Provincia di Treviso. Circolare esplicativa per la gestione, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, di rifiuti recuperabili non pericolosi individuati nel D.M. 05.02.1998 e nell'allegato C della Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 - Indicazioni operative.
ALLE DITTE
che effettuano recupero rifiuti non
pericolosi in regime di procedura
semplificata
Loro Sedi
In relazione alle comunicazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi
degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, presentate alla scrivente Amministrazione,
si forniscono le seguenti indicazioni operative.
TIPOLOGIE EX D.M. 05.02.1998 e CODICI CER
L’indicazione nell’apposita modulistica della tipologia di cui agli Allegati 1 e
2 del D.M. 05.02.1998 abilita alla gestione dei rifiuti ascrivibili a tutti i
codici CER ad essa associati in base a quanto riportato nel sopracitato D.M.,
come integrato dalla Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 9 aprile 2002.
L’Allegato C della Direttiva ministeriale ha aggiornato il D.M. 05.02.1998
consentendo di associare alle Tipologie degli Allegati del D.M. 05.02.1998 i
nuovi codici C.E.R., di cui alla Decisione n. 2000/532/CE e successive modifiche
ed integrazioni.
Ferma restando la corrispondenza tra Tipologia del D.M. 05.02.1998 e nuovi
codici CER in base a quanto riportato al citato Allegato C della Direttiva
ministeriale, si rammenta che devono essere integralmente rispettate tutte le
indicazioni e le prescrizioni riportate nel medesimo D.M. per una determinata
tipologia.
In particolare, la provenienza, le caratteristiche, il tipo d'attività di
recupero nonché le materie prime e /o i prodotti ottenuti devono coincidere con
quanto descritto negli allegati 1 e 2 del D.M. 05.02.1998.
Discostarsi da dette prescrizioni tecniche, anche nel caso in cui sia gestito un
codice CER correttamente associabile ad una data tipologia, comporta violazioni
sanzionate penalmente a norma dell’Art. 51 del D.Lgs. 22/97.
Per la tipologia 16 (rifiuti compostabili) la comunicazione deve indicare quali
delle sottocategorie del punto 16.1 (lettere da a] a m]) sono gestite. Le
condizioni poste dal D.M. 05.02.1998 per l’esercizio in procedura semplificata
dell’attività di compostaggio variano a seconda delle sottocategorie trattate,
richiedendo una diversa graduazione dei presidi ambientali richiesti. Pertanto,
si rimanda all'integrale ed attenta lettura del citato punto 16 che deve essere
rispettato nella sua articolazione.
ANALISI DEI RIFIUTI E TEST DI CESSIONE
La conduzione di campionamenti ed analisi è prevista dall’Art. 8 del D.M.
05.02.1998 che specifica anche le modalità esecutive delle stesse. Per quanto
attiene alla periodicità delle verifiche analitiche lo stesso Art. 8 prevede che
queste “devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente,
ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche
sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”.
Le tipologie per le quali è necessaria l’esecuzione d'analisi di
caratterizzazione sono quelle per le quali gli allegati al D.M. 05.02.1998
definiscono determinate caratteristiche chimico - fisiche e/o concentrazioni
limite d'inquinanti possibilmente contenuti nel rifiuto. La DGRV 1792 del
19.05.1998 contiene, negli allegati, un’indicazione di massima delle tipologie
per le quali è richiesta la caratterizzazione analitica, ritenendo escluse
quelle che il D.M. 05.02.1998 definisce precisamente dal punto di vista della
descrizione merceologica.
Fermo quanto sopra, si deve tenere presente che le analisi devono essere
riferite ad un campione rappresentativo dei rifiuti e che, pertanto, nel caso di
diversi produttori/fornitori di rifiuti di una stessa tipologia è necessario lo
svolgimento degli accertamenti analitici su campioni di rifiuto di ciascun
produttore/fornitore. Infatti, le caratteristiche chimico-fisiche e/o il grado
di contaminazione di un rifiuto possono mutare a seconda dello specifico
produttore. Pertanto, l’esecuzione di campionamenti ed analisi almeno biennali,
richiesta dalla normativa, deve intendersi riferita a campioni rappresentativi
dei rifiuti provenienti da ciascun produttore. Eccezioni a quest'indicazione
possono verificarsi solo dietro dimostrazione dell’esatta coincidenza dei cicli
produttivi di provenienza dei rifiuti e della rappresentatività generale dei
campioni sottoposti a verifica.
Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto concerne l’esecuzione del
Test di Cessione di cui all’Allegato 3 del D.M.05.02.1998. Anche in questo caso,
la caratterizzazione della cedibilità deve essere condotta su campioni
rappresentativi dei rifiuti provenienti da ciascun produttore. Il test deve
essere condotto su campioni ottenuti nella stessa forma fisica prevista nelle
condizioni finali d’uso. Pertanto, qualora si preveda di recuperare un rifiuto
in uno dei modi per i quali il D.M. 05.02.1998 richiede l’esecuzione del test di
cessione, quest’ultimo deve essere eseguito su campioni della medesima
granulometria prevista per l’impiego finale. Di questo si deve tenere conto, in
particolar modo, nel caso in cui il rifiuto sia sottoposto a trattamenti di
frantumazione, triturazione o, comunque di riduzione volumetrica prima
dell’impiego.
Per quanto concerne le analisi alle emissioni previste dal D.M. 05.02.1998 ci si
deve riferire, per tempi e modi, ai decreti autorizzativi ai sensi del D.P.R.
