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L'ambiente come nuovo diritto fondamentale della persona nella futura Costituzione Europea

Pasquale Rago

 

Sommario: 1) Verso lo Stato Europa - 2) Il Principio di sviluppo sostenibile e l'art. 37, della Carta di Nizza - 3) La Questione ambientale e sua tutela -

 

1 – Verso lo Stato Europa

L’introduzione della moneta unica europea ha, indipendentemente dal suo significato e valore economico, un profondo valore politico perché tutti sappiamo concretamente che ora siamo parte di una realtà più grande , di una società più vasta, di un ordinamento che talvolta travalica gli antichi confini.

In questa ottica è apparso a tutti chiaro che la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea - Carta di Nizza del 7 – 8 dicembre 2000 - è il passo più significativo per passare dalla semplice, sia pure importante, integrazione economica, ad una più concreta integrazione politica fondata sui diritti, per giungere, finalmente, al documento sul quale ogni Stato democratico fonda la sua “sovranità” e, cioè la Carta costituzionale[1].

Avere, pertanto, una “Carta europea” può significare porre le premesse per uno “Stato europeo o Stato europa”[2].

Non sfuggirà che una Costituzione siffatta dovrà determinare un adeguamento dei singoli Stati membri ed una loro armonizzazione alla tutela di comuni diritti e, necessariamente, in qualche modo, alla rinunzia ad una parte della propria sovranità in favore di uno Stato sovranazionale.

Ritengo, sia questa la principale ragione che induce molti appartenenti agli Stati membri ad osteggiare l’adozione della Carta di Nizza in favore della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” che, come tale, ha il valore di “patto tra Stati”, ma “non ha valore di norma fondamentale quale è quella costituzionale”[3].

In nessun rilievo, quindi, devono essere tenute le spinte di chi vorrebbe semplicemente integrare la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” nelle parti carenti o mancanti dal punto di vista della tutela dei diritti perché, ormai, non si può più osteggiare il cammino verso l’Europa intesa come Stato.

Le decisioni, ad esempio, della Corte di giustizia hanno rilievo in tutti gli Stati membri e molte norme degli Stati membri si sono dovute ormai adeguare alla normativa comunitaria[4].

Potrei continuare ad enumerare esempi per riaffermare il concetto che ormai la strada intrapresa è a un punto tale dal quale difficilmente potrà tornarsi indietro; sicchè, continuare ad osteggiare il cammino verso lo “Stato europa” è pura illusione!

Piuttosto il problema da porsi è quello di vedere ed analizzare il contenuto della Carta di Nizza per stabilire se essa possa essere o meno la futura “Carta costituzionale”; se, cioè, contenga tutte quelle indicazioni politiche che sono richieste ad una “Costituzione democratica”[5].

E’ chiaro che qui il dibattito assume configurazione e peso diverso!

In altri termini occorre decidere se la Carta di Nizza possa essere, con le dovute integrazioni o aggiustamenti, adottata come “Carta costituzionale europea”[6].

Per ragioni di ricerca, ho soffermato la mia attenzione alla “tutela riservata all’ambiente” che è argomento di diffuso interesse ormai nel mondo intero.

 

2) Il Principio di sviluppo sostenibile e l’art. 37, della Carta di Nizza

 Tutti ci chiediamo in che mondo vogliamo vivere e fino a che punto possiamo spingere la nostra sfida alla “natura” alterandola e soggiogandola ai nostri interessi economici.

La protezione dell’ambiente è strettamente correlata alla qualità della vita e dunque fa parte integrante dello stesso diritto alla vita quale diritto fondamentale della persona, che nel pensiero giuridico della civiltà occidentale assurge a valore giuridico e, quindi, attende l’azione dello Stato e il suo obbligo di tutela[7].

Di certo, la espressione “ambiente” non ha, oggi, lo stesso significato che un tempo aveva, ad esempio, per “Galileo Galilei” che si limitava a definirlo come “spazio nel quale si trova una persona o un oggetto” nè può intendersi come “l’insieme degli elementi fisici, chimici e biologici che influiscono sugli esseri viventi”[8];.

Il concetto di ambiente dal punto di vista giuridico, abbraccia un ambito, certamente, più vasto della dimensione fisica che ad esso può darsi![9]

Per “Massimo Severo Giannini”, la nozione di “ambiente” inglobava sia la normativa e la dimensione naturalistica in aderenza alla nozione di “paesaggio” espresso dall’art. 9, Cost., sia la nozione di “spazio” in relazione alla protezione delle risorse ambientali correlate al degrado e all’inquinamento in genere, determinato dalle attività umane; sia, ancora, la nozione di “urbanistica” in riferimento alla “gestione del territorio”[10].

