Le obbligazioni pubbliche rimangono di competenza del giudice
amministrativo
(CDS 6489/2004)
LEONARDO SALVEMINI
Il consiglio di Stato riporta chiarezza in materia di servizi pubblici ed interpreta la sentenza 204 / 2004 della Corte Costituzionale che ha di fatto creato un notevole “ scompiglio giuridico” in tema di giurisdizione esclusiva .
La sezione IV, con la sentenza del 05.10.2004 n. 6489, interpreta ed applica la
sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004 in materia di giurisdizione
esclusiva amministrativa relativamente ai Servizi pubblici.
Il supremo collegio giurisdizionale amministrativo, ha affermato che “ in
materia di servizi pubblici, per verificare la sussistenza della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo occorre verificare da un lato l'inerenza
della controversia all'ambito dei pubblici servizi e dall'altro il
coinvolgimento, nella materia, della pubblica amministrazione nell'esercizio di
un potere autoritativo” .
La sentenza 204, viene quindi ripresa nel contesto di un ricorso con il quale si
è impugnata una determinazione regionale in tema di omessa erogazione, da parte
della Regione, dei mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati per i
contratti di servizio relativi ai servizi minimi di trasporto extraurbani ed
interregionali.
Il consiglio di Stato interviene ad annullare la sentenza del TAR Veneto che
aveva declinato la propria giurisdizione in ordine alla impugnazione della
determinazione regionale n. 5626 del 30 dicembre 2002 in tema di omessa
erogazione, da parte della Regione, dei mezzi finanziari a copertura dei costi
sopportati per l'anno 2001 per i contratti di servizio relativi ai servizi
minimi di trasporto extraurbani ed interregionali.
La questione di diritto sottoposta all'esame della Sezione attiene, da un lato,
alla configurabilità o meno della giurisdizione del giudice amministrativo sulla
controversia.
Si controverte, quindi, sulla omessa erogazione alla Provincia di Venezia, per
l'anno 2001, da parte della Regione Veneto, dei mezzi finanziari necessari per
coprire i costi dei contratti di servizio stipulati dalla stessa Provincia per
assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico locale.
Nessuno dei ricorrenti o resistenti, contesta la natura di "servizio pubblico"
del precitato servizio di trasporto pubblico locale; mentre si disputa, invece,
sull'attinenza della controversia, nella specie, alla materia dei pubblici
servizi.
Da un punto di vista normativo le linee essenziali, che, a norma dell'art. 16 D.
Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, “ Disposizioni in tema di conferimento alle
Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, i costi dei servizi minimi di trasporto” gli enti locali devono
assicurare, sono a carico del bilancio delle Regioni; in particolare, per quanto
concerne la Regione Veneto, la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 30 -
stabilisce, all'articolo 20, comma 1, che la Regione (d'intesa con le Province
ed i Comuni) determina il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale a carico del bilancio regionale e, all'articolo 32, comma 1, che la
Giunta regionale assegna annualmente agli enti i finanziamenti destinati alla
copertura degli oneri derivanti dai detti contratti di servizio, prevedendo
altresì, all'art. 47, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione della
stessa legge si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo regionale trasporti
alimentato con le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi degli
articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997 e con ricorse proprie della Regione.
Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza impugnata ha declinato la
propria giurisdizione, negando che la fattispecie controversa fosse
riconducibile all'ambito della giurisdizione di legittimità - in ragione
“dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e
individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della
pretesa avanzata” - sia al novero delle controversie relative ai servizi
pubblici, demandate in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo
dall'art. 33 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7, L. 21
luglio 2000, n. 205, vertendosi nella specie in tema di attività giuridiche e
materiali strumentali alla prestazione del servizio pubblico e cioè, in tema di
contrasti tra Amministrazioni pertinenti ai costi per il servizio.
La proposta questione di giurisdizione, trova nuovi elementi di riflessione in
ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, in parte qua,
degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 lettere a) e b) della legge 21
luglio 2000, n. 205. stabilita dalla Corte Cost. n. 204 del 6 luglio 2004.
Il collegio nel richiamare un importante pronuncia della Corte di Cassazione (SS.UU.
6 maggio 2002, n. 6487) ha affermato che “ il principio di cui all’art. 5 c.p.c.
, secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al
momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i
criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata
costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste
tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma
dichiarata illegittima possa essere assunta a criterio di valutazione di
rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità
salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della
decisione “.
Il Collegio, non ritiene di soffermarsi sulle ragioni di critica al pregresso
sistema, adeguatamente illustrate nella detta pronuncia, ciò che rileva, è che
la Corte ha statuito che "la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo" ovvero, attesa la
facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in
sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà, la quale,
tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo.
A questo fine si veda l’art. 11 della legge n. 241 del 1990.
Il parametro di verifica della giurisdizione introdotto dalla Corte investe,
quindi, da un lato, l'inerenza della controversia alla "materia dei pubblici
servizi"; dall'altro, e contestualmente, il coinvolgimento, nella materia, della
"pubblica amministrazione-autorità" nell'esercizio di un potere autoritativo.
Il riferimento alla "materia" era ben presente già nella legislazione precedente
cioè, prima della sentenza della Corte Cost. n. 204 cit. .
L'ambito della "materia" - e, quindi, della giurisdizione - risulta ancorato
all'elemento funzionale, cioè al soddisfacimento diretto di bisogni di interessi
generali.
A questo fine la Corte di Cassazione civile., SS.UU., 30 marzo 2000, n. 71, ha
escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a controversia
inerenti il pagamento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici
effettuate ad Azienda sanitaria locale da parte di Case farmaceutiche.
