AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Copyright ©  Ambiente Diritto.it

Dal CIP n. 6/1992 ai certificati verdi (*)

 

Edoardo Tedeschi


La grande offerta di energia generata dal provvedimento CIP n. 6, in parte inattesa, impose la sospensione di fatto del programma nel giugno del ' 95 (sancita poi da un decreto ministeriale del febbraio ' 97). L'impegno finanziario di tale programma è decisamente importante: solo gli incentivi, che nel 1997 ammontavano a 1.097 miliardi di lire, arriveranno potenzialmente a pesare 3mila miliardi per anno se tutti gli impianti che ne hanno ottenuto il diritto entreranno effettivamente in funzione, con una incidenza sulla bolletta dei consumatori che dalle 7,33 lire-kWh consentivate nel 1999 potrebbe aumentare considerevolmente.
Il nuovo riferimento organizzativo per il settore elettrico, imposto dalla direttiva europea del 1992 che ha liberalizzato parte del mercato, impone dunque un nuovo approccio al sostegno a queste fonti, basato su meccanismi che non interferiscano con la creazione di un mercato europeo dell'elettricità.

Il decreto Bersani di riforma del settore elettrico recentemente approvato si è mosso correttamente in questa direzione, fissando degli obiettivi di tipo quantitativo (2% di fonti rinnovabili nuove rispetto alla produzione fossile eccedente i 100 GWh nel 2002), lasciando alla creazione di un mercato dei "certificati verdi" il compito di promuovere le tecnologie "migliori", cioè quelle che consentano di conseguire gli obiettivi sociali al minor costo, per coniugare il miglioramento delle prestazioni ambientali e la convergenza verso il mercato di queste tecnologie di generazione.

In pratica, come già definito in precedenza, il decreto riguarda non solo la liberalizzazione del settore elettrico ma anche gli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Kyoto sulle emissioni. Dal 2002 tutti produttori e gli importatori di elettricità dovranno immettere in rete un quantitativo di elettricità da fonti rinnovabili pari al 2% dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente tramite fonti convenzionali, che si traduce in circa 4,5 miliardi di chilowattora (oppure in centrali "ecologiche" per 1.500 megawatt) e in investimenti stimati per 5mila miliardi nel 2000-2001.

È uno "sblocco" degli investimenti dei nuovi attori del mercato libero, che finora hanno fermato parte dell'offerta di corrente in attesa che si definissero i livelli minimi di energia "ecologica" da vendere e che si creasse un mercato derivato dei certificati verdi, ovvero l'acquisto di disponibilità di elettricità da fonti rinnovabili per le società elettriche che non dispongono di energia a basso impatto ambientale.
Il provvedimento assicura anche una remunerazione degli investimenti ai produttori che dovranno realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, visto che queste fonti non sono ancora competitive rispetto a quelle tradizionali.
Invece del classico CIP n. 6, cioè l'incentivo riconosciuto in tariffa, il nuovo strumento fa infatti ricorso al meccanismo di mercato creato dal libero commercio dei certificati verdi emessi dal gestore (per un periodo massimo di 8 anni) a favore dei produttori di rinnovabili che ne hanno fatto richiesta. Questi potranno quindi vendere i certificati a un prezzo, determinato dal mercato, a chi ha l'obbligo di acquistarli.

Gli impianti che hanno diritto alla certificazione verde sono quelli da fonti rinnovabili pure entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.
Tuttavia, per consentire anche una valorizzazione degli impianti esistenti, il decreto prevede che si possano rilasciare i certificati verdi anche per l'energia prodotta in seguito a modifiche su tali impianti, purché vengano conseguiti adeguati benefici ambientali (repowerment), che godranno di certificati verdi limitatamente maggiore producibilità annua netta derivante dagli interventi realizzati sugli impianti.
Per chi non rispetta la quota, sono previste sanzioni come la diffida da parte dell'Autorità dell'energia e limitazioni alla partecipazione alla Borsa elettrica.
I produttori di energia rinnovabile, in modo simile a quanto avviene in altri Paesi europei, potranno cedere la propria produzione alla rete con priorità rispetto alle fonti fossili, ricevendo il prezzo di mercato.
Nello stesso tempo, cederanno ai produttori da energia fossile, su un mercato ad hoc, i certificati relativi alla propria produzione rinnovabile per consentire loro di rispettare la soglia imposta dalla legge, integrando la propria remunerazione.