Per il “Predieri”, la nozione di “ambiente” era, principalmente, “territorio e salute”, ossia, la “capacità di gestione dei due elementi tra interessi pubblici e privati al fine di conseguire sotto il profilo pratico risultati ed interessi in ambiente salubre”[11].

Il tema ha assunto rilevanza mondiale; basti pensare agli accordi di Kyoto, o agli incontri di Johannesburg che costituiscono il tentativo di indirizzare i processi produttivi verso un unico progetto mondiale di c.d. sviluppo sostenibile[12].

“Sostenibile” rispetto all’ambiente considerato nel suo insieme di territorio, aria, acqua, terra, nell’interesse dei popoli[13].

Sotto questo aspetto l’art. 37, della “Carta di Nizza” impone ai membri della U.E (Unione Europea) di integrare le proprie politiche per tutelare e migliorare l’ambiente garantendo uno “sviluppo sostenibile”[14].

La linea tracciata dall’art. 37, della Carta di Nizza riassume in un’unica espressione il fine di indirizzare lo sviluppo produttivo ed economico degli Stati membri verso una condizione di vita dei suoi cittadini verso “standards qualitativi di livello elevato”[15].

Il principio di “sviluppo sostenibile” esprime un concetto di “compatibilità con il progresso tecnologico con l’ambiente” in modo che il progresso tecnico assicuri, come fatto essenziale del progresso umano, una adeguata tutela ambientale[16].

Appare ovvio che, il concetto, inteso come tale, non trova limiti; sicchè la “tutela qualitativa dell’ambiente” ispirata al principio di “livello elevato non ha confini”; pertanto, l’impegno politico degli Stati membri finisce per essere sempre un punto di partenza verso un fine di “tutela ambientale sempre maggiore”[17].

Il “diritto all’ambiente” visto oltre che come “diritto individuale” soprattutto come “diritto collettivo”, grazie alla L. 7 agosto 1990, n. 241, dà modo, a norma dell’art. 9; “a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, la facoltà di intervenire nel procedimento” e, quindi, la possibilità di contrastare quei provvedimenti amministrativi che possono incidere negativamente sul “bene ambiente”[18].

Se il principio posto dall’art. 37, della “Carta di Nizza” è del tutto condivisibile, non può non rimarcarsi però che, purtroppo, gli uomini e gli Stati hanno bisogno di punizioni per rispettare le norme.

Non c’è norma senza sanzione!!!

La Carta di Nizza in materia ambientale pone la norma, ma non la sanzione e ciò significa che difficilmente gli Stati membri si adegueranno al principio dell’art. 37, della Carta di Nizza se non per propria iniziativa interna[19].

La norma, in sostanza, è priva di disposizioni precettive e vincolanti per gli Stati membri[20].

Solo con uno sforzo di interpretazione estensiva dell’art. 38, della Carta di Nizza si potrebbe ritenere che nella “garanzia della protezione dei consumatori sia ricompreso l’ambiente”.

Personalmente, però, stento ad equiparare l’ambiente ad un <<comune bene di consumo>>.

<<Per me, l’ambiente è “diritto, è principio, è idea, è coscienza>>.

E’ diritto, perché è universalmente inteso come “diritto della persona” al pari del diritto alla vita, alla religione, all’istruzione, alla salute e così via.

E’ principio, perché si fonda su norma giuridica.

E’ idea, perché non trova limiti o barriere.

E’ coscienza, perché è consapevolezza del suo valore morale che nasce con la persona.

 

3) La Questione ambientale e sua tutela

La questione ambientale, se recepita in ambito costituzionale europeo – ove la Carta di Nizza assuma tale valore – oltre a dimostrare l’interesse dell’Europa al problema ambiente, può comportare l’intervento del Giudice costituzionale nel caso in cui le legislazioni statali ledano i principi costituzionali[21].

E’ chiaro che, una simile disposizione investirebbe non solo il diritto internazionale e quello comunitario, ma anche il diritto costituzionale, amministrativo, sanitario e urbanistico, finanziario e tributario[22].

Infatti, ne resterebbero, certamente coinvolti, i modelli istituzionali dei singoli Paesi membri e la loro organizzazione costituzionale e amministrativa, ed una norma siffatta non potrebbe non avere immediate ripercussioni sulle normative che disciplinano e regolano la salubrità dell’ambiente[23] e, quindi, l’assetto del territorio e l’attività finanziaria e la potestà impositiva dello Stato

Non sfugge la ripercussione possibile sulle norme penali di protezione dell’ambiente.

