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Mercato finanziario e riforme di sistema.

 

Le grandi linee della legislazione francese di securitè financiere. (*)

 

 

MARIO BESSONE
Professore ordinario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma <La Sapienza>



    Con la forza dei numeri l'esperienza insegna che tasso di crescita e soglia di benessere di qualsiasi sistema <paese> sono una variabile in decisiva misura dipendente dal continuum e dal rapporto che lega l’ economia produttiva (e in questo senso <reale>) agli andamenti dell' economia finanziaria (e perciò ai volumi di transazione del mercato finanziario). E già in questa prospettiva di analisi alla scala macroeconomica ancora una volta il soggetto sociale al centro del sistema e' l'universo delle famiglie. Quando non consumano (e con grande prevalenza non consumano) per intero il loro reddito, come struttura sociale di insieme le famiglie dispongono infatti di quantità di risparmio alla ricerca di un possibile investimento che costituiscono la grandezza determinante. E questo spiega in che senso il risparmiatore <famiglie>, le famiglie con il loro risparmio sono l'obbligato punto di riferimento per ogni misura di politica economica e ogni normativa o politica del diritto che guardi all’interagire di economia finanziaria e complessiva economia di un qualsiasi sistema <paese>. Valgono le indicazioni offerte da qualsiasi manuale di economia politica.


    Guadagni di portafoglio realizzati dall’ investitore <famiglie> spingono verso l’alto la curva dei consumi, accrescendo la domanda dei beni e dei servizi offerti dai diversi settori dell'economia reale. Ma non tutto il surplus delle famiglie diventerà consumi diventando invece per molta parte nuovo risparmio da investire che origina altri flussi finanziari. Da essi nuove risorse a disposizione dei soggetti in deficit del settore pubblico o a disposizione delle imprese del settore privato per un impiego in attività produttive. E perciò crescita economica e complessivi incrementi della ricchezza di un sistema <paese>, ulteriori accrescimenti delle grandezze monetarie che possono ancora diventare spesa per consumi ma anche nuovo risparmio da allocare, secondo la naturale dinamica e il modello di un andamento circolare del reddito ormai infinite volte documentato. Da ciò il grande rilievo della regolamentazione giuridica delle attività e dei mercati che operano come congegni di economia finanziaria essendo poi imperative le disposizioni delle norme di costituzione economica.


    E segnatamente la disposizione del primo comma dell’art. 47 che imperativamente indica il risparmiatore (e perciò con ogni evidenza il risparmiatore <famiglie>) come soggetto sociale meritevole di protezione, dovendosi tutelare il risparmio <in tutte le sue forme> ma tanto più quando si tratti di un suo investimento con le elevate soglie di rischio dell‘ investimento in financial products. I risultati da conseguire risultano di immediata evidenza. Sia programmi generali di politica economica che policies di settore, e perciò qualsiasi politica del diritto necessariamente condividono infatti l' intera serie degli obiettivi con la dovuta evidenza segnalati dalle norme del Tuf, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo 58 del febbraio 1998. E si leggano in modo particolare le norme di programma degli artt. 5, 63 e 91. Ma numerose altre occorre leggere con la medesima attenzione. Anche quando le loro enunciazioni di principio sono diversamente formulate sempre le norme del Tuf domandano infatti risultati di efficienza del mercato dei capitali, e più in generale risultati di <buon funzionamento> e di <competitività> del <sistema finanziario> complessivamente considerato.


    Con la medesima forza si domandano garanzie di sua <stabilità> , sana e prudente gestione delle risorse consegnate alla financial industry cosi' come trasparenza e correttezza dell’agire di mercato. Sia pure con la inevitabile indeterminatezza di tutte le norme di programma già queste disposizioni di principio configurano un ordinamento di materia che se persegue finalità ancora più generali ha un suo obbligato punto di sintesi nella domanda di tutela degli investitori ripetuta da norme che anche a loro tutela presentano sicuri caratteri di imperativita'. Anche a <tutela degli investitori> si domandano stabilità finanziaria e perciò prevenzione dei fattori di crisi e dei fenomeni di insolvenza che rischiano di originare disastri di sistema. <Tutela> degli investitori e' parola che in ogni caso acquista un significato utile soltanto quando trova riscontro nell’osservanza di regole di correttezza dell’agire di mercato che a loro difesa si aggiungano a quante già prescrive la regola di <sana e prudente gestione> di qualsiasi valore patrimoniale consegnato all’industria dei servizi finanziari. E la trasparenza di soggetti e attività e' fattore decisivo per valutare la soglia di affidabilità dei singoli comparti di un qualsiasi mercato.


    Dovunque esista evoluta economia dei tempi del capitalismo maturo la disciplina della financial economy si conforma al modello di un ordinamento di materia dove soggetti <emittenti> strumenti finanziari, imprese di intermediazione mobiliare,investitori e mercati operano in regime di diritto privato, essendo esclusa una impensabile direzione pubblica di attività che (anche quando a operare sono soggetti pubblici) ne seguono necessariamente le regole. E a garantirne l’osservanza provvedono autorità di vigilanza sempre e dovunque per principio lontane da qualsiasi legittimazione ad altro che non sia appunto pura e semplice funzione di garanzia dell’osservanza di regole. Ne derivano invariabilmente un assetto e ordinamenti che in tempi di capitalismo maturo non conoscono praticabili alternative di modello. Ma clamorose vicende degli anni recenti che a veder bene non si possono considerare soltanto una inquietante successione di episodi di <fallimento> del mercato dovevano documentare la stringente necessità di integrare le normative in vigore con interventi riformatori di segno molto forte, davvero all’altezza di fenomeni devianti a grande dimensione che talvolta presentano tutti i caratteri e rischiano le disastrose conseguenze di una autentica crisi di sistema.


    Interventi normativi di riforma dell’ esistente che nel caso italiano come si sa sono adesso in corso di molto discussa e tormentata elaborazione. Non manca la progettazione di discipline certamente capaci di corrispondere alle attese ma è politica del diritto ancora alla ricerca del consenso necessario per passare dal progetto alla sua realizzazione mediante un compatto insieme di disposizioni che comunque saranno davvero vincenti soltanto se congegnate a misura di quanto ormai caratterizza per intero l ‘universo di una financial economy dove non esistono più geografia di confini nazionali né fattori di contrasto all’operare in tempo reale. Né certamente occorre enfasi di discorso su quanto con grande evidenza e in modo più forte per l’economia finanziaria consegue all’intersecarsi di <globalizzazione> e rivoluzione telematica. Non ogni settore dell’economia è davvero <globale> ma lo è ogni suo settore dove oggetto della attività e delle transazioni sono beni immateriali. Perciò massimamente lo è la financial economy che commercia in via esclusiva aspettative, contratti, valori economici da contabilizzare. E a tutto questo si aggiungono i mezzi di interlocuzione telematica che sconvolgono l‘assetto e l ‘ordine tradizionale dell’operare di mercato finanziario perchè dovunque e quasi per intero ormai si opera in tempo reale e in modo virtuale.


    Considerato lo scenario che ormai caratterizza per intero l’economia finanziaria di di inizio secolo sarà chiaro quale sia la necessità di una organizzazione delle funzioni di pubblica vigilanza davvero all’altezza di crescenti problemi di ordinato e corretto svolgimento delle attività mercantili così come di adeguata tutela degli investitori. Si pensi allo spazio ancora aperto alla movimentazione di black money e alle operazioni di <riciclaggio> di denaro <sporco>. Si pensi alla questione degli off shores, i mercati finanziari fortemente caratterizzati da normative e modalità di vigilanza che consentono di operare secondo le regole di un regime societario e fiscale assai permissivo con gli esiti perversi ancora di recente denunciati. E come dimostrano clamorose vicende del caso italiano anche in questa prospettiva di analisi una volta ancora si pone in modo particolare la questione delle garanzie di tutela degli investitori <risparmiatore>. Più che aggiungere discorsi agli ormai numerosi discorsi su quanto si consiglia al legislatore impegnato nel disegno di riforma delle discipline del Tuf (e del Tub, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del settembre 1993) è allora utile una riflessione che consideri le esperienze maturate altrove meritando sicuramente attenzione quanto è rilevante novità del diritto francese in forza della Loi de sécurité financière dell’agosto 2003.


    E più che involuti discorsi di introduzione alla analisi di un materiale normativo assai complesso, per fare chiarezza e avviare una discussione davvero utile sarà bene trascrivere quanto si è precisato in un Rapport d’information presentato ad una Session extraordinaire del Senato a luglio del 2004, ricordandosi che <la loi de sécurité financière (...) promulguée le 1er août 2003 (...) traite cinq thèmes principaux, répartis en trois titres: la création de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la réforme du démarchage bancaire et financier et la création d'un statut pour les conseillers en investissements financiers, la modernisation du régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de divers instruments de financement, la réforme du contrôle légal des comptes, et enfin des mesures touchant au droit des sociétés et au renforcement du gouvernement d'entreprise>. Da ciò la estrema complessità del materiale normativo e il carattere <transversal> di una disciplina di <sécurité financière qui doit concerner les opérateurs professionnels comme les particuliers>, a veder bene già essendo assai problematica la nozione stessa di sécurité financière che con ogni evidenza rinvia comunque ai fattori di rischio sempre dominanti la materia finanziaria.


    Fattori di rischio a molte dimensioni se vero che rischio systémique, politique et géographique, technologique, de marché, de fraude, de contrepartie ou de défaut, de réputation, de documentation (e altri ancora) nel caso francese (ma naturalmente ovunque) impegnano il legislatore dei mercati finanziari alla codificazione di regole che per quanto è possibile offrano strumenti di maîtrise et couverture des risques liés à l'activité économique et financière. Operando in questa direzione la legge dell’agosto 2003 persegue finalità in linea con la politica del diritto attivata a luglio del 2002 dal legislatore nord-americano del Sarbanes-Oxley Act essendo certamente utile una comparazione di quanto è convergente strategia di intervento per assicurare un miglior regime di governo delle imprese e del loro controllo contabile. E allo stesso modo assai utile sarebbe un confronto di normative esteso alla quarta Finanzmarktförderungsgesetz (che a far data dal 2002 ha così fortemente innovato il diritto tedesco dei mercati finanziari) oltre che ai recenti svolgimenti dell’ordinamento inglese,adesso caratterizzato in modo particolare da ruolo di law making svolto dalla Financial Services Authority. Ma la loi de sécurité financière ha una sua particolare identità che consiglia separata considerazione.


    Nel più ampio contesto delle normative che dagli ultimi anni Novanta ad oggi hanno concorso alla modernisation du droit financier, muovendo dalla evidente necessità di restaurer la confiance au sein du secteur financier (anche nel caso francese fortemente pregiudicata dai fenomeni di <fallimento> del mercato che non sarà davvero necessario ricordare ancora una volta), la legge dell’agosto 2003 ha infatti provveduto mediante quello che si è definito e doveva in certa misura essere un remodelage del sistema normativo oltre che delle funzioni di pubblica vigilanza sul mercato mobiliare. Le motivazioni dell’intervento legislativo sono utilmente riassunte da quanti scrivono che <le Parlement français a adopté le 17 juillet 2003 la Loi sur la Sécurité Financière (LSF) pour répondre à la crise de confiance des investisseurs néée Outre-Atlantique avec les affaires Enron et Worldcom et relayée en France par des affaires comme Vivendi>. E davvero si tratta <d'un texte solidement charpenté, scindé en trois titres> tutti caratterizzati da disposizioni di sicuro rilievo.


    Un primo titolo della legge provvede a Modernisation des autorités de contrôle, création de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), surveillance des analystes financiers soumis au contrôle de l'AMF, un suo secondo titolo aggrega normative di Sécurité des actionnaires et des épargnants che si caratterizzano per un contenuto fortemente innovativo, così come il terzo titolo della legge stabilisce assai importanti regole di Modernisation du contrôle légal des comptes et renforcement de la transparence, con la costituzione di un Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (in via breve HCCC) chiamato ad esercitare <une tutelle publique plus directe sur les auditeurs légaux> (di modo che <les commissaires aux comptes voient leur rôle renforcé et doivent donner des gages plus solides de leur indépendance>, così da offrire a investitori e mercato <une information plus développée et plus pertinente>) . E se è vero che si è stabilito di svolgere una riflessione che riguardi in modo particolare le forme e le istituzioni di vigilanza, sarà tuttavia pur sempre necessario integrare i materiali di riferimento almeno con una indicazione di quanto la Loi sur la Sécurité Financière stabilisce in materia societaria, les sociétés anonymes, et a fortiori les sociétés cotées operando sul mercato finanziario nella posizione protagonista che anche il legislatore francese ha ritenuto di dover particolarmente considerare.


    Il mercato dei valori mobiliari naturalmente non è soltanto mercato azionario. E se molto rileva la disciplina dei soggetti <emittenti> allo stesso modo massimamente rileva la disciplina delle attività delle imprese di intermediazione mobiliare. Da ciò una domanda e norme di tutela degli investitori che non si circoscrivono all’ambito dell’ investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. E già si sono segnalate la réforme du démarchage bancaire et financier et la création d'un statut pour les conseillers en investissements financiers così come la modernisation du régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de divers instruments de financement .Ma una volta stabilito che tuttavia non sono pensabili strategie di intervento capaci di risposta à la crise de confiance des investisseurs se non si provvede a restaurer la confiance entre les actionnaires et les dirigeants delle società presenti sul mercato della raccolta di capitale di rischio, la loi de sécurité financière doveva necessariamente provvedere ad una miglior regolamentazione del governo societario che in notevole parte offre indicazioni di sicuro rilievo anche al legislatore italiano, adesso impegnato in una tormentata elaborazione di nuove discipline di mercato finanziario che non dovrebbero essere riforma per frammenti secondo una perversa propensione allo <stralcio> e al legiferare per frammenti là dove occorre invece organicità di disegno e completezza di apparati normativi.


