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L'azione di mantenimento ed educazione nella filiazione naturale (*)

 

Michele Sesta


Sommario: 1. Premessa. - 2. I diritti dei figli non riconoscibili. - 3. Legittimazione all'azione.

1 - Premessa
Nel vigore del codice civile del 1942 la condizione del figlio non riconosciuto o non riconoscibile - categoria assai ampia stante il divieto concernente gli adulterini - era regolata dal combinato disposto degli artt. 278 e 279 c.c. Il primo fissava il divieto di indagini nella paternità e maternità nei casi in cui il riconoscimento era vietato, ed anche nei casi in cui era ammissibile ai sensi degli artt. 251 e 252, c. 3°, c.c. Il secondo disponeva che nei predetti casi - riconoscimento vietato - e in ogni altro caso in cui non poteva più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio potesse agire per gli alimenti, ricorrendo determinati presupposti, e precisamente: 1) se la paternità o maternità risultasse indirettamente da sentenza civile o penale; 2) se la paternità o la maternità dipendesse da un matrimonio dichiarato nullo; 3) se la paternità o la maternità risultasse da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.
Tenuto conto che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità - diversamente da quella di maternità - era all'epoca prescrittibile anche riguardo al figlio (art. 271 c.c.), ne derivava che l'azione di cui all'art. 279 c.c. era di fatto riservata ai figli adulterini ed incestuosi, a coloro che non erano in grado di comprovare una delle condizioni richieste dall'art. 269 c.c., e, infine, a coloro che avrebbero potuto agire per la dichiarazione di paternità, ma erano decaduti.
Da notarsi, peraltro, che i legittimati potevano pretendere tutela solo se in grado di provare la paternità o la maternità in uno dei modi elencati dalla disposizione in rassegna, a che, di fatto, escludeva da ogni tutela tutti quei figli non in grado di invocare una sentenza civile o penale, l'esistenza di un matrimonio dichiarato nullo, ovvero l'esistenza di una non equivoca dichiarazione scritta. E probabile, quindi, che la grande maggioranza degli Legittimi non riconoscibili restasse priva di qualsiasi forma di tutela nei confronti dei genitori, e, quand'anche fosse riuscita a beneficiare della tutela di legge, doveva accontentarsi dei soli alimenti (1). Nel complesso, la disciplina era in sicuro contrasto con l'art. 30 Cost.(2), onde necessariamente il legislatore della riforma era tenuto ad intervenire.

2. I diritti dei figli non riconoscibili
Oggi si è attuata appieno la formula costituzionale, visto che la legge attribuisce a tutti i figli - senza alcuna limitazione in ordine alla modalità di accertamento del rapporto - il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, e, una volta raggiunta la maggiore età - o, meglio, l'indipendenza economica in rapporto alla condizione degli obbligati e dell'avente diritto - agli alimenti, ricorrendo lo stato di bisogno (3).
In ordine all'effettivo contenuto dei diritti attribuiti al minore, se non sorgono problemi circa quelli al mantenimento e all'istruzione, ci si domanda come debba attuarsi quello relativo alla educazione, che presuppone una influenza nella vita quotidiana del minore e, più in generale, l'esercizio di poteri riconducibili alla potestà genitoriale di cui il genitore che non ha riconosciuto a figlio è privo(4).
Secondo un'opinione, la determinazione in concreto delle prestazioni non patrimoniali conseguente all'obbligo di istruzione e di educazione spetta a colui che esercita la potestà o la cura della persona (altro genitore che ha riconosciuto o è stato dichiarato, tutore), salvo il controllo del tribunale per i minorenni (art. 333 c.c.) o del giudice tutelare (art. 371, n° 1, c.c.) (5) in sede successoria, ai figli privi di stato viene riconosciuto il trattamento enunciato nell'art. 580 c.c. - che, chiudendo la disciplina della successione legittima dei parenti -, stabilisce che "ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari". Inoltre, l'art. 594 c.c. fa obbligo ad eredi, legatari e donatari, in proporzione a quanto hanno ricevuto, di corrispondere ai figli privi di stato un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580 c.c. se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi (6).

