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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3856).

(GU n. 63 del 17-3-2010)

 


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini, e 59 del 30 aprile 2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, nonche' la nota della Provincia di Piacenza del 25 febbraio 2010;
Viste le note in data 11 gennaio 2010 del Presidente della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del 19 gennaio 2010 del Presidente della Regione Piemonte;
Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e la nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nonche' la nota del Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato del 4 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena», nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n. 3846 del 5 febbraio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855 del 5 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1
1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, e' assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di Oggebbio il giorno 10 gennaio 2010, e' assegnata alla Regione Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione provvede con le procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilita'.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione Piemonte trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.

Art. 3
1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009'' ed» sono soppresse.

Art. 4
1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attivita' di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.
4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarita' contributiva ed il certificato di regolarita' sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

Art. 6
1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per l'ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, e' autorizzato a derogare all'art. 26 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

Art. 7
1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e delle attivita' turistico - ricettive dei litorali della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l'altro, provocato l'intrusione di forti mareggiate, anche in aree antropizzate, il Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato, provvede con i poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.

Art. 8
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «si avvale della collaborazione» e' aggiunto il seguente periodo «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'».
2. Il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso.

Art. 9
All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo sviluppo dell'isola del Lido».

Art. 10
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 e' soppresso.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi