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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3799).
(GU n. 193 del 21-8-2009)
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre 2007, recante la dichiarazione di «grande evento» della
Presidenza italiana del Vertice G8;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2009, n. 3797;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16
gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del
12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003,
n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8
ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre
2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452
del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo
2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564
del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo
2009, n. 3783 del 17 giugno 2009 e n. 3792 del 24 luglio 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre 2007, ed in particolare le ordinanze n. 3629 del 20 novembre
2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3738
del 5 febbraio 2009 e n. 3774 del 28 maggio 2009;
Ravvisata l'esigenza di ricomprendere nella procedura di
sdemanializzazione e successiva dismissione di alcune aree, gia'
prevista nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, alcune ulteriori aree di limitata
estensione, che saranno oggetto di successivo accordo di programma tra
Amministrazione Difesa - ramo Marina, Demanio dello Stato e regione
Autonoma della Sardegna, situate tra il depuratore cittadino di La
Maddalena, l'area dell'ex Arsenale Militare di cui alla citata ordinanza
n. 3663/2008 ed aree di pertinenza della regione autonoma della
Sardegna, al fine di migliorarne la fruibilita' anche in termini
turistico-ricettivi, nonche' per lo sviluppo socio-economico dell'isola
di La Maddalena;
Sentiti il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone, tra l'altro, a favore dei soggetti che alla data del 5 aprile
2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria
attivita' lavorativa, produttiva nei comuni del territorio della regione
Abruzzo interessati dagli eventi sismici, la sospensione del decorso dei
termini per gli adempimenti contrattuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio
2009;
Visto altresi' l'art. 5, comma 4, del sopra citato decreto-legge
convertito n. 39/2009, che, in relazione allo stesso periodo, estende la
sospensione del decorso dei termini anche con riferimento a vaglia
cambiari, a cambiali ed ad ogni altro titolo di credito od atto avente
forza esecutiva;
Vista la nota del Ministero della giustizia del 7 agosto 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, secondo le modalita' concordate con il Ministero
degli affari esteri e, per gli aspetti di specifica competenza, con il
Ministero dell'interno, provvede con la necessaria urgenza a fornire,
anche tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile o altre amministrazioni, alle competenti
Autorita' della Repubblica Bolivariana del Venezuela la collaborazione
richiesta per la prosecuzione delle attivita' di ricerca nell'arcipelago
di Los Roques dell'aereo LET 410, scomparso il 4 gennaio 2008.
2. Per il compimento urgente delle iniziative di cui al comma 1 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni coinvolte
provvedono utilizzando le procedure di somma urgenza previste dalla
normativa vigente anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 57
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, le competenti strutture del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno e le altre amministrazioni operano nel rigoroso
rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative
giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate,
comunicando ove necessario preventivamente all'Autorita' giudiziaria
competente gli interventi che si intendono porre in essere.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nel limite di 2 milioni
di euro, per l'anno 2009, a carico degli ordinari stanziamenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
1. In relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del
Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30
luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste,
sono autorizzate stante l'esistenza dei corrispondenti stanziamenti,
variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte
corrente del centro di responsabilita' 13 «Protezione civile» del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga
all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
2. La sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti
contrattuali nonche' dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui
all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
prorogata fino al 31 dicembre 2009.
Art. 3.
1. Al fine di procedere all'immediata dismissione delle ulteriori
aree e di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
marzo 2008, n. 3663, la procedura di cui all'art. 2, comma 4, della
medesima ordinanza e' autorizzata per le aree individuate in catasto al
foglio 15 particelle 1511, 1512, D1156, D231, D240, D241 nel territorio
del comune di La Maddalena (Olbia-Tempio).
Art. 4.
All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3792 del 24 luglio 2009, le parole «euro 385.000,00» sono
sostituite dalle seguenti «euro 385.500,00».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009
Il Presidente: Berlusconi