    Come si è già da più parti osservato, la legge francese dell’agosto 2003 <introduit dans le droit des sociétés une série de dispositions sur la transparence dans la prise de décisions, la qualité de l'information> e segnatamente in materia di gouvernement des entreprises. Alle società di capitali sociétés anonymes, e tanto più alle società con azioni quotate in mercati regolamentati si domanda di attivare procedimenti di adeguata formalizzazione delle loro modalità di fonctionnement interne, al riguardo essendo stabilito che un rapport annuel predisposto sous le contrôle du commissaire aux comptes provvederà alla dovuta informazione di azionisti e mercato. Agli amministratori delle indicate società si domanda poi completezza di informazione, perciò maggiori garanzie di trasparenza quanto alle loro attività di gestione degli affari sociali ma anche quanto alle loro personali operazioni in titoli della società amministrata. E se molto altro ancora si dovrebbe aggiungere per una esauriente ricognizione di campo (in queste pagine naturamente impossibile) sarà comunque utile indicare argomenti che nel corso del seminario certamente affrontare. Si pensi alle questioni relative all’operare delle società di rating, che mi limito a richiamare in via breve rinviando alla discussione in corso sia in ambiente inglese e nord-americano che in Germania (ma a veder bene anche altrove e finalmente adesso anche nel caso italiano).


    Discussione che serve a fare chiarezza su ciò che è carattere particolare dell’operato delle agenzie di rating, perché già per l’oggetto le loro valutazioni di ordine prospettico sono cosa diversa dalle valutazioni che competono agli organi di controllo <interni> all’impresa, dalle pure e semplici valutazioni di genere contabile e di bilancio riservate alle società di revisione e da quante costituiscono materia delle funzioni di vigilanza delle authorities del pubblico controllo. E se non sarà necessario ricordare in che misura il giudizio delle società di rating esercita influenza sulle decisioni di portafoglio delle investitori occorre ancora una volta rilevare come spesso accada che le valutazioni attese dalle agenzie di rating e dovute <a garanzia del mercato non precedano> ma invece <seguano l’emergere di situazioni di di crisi finanziaria dell’impresa>,così che il suo <declassamento> risulta <tardivo> perché <l’abbassamento del rating si ha quando il danno degli investitori è già cosa fatta>. Anche da ciò una serie di problemi che non possono più consegnarsi a poco concludenti discorsi di teoria generale dei mercati esistendo invece con ogni evidenza una questione di regole. Allo stesso modo ne occorrono per la attività degli analisti finanziari che considerando con altro metodo le <realtà aziendali> svolgono anch’essi un ruolo utile essendo tuttavia da più parti domandata una loro necessaria regolamentazione.


    Perciò molto interessa l’orientamento espresso con le disposizioni di una legge di sécurité financière che aggiunge alle competenze della autorità di pubblica vigilanza funzioni di surveillance des agences de notation, essendo previsto che appunto quanto alle società di rating il Rapporto annuale dell’AMF riferisca con riguardo alle attività svolte, alle regole di deontologia professionale e al grado di trasparenza dei metodi impiegati nello svolgimento delle operazioni di rating dovendosi documentare anche l’<impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers>. Quanto alla posizione di mercato degli analisti finanziari, se naturalmente è impensabile che si possano transformer les analystes financiers en fonctionnaires dépendant d'une autorité garante de la qualité de leurs travaux, va considerato che la legge dell’agosto 2003 tuttavia stabilisce che l'Autorité des marchés financiers contrôlera les règles déontologiques da osservarsi nello svolgimento della loro attività, essendo stabilito che adesso placés sous le contrôle dell'Autorità di pubblica vigilanza les cabinets d'analyse (...) devront conserver pendant trois ans leurs «documents préparatoires ». E gli specialisti di materia avvertono che in via di normazione secondaria nulla impedisce all‘AMF di prescrivere obbligo di analyse financière indépendante pour toute introduction en Bourse ou émission d'actions nouvelles.


    Quanto infine alle forme e ai mezzi di tutela giurisdizionale degli investitori <risparmiatore> è sempre consigliabile una matura riflessione sulle progettazioni di una politica del diritto che derivi strumenti dalla esperienza nord-americana della class action di continuo evocata ma in realtà poco conosciuta, occorrendo valutare in qual misura il suo impiego offra spazio ad un contenzioso che spesso comporta costi sistemici ben maggiori dei positivi risultati di investor protection, tanto che in ambiente nord-americano molto accesa come si sa è adesso la discussione (e molto avanzata la iniziativa di riforme legislative) per una diversa regolazione delle actions pure necessarie a tutela dell’interesse collettivo dei risparmiatori. Per ciò che riguarda il diritto francese alla domanda se vero che <un puissant lobbying s'est développé contre l'introduction en droit français d'une procédure de class action à l'américaine> comunque si è puntualmente risposto che comunque <rien n'empêche légalement les avocats français de prévoir, comme leurs confrères américains, des honoraires uniquement variables, en pourcentage des indemnités obtenues> precisandosi poi che le nuove normative ben prevedono <qu'une association d'actionnaires minoritaires agréée, ayant au moins 200 adhérents et six mois d'ancienneté, pourra être autorisée, par une ordonnance de référé, à faire de la publicité pour collecter des mandats auprès des actionnaires> così da provvedere alla tutela giurisdizionale del loro collettivo interesse.


    Anche da ciò il significativo rilievo di una riforma del diritto dei mercati mobiliari che se certamente n'est pas une révolution segna pur sempre una consistente svolta di sistema con evidenza ancor maggiore documentata dalle disposizioni di regime della pubblica vigilanza. E per la così incidente questione del regime delle attività di revisione contabile sono certamente utili le indicazioni che (anche nel caso italiano) si possono derivare dalla radicale riforma operata in materia di contrôle légal des comptes mediante la prefigurazione di una autorità di vigilanza estranea alla professione qual è adesso l’Haut conseil du commissariat aux comptes, reso titolare dei poteri che occorrono per codificare principi di garanzia di indipendenza nello svolgimento della attività così come divieti del cumulo di funzioni di controllo e prestazioni di consulenza, insieme con règles strictes de renouvellement et de rotation des commissaires personnes physiques dans les groupements faisant appel public à l'épargne. E più dei discorsi divaganti ancora una volta offrono sicuri riferimenti alla discussione da svolgere i richiami di genere puntuale ai contenuti della nuova normativa che in via di prima approssimazione qui semplicemente si trascrivono.


    Seguendo una apprezzabile linea di politica de diritto <la loi de sécurité financière met en œuvre une régulation de la profession partagée entre les pouvoirs publics et les commissaires aux comptes> assegnando all‘ Haut conseil du commissariat aux comptes per così dire un triple rôle de contrôle, de réflexion et de discipline. In punto di controllo all’Alto Commissariato si domanda di assicurare insieme a molto altro <la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (…) de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes (…)>. Sua mission de réflexion insieme a molto altro è la definizione degli orientamenti generali e del cadre spécifique des contrôles. Sua missione di genere disciplinare è l’operare come instance d'appel des chambres régionales appunto per quanto riguardi la discipline des commissaires aux comptes. E si è previsto che un codice deontologico approuvé par décret provveda a stabilire quali <liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes si devono ritenere incompatibles avec l'exercice de celle-ci> essendo comunque disposto che <le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle>.


    Da tutto questo un nuovo ordinamento di settore che se inscrive la riforma delle discipline di vigilanza in un più generale contesto di complessiva riforma del regime normativo di ampia parte dell’ economia finanziaria ha poi un suo deciso punto di forza appunto nella configurazione di un nuovo assetto delle funzioni generali di pubblico controllo. Diventa infatti operante una Autorité des marchés financiers ( l’AMF) in modo unitario resa titolare delle competenze regolamentari e di controllo derivate dalla aggregazione dei poteri e delle responsabilità per il passato appartenenti al ruolo istituzionale della Commission des Opérations de Bourse (la COB), del Conseil des Marchés Financiers (il CMF) e del Conseil de Discipline de la Gestion Financière (il CDGF) (dovendosi leggere con attenzione anche quanto ha disposto il decreto 2003-1109 del novembre 2003 per una ulteriore definizione di assetto e posizione istituzionale dell AMF). Autorità amministrativa indipendente che ha lo statuto normativo della personnalité morale, anche la nuova Autorité des marchés financiers ha ricevuto in attribuzione trois missions, e perciò sia la generale tutela del pubblico risparmio sia la particolare garanzia della dovuta information des investisseurs sia infine la finalità di assicurare le bon fonctionnement des marchés.


    Competenze e missioni della nuova autorità di vigilanza contestualmente integrate dalla necessaria strumentazione di poteri considerato che (come a suo tempo ha ricordato Michel Prada presidente dell’AMF) là dove domanda <de protéger l’épargne, veiller à la qualité de l’information financière et surveiller le bon fonctionnement du marché> la legge del 2003 conferisce <le pouvoir de fixer des règles, de délivrer des autorisations et des visas, de faire des contrôles, de faire des enquêtes et de prononcer des sanctions>, e perciò quanto occorre per assicurare consistenza reale al disegno legislativo di un pubblico controllo a misura delle necessità di mercati mobiliari a crescente soglia di complessità. Mercati (dovunque ) fortemente connotati dal rischio di prassi mercantili dell’industria dei servizi finanziari pericolosamente lontane dalla dovute garanzie tutela degli investitori. E (dovunque) alla ricerca delle regole di efficienza e di bon fonctionnement capaci di assicurare agli operatori nazionali la capacità competitiva ormai indispensabile per partecipare in modo vincente ad una competizione sovranazionale tra mercati che non conosce più alcun limite di confini geografici.