La riforma delle tariffe elettriche allo studio dell'Autorità dell'energia potrà introdurre anche la bolletta verde: il consumatore potrà chiedere di essere approvvigionato solamente con elettricità ottenuta da fonti a basso impatto ambientale, come l'energia eolica, solare, geotermica o prodotta da piccole centrali idroelettriche.
Questo sistema è già disponibile all'estero, come in Gran Bretagna, dove è ancora poco diffuso, o soprattutto in Germania, dove tutte le compagnie elettriche stanno investendo risorse ingenti per costruire impianti a energia eolica.
Il chilowattora "ecologico" è più costoso poiché non può contare sulle economie di scala dei grandi impianti, ma all'estero vi fanno ricorso i consumatori che non vogliono pesare sull'ambiente.
Tali iniziative promuoverebbero il mercato delle fonti rinnovabili.

I Certificati Verdi

I certificati verdi sono titoli annuali attribuiti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, con impianti entrati in funzione, come detto, dopo il 1° aprile 1999, senza una autorizzazione preventiva. Quest'ultimo aspetto rappresenta una delle differenze sostanziali rispetto al GIP n. 6, che prevedeva una graduatoria e la concessione di una autorizzazione per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile selezionati.

Con il CIP n. 6 lo Stato obbligava l'ENEL ad acquistare dai produttori prescelti l'energia ad un prezzo triplo rispetto a quello corrente, con una logica del tutto estranea a quella di mercato, col risultato che una buona percentuale degli impianti finanziati dal CIP n. 6 chiuderà quando il provvedimento esaurirà i suoi effetti.
I certificati verdi rappresentano un tentativo per introdurre anche nel mondo delle rinnovabili una logica di mercato, pur nel mantenimento di strumenti di incentivazione, facendo sì che la realizzazione di un impianto sia una libera scelta dell'imprenditore, con i rischi connessi.

Hanno diritto all'emissione di certificati verdi anche gli impianti che hanno ottenuto il riconoscimento del finanziamento a CIP n. 6/1992, entrati in funzione dopo il 1°aprile 1999 (per i quali la richiesta di ammissione al regime CIP n. 6 era stata promossa antecedentemente a tale data e iscritti nelle graduatorie attualmente al vaglio dell'AEEG), certificati che però vengono assegnati direttamente al Gestore della Rete di Trasmissione, il quale li emette a proprio favore e li colloca sul mercato ad un prezzo predeterminato (differenza tra il prezzo pagato ai produttori e il prezzo di vendita al distributore) che si prevede pari a circa 100 lire per kWh.
Sarà possibile cumulare i ricavi dalla vendita di certificati verdi od i benefici ottenuti da altri strumenti di incentivazione, l'unica incompatibilità sussiste con i contributi derivanti dal CIP n.6/1992.

