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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n.
3764). (09A05326)
(GU n. 108 del 12-5-2009)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato
decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e
l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato
prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle
isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del
Commissario delegato n. 028/CD/2009 del 30 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre
2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n.
2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del
2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n.
3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006,
n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585
del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n.
3731 del 16 gennaio 2009, nonche' le note del 17 febbraio e 4 marzo 2009 del
Commissario delegato e del 2 marzo 2009 della regione Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio
2008, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti di comunita' nomadi nel territorio delle regioni
Campania, Lazio e Lombardia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e
n. 3678 del 30 maggio 2008;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del
31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n.
2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre
1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2
giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111
del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n.
3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre
2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19
dicembre 2008, nonche' la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la
tutela delle acque nella regione Campania del 17 marzo 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato
prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle
isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5
febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e'
proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di
«grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti
alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia e l'ordinanza di
protezione civile n. 3700 del 5 settembre 2008, nonche' la nota del 30 marzo
2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del 26 marzo 2009 della
regione Campania e del 14 aprile 2009 del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre
2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il
territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
Vista la nota del presidente della regione Siciliana del 17 marzo 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico
ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 22 aprile 2009 del
Commissario delegato per tale emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio
2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale
Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5
settembre 2009, nonche' la nota del presidente della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009 con
il quale e' stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza nel
territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il
rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la
nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21
aprile 2009, recante la proposta di nomina di un soggetto attuatore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre
2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico -
sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, e la
successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008
concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso
Eucaristico Nazionale che si terra' ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011
e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del
30 aprile 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento
del Consorzio unico di Napoli e Caserta, nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre
2009, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per
le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e
gli oneri riflessi, nonche' per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici
necessari per la raccolta dei rifiuti, la struttura di Missione
amministrativo-finanziaria e di cui all'art. 3, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3756 del 2009, e' autorizzata trasferire, a favore del predetto
Consorzio, la somma mensile di euro 2.500.000,00.
2. Le somme trasferite di cui al comma 1 saranno proporzionalmente ridotte in
relazione alla concreta attuazione degli eventuali processi di mobilita' e degli
altri specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico.
3. In relazione agli specifici obiettivi definiti nel protocollo d'intesa del 2
aprile 2009, rep. 12, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato di cui all'art.
1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dal sindaco del comune di
Terzigno (Napoli), e tenuto conto delle peculiarita' del contesto territoriale
medesimo, anche sotto il profilo della valorizzazione e dei riconoscimenti in
ambito comunitario, l'amministrazione comunale di Terzigno e' esonerata dai
costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di competenza presso il
sito di discarica ivi ubicato.
4. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 15 aprile 2009,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. La Missione
amministrativo-finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarita' delle
contabilita' speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa
missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione
gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa».
Art. 2.
1. La commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri
fondamentali di uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento ed
integrazione delle disposizioni normative statali in materia di protezione
civile, di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3742 del 18
febbraio 2009, e' integrata con il dott. Francesco Paolo Tronca, capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno.
Art. 3.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni
nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa, il commissario delegato per l'emergenza di cui all'art.
8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004,
n. 3382, e' autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la somma di euro 61.300,00 per il successivo trasferimento al sindaco
di Lampedusa, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.
Art. 4.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle
iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attivita' previste
dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 e
successive integrazioni e modificazioni, il commissario delegato nominato ai
sensi della citata ordinanza e' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di
cinque unita' di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario cosi' come
previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 7 marzo
2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario
delegato, e' riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle
qualifiche di appartenenza.
4. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle procedure di
comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie
in materia di orario di servizio.
5. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere
eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo'
avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed
amministrative, ai quali e' corrisposta un indennita' mensile omnicomprensiva,
ad eccezione del solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli
esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle
risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.
7. All'art. 1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del
2009 la parola: «3452» e' sostituita dalla seguente «3691».
8. Il comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009
e' sostituito dal seguente «E' abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375».
9. L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 febbraio 2009, n. 3738, e' abrogato.
Art. 5.
1. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3731/2009 provvede, in regime ordinario ed in termini
d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2009, di tutti gli interventi e
di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile gia' avviati nel
settore della depurazione delle acque, necessari per il definitivo superamento
del pertinente contesto di criticita'.
2. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di
carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie della gestione
commissariale in essere alla data di pubblicazione dell'ordinanza di protezione
civile n. 3731/2009 in materia di bonifiche e depurazione delle acque, ed al
compimento delle eventuali azioni di recupero dei crediti maturati. Il
commissario delegato provvede altresi' alla gestione delle controversie pendenti
in ogni stato e grado, e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione
delle stesse in via transattiva, sentito il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai sensi dei
commi 1 e 2, provvede alla chiusura della contabilita' speciale ed al
trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione
amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente
competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attivita'
svolta, nonche' alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 il commissario delegato si avvale
del personale e della struttura previsti all'art. 2 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3731/2009.
5. All'art. 1, comma 2, lettera b), dell'ordinanza di protezione civile n.
3731/2009, dopo le parole «progettazione, approvazione ed affidamento» e'
aggiunto il seguente periodo «anche mediante ricorso al project financing».
6. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, e'
aggiunta la seguente lettera «f) realizzazione di interventi di compensazione
ambientale nel territorio dei comuni sedi di impianti per lo smaltimento dei
rifiuti urbani».
7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le
parole «nonche' dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli
impianti» e' aggiunto il seguente periodo «nonche' a negoziare, nelle forme
consentite dall'ordinamento, l'uso di discariche private autorizzate con
soggetti legittimati a contrattare con la pubblica amministrazione».
8. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo
le parole «nonche' dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli
impianti», e' aggiunto il seguente periodo «e di eventuali fonti di
finanziamento provenienti dai privati».
9. Per le attivita' di cooperazione necessarie all'attuazione delle iniziative
previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi fino ad un
massimo di cinque unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo
Dicastero e di personale in servizio presso istituti e societa' che realizzano
attivita' strumentali alle esigenze e finalita' del suddetto Dicastero, nonche'
di un esperto nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto
personale il commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonche'
il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili.
All'esperto e' riconosciuta un'indennita' mensile omnicomprensiva determinata
nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle
mansioni a cui e' adibito.
10. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'ordinanza di protezione
civile n. 3731/2009, il commissario delegato provvede anche mediante l'utilizzo
delle risorse pari ad euro 17 milioni gia' trasferite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla contabilita'
speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, e
successive modifiche ed integrazioni, ed intestata al Commissario delegato.
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle iniziative da
porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, i prefetti di
Roma, Milano e Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1 delle
ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono
autorizzati ad avvalersi rispettivamente di un consulente, scelto tra gli
avvocati dello Stato o tra i magistrati amministrativi, cui riconoscere
un'indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di
missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
Art. 7.
1. Per consentire la conclusione del programma di recupero e di valorizzazione
del teatro San Carlo di Napoli e di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008 e' stanziata la somma di
euro 35.000.000,00 a carico del Fondo aree sottoutilizzate a valere sulle
risorse finanziarie assegnate alla regione Campania e non ancora programmate
2000 - 2006.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico e' autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al
comma 1 sulla contabilita' intestata al commissario delegato.
Art. 8.
1. Nell'ottica di garantire il necessario supporto giuridico e legale nelle
iniziative ancora da espletarsi per il definitivo ritorno nell'ordinario, il
prof. Massimo Menegozzo, commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle
acque in Campania ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato ad
avvalersi dell'opera di un consulente scelto tra gli avvocati dello Stato, cui
riconoscere un'indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.
Art. 9.
1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734/2009, e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima
ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel
mese di gennaio e di febbraio 2009 laddove venga ravvisato un nesso di
causalita' tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e
dicembre 2008.
Art. 10.
1. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, e'
soppresso.
Art. 11.
1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui previsti dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n.
3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27 giugno 2005, n. 3444, nel caso di
ricorso ad Istituti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti, si
applicano i tassi di interesse fissati dal Ministero dell'economia e delle
finanze nel comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati.
2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza di
protezione civile 13 febbraio 2004, n. 3338, sono soppressi.
3. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, e' soppresso.
Art. 12.