In un tale contesto vi è anche la sentenza Cass. civ., SS.UU. n. 532 del 3
agosto 2000 che, allo stesso modo, esclude la giurisdizione del giudice
amministrativo in relazione alle convenzioni concluse dal Servizio sanitario
nazionale con medici convenzionati esterni per l'espletamento di prestazioni
sanitarie; analogamente, per l'esclusione di attività strumentali consistenti
nella acquisizione di servizi (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 luglio 2002, n.
10726, in fattispecie concernente attività progettuale svolta da libero
professionista in favore di una A.S.L..).
La giurisprudenza del consiglio di stato, si riferisce alle controversie
relative ad attività istituzionalmente e direttamente finalizzata a soddisfare i
bisogni della collettività, che attribuisce alla cognizione del giudice
amministrativo la erogazione di prestazioni in favore degli utenti e la stessa
gestione del servizio, e non anche le attività strumentali al servizio medesimo,
e cioè quelle che, in quanto "estranee alla diretta finalizzazione del servizio
al pubblico", esulano dalla categoria concettuale del pubblico servizio.
A questo fine si veda la sentenza del Cons. Stato, V Sez., 13 giugno 2003, n.
3346, che esclude dalla detta cognizione le controversie relative a rapporti
funzionali all'espletamento del servizio, nella specie, la nomina degli
amministratori di una società di gestione di servizio pubblico.
Il Consiglio di Stato afferma come la provvista finanziaria è concettualmente
inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa
possibilità di esistenza: pena l'astrattezza della nozione, non può esistere
servizio pubblico se non esiste il correlato finanziamento, donde l'essenzialità
e non la strumentalità di quest'ultimo in ragione della stretta interdipendenza
tra servizio e provvista.
Le ulteriori considerazioni svolte dal CDS portano ad affermare che :
1. si verte nella specie in tema di attribuzione di fondi pubblici in diretta
connessione con il necessitato raggiungimento di finalità di interesse
collettivo;
2. tale erogazione costituisce, da un lato, espressione di autonomia finanziaria
dell'Ente Regione e, dall'altro, esercizio di una funzione amministrativa di
tipo organizzativo-contabile.
In ciò sta l'autoritatività della posizione della Regione che, attraverso il
meccanismo della erogazione dei fondi per il funzionamento del servizio, viene
in definitiva ad incidere unilateralmente sull'impianto organizzativo funzionale
del servizio pubblico di autotrasporto locale.
Il Collegio conclude quindi affermando che “ Dalla compresenza dei presupposti
della inerenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e del
coinvolgimento della "pubblica amministrazione-autorità" deriva la
configurabilità, nella specie, della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.”
Il consiglio di stato, l'inquadra la fattispecie nel novero delle "obbligazioni
pubbliche e quindi definisce che “ Sul piano funzionale, invero, l'obbligazione
pubblica - che inerisce, in particolare, secondo l'elaborazione dottrinale, ad
istituti di politica economica aventi fini di incentivazione (finanziamenti
pubblici, indennizzi, contributi, e così via) - si incardina in un rapporto
obbligatorio che si pone in subordinata ad un procedimento amministrativo, e
quindi attiene a modalità di cura di interessi principalmente pubblici;
l'Amministrazione è titolare di un potere autoritativo nella preminente fase
procedimentale genetica del rapporto e quindi può, con proprie determinazioni
unilaterali, definire modi di essere o vicende successive del rapporto stesso.”
E' ben vero che tale rapporto, pur se conseguenziale nello schema unitario del
procedimento, una volta costituito, segue le sorti dell'ordinario rapporto
obbligatorio, anche sul piano processuale; ma, nel caso di cui sopra, l'incardinamento
della controversia nell'alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva in
materia di pubblici servizi preclude divaricazioni di tutela tra le due fasi del
rapporto pubblicistico.
Di converso, il CDS, afferma che “ alla configurabilità, nella specie, della
giurisdizione esclusiva si perviene anche per altra via cui il Collegio ha
ritenuto di non accedere primariamente in ragione di qualche residuale
perplessità interpretativa derivante da un"apparente" scollamento sul punto tra
premesse concettuali e dispositivo della sentenza della Corte n. 204” .
Infatti, il percorso argomentativo della sentenza n. 204 si sviluppa nella linea
della inscindibile correlazione tra la "materia dei pubblici servizi" e
l'esercizio del "potere autoritativo" da parte della Pubblica amministrazione,
negando validità a "blocchi" precostituiti di materie (nelle quali ben può
essere del tutto assente - sostiene esattamente la Corte - ogni profilo
riconducibile alla Pubblica Amministrazione-Autorità).
A tale parametro ha ritenuto di conformare il proprio esame il Collegio,
pervenendo alla conclusione della esistenza, nella specie, della richiesta
correlazione.
Il dispositivo additivo della sentenza non investe, escludendolo dalla pronuncia
di incostituzionalità, la seconda parte dell'art. 33, comma 1; sì che esso
lascia integra la giurisdizione esclusiva sulle controversie "afferenti alla
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481".
Ciò sulla base - deve ritenersi - di un implicito giudizio di configurabilità,
in detti settori (sempre e in ogni caso) del potere autoritativo
dell'Amministrazione.
Peraltro, il dispositivo additivo della sentenza n. 204 non sembra lasciare
spazio, sul piano della concatenazione letterale, alla introduzione di un canone
esegetico in linea con le ricordate premesse concettuali, registrandosi una
evidente scissione tra il riferimento al profilo autoritativo, contenuto nella
prima parte del dispositivo medesimo, e la mera indicazione (introdotta dal
"nonchè" finale) dei settori di pubblico servizio non incisi dalla pronuncia di
incostