NORME PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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Sommario
dei provvedimenti da selezionare:
D.
L.VO 31 ottobre 1990, n. 346
Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi
.
D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.
D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. |
DECRETO LEGISLATIVO 31
ottobre 1990, n. 346 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 75 G.U.R.I. 27 novembre 1990, n. 277 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni. TESTO COORDINATO
(aggiornato al D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473) (estratto) Art. 3
(Art. 3 D.P.R n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta (integrato dall'art. 19 D.L.vo
4 dicembre 1997, n. 460) 1. Non sono soggetti
all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo
l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o
altre finalità di pubblica utilità,
nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS). 2. I trasferimenti a
favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente
riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti
all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al
comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione
dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato
i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il
conseguimento delle finalità indicate dal
testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al
pagamento dell'imposta con gli interessi dalla data in cui avrebbe dovuto
essere pagata. 4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti
pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 SUPPLEMENTO ORDINARIO n.
126 G.U.R.I. 31 dicembre 1986, n. 302 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TESTO COORDINATO
(aggiornato alla legge 23 dicembre 1998, n. 449) (estratto) Art. 13-bis Detrazioni per oneri
(aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 31 maggio 1994, n.
330,convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,modificato e integrato
dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 5, comma 1,della legge 2
gennaio 1997, n. 2, dall'art. 2, comma 10, della legge 8 ottobre 1997, n.
352, dall'art. 13, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, del D.L.vo 4 dicembre 1997,
n. 460, dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e integrato dall'art. 7, comma 3,della legge 23 dicembre 1998,
n. 448) 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 22 per cento (4)
dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie,
nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non
superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere
effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione
del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in
cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione
spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora
abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per
motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli
assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari
di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250.000. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma
1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche
se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo
sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta
o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il
datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per
importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per
le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non
obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla
vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata
non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la
concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto
dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i
quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a
tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una
aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice
deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo
di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con
l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per
i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni
e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore
di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1º giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di
questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero
delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere
il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in
base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o
il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e
all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di
rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono
essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i
beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le
attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; (72) h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le
attività di cui alla lettera h); (72) i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella
loro totalità, all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo non superiore a
2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento
per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui
contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la
costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle
quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1
G.U.R.I. 16 ottobre 1973, n. 268 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi. TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge 23 dicembre 1998, n. 448) (estratto) Art. 20-bis Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (introdotto dall'art. 25,
comma 1, del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460) 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse
dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse
previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo
non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15,
16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono
essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1
G.U.R.I. 11 novembre 1972, n. 292 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. TESTO COORDINATO
(aggiornato alla legge 23 dicembre 1998, n. 448) Art. 3 Prestazioni di servizi (sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979,
n. 24, modificato dall'art. 34, comma 3, lett. c), del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, integrato dall'art. 16-bis,
comma 1, lett. b), dall'art.
16-bis, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 2 ottobre 1995,
n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, integrato dall'art.
2, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1997, n.
28 e dall'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460) Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di
fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono
prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale
o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una
professione o per altra finalità estranee all'impresa o all'esercizio
dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni,
processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo
di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati
prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l'imposta
afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia
detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore al lire
cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale
o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità
estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni
nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative
e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, nonchè delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a
beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo
di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di
assistenza e solidarietà sociale nonché delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,
concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni
di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il
mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle
relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22
aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini
di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le
prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere,
comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari; [g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci
da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull'edilizia
popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni]; (lettera soppressa) (7) h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n.
3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma
del presente articolo. |