    In tempi di evoluto capitalismo di mercato perciò (dovunque) occorrono norme e istituzioni (ma anche prassi operative) capaci di conseguire contestualmente i risultati che sia pure in via breve sarà bene precisare ancora una volta uscendo dall’indistinto di molti discorsi divaganti. Risultati di stabilità del sistema complessivamente considerato e risultati di stabilità microeconomica dei singoli (soggetti e) comparti dell’industria dei servizi finanziari. Risultati di trasparenza e di correttezza nell’agire delle imprese di intermediazione mobiliare. Risultati di efficienza dei mercati considerato che mercati inefficienti (non sono competitivi e) trasferiscono costi in eccesso al portafoglio degli investitori. Infine risultati di integrità della economia finanziaria dove sono (i fenomeni di criminalità economica e di black finance e comunque) comportamenti mercantili gravemente devianti che invariabilmente colpiscono gli investitori <risparmiatore> più di ogni altro. Quando poi in modo particolare si guarda a risultati di incremento delle garanzie di tutela del risparmiatore diventa immediatamente percepibile in qual misura occorrono garanzie di effettività del principio di concorrenza perché soltanto la concorrenza tra imprese che offrono strumenti e servizi finanziari assicura agli investitori la miglior organizzazione del portafoglio finanziario al miglior prezzo.


    E se a fronte di tutto questo naturalmente molto occorreva aggiungere ad una riforma di regime della pubblica vigilanza sarà tuttavia chiaro che già la razionale e incisiva regolazione delle sue modalità di svolgimento è fattore del maggior rilievo. A ciò il legislatore francese ha provveduto con la segnalata aggregazione dei poteri e delle responsabilità per il passato appartenenti al ruolo istituzionale di diverse autorità di vigilanza che si assegnano invece ad una autorité financière unique caratterizzata da un statut inédit e da un assetto organizzativo che merita attenta considerazione. Una volta stabilito che alla nuova Autorità di vigilanza unique competono pouvoirs de sanction et d'injonction propres, si è infatti privilegiato un modello organizzativo che prevede compresenza di un suo organo collegiale reso titolare delle già segnalate missioni assurant une représentation équilibrée des représentants d'autorité publique et des professionnels e di una del tutto separata e distinta Commission des sanctions. Una disciplina di regolamento generale homologué par le ministre de l'économie è chiamata a stabilire in modo circostanziato droits et obligations des acteurs financiers così come fonctionnement des marchés et des instruments financiers e quant’altro occorra ad un ordinato ed efficiente operare del sistema.


    Né sarà il caso di ricordare in che misura una disciplina di vigilanza dei mercati mobiliari è sempre e dovunque per grande parte normativa di fonte e di genere regolamentare, nel caso francese espressamente intesa appunto a stabilire regole di precisazione delle modalità di fonctionnement des marchés ma anche a disciplinare la materia degli strumenti finanziari e della occorrente informazione délivrée au public sur les instruments financiers dovendosi infine provvedere a quanto è necessario in punto di controllo delle operazioni di mercato. E se la posizione di autonomia e di indépendance dell’AMF è pura e semplice conferma di quanto era carattere condiviso dalle autorités de régulation avviate ad operatività nel corso degli anni Novanta, il contestuale riconoscimento di una soggettività giuridica nella forma della personnalité morale molto rileva sia in punto di affectation directe delle risorse finanziarie prélevées sur les opérations et les acteurs financiers sia in punto di legittimazione dell’AMF alla costituzione di parte civile davanti al giudice penale. Già si è poi osservato che l’autonomia finanziaria e la posizione di indipendenza dell’AMF trovano poi positivo riscontro nella estensione (e nella razionale organizzazione) dei suoi poteri sanzionatori, auspicandosi una interpretazione in senso forte del pouvoir de sanction che per opinione di molti in passato la Cob aveva esercitato in misura assai contenuta.


    Come si avvertito opera una Commission des sanctions composta da dodici membri distincts des membres du College (...) qui a l'exclusivité du pouvoir in tale materia. E (anche nelle sedi parlamentari) si è insistito sulla <impérieuse necessité di assurer la crédibilité de la fonction parajurisditionelle>. Cosa che rendeva indispensabile sia la predisposizione di rigorose discipline di procedimento in osservanza dei principes di garanzia des droits de la défense e del procès équitable, una decisa separazione delle phases d'instruction et de sanction ma al tempo stesso un sensibile renforcement delle misure sanzionatorie. Naturalmente lo spazio aperto alla funzione parajurisditionelle della Autorità di pubblica vigilanza non ha mancato di diventare anche spazio aperto a contrastanti valutazioni sul punto di confine da stabilire per una attività di amministrazione che (a molti) sembra esposta al rischio di occupazione dei poteri e delle responsabilità che competono alla autorità giudiziaria. Ma stabilire quel punto di confine non è impossibile e la distinzione di ruolo e attribuzioni tra un College e una separata Commission des sanctions offre sicuramente indicazioni di rilievo (che anche nel caso italiano il legislatore dovrebbe seriamente considerare).


    Altre sicuramente ne offre in linea generale l’avvio ad operatività di una Autorité des marchés financiers che molto innova In tempi segnati da una visibile crise de confiance sur l'information financière, da ricorrenti interrogativi sulle modalità del contrôle des comptes e più in generale da una diffusa défiance à l'égard des milieux financier, la innovazione di sistema costituita. Ma va anche segnalata la posizione di quanti osservano che se era certamente intenzione del legislatore riformare l’ordinamento dei mercati mobiliare mediante una normativa di vigilanza nel segno di una maggior accountability e di una più evoluta politica del diritto a veder bene le disposizioni della riforma dell’agosto 2003 tuttavia non si allontanano da un tradizionale modello di regolamentazione che sembra di dover criticamente discutere guardando a quanto è stata invece recente esperienza di altri paesi e altri mercati finanziari. Il legislatore francese ha infatti limitato la sua strategia istituzionale alla aggregazione delle funzioni di pubblica vigilanza all’interno di singoli settori dell’economia finanziaria (sia così congegnando la CCAMIP del comparto assicurativo sia) disponendo la concentrazione delle attribuzioni della Cob e delle altre autorità preesistenti nell'AMF per ciò che interessa invece il comparto dei mercati mobiliari, senza tuttavia spingersi più avanti in direzione di un single regulator dell’economia finanziaria.


    Cosa che ha offerto materia a ricorrenti obiezioni di quanti al modello organizzativo della pubblica vigilanza privilegiato dal legislatore nazionale dichiarano preferibile il modello del <regolatore unico> condiviso da Germania, Gran Bretagna e altri paesi rappresentativi della tendenza a fusionner les autorités boursières et bancaires, ou bien les autorités financières et celles en charge des assurances. E si osserva che l’emergere di un modello di autorités per così dire transsectorielles ha precise motivazioni nella considerazione che nell’economia finanziaria di inizio secolo possono darsi (crescenti) fattori di multiplication des risques systémiques, qui peuvent se propager des produits financiers vers les produits bancaires et/ou les produits d'assurance. Da ciò la dichiarata preferenza per la politica del diritto dei legislatori che provvedono ad una organizzazione delle funzioni di vigilanza (non per settori di mercato ma invece) per riferimento appunto alla nature du risque caratterizzante le vicende di mercato. Politica del diritto diventata legge nel caso inglese e nel caso tedesco (ma anche altrove dal gennaio del 2004 in Belgio operando una CBFA autorité de controle unique du secteur financier). Si praticano discipline di pubblica vigilanza sul modello del <regolatore unico> che in via breve sarà utile richiamare.


    Si pensi all’inglese Financial Services Authority (in via breve, FSA) che si configura come l’ independent organisation resa titolare di poteri (e di responsabilità istituzionali) di regolazione dell’intero universo dei financial services in the UK. Più precisamente è sua missione garantire che il mercato finanziario si svolga secondo regole di efficienza, orderly e perciò osservando appunto le dovute regole d’ordine al tempo stesso dovendosi assicurare la necessaria tutela degli investitori che devono essere properly informed and appropriately protected. E tutto questo nella misura occorrente per garantire all’ UK’s financial marketplace reputazione e riconosciuta affidabilità. Istituita by government la FSA ha precise responsabilità istituzionali nei confronti delle autorità di governo essendo accountable to the Treasury and ultimately to Parliament for its own performance ma a è pur sempre autorità amministrativa indipendente resa titolare di poteri e competenze che sono davvero a grandi dimensioni. La Financial Services Authority aggrega infatti competenze e poteri a valere per il complessivo insieme dei mercati di servizio finanziario e delle imprese di intermediazione che in essi operano.


    Al riguardo occorre precisare che la FSA è single statutory regulator e autorità responsible for the authorisation and supervision delle attività di impresa con una progressiva estensione di campo che va dal deposit taking, alle attività delle imprese assicurative e al comparto dell’ investiment business (ma in futuro saranno di sua competenza anche le regolazioni in materia di mortgage lending, mortgage advice e general insurance advice). Parte delle competenze della Fsa sono poi consistenti attribuzioni di law making dovendosi considerare che la FSA è fonte di normative regolatrici dell’agire di mercato, così come ancora la FSA è organismo legittimato al take action against in caso di inosservanza di disposizioni inderogabili, non essendo esclusa la eventualità che all’agire deviante consegua un obbligo delle imprese di intermediazione alla compensation degli investitori che ne sono pregiudicati. In ogni caso è ricorrente considerazione che the FSA’s role extends far beyond routine supervision of firms and the maintenance and renewal of the regulatory regime itself, essendo assai rilevanti le funzioni che all’FSA si sono assegnate quanto alla prevenzione di financial crimes e market abuses. La stessa FSA avverte infine che quanti desiderano rappresentarne la posizione istituzionale in a concise way possono senz’altro indicarla sia come the ‘independent financial watchdog’ attivo a tutela del pubblico risparmio sia come the ‘chief City regulator’ for City and business audiences.


    Ha prevalso il modello del regolatore <unico> che con le medesime motivazioni di politica del diritto si ritrova adesso nell’ordinamento tedesco, dove l‘assetto organizzativo delle funzioni di vigilanza assegnate al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht costituisce esito di uno svolgimento del complessivo regime dell’ economia finanziaria che ha il suo punto di svolta a maggio del 2002 con la attivazione di Bafin, il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht originato dalle innovative disposizioni della Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz - FinDAG) . dell’ aprile 2002. Si è operato mediante la incorporazione o meglio la di Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe), della Bundesaufsichtsämt für das Kreditwesen (BAKred) e della Versicherungswesen (BAV) appunto del comparto assicurativo nel Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (in via breve BaFin) che ne aggrega e assume le fino ad allora separate attribuzioni di settore. Da ciò il modello unitario di organizzazione delle funzioni di pubblica vigilanza assegnate in competenza a Bafin, autorità amministrativa indipendente operante sul modello di una einheitliche staatliche Allfinanzaufsicht über Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen und den Wertpapierhandel.


    Alla discussione che seguirà il compito di spingere più avanti il confronto tra gli orientamenti di politica del diritto diventati norme in diritto inglese, in diritto tedesco (e in numerosi altri ordinamenti di mercato finanziario) e il modello di pubblica vigilanza invece privilegiato dalla legge francese dell‘agosto 2003,secondo una linea di tendenza che a tutt’oggi caratterizza anche il caso italiano (e la significativa esperienza del diritto spagnolo dei mercati mobiliari, dove già una legge del 1988 aveva operato profunda reforma de este segmento del sistema financiero provvedendo al regime e alla attivazione della CNMV,la Comisión Nacional del Mercado de Valores quale organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos). Una analisi in prospettiva di comparazione comunque delinea con chiarezza uno scenario di insieme che sarà bene considerare con la dovuta attenzione. Diversi quanto si è constatato (e quanto emerge con evidenza anche maggiore dalla approfondita ricognizione di orientamenti che in queste pagine tuttavia non era possibile svolgere) i modelli normativi che si sono variamente praticati nel contesto europeo trovano il loro comune punto di sintesi in una policy ovunque condivisa. Ovunque risulta infatti esclusa qualsiasi normativa di impensabile direzione o invadenza pubblica dello spazio che compete alle libertà organizzative e negoziali dei privati operanti sul mercato finanziario.


    E’ invece privilegiato il rigore delle regole da osservare per uno svolgimento delle loro attività nel segno di garanzie di trasparenza e correttezza. Regole che derivano forza e giuridica efficacia dalle innovazioni di sistema dovute a norme di prevenzione e di reazione ai comportamenti devianti rese maggiormente incisive da disposizioni che si tratti di misure amministrative o di pene correlate a fattispecie di reato configurano un severo regime di genere sanzionatori. Egualmente condivisa (e sicuramente da condividere) una strategia del pubblico controllo dichiaratamente intesa a promuovere una crescente integrazione sovranazionale delle competenze delle autorità di vigilanza chiamate alla cooperazione davvero indispensabile in tempi di così prevalente dimensione sovranazionale delle attività di mercato finanziario. E senza esagerare il rilievo che valutazioni in prospettiva di comparazione possono presentare per il legislatore nel caso italiano adesso impegnato in un difficile processo di elaborazione di una organica riforma dell’ordinamento di mercato finanziario, una speciale attenzione a questa policy ovunque condivisa è davvero consigliabile, dovendosi considerare che insieme a molto altro globalisation dell’economia finanziaria significa inevitabilmente prassi mercatili nel segno delle interferenze e della coesistenza tra le diverse legislazioni di ognuno dei sistemi <paese> partecipanti alla dinamica di mercati anche nel contesto europeo ormai quasi per intero sovranazionali.



(*) Queste pagine trascrivono una parte dell’intervento di apertura di un <seminario per la didattica> organizzato nell’ambito del corso di Diritto dei mercati finanziari che si svolge alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma <La Sapienza>.