3. Legittimazione all'azione
L'azione di cui all'art. 279 c.c., di competenza del Tribunale ordinario anche quando riguardi minori, deve essere previamente autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 274 c.c., e può essere promossa dal figlio, oppure, in caso di minore età, da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.
La norma dell'art. 279 c.c. pone due ordini di problemi connessi all'esatta individuazione dei soggetti legittimati.
Da un lato, si tratta di stabilire se l'azione possa essere esercitata anche dai figli riconoscibili che non siano stati però, in concreto, riconosciuti dai genitori. Costoro, infatti, potrebbero esercitare l'azione di dichiarazione giudiziale che conferisce lo status vero e proprio di figlio naturale riconosciuto. Sembra prevalere l'opinione affermativa, in considerazione del fatto che diversamente si consentirebbe ai genitori di sottrarsi ai doveri previsti dall'art. 30 Cost.(7)
L'altro problema che si pone è se l'azione possa essere esercitata anche nell'ipotesi in cui il richiedente abbia lo status di figlio legittimo altrui e quindi non possa accertarsene la paternità naturale, stante il divieto dell'art. 253 c.c. Fino a qualche tempo fa l'orientamento assolutamente dominante era nel senso che chi avesse lo stato di figlio legittimo altrui nulla potesse esigere dal preteso padre naturale né ex art. 279 c.c., né ex artt. 580 e 594 c.c. Più di recente, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che rientra nel "caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità" anche l'ipotesi di colui che non risulti riconoscibile perché a suo tempo omise A tempestivo esercizio dell'azione di disconoscimento del padre legittimo. 
Non può pertanto escludersi che anche colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui possa far valere nei confronti del proprio genitore naturale i diritti contemplati agli artt. 580 e 594 c.c., e quelli previsti dall'art. 279 c.c., sempreché, in detto ultimo caso, A mantenimento, l'educazione e l'istruzione non gli siano già garantiti dal genitore legittimo (8).
Dunque, il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in contrasto con precedenti statuizioni, è che il figlio non riconoscibile può pretendere nei confronti degli credi legittimi del proprio padre naturale l'assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c., anche nell'ipotesi in cui il richiedente abbia lo status di figlio legittimo altrui, e quindi non possa accertarsene la paternità naturale, stante il divieto dell'art. 253 c.c. Secondo la sentenza, figlio naturale non riconoscibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 580 e 594, e, deve ritenersi - anche se la Suprema Corte non ha affrontato specificamente la questione - dell'art. 279 c.c., è anche colui che non può essere riconosciuto perché titolare dello status di figlio legittimo o legittimato altrui: anche in detta ipotesi - infatti - opera il divieto sancito dall'art. 253 C.C., alla cui stregua "in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova".
Vale la pena approfondire la questione: la formula usata dal legislatore all'art. 279 c.c. recita: "in ogni caso in cui non può proporsi L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità il figlio naturale può agire per ottenere ... "; si tratta allora di interpretare la norma per individuare la categoria dei beneficiari, La regola generale è che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità non è consentita nei casi in cui il riconoscimento non è ammesso (art. 269 c.c.); trattasi quindi dei seguenti casi:
a) figli - incestuosi, salva la buona fede dei genitori (art. 25 1 c.c.);
b) genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (art. 250, ultimo comma, c.c.);
c) mancanza di assenso del figlio ultra sedicenne (art. 250, CI 2°, c.c.);
d) mancanza di consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del Tribunale (art. 250, C. 3° e 4°, c.c.);
e) minori privi di assistenza morale e materiale per i quali siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (art. 11, ultimo comma, 14 maggio 1983, n. 184);
f) riconoscimento che si ponga in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova (art. 253 c.c.).
Esaminando i sopraddetti casi è dato rilevare come in quello sub c) il mancato riconoscimento dipende dalla volontà del figlio medesimo, che avendo compiuto i sedici anni non presta l'assenso al riconoscimento; in tutti gli altri, il figlio si trova, invece, dinanzi ad un ostacolo non dipendente alla propria volontà. Mi pare pertanto che tutte le fattispecie, eccettuata appunto quella del figlio ultra sedicenne, possano essere raggruppate nella dizione "figli irriconoscibili", mentre il figlio ultra sedicenne potrebbe essere qualificato come figlio che non ha voluto essere riconosciuto (9).
Si è posta in dottrina ed in giurisprudenza la questione se i figli che non hanno voluto farsi riconoscere, pur in astratto potendo esserlo, possano far valere i diritti di cui agli artt. 279, 580 e 594 c.c., o se, invece, ciò non sia loro consentito per non avere voluto assumere il proprio status famúiare'0. La sentenza della Corte di cassazione n. 467/1986 avvia la riflessione da quest'ultimo punto: con riguardo agli artt. 580 e 594 c.c., la Corte si chiede se i diritti attribuiti spettino anche al figlio che non abbia voluto essere riconosciuto; in particolare se, come nel caso in concreto esaminato, il figlio che abbia già un genitore legittimo, che avrebbe potuto ma non ha voluto disconoscere, possa ugualmente vantare il diritto ereditario contemporaneamente nei confronti dell'(apparente) padre legittimo, e del (vero) padre naturale.
Così argomentando, la Corte dà per scontato che un figlio che ha un padre legittimo, e che quindi non può essere riconosciuto da quello naturale ex art. 253 c.c., ha diritto ad ottenere da costui il trattamento attribuito ai figli irriconoscibili. L'affermazione, anche se ai fini del decisum circoscritta agli artt. 580 e 594 c.c., è del tutto nuova, e si pone in netto conflitto con l'orientamento precedente, alla stregua del quale non rientravano tra i soggetti legittimati coloro che avevano lo stato di figlio legittimo altrui. La Corte giunge a tale statuizione "disinvoltamente" (11) e senza alcun approfondimento; il che appare tanto più ingiustificato tenuto conto dei precedenti di segno diverso e delle opinioni dottrinali tendenzialmente contrarie. Infatti, la questione era stata decisa in materia esplicita dalla stessa Corte con sentenze risalenti (12), tutte di segno negativo; ed anche la giurisprudenza di merito ha escluso che il figlio legittimo altrui possa vantare diritti dal padre naturale. Va ricordata in particolare una sentenza 11 secondo la quale chi ha lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita non può proporre azione per conseguire l'assegno di cui all'art. 279 c.c., come figlio naturale non riconoscibile di altro genitore. In relazione a quest'ultima decisione chi scrive 14 espresse valutazioni critiche, facendo rilevare come la motivazione addotta dal Tribunale, e più in generale dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui l'accertamento della filiazione ai fini dell'art. 279 c.c. urterebbe contro il divieto posto dall'art. 253 c.c., non poteva considerarsi corretta da un punto di vista sistematico. La tesi, benché enunciata in via problematica, fu vivacemente contrastata da Alberto Trabucchi (15) il quale riaffermò il valore preclusivo dell'art. 253 c.c. Anche altri scrittori, occupatisi della questione dopo la riforma del 1975, hanno aderito alla tesi restrittiva (16).
In un contesto così uniforme si collocano le sentenze della Cassazione del 1986 e del 1992 che, come si disse, da un lato pongono un principio radicalmente nuovo senza troppo curarsi di dar conto del mutamento, dall'altro (17) stranamente, non hanno avuto larga eco (18) .
In breve, può dirsi che prima della sentenza del 1986 l'orientamento assolutamente dominante era nel senso che A figlio naturale che avesse lo stato di figlio legittimo altrui nulla poteva esigere né ex art. 279, né ex artt. 580 e 594 c.c. dal preteso padre naturale. La Corte, invece, nella decisione del 1986, che poi ha trovato ulteriore conferma, ha ritenuto che rientri nel "caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità" anche l'ipotesi di colui che non risulti più riconoscibile perché a suo tempo omise il tempestivo esercizio dell'azione di disconoscimento del padre legittimo, Fissato tale principio, la Corte ha però ritenuto necessario distinguere tra il caso di chi abbia consapevolmente e volontariamente omesso l'esercizio dell'azione di disconoscimento, così di fatto accettando definitivamente uno status legale in conflitto con la verità naturale a lui nota, e quello di chi non abbia esercitato l'azione di disconoscimento perché impossibilitato a comprovare i fatti costitutivi dell'azione medesima.
Ai fini del discorso, il profilo rilevante è quello che concerne il fondamento della distinzione operata dalla Corte tra figli che "consapevolmente" hanno omesso di esercitare l'azione di disconoscimento, e figli che, invece, non l'hanno potuta intraprendere. A tale riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che l'amplissimo tenore dell'art. 244 c.c., che fissa i termini dell'azione di disconoscimento, lascia spazio a ben poche ipotesi nelle quali il figlio non abbia la possibilità di agire per contestare la propria paternità: soprattutto con riguardo all'elevato grado di certezza che oggi si raggiunge attraverso le prove ematologiche e genetiche (art. 235, n. 3, c.c.).
Più in generale, appare difficilmente giustificabile il criterio suggerito dalla Corte (19) che poggia in definitiva sul principio del divieto di venire contra factum proprium, divieto di cui, nel contesto dei principi che regolano la filiazione non v'è traccia, e che anzi si fonda sul criterio della buona fede in senso oggettivo, la cui applicazione, propria dei rapporti obbligatori, mal si concilia con il carattere di indisponibilità dei diritti familiari, nel cui novero vanno ricompresi quelle di cui trattasi.
A mio parere, dal combinato disposto degli artt. 253 e 279 c.c., non è dato distinguere casi in cui l'azione non possa proporsi per fatti riconducibili alla volontà dell'interessato; la legge vuole che, in omaggio ad una regola di rango costituzionale, colui che ha generato un figlio risponda nei suoi riguardi per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, e che il figlio abbia un'attribuzione successoria. Trattasi di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammessa alcuna rinuncia preventiva, tantomeno tacita o per facta concludentia. Ne consegue - una volta ammesso, giusta l'attuale indirizzo della Corte, che anche colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui può esigere il trattamento successorio conseguente alla morte del genitore naturale - che non appaiono corrette ulteriori indagini in ordine alle "ragioni" o all'"imputabilità" di tale condizione.
Le richiamate sentenze della Suprema Corte si occupavano del diritto successorio del figlio non riconoscibile; tuttavia la decisione del 1986 - se pur in guisa di obiter dictum - affronta anche la questione dell'attribuzione dei diritti previsti all'art. 279 c.c., affermando che se il minore riceve già dai propri genitori legittimi mantenimento, educazione ed istruzione in misura ottimale, non ha certo interesse a chiederli ai genitori naturali. Analogo principio vale per il figlio maggiorenne che chiede gli alimenti.
Ritiene dunque la Corte, che nel sistema vi sia spazio, nei limiti sopra indicati, per attribuire al figlio che pur risulti legittimo altrui, i diritti di cui all'art. 279 c.c.; conclusione che, per le ragioni tutte da me a suo tempo esposte (20) mi pare del tutto condivisibile(continua).

Note

(1) Ciò sino al 1974, allorché la Corte costituzionale (sent. 8 maggio 1974, n. 121, in Foro it., 1974, I, c. 1981) dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 279 c.c. - in relazione all'art. 30 Cost. - nella parte in cui riconosceva al figlio naturale i soli alimenti e non anche il diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione. 2 significativo che con altra sentenza in pari data (Corte cost. 8 maggio 1974, n. 118, in Foro it., 1974, I, c. 1981) la Corte aveva invece rigettata la questione di legittimità denari. 279 c.c. "nella parte in cui al figlio - il quale non possa proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, qualora non ricorra una delle tre ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 279 medesimo - non è consentito agire per ottenere gli alimenti nei confronti del preteso padre e di provarne la paternità".
(2) M. Bessone, Rapporti etico-sociali (artt. 29-34), in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zaníchelli-11 Foro it., Bologna-Roma, 1976, p. 95; Id., Patria potestà, funzione educativa dei genitori e disciplina dell'obbligo di mantenimento, in Riv. notar., 1975, 11, p. 527.
(3) U. Majello, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, II ed., Zanichelli - Il Foro it., Bologna-Roma, 1982, p. 238; G. Ferrando, La filiazione naturale e la legittimazione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, II ed., Utet, Torino, 1997, vol. III, t. 4, p. 259; P. Vercellone, La filazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da E Vassalli, cit., vol. III, t. 2, p. 175.
(4) A. Bucciante, La potestà dei genitori, in Trattato di diritto privato, cit., vol. III, t. 4, p. 586, per il quale dal coordinamento degli artt. 250 e 317 bis c.c. emerge che l'esercizio della potestà richiede il riconoscimento del figlio e la convivenza; A. De Cupis, Sulla pretesa esistenza della potestà dei genitori sui figli non riconoscibili, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 321; contra C.M. bianca, Diritto civile, Gíuffrè, Milano, 1985, vol. Il, p. 227; M. Giorgianni, Della potestà dei genitori, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, vol. IV, Cedam, Padova, 1992, p. 302; E. Ruscello, La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319, in Il Codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1996, p. 252; cfr., inoltre, infra, sez. IV, cap. IX, 5 4.
(5) P. Vercellone, La filiazione legittima, cit., p. 179. In proposito G. Ferrando, La filiazione naturale, cit., p. 269, sulla scia di una autorevole dottrina (vedila citata ivi alla nt. 36) osserva che non necessariamente d riconoscimento del diritto-dovere di mantenere, istruire, educare il figlio presuppone l'attribuzione della potestà, visto che l'art. 317 bis c.c. l'attribuisce al genitore che abbia riconosciuto il figlio, e, preferibilmente a quello che conviva con lui. Il che consente all' A. di "operare una distinzione tra i rapporti interni tra genitore e figlio, e rapporti esterni: con riguardo alla funzione educativa, i poteri del genitore che non ha potuto riconoscere d figlio hanno dignità pari a quelli che competono al genitore che lo abbia riconosciuto".
(6) G.Marinaro, I diritti dei figli privi di stato, Esi, Napoli, 1991, p. 62.
(7) G. Ferrando, La filiazione naturale, cit., p. 263; A. Ambanelli, La filiazione non riconoscibile, in Il diritto di famiglia, vol. III, Filiazione e adozione, diretto da G. Bonilini-G. Cattaneo, Utet, Torino, 1997, p. 222. In argomento, A. Checchini, Azione di mantenimento e rifiuto dello status da parte del figlio naturale, in Riv. dir. civ., 1991, 11, p. 679; P Nicolini, Note sul trattamento dei figli non riconoscibili e dei figli non riconosciuti, in Dir. famiglia, 1982, 11, p. 1113; V.M. Trimarchi, Considerazioni sull'art. 279 del codice civile, in Scritti in onore di S. Pugliatti, Giuffrè, Milano, 1978, vol. 1, t. 2, p. 2108; Cass. 24 gennaio 1986, n. 467, in Giust. civ., 1987, 1, p. 1250.
(8) Cass. 22 gennaio 1992, n. 711, in Giur. it., 1993, 1, 1, c. 138, con nota di M. Sesta,Sui diritti verso il padre naturale di colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui; Cass. 24 gennaio 1986, n. 467, cit.; contra L. Mengoni, Successioni per causa di morte, Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu-F. Messineo, continuato da L. Mengoni, VI ed., Giuffrè, Milano, 1999, vol. XLIII, t. 1, p. 131.
(9) Un illustre autore (L. Mengoni, Successioni per causa di morte, cit., p. 132) - nel criticare una argomentazione addotta dalla Cassazione (n. 467/1986, cit.) al fine di superare il possibile ostacolo all'indagine sulla genitorialità naturale del figlio che ha lo stato di legittimo altrui rappresentato dall'art. 253 c.c. - fa rilevare che è necessario distinguere "tra riconoscimento vietato, di cui l'art. 251 è oramai l'unica figura, e riconoscimento inammissibile, in assoluto, come nel caso dell'art, 253, oppure in assenza di certe condizioni, come nei casi dell'art. 250, c. 3°, 4° e 5° (mentre quelli previsti dagli artt. 250, c. 2°, c.c. e 11, u. c. della 1. n, 184/1983 sono casi di inefficacia del riconoscimento)", La precisazione è senz'altro condivisibile: tuttavia a me non pare che la distinzione richiamata sia rilevante ai fini della risoluzione della questione trattata. Infatti è certo che in nessuna delle predette situazioni (riconoscimento vietato, inammissibile o inefficace) - che avevo raggruppato nella espressione (meramente descrittiva) di "figli irriconoscibili" (M. Sesta, Sui diritti verso il padre naturale, cit., C. 138) - sia esperibile da parte del figlio l'azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità, con la conseguenza che costui potrà invocare l'art. 279 c.c., applicabile "in ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità".
(10) Cfr. A. Checchini, Azione di mantenimento, cit., p. 679; G. Marinaro, I diritti dei figli, cit., p. 14.
(11) A. Checchini, Azione di mantenimento, cit., p. 684.
(12) Cass. 18 maggio 1953, n. 1414, in Giur. it., 1954, I, 1, c. 71; Cass. 18 maggio 1963, n. 1290, in Foro it., 1963, I, c. 863; Cass. 15 giugno 1964, n. 1514, in Giust. civ., 1964, I, p. 1736.
(13) Trib. Bologna 15 marzo 1974, in Giur it., 1975, I, 2, c. 606.
(14) M. Sesta, Stato di figlio legittimo e richiesta di alimenti al padre naturale, in Riv. dir. civ., 1975, Il, p. 460; ID., Sulla richiesta di alimenti al preteso padre naturale da chi ha lo stato di figlio legittimo altrui, in Giur it., 1975, I, 2, c. 606.
(15) A. Trabucchi, Ancora sulla richiesta di alimenti al preteso padre naturale di chi ha lo stato di figlio legittimo altrui, in Giur it., 1975, 1, 2, c. 1029, ed ora in Cinquant'anni nell'esperienza giuridica, Cedam, Padova, 1988, p. 1451.
(16) A.-M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, Giuffrè, Milano, 1984, vol. II, p. 1848; U. Majello, Della filiazione naturale, cit., p. 244; G. Ferrando, La filiazione naturale, cit., p. 267. A quanto consta, in dottrina l'unico (oltre allo scrivente) che si è pronunciato per l'ammissibilità dell'azione ex art. 279 c.c. da parte di colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui è il Vercellone (Presidente del Collegio che ha pronunciato la sent. n. 711/1992); questi, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 253 c.c., ammette che il figlio possa agire ex art. 279 c.c., senza che a ciò possa ostare l'efficacia preclusiva degli atti dello stato civile (P. Vercellone, La filiazione legittima, cit., p. 175).
(17) Cfr. A. Checchini, op. cit., p. 683.
(18) Basti pensare che recenti opere incentrate sui dati giurisprudenziali addirittura non
ne danno conto (cfr. G. Cian-A. Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, p. 493); ovvero la menzionano senza mettere in luce l'ampliamento della legittimazione attiva che essa ha sancito (cfr. Commentario al codice civile, diretto da P. Cendon, Torino, 1991, p. 164. Riferisce ampiamente il contenuto della decisione A. Checchini, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., Cedam, Padova, 1992, vol. V, p. 13 1, mentre nella stessa opera nulla si dice sub art. 279 c.c.).
(19) Approvato invece da A. Checchini, Azione di mantenimento, cit., p. 686; si v. anche, criticamente, L. Mengoni, Successioni per causa di morte, cit., p. 133, il quale fa comunque rilevare che il criterio applicato farebbe riferimento ad una "tacita rinuncia" del figlio al riconoscimento.
(20) Cfr. M. Sesta, Stato di figlio legittimo, cit., p. 460; Id., Sulla richiesta di alimenti, cit., c. 606.

(* ) Queste pagine sono tratte dal volume "Il diritto di famiglia" che è parte della serie dei volumi dedicati al diritto di famiglia nel Trattato di diritto privato in corso di pubblicazione presso l'editore Giappichelli . Si ringraziano autore ed editore per la cortese Disponibilità e di seguito si riproduce lindice del volume 


Massimo Dogliotti e Michele Sesta
Filiazione, adozione e affidamento, alimenti


Parte I: La filiazione (M. Sesta).

Introduzione.

- Sez. I. La filiazione legittima.

- I Lo stato di figlio legittimo.
- II Le azioni di stato legittimo.

- Sez. II. La filiazione naturale.

- III Il riconoscimento del figlio naturale.
- IV La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. 
- V L'azione di mantenimento e di educazione.
- VI La legittimazione. - 

Sez. III. La fecondazione assistita. 

- VII La fecondazione assistita. 

- Sez. IV. La potestà dei genitori. 

- VIII Contenuto e caratteri della potestà.
- IX L'esercizio della potestà. 
- X Il controllo giudiziario sulla potestà. 
- XI Rappresentanza e amministrazione.
- XII L'usufrutto legale.

Parte II: L'adozione e l'affidamento familiare (M. Dogliotti)

- XIII Principi generali. 
- XIV L'adozione dei minori: presupposti e requisiti.
- XV Il procedimento e i suoi effetti sostanziali.
- XVI L'adozione internazionale.
- XVII L'adozione in casi particolari.
- XVIII L'affidamento familiare.
- XIX L'adozione di maggiorenni.

Parte III: Gli alimenti (M. Dogliotti). 

- XX L'obbligazione alimentare: fondamento e oggetto. 
- XXI I soggetti. 
- XXII I caratteri dell'obbligazione.
- XXIII Cessazione, riduzione, aumento. 
- XXIV Garanzie e modi di tutela.
- XXV L'obbligazione del donatario.
- XXVI Obbligazioni alimentari extralegali.
- XXVII Criteri di collegamento e convenzioni internazionali. 
- XXVIII Alimenti e assistenza: problemi e prospettive.

- Indice analitico.