Il discorso, a tal punto, potrebbe davvero spaziare in tutte le direzioni.

Coinvolti possono essere settori produttivi come l’agricoltura o l’industria per le sostanze impiegate nella coltivazione o nella produzione di prodotti alimentari o per l’uso di agenti potenzialmente tossici o nocivi[24].

Potrebbero essere, ad esempio, interessati gli ambienti di lavoro, i trasporti, lo smaltimento dei rifiuti, insomma, il campo sarebbe interminabile[25].

Da questo punto di vista il recepimento della questione ambientale in una norma costituzionale europea sarebbe di importanza e rilevanza tale da richiedere un grande sforzo di adeguamento delle varie normative dei singoli Stati membri.

Per questo sarebbe, forse, più auspicabile che il concetto introdotto dalla Carta di Nizza, fosse meglio specificato e delimitato, pur non potendosi negare che la Carta di Nizza altro non può avere che un valore di “indirizzo e di programmazione”.

Se, quindi, resta, forse, insoluta la definizione di una nozione giuridica di ambiente e l’individuazione di un “bene ambiente” che potrebbe preludere anche alla configurazione di un “autonomo diritto all’ambiente”, pur tuttavia, il suo significato concettuale ed ideale resta chiaro per il giurista che ne comprende la rilevanza nei suoi fondamentali aspetti giuridici che possano ricondursi[26], sostanzialmente, a quelli di “gestione globale delle risorse ambientali”, a quelli della “disciplina delle risorse e a quelli dell’azione processuale individuale e collettiva con finalità di volta in volta sanzionatorie o risarcitorie”[27].



[1] C. Mortati., Costituzione - Dottrine generali - (voce), vol. XI., in Enc. Giur., Milano, 1962; F. Modugno., Costituzione Teoria generale - (voce), vol. X, in Enc. Giur., Milano, 1988; G. Bognetti., Origine e valore della Costituzione nella prospettiva europee, Atti del Convegno del Consiglio regionale della Toscana, 17 – 18 maggio 1996, Milano, 1996; A. Baldassarre., La carta europea dei diritti, resoconti del Seminario su I  mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione europea, Roma 18 maggio 1999, in www.luiss.it/semcost/europa/carta, 1999; S. Cassese., La nuova costituzione economica, Bari - Roma, 2003; M.P. Chiti., La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2002; L.S. Rossi., Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea (a cura di L.S. Rossi), Milano, 2002; M.P. Iadiccio., Carta europea dei diritti: Un approdo o una nuova tappa per la Costituzione europea?, in www.cahiers.org., 2002; G. Zegrebelsky., Diritti e costituzione nell’Unione europea, Bari - Roma, 2003.

[2] M. Cartabia., Una Carta europea dei diritti fondamentali per l’Unione europea, in Quaderni cost., n. 3, 1991; G. Bognetti., op. cit.; D. Grimm., Una Costituzione per l’Europa?, in G. Zagrebelshy – P. P. Portinaro – J. Luther., Il futuro della Costituzione, Torino, 1996; L.S. Rossi., La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell’ordinamento U.E., in Quaderni cost., 2002; M.P. Chiti., op. cit.; A. Weber., Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2002.

[3] M. Cartabia., op. cit.; M. De Salvia., Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell’uomo, Padova, 1991; V. Starace., La convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, Bari, 1992; H.O. Sano., Development and human rights: The necessary, but partial integration of human rights and development, in Human rights quartely, n. 3, 2000; S. Senese., La protezione internazionale dei diritti umani, in Questioni giustizia, n. 4, 2000; A. Sen., Lo sviluppo e libertà, Milano, 2000; A. Lindgren Alves., The declaration of human rights in postmodernity, in Human rights quartely, n. 2, 2000; S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi., Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001.

[4] V. Berger., Jurispurdence de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, 1996; F. Sudre., Les grands arrets de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, 1997; P. Pustorino., L’interpretazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo nella prassi della commissione e della Corte di Strasburgo, Napoli, 1998; M. De Salvia., La convenzione europea dei diritti dell’uomo: procedure e contenuti, Napoli, 1999; S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi., op. cit.

[5] AA.VV., Una costituzione per l’Europa, in Lavoro e dir., 2000; L. Angelini – S. Giubboni – C. Lazzari – G. Orlandini., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Giornale dir e lav. e rel. ind., 2001; F. Bassanini., Una costituzione per l’Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza intergovernativa, Bologna, 2003; A. Biagini., Introduzione in Europa: Il nuovo continente. Presente, passato e futuro dell’Unione europea, Roma, 2003; S. Fabbrini., L’europeizzazione dell’Italia, Bari - Roma, 2003; F. Mastronardi., La Convenzione sul futuro dell’Europa. Prove di Costituzione europea, Napoli, 2003; J.H.H. Weiler., La Costituzione dell’Europa, Bologna, 2003.