Un altro elemento importante dei certificati verdi, è il loro essere distinti dall'energia che rappresentano per cui possono circolare indipendentemente, ossia senza che venga trasferita effettivamente anche l'energia elettrica sottostante.
Il certificato verde è al portatore, negoziabile liberamente e può cambiare mano più volte prima dell'annullamento.
Il valore di questi certificati verdi sarà determinato dalla Borsa dell'Energia, in partenza nel 2001, pur essendo notevolmente condizionato dal valore degli incentivi CIP n. 6, come si spiegherà in seguito.
Il sostegno a questo particolare mercato nasce da alcune disposizioni del decreto Bersani (art. 11 del D.L. 16 marzo 1999, n.79 ) con le quali si prevede che:
- dal 2001 chi importa energia elettrica (al netto delle esportazioni), o la produce da fonti non rinnovabili ha l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, una quota prodotta da fonti rinnovabili, tramite impianti entrati in esercizio o ripotenziati successivamente al 1° Aprile 1999;
-per il 2002 la quota fissata è del 2%, ma potrà essere aumentata negli anni successivi, in modo da rispettare gli impegni sottoscritti a Kyoto e nel contempo sostenere il valore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- l'obbligo del 2% può essere assolto da parte degli importatori o produttori anche acquistando una quantità equivalente di energia in certificati verdi sulla Borsa dell'Energia.
I diritti e le obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, sono ceduti dall'Enel S.p.A. all'ente [gestore della rete di trasmissione nazionale], il quale può cederli ad altri operatori.
Il trasferimento di tali diritti ed obbligazioni riguarda anche i contratti sottoscritti tra l'Enel ed i produttori terzi per l'acquisto di energia da fonti rinnovabili (ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992). Quindi al Gestore della rete di trasmissione nazionale sono assegnati i certificati verdi relativi agli impianti ripotenziati, limitatamente alla maggiore produzione, o nuovi, costruiti dopo il 1° aprile 1999, iscritti nella graduatoria del CIP n. 6.
Viene assicurata la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili e sistemi di cogenerazione anche quando, entro il 1° gennaio 2001, l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica avverrà secondo il dispacciamento di merito economico.
L'energia soggetta al regime CIP n. 6/1992 sarà dunque dispacciata al prezzo che si formerà sul mercato e la differenza tra tale prezzo di mercato ed i corrispettivi determinati in via amministrativa sarà corrisposta al produttore attraverso opportuni meccanismi di compensazione.
Ogni certificato è relativo alla produzione dell'anno di riferimento e viene utilizzato nel corso dell'anno successivo, ed entro il primo trimestre dell'anno successivo ancora deve essere consegnato al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale per l'annullamento.
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ricevuto il certificato lo annullerà, riconoscendo al titolare che lo deposita il soddisfacimento della quota verde.

Per quanto riguarda il regime di contrattazione dei certificati verdi, l'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre del 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili prevede che:
- il Gestore del mercato organizzi una sede per la contrattazione dei certificati verdi e che i criteri di organizzazione di tale contrattazione si conformino alla disciplina del mercato approvato dal Ministro dell'industria ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/1999;
- il prezzo dell'energia elettrica per i clienti finali dipenderà oltre che dal prezzo che si andrà a determinare nella borsa anche dagli oneri collegati al provvedimento sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, il cosiddetto CIP n. 6/1992.


La regolamentazione del mercato dei certificati verdi

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre del 1999 prevede che:
- i produttori ed importatori di energia elettrica trasmettono al gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominato "gestore della rete", entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili.

L'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, può essere rispettato importando, in tutto o in parte, elettricità prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999, alimentati da fonti rinnovabili, purché tali impianti siano ubicati in paesi esteri che adottino analoghi strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati in Italia. In tal caso, la domanda di cui al comma 3, è presentata dal soggetto obbligato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ed a titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale.

I Certificati Verdi sono riconosciuti sulla produzione di energia elettrica degli impianti da energia rinnovabile per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento.

Il certificato verde, di valore pari o multiplo di 100 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente.

I certificati verdi sono comunque validi solo per l'anno cui si riferiscono.

I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori.

A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti produttori e importatori tenuti all'obbligo del 2% di produzione di energia da fonti rinnovabili trasmettono al gestore della rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro.

Il gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo ed annulla i certificati relativi.

La verifica si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto ed invio al gestore della rete di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente, o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal gestore medesimo.

Il gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999.

Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da parte del gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

I certificati relativi ad uno stesso impianto possono essere emessi al massimo per otto anni, dopodiché l'energia prodotta dovrà, essere venduta tramite i canali tradizionali. Otto anni viene infatti ritenuto un tempo sufficiente per ammortizzare, tramite il ricavo assicurato dalla vendita dei certificati verdi, gli investimenti che il produttore elettrico ha dovuto fare, e nel contempo per creare alla stessa energia un mercato per gli anni futuri. L'energia venduta tramite i certificati verdi viene immessa direttamente nella rete nazionale.