203/88. Qualora tali provvedimenti non fossero ancora stati rilasciati, le ditte
dovranno provvedere, altrochè alla registrazione dei dati in continuo del CO,
anche all'esecuzione due volte all'anno su tutti i parametri previsti dal D.M.
05.02.1998.
La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la
rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e
degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento
attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle
analisi o da esso designato e, comunque, terzo rispetto al produttore del
rifiuto o del recuperatore. I certificati analitici e di prova devono indicare
chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le
determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo
nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto
che rappresenta.
Le analisi condotte su campioni prelevati in difformità a quanto sopra riportato
saranno
respinte.
RECUPERO MEDIANTE FORMAZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI
Per quanto concerne il recupero di rifiuti da impiegarsi nella formazione di
rilevati e sottofondi stradali si rammenta che la comunicazione deve riguardare
lo specifico sito ove il rilevato o il sottofondo devono essere realizzati. In
tali casi i rifiuti da impiegare devono essere sottoposti preventivamente
all’esecuzione del test di cessione descritto all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998
e i risultati devono essere contenuti entro i limiti indicati nel medesimo
allegato. Il test deve essere condotto sul rifiuto “tal quale” (cfr D.M.
05.02.1998) che deve essere caratterizzato prima del suo abbancamento, essendo
il superamento del test condizione necessaria per il suo impiego legittimo.
I test di cessione devono essere condotti sulle singole partite delle varie
tipologie di rifiuto e NON SU MISCELE di queste. In ogni caso, i rifiuti
impiegati nella formazione di rilevati e sottofondi stradali devono come tali
presentare sin dell’origine caratteristiche di cedibilità conformi alla norma
per campioni di granulometria identica a quella del rifiuto nello stato in cui
sarà recuperato.
Nel campo del recupero d'inerti non devono essere confuse le attività di
recupero che portano alla produzione di materie prime secondarie (che se
rispondenti a determinati requisiti tecnici vengono escluse dal campo
d'applicazione dei rifiuti) con l’impiego diretto (subordinato comunque al
possesso di requisiti tecnologici e/o chimico - fisici) di “rifiuti”, che deve
avvenire con l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa in tale
caso.
Come in generale per gli altri casi di Comunicazione ai sensi degli Artt. 31 e
33 del D.Lgs. 22/97, l’attività di recupero e quindi il conferimento di rifiuti
presso il sito/cantiere non può avere inizio prima di 90 giorni a decorrere
dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo diversa
disposizione delle autorità competenti.
Per ciascun cantiere deve essere tenuto un registro di carico e scarico ai sensi
dell’Art. 12 del D.Lgs. 22/97 corredato dai formulari di trasporto (ex Art. 15
del D.Lgs. 22/97) che, secondo i termini di Legge, costituiscono parte
integrante del registro stesso. La presa in carico sul registro deve avvenire
entro le 24 ore successive al conferimento di ciascun carico. In corrispondenza
dello spazio “annotazioni” del registro di carico e scarico deve essere indicata
l’esatta ubicazione dei rifiuti recuperati, preferibilmente con riferimento a
planimetrie d'opportuna scala da allegare al registro stesso. Obbligatoriamente
devono essere allegati i certificati analitici e test di cessione relativi alle
partite di rifiuti impiegate.
I registri devono essere presenti presso il cantiere durante i periodi
d'attività di questo o durante il periodo entro cui l’attività cantieristica
prevede l’apporto di rifiuti e devono essere in ogni caso prontamente
ostensibili in caso di controllo. Successivamente, devono essere conservati
presso la sede della ditta che ha effettuato la comunicazione per il periodo
previsto dalla Legge.
GESTIONE DI RIFIUTI URBANI IN IMPIANTI OPERANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
L’art. 19 del D. Lgs. 22/97 attribuisce alle regioni funzioni pianificatorie in
materia di rifiuti nonché di promozione della loro gestione integrata (cfr.
comma 1, lett. i) da intendersi come “complesso delle attività volte ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti “.
In base a quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 22/97, “salvo diversa
disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per
la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti ottimali le
province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti (…).
La L.R. 3/2000 definisce agli artt. 8, 9, 10 e 11 contenuto e procedure per la
formazione ed approvazione dei piani provinciali e regionali di gestione dei
rifiuti urbani. Fino ad approvazione di tali strumenti pianificatori rimane
vigente il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (PRSRSU) di
cui al Provvedimento del Consiglio Regionale del 28.10.1988, n. 785. Tale
provvedimento suddivide il territorio della provincia di Treviso in tre autorità
di bacino alle quali è demandata fino ad approvazione della nuova pianificazione
provinciale l’attività di gestione integrata dei rifiuti urbani.
La L. 179/2002 (art. 23, comma 1, lett e) ha disposto che “la privativa comunale
non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, a far
data dal 01.01.2003”, modificando in tal senso l’art. 21, comma 7 del D. Lgs
22/97. Si evidenzia che il venir meno della privativa comunale nei confronti
delle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati non comporta il
venir meno né della qualificazione di “servizio pubblico” di tale fase di
gestione, né del suo assoggettamento alla pianificazione pubblica nell’ambito
della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.
Alla luce del quadro normativo sopra riassunto, si sottolinea che le attività di
recupero in regime semplificato per i rifiuti classificati come urbani ai sensi
dell’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 22/97 devono essere conformi alle norme
tecniche definite dal D.M. 05.02.1998, e compatibili con la pianificazione
vigente per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
IL DIRIGENTE
Carlo Rapicavoli