[6] L. Violini., Prime considerazioni sul concetto di “Costituzione Europea” alla luce dei contenuti delle vigenti Carte costituzionali, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com.,  n. 6, 1998; A. Padoa Schioppa., Una Costituzione per l’Europa, Bologna, 2001; C. Pinelli., Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Bologna, 2002; L.S. Rossi., La Carta, op. cit.; F. Bassanini., op. cit.; G. Zagrebelsky., op. cit..

[7] M. Cicala., La tutela dell’ambiente, Torino, 1976; N. Greco., Il difficile governo dell’ambiente, Roma, 1986.

[8] M. Cortellazzo – P. Zolli., Dizionario etimologico, Bologna, 1979; G. Cordini., Diritto ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, 1995; M. Cecchetti., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; A. Kiss – J.P. Beurier., Droit international de l’environnement, Paris, 2000; G. Cordini., Diritto ambientale comparato, Padova, 2002; P. Dell’Anno, Manuale di diritto dell’ambiente, Padova, 2000; L. Ortega Alvarez., Leciones de derecho del medio ambiente, Valladolid, 1998; B. Caravita., Diritto dell’ambiente, Bologna, 2001; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto dell’ambiente, Bari - Roma, 2002.

[9] F.G. Scoca., Tutela dell’ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico, relazione – Convegno di Vibo Valentia, 1988, in Quaderni regionali, 1989; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; B. Caravita., op. cit.; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto dell’ambiente, Napoli, 2004.

[10] M.S. Giannini., Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1973; M.S. Giannini., Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell’ambiente e del territorio, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1975; E. Capaccioli – D. Dal Piaz., Ambiente (Tutela dell’) – (voce), Parte generale e diritto amministrativo, in Noviss. Dig. It., App., Torino, 1980; G. Cocco – A. Marzanati – R. Pupilella – A. Russo, Ambiente, in M.P. Chiti – G. Greco., Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; B. Caravita., Diritto, op. cit.; T. Alibrandi – P.G. Ferri., I beni culturali e ambientali, Milano, 2001; P. Rago., T.U. sui beni culturali e ambientaliD.Lgs. 29 ottobre 1999 (a cura di), Napoli, 2001; P. Rago., Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali e Titolo V della Costituzione, in www.ambientediritto.it, 2004.

[11] A. Predieri., Aspetti della legislazione vigente in materia di gestione del territorio e delle risorse e prospettive di riforma, Relazione al Convegno di Firenze 1974, in Regione Toscana, Atti del Convegno “Politica regionale dell’ambiente”, Firenze, 1975; A. Predieri., Paesaggio (voce), vol. XXXI., in Enc. dir., Milano, 1981; G. Roehrssen Di Cammarata., La posizione dell’uomo nella costituzione italiana, in Dir. e Soc., 1987; J. Luther., Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. Dir., 1989; F.G. Scoca., Tutela, op. cit.

[12] M.C. Ciciriello., Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile, in Dir. Giur. Agr. Amb., n. 4, Roma; G. Bologna., I contenuti della sostenibilità, in Ed. Ambiente, n. 1, 1996; V. Ferrara., Le decisoni di Kyoto, in Enea Dip. Ambiente, 1998; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; A. Morroni., Uno studio per la preparazione di Linee-guida per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica dei gas serra nell’applicazione dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., 2002.

[13] M.C. Ciciriello., Dal principio, op. cit.

[14] P. Maddalena., L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. Amm. R. It., 2000; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; U. Fantigrossi., Debole sull’ambiente il progetto di carta fondamentale dell’Unione, in Riv. amm. R. It., 2000.

[15] P. Maddalena., op. cit.; A. Palomba., op. cit.

[16] M.S. Giannini., Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1971; M.S. Giannini., Ambiente, op. cit.; P. D’Amelio., Ambiente (Ttutela dell’), Vol. II., in Enc. Giur., Roma, 1988; F.G. Scoca., Tutela, op. cit.; G. Morbidelli., Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti Predieri, Milano, 1996; P. De Leonardis., Valori costituzionali nell’ambiente – paesaggio, Torino, 1997; G. Recchia., La tutela dell’ambiente in Italia: dai principi comunitari alle discipline nazionali di settore, in Dir. gest. amb, 2001; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.