Procedura

I produttori di energia da fonti rinnovabili titolari di impianti qualificati IAFR possono richiedere al GRTN l'emissione di certificati verdi "a consuntivo" (in base all'energia effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione) oppure a "preventivo" in base alla producibilità attesa dell'impianto. I certificati "a preventivo" possono essere richiesti per l'anno in corso o per l'anno successivo: ad esempio nell'anno 2002, si potrà richiedere l'emissione di certificati verdi in base alla producibilità attesa del proprio impianto per il 2002 o per il 2003.

L'emissione dei certificati verdi è subordinata alla verifica dell'attendibilità dei dati forniti nella richiesta.
II GRTN può disporre controlli sugli impianti.

A) Emissione di certificati verdi a consuntivo. 
I produttori devono inviare una richiesta. al GRTN specificando:
- la produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, allegando copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all' Ufficio Tecnico di Finanza;
- il codice di qualificazione dell'impianto (NIAFR).
Nel caso di impianti idroelettrici con apporti da pompaggio, la produzione di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio.
Nel caso di impianti di co-combustione, la produzione di energia elettrica ascrivibile ad altre fonti.
Le richieste vanno inviate a:
GRTN S.p.A. - Direzione Commerciale -V.le Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 ROMA.
Il GRTN emette, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i certificati verdi spettanti, arrotondando la produzione di energia ai 100 MWh con criterio commerciale.

B) Emissione di certificati verdi a preventivo. 
I produttori devono inviare una richiesta al GRTN specificando:
- la producibilità attesa dell'impianto nell'anno in corso o nell'anno successivo;
- il codice di qualificazione dell'impianto (NIAFR).
Nel caso di impianti idroelettrici con apporto da pompaggio, la produzione attesa di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio.
Nel caso di impianti di co-combustione, la produzione attesa di energia elettrica ascrivibile ad altre fonti. Per gli impianti non ancora in esercizio, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione.
Autorizzazioni per l'allacciamento alla rete rilasciate dagli enti locali competenti, ove necessarie.
Piano di realizzazione e stato avanzamento lavori.
Garanzie, a favore del GRTN, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, o in termini economici commisurata al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi.
Le richieste vanno inviate a:
GRTN S.p.A. - Direzione Commerciale -Vie Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 ROMA

Si noti che i produttori che hanno richiesto l'emissione di certificati verdi a preventivo dovranno inviare copia della dichiarazione UTF attestante l'effettiva produzione di energia elettrica effettuata nell'anno cui si riferiscono i certificati verdi emessi. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati emessi in eccesso, il GRTN compenserà la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi. Nel caso in cui l'effettiva produzione dell'impianto sia stata superiore alla producibilità attesa, il GRTN emetterà all'atto della compensazione il maggior numero di certificati spettanti.

Gestione dei certificati verdi: attivazione di un conto proprietà per ogni operatore.

All'atto dell'emissione di certificati verdi il GRTN attiva a favore del produttore un "conto proprietà" per il deposito dei certificati stessi.

Il GRTN attiva un conto proprietà anche a favore dei produttori ed importatori soggetti all'obbligo che trasmetteranno l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili riferita all'anno precedente.

Sarà possibile consultare via internet, tramite accesso riservato e protetto, lo stato del proprio conto in modo da verificare in maniera diretta e immediata le operazioni avvenute quali emissione, o successive transazioni di compravendita dei certificati verdi.

(*) Omessi note e riferimenti bibliografici, le pagine qui pubblicate per gentile concessione di G. Giappichelli Editore - Torino, sono parte del Volume "Codice dell'Energia Elettrica e del Gas" a cura di Edoardo Tedeschi.

Indice:

Introduzione

Legislazione energia

Delibere AEEG

Legislazione settore gas