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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3873).
(GU n. 105 del 7-5-2010)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale
situazione internazionale», e la successiva ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3397
del 28 gennaio 2005 art. 8, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 21, n. 3552
del 17 novembre 2006 art. 11 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 art. 11;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3450 del 16 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni
inerente alle attivita' di messa in sicurezza del Duomo e Seminario di
Agrigento, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 11;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del
24 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
«Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la
situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e
Orbetello» nonche' l'art. 14 dell' ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3536 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza del
Duomo di Ancona e di Orbetello;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del
18 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare la grave situazione di emergenza socio - ambientale nel
territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo interessato dagli
interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3318
del 23 ottobre 2003 art. 6, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 2, n. 3525
del 15 maggio 2006 art. 2, comma 2, n. 3417 del 24 marzo 2005, art. 4,
n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 13 e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 luglio 2005, relative all'emergenza socio
ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la messa in sicurezza del
Sistema Gran Sasso;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3557 del
22 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in
sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari»;
Considerato che per le situazioni emergenziali di cui alle ordinanze
sopra richiamate, sono terminate le attivita' di somma urgenza e si
rende necessario, con riferimento agli aspetti amministrativo contabile,
definire le eventuali situazioni debitorie e creditorie mediante la
nomina di un soggetto avente specifica competenza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 2002, n. 3259 recante: «Interventi necessari a fronteggiare
l'emergenza ambientale determinatasi nella citta' di Catania nel settore
del traffico e della mobilita'» e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la nota n. 77701 del 23 marzo 2010 del Sindaco di
Catania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del
5 febbraio 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009»,
nonche' la nota del 7 aprile 2010 della regione Veneto»;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e l'art.
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del
19 maggio 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del
3 marzo 2010, recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del
grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia ed
altre disposizioni di protezione civile» e la richiesta del 26 aprile
2010 del coordinatore dell'Unita' tecnica di Missione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2009 recante: «Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle
isole Eolie»;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Tenuto conto della persistente attivita' vulcanica nell'ambito
dell'arcipelago delle Isole Eolie e nelle prospicienti aree marine e di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2009, ed al fine di addivenire ad una piu' compiuta conoscenza e
valutazione sull'attuale stato di attivita' dei vulcani sottomarini che
presentano lo stesso processo geodinamico di generazione e delle
relative dinamiche evolutive, nonche' per la tutela degli insediamenti
abitativi costieri presenti nell'area di interesse nazionale del mare
Mediterraneo, il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad avvalersi di
Istituti di ricerca nazionali, di esperti di comprovata ed elevata
professionalita' in materia nonche' a costituire una apposita
Commissione tecnico-scientifica internazionale.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzato ad avvalersi di apposite societa' specializzate in attivita'
di monitoraggio e di intervento operativo anche a grandi profondita'
marine.
3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente articolo, e
specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, e sulla base
di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75,
76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130, 132, 141 e 241 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del
Fondo della protezione civile.
Art. 2
1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in
relazione alle attivita' poste in essere dal Commissario delegato -
Sindaco di Catania per il superamento del contesto emergenziale
ambientale determinatasi nella medesima citta' nel settore del traffico
e della mobilita' e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002 e successive modificazioni ed
integrazioni, le residue disponibilita' finanziarie giacenti sulla
contabilita' speciale n. 3076 sono trasferite al bilancio del comune di
Catania in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento
delle predette attivita'.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1 il Sindaco di Catania
provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13.
Art. 3
1. Ai dirigenti medici di primo livello, in servizio in posizione di
comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' essere attribuito, ove inviati nei
territori in cui e' stato dichiarato lo stato d'emergenza, e previa
autorizzazione del Capo del medesimo Dipartimento, il trattamento
economico di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b) dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
Art. 4
1. Al fine di far fronte alle immediate esigenze derivanti dalle
singole emergenze e per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi
individuati nelle relative ordinanze, all'art. 14, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003,
n. 3266, all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3271, all'art. 3, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003,
n. 3277, all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 maggio 2007, n. 3589, all'art. 6, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2008, n. 3640, all'art. 9, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007,
n. 3580, all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto e'
autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.280.000,00, riveniente
dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n.
3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 e' sostituito dal
seguente: «4. Per il funzionamento dell'Unita' Tecnica di Missione, il
coordinatore della medesima struttura e di cui all'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3
marzo 2010 e' autorizzato ad utilizzare il 50% delle economie accertate
e disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attivita'
poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande
evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, alla
Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 giugno 2007, ricostituita dall'art. 14 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009
quale Unita' tecnica di Missione, operante presso il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le modifiche
nei termini di cui al presente comma:
in ragione della nuova veste organizzativa strutturale, il contingente
di dieci unita' di personale - aventi qualifica funzionale, o
equiparata, di aree III, II e I appartenenti alla Pubblica
amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando
- di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, cosi' come peraltro
rideterminati in base all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, e'
incrementato di cinque unita'. In riferimento alle funzioni assegnate ai
soggetti del contingente, estranei alla Pubblica amministrazione e
assunti con contratto a tempo determinato, e' attribuita la posizione
economica dell'area, prevista dal C.C.N.L. per il personale del comparto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il contingente di cui al comma 14 dell'art. 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 in data 19 marzo 2008 e'
ridotto a cinque unita'.
3. Per consentire la definitiva chiusura delle attivita' inerenti alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18
luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005, n. 3450 del 16 luglio 2005 e n.
3557 del 22 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
entro il 31 dicembre 2010, l'ing. Gerardo Baione subentra, in qualita'
di Commissario delegato, in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci
nominato ai sensi delle predette ordinanze.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 l'ing. Gerardo Baione
subentra, in qualita' di soggetto attuatore, in sostituzione di quello
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed e' autorizzato ad utilizzare la
contabilita' speciale n. 3143 aperta presso la Banca d'Italia -
Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma.
5. Relativamente alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 il
Commissario delegato procede altresi' alla ricognizione ed accertamento
di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalle gestioni
commissariali alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
6. All'esito delle attivita' di cui al comma 4, il Commissario delegato,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu'
piani di estinzione delle passivita' e provvede al pagamento dei debiti
ivi iscritti, dando priorita', in via graduata nell'ambito del piano, ai
crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi,
a quelli derivanti eventualmente da atti transattivi tenendo conto della
data di esigibilita' del credito originario, nonche' agli altri crediti
in relazione alla data di esigibilita'.
7. Per l'espletamento delle attivita' il Commissario delegato di cui al
comma 3 puo' avvalersi di due unita' di personale nonche' della
consulenza di una Commissione tecnica, composta da un Magistrato
contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di cui uno
designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e uno appartenente al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.
8. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al soggetto di cui ai
commi 3 e 4, ed alla Commissione di cui al comma 7 e' riconosciuto un
compenso da determinarsi con provvedimento del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.
9. Al termine delle attivita' il Commissario delegato oltre a
rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, provvede a trasmettere una relazione dettagliata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Art. 7
1. Nell'ambito dei quadri economici relativi ai contratti per la
fornitura di beni o servizi, di importo complessivo superiore a 10
milioni di euro, finalizzati ad assicurare il necessario supporto, alle
attivita' poste in essere dal Dipartimento della protezione civile per
fronteggiare le ricorrenti situazioni di emergenza che interessano il
territorio nazionale, trovano specifica considerazione le somme da
destinare all'espletamento da parte di personale del Dipartimento
medesimo degli incarichi autorizzati o da autorizzare per la direzione
dei lavori oggetto dei contratti stessi. Dalla presente disposizione non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento della
protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2010
Il Presidente: Berlusconi