[17] M.S. Giannini., op. cit.; G. Pericu., Ambiente (Tutela dell’), nel diritto amministrativo, vol. I, in Dig. IV (discipline Pubblicistiche), Torino, 1987;G. Recchia., Tutela dell’ambiente: da interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto, in L’ambiente e la sua protezione (a cura di C. Murgia), Milano, 1991; B. Caravita., op. cit.; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; F. Fonderico., La tutela dell’ambiente, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, vol. V, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2000, e ult. ed. 2003.

[18] M. Chiti., Partecipazione popolare e pubblica amministrazione., Pisa, 1977; A. Gambaro., La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato, Milano, 1976; AA.VV., Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Atti del Convegno di Pavia del 1974, Milano, 1976; P. Maddalena., Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente, Rimini, 1985; P. Dell’Anno., La ponderazione degli interessi ambientali nel procedimento amministrativo ed i riflessi nella tutela processuale, in Riv. trim dir. pubbl., 1989; G. Corso – F. Teresi., Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, Rimini, 1991; D. Gerogiacodis., La partecipazione al procedimento amministrativo, in Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi – Atti del Convegno di Milano 21 marzo 1991 – Milano, 1991; G. Vesperini., Celerità dell’azione amministrativa, tutela di interessi ambientali e regole di utilizzazione del silenzio assenso: alcune osservazioni in margine ad una recente decisione della corte di giustizia delle comunità europee, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1992; M.S. Giannini., Diritto amministrativo, Milano, 1993; G. Arena., Trasparenza amministrativa (voce), vol. XXXI., in Enc. giur., Roma, 1995; A. Zito., Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996; C. Cugurra., La concentrazione dei procedimenti, in Atti del Convegno su “Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale” – Tremezzo 19 – 21 settembre 1996, Milano, 1997; F.G. Scoca., Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; N. Greco., La Costituzione dell’ambiente, Bologna, 2000; P. Urbani., La pianificazione per la tutela dell’ambiente, delle acque e per la difesa del suolo, in Riv. Giur. Amb., 2001; M. Occhiena, Il procedimento, in A. Crosetti – F. Fracchia., Partecipazione e amministrazione (a cura di), Milano, 2002; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; E. Casetta., Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2002; F. Caringella., Il diritto amministrativo, Napoli, 2003.

[19] A. Lucarelli., Commento all’art. 37 della Carta, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto., L’Europa dei diritti. Commento alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( a cura di R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto), Bologna, 2001; G. Recchia., La tutela dell’ambiente in Italia: dai principi comunitari alle discipline nazionali di settore., in Dir. Giust. Amb. 2001.

[20] U. Fantigrossi., Debole, op. cit.

[21] G. Amato – A. Barbera., Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1984; P. Biscaretti di Ruffìa., Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 1988; P. Barile – E. Cheli – S. Grassi., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1995 e ed. 1999; T. Martines., Diritto costituzionale, Milano, 2002 ed ult. ed.; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.

[22] J. Schneider, World pubblic order of the environment: Towards and international ecological law and organization, London, 1979; L. Kramer., Droit international de l’environnement, Paris, 1989; P. Kromarek., Le droit à l’environnement: historrique et développement, in A. Postiglione, Il diritto dell’ambiente (a cura di), Roma, 1986; L. Kramer., Focus on european environmental law, London, 1992; R. Romi., L’Europe et la protection juridique de l’environnement, Nantes, 1993; A. Kiss. – D. Shelton., Manual of euorpean environmental law, I., Manchester – New York, 1995; M.P. Chiti – G. Greco., Trattato di diritto amministrativo europeo, (diretto da), Milano, 1997; G. Gaya., Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1999; G. Tesauro., Diritto comunitario, Padova, 2001; L. Kramer., Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Milano, 2002

[23] A. Predieri, Aspetti, op. cit.; R. Ferrara., Salute (Diritto alla), vol. XIII, (discipline Pubblicistiche), in Dig. It., Torino, 1998; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.

[24] P. Dell’Anno, Manuale, op. cit.; A.Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; B. Caravita., op. cit.

[25] G. Cordini., Diritto, op. cit.; B. Caravita., Diritto, op. cit.

[26] M.S. Giannini., Difesa, op. cit.; F.G. Scoca., Tutela, op. cit.

[27] M.S. Giannini., Difesa, op. cit.; M. Cicala., La tutela, op. cit.; N. Greco., Il difficile, op. cit.; P. Maddalena., Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente, Rimini, 1985; F. Giampietro., La responsabilità per danno all’ambiente. Profili amministrativi, civili e penali., Milano, 1988; A. Albamonte., Danni all’ambiente e responsabilità civile, Padova, 1989; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; G. Recchia., La tutela, op. cit.; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.