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3734/2009.
2. Per il tempestivo svolgimento delle attivita' volte al superamento
della situazione di emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile
n. 3734/2009, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a prorogare i
contratti di somministrazione di lavoro ovvero i contratti a tempo
determinato attivati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
3090/2000 e seguenti e tuttora in corso ai sensi di quanto previsto
dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3258/2002, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle relative
disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il Presidente della
Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, e' autorizzato ad
avvalersi di un esperto particolarmente qualificato nel campo del
rischio idraulico e della gestione delle attivita' di protezione civile
con riferimento ai bacini idrografici minori. Al conferimento
dell'incarico di cui al presente comma il Commissario provvede nel
rispetto della vigente disciplina in materia.
4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato
provvede alla pianificazione e gestione delle azioni e degli interventi
volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2008,
in forma coordinata con le azioni e gli interventi volti a fronteggiare
la situazione di crisi regionale determinatasi a seguito delle
eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nei territori delle
province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ferrara,
nel periodo dal 18 maggio al 15 giugno 2008, che hanno provocato
situazioni di grave criticita', con particolare riferimento alle opere
ed alle attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei nodi critici
del reticolo idraulico minore delle zone interessate.
Art. 12.
1. Il Presidente della Provincia di Bologna - Commissario delegato
per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito
alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, e'
autorizzato a versare le somme residue maturate in esito al
completamento degli interventi e delle attivita' di cui ai piani
appositamente approvati, quantificate in euro 2.859.314,92, disponibili
sulla contabilita' speciale a lui intestata n. 3970 di posizione, al
bilancio della Provincia di Bologna al fine di implementare il programma
degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
maggiormente esposti al rischio sismico, nel quadro delle attivita'
poste in essere in attuazione dell'art. 80, comma 21, della legge n.
289/2002 e dell'art. 31-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004. Le risorse di
cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione
Provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa
del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.
2. Il Presidente della Provincia di Bologna provvede alla definizione
del programma integrativo finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui
al comma 1 in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, ed assicura il
monitoraggio della spesa, riferendone al Dipartimento della Protezione
Civile con cadenza trimestrale.
Art. 13.
1. Il Commissario delegato di cui all'art. 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, e' autorizzato ad
utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita'
speciale, al medesimo intestata, fino al limite di € 2.750.000 per la
realizzazione dello scalo alternativo di Cala Pisana nel territorio
dell'isola di Lampedusa, nonche' quelle di cui all'art. 3, comma 3,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006 per
fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole di Lampedusa
e Linosa.
Art. 14.
1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti di
natura fiscale, contributiva e previdenziale previsti dalla normativa
vigente, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007 e
successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzato ad acquisire la
occorrente assistenza tecnica anche ricorrendo a modalita' diverse da
quelle di cui all'art. 3, comma 11, della medesima ordinanza, operando
all'interno del limite di spesa di cui all'art. 12, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008.
Art. 15.
1. In relazione al contesto emergenziale determinatosi nel settore
del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina ed al fine di
contenere le spese della struttura del Commissario delegato il comma 3
dell'art. 2 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.
3633 del 5 dicembre 2007 e' soppresso.
Art. 16.
1. Al fine di dare continuita' ai procedimenti di delocalizzazione
di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma
ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il
termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, gia' prorogato dall'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008,
n. 3690, e' ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Art. 17.
1. Al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in
atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza
idrica, l'Avvocato Luigi Pelaggi e' nominato Commissario delegato in
sostituzione del Prefetto di Messina nominato con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646 ed
esercita le funzioni di cui all'ordinanza n. 3225/2002, articoli 1 e 4
anche mediante l'esercizio dei poteri derogatori di cui all'art. 6 della
medesima ordinanza e dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266. Il medesimo Commissario
delegato si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il
contesto emergenziale in rassegna.
2. I riferimenti al Commissario delegato - Prefetto di Messina
richiamati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3691 del 2008 si intendono effettuati al Commissario delegato di cui al
comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il
Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo
tutta la pertinente documentazione al Commissario delegato di cui al
comma 1.
4. Il Commissario delegato di cui al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi
di un Comitato di indirizzo e controllo sulla programmazione e
realizzazione degli interventi. Detto Comitato e' composto da un
rappresentante designato dal Dipartimento regionale della protezione
civile della Regione Siciliana uno designato dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno
designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Con separato atto il Commissario delegato determina il
compenso dei componenti del Comitato, sulla base di criteri di rigorosa
perequazione connessi alla specifica professionalita' posseduta, con
oneri a carico dei fondi commissariali.
5. Il Commissario delegato di cui al comma 1 puo' utilizzare le risorse
finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale limitatamente a
quelle assegnate per fronteggiare l'emergenza idrica.
6. I commi 2, 15 e 16 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3691 del 2008 sono soppressi.
Art. 18.
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3735
del 22 gennaio 2009 le parole «comma 1» sono soppresse.
Art. 19.
1. Al fine di consentire la realizzazione dei necessari interventi
infrastrutturali e realizzativi connessi alle molteplici emergenze in
atto che vedono il Dipartimento della protezione civile incaricato della
diretta realizzazione degli interventi medesimi il Capo del Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato ad istituire una apposita
Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1
costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di
Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato ad avvalersi nel limite di 5 unita', di personale
militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti
pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo
assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori
previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per
le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o
prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono
istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle
medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli
emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri
contributivi ed assicurativi.
4. Per le esigenze di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di 5 unita',
di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art.
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 l'ultimo periodo
del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, dalle parole «Per le esigenze di
cui al presente comma» alle parole «Dipartimento della protezione
civile» e' soppresso.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo
per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
presenta la necessaria disponibilita'.
Art. 20.
1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003, e successive modifiche
ed integrazioni, il Commissario delegato per il superamento
dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del
fiume Sarno puo' provvedere, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004,
in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 7-bis e 9;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 7, comma 8 e 9, 53,
commi 2, lettera b) e 4, 57, comma 5, lettera a), 91, comma 2, 240,
commi 5, 6, 7 e 8;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 19, comma 1 lettera b) e 122,
comma 1;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
2. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3348/2004, dopo le parole «struttura commissariale» sono aggiunte le
seguenti «ivi comprese le indennita' di amministrazione».
3. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla
normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale
statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il
termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata
espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione
stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi
entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del
parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di
interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di
servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e
paesaggistico - territoriale, la decisione e' rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art.
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata
espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di
interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al
Presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro
30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2009
Il Presidente: Berlusconi