1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza
socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei
sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ed in particolare
per quanto concerne le attivita' inerenti all'attuazione dell'accordo di
programma, per la conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di
razionalizzazione e di interramento delle linee elettriche aeree, la commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, esprime il proprio parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; tale termine
comprende anche l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico.
2. Entro lo stesso termine devono essere resi i pareri di cui all'art. 25, comma
3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Entro i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita' ambientale.
4. Il termine previsto dall'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, cosi come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n.
239, e' ridotto a trenta giorni.
Art. 13.
1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 e' cosi'
sostituito:
«1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato
commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e
della mobilita' nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel
raccordo autostradale Villesse - Gorizia. In particolare, il commissario
delegato provvede:
a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino
- Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse -
Gorizia;
b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4
Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse - Gorizia o sul sistema
autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra
Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del
superamento dello stato di emergenza in rassegna;
c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla
concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della
disponibilita' finanziaria degli stessi, comunque funzionali al
decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui alla presente ordinanza».
2. All'art. 1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3702/2009, e' aggiunto il seguente periodo «Tale compenso tiene conto,
in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilita', delle
coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'art. 3, comma
59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, le
parole «per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza» e' cosi'
sostituito «per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b)».
4. All'art. 2, comma 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, dopo le
parole «Ai componenti del comitato» e' aggiunto il seguente periodo «nonche' ai
due componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3».
5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 e' aggiunto il
seguente comma «1-bis. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al
comma 1, lettera c), si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di
amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti
pubblici economici o di societa' con prevalente capitale di titolarita' dello
Stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del commissario
delegato».
6. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e' aggiunto il
seguente comma «7. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale
statale o regionale e/o la procedura di valutazione ambientale strategica,
ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve
essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In
caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla
valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da
concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata
espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di
interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i
cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere
ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di
competenza regionale, la decisione e' rimessa alla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione Veneto, che si esprimono
inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato».
7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 sono aggiunte le
seguenti lettere: «s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39;
t) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera b), e 3, ed art. 18, commi 1 e 3;
u) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli
26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3;
v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24;
w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n. 24;
y) decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 84, convertito nella
legge 24 novembre 2006, n. 286».
8. L'art. 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e' sostituita dal
seguente articolo: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti
delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione
sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in
data 7 novembre 2007, il cui schema e' stato approvato con legge 6 giugno 2008,
n. 101. Fermo restando il limite complessivo del piano economico finanziario la
concessionaria Autovie Venete S.p.A. e' autorizzata ad effettuare i pagamenti
anche in difformita' alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi
previsti dal piano economico finanziario.
2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso
dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1,
derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel
piano economico finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla
concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007,
la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del
commissario delegato, recepira' tali importi all'interno di un nuovo piano
economico finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della
delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmettera' all'ANAS S.p.A. L'ANAS
S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgera'
l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito
atto aggiuntivo e del relativo piano economico finanziario, e procedera' al
tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del
decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito
atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni.
3. Le modalita' e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della
concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui al
precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel
piano finanziario allegato alla convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con
l'ANAS S.p.A.
4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato
di avanzamento lavori, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede
a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il
commissario delegato stabilira' con successivo provvedimento le modalita' di
gestione della spesa».
Art. 14.
1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono abrogate. Su proposta del
commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce
gli importi da riconoscere, su base mensile, per le attivita' effettivamente
svolte e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il
limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti..
2. I compensi attribuiti ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 2007, n. 3635, e ai soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della medesima ordinanza sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente
del 10 e del 20%.
Art. 15.
1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 il commissario delegato e'
autorizzato ad avvalersi della dott.ssa Marta Di Gennaro, vice - capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Area tecnico amministrativa e gestione delle risorse aeree, in qualita' di
soggetto attuatore, a cui spetta il compenso previsto all'art. 1, comma 9, della
sopra citata ordinanza, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri posti a carico del
fondo della protezione civile.
Art. 16.
1. Il dott. Francesco Tirelli, presidente del consiglio di amministrazione
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna, e' nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle iniziative
previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3634, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma
2, della medesima ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi