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Ancora sulla natura del condono Edilizio (Commento all'ordinanza Tar Cagliari n. 70 del 09.02.2004)

Leonardo Salvemini

 

Prendendo spunto dalla ordinanza del Tar Cagliari, del 09.02.2004 n° 70, si ha l'opportunità di riflettere, ancora una volta, sulla natura della materia "condono", e soprattutto in quale contesto costituzionale inserirla, in seguito alla modifica del titolo V della costituzione.

Appare senza dubbio interessante l'analisi che il TAR effettua in riferimento "agli effetti e delle finalità perseguite dal legislatore statale" Il Tar di Cagliari partendo dall'analisi di cui sopra arriva a concludere che il "condono edilizio" o sanatoria territoriale, attiene ad una materia che può essere ricompressa nel genus della "finanza pubblica statale" ovvero, della "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" , collocata quindi tra le materie previste dall'art. 117 II comma II lett. e), l) e artl 117 III comma .

È innegabile che abbia un riflesso sul governo del territorio, ma solo in via marginale o residuale.

Trattasi quindi di materia trasversale che "tocca" sia la competenza esclusiva statale che quella concorrente.

Come già riferito in un precedente articolo, pubblicato su questa rivista, il condono è materia di esclusiva competenza statale perché attiene:
- alla materia finanziaria;
- alla materia penale ( reato urbanistico) e civile ( diritto di proprietà);
- alla tutela dell'ambiente;

Ad avviso dello scrivente attiene alla materia del governo del territorio, quindi materia concorrente, in via residuale, avendo come finalità principale quelle economiche, dell'ordinamento civile e penale.

Il Tar Sardegna, con l'ordinanza n° 70 del 9 febbraio 2004, accertando l'applicabilità anche in Sardegna, regione a Statuto speciale, dell'articolo 32 del D.L. 269/2003, in base al quale sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di sanatoria, sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione, non ha fatto altro che evidenziare la generalità della disciplina della sanatoria territoriale (anziché edilizia).

È oltremodo interessante l'analisi del Giudice amministrativo che lo porta ad affermare che "la scelta del condono da parte del Legislatore statale non mira a sanare gli abusi, potremo dire, non solo, accettando le conseguenze finanziarie, ma, viceversa, quella di procurarsi le risorse finanziarie subendo gli effetti del condono." 

Ora, il Governo prima, e il Parlamento in sede di conversione, hanno chiaramente inteso includere i proventi del condono nel bilancio dello Stato, proventi che sono necessariamente connessi alla sanatoria delle opere abusive, e che giustificano la sanatoria stessa nell'economia degli interessi pubblici complessivi. Ora ipotizziamo le conseguenze finanziarie per il bilancio dello stato, in caso di una pronuncia in senso di incostituzionalità da parte del giudice delle leggi, visti i numerosi ricorsi già inoltrati.

La scelta non è quella di sanare gli abusi, accettando le conseguenze finanziarie, ma quella di procurarsi le risorse finanziarie subendo, in fine dei conti, gli effetti del condono. Come già fatto per quello fiscale e tributario.

Appare confortare la tesi dello scrivente ( commento all'art. 32 dl 269/03 pubblicato su www.ambientediritto.it ) l'importante l'affermazione del TAR " la sanatoria influisce in modo diretto, sulla fattispecie penale e sulla tutela dell'ambiente, materie entrambe appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato." 

Nella Costituzione non si rinvengono, infatti, norme che riguardino il riparto delle competenze in questi casi e quindi appare impossibile ed il caso in esame lo dimostra, scindere le norme in relazione ai loro singoli effetti, sì da ottenere un riparto delle competenze in ragione delle materie.

Limitare gli effetti "edilizi" del condono preclude il risultato finanziario ipotizzato, perché il cittadino non versa il contributo previsto, se non per la regolarizzazione dell'abuso.

Anche l'effetto estintivo del reato diviene una realtà virtuale; nessuno infatti si autodenuncerebbe, al solo fine di sottrarsi alla (invero mite) sanzione penale, con la certezza di subire gli effetti, spesso più gravi, della sanzione amministrativa.

La dimostrata inscindibilità impedisce di attribuire "a ciascuno il suo", ma postula una soluzione unitaria.

A conforto di quanto detto il TAR Cagliari, invoca, giustamente, il principio di leale collaborazione, tra stato e regioni nell'applicare la sanatoria, richiamato dall'articolo 120 capoverso della Costituzione secondo il quale ha una valenza di regola generale; e sarebbe disatteso se una regione, anche nell'ambito di una sua potestà esclusiva, impedisse risultati di carattere economico finanziario che lo Stato intende perseguire in un più generale quadro il risanamento delle finanze pubbliche.

Da ultimo appare determinante richiamare la sentenza 376 del 2003 della Corte Costituzionale che ha esteso le competenze esclusive statali anche in deroga alla potestà regolamentare regionale prevista dall'art. 117 sesto comma, in materia finanziaria.

Da tutto ciò si evince chiaramente come la materia " condono" sia preclusa a qualsiasi deroga " regionale" se non autorizzata dalla legge statale, senza però influire sui risultati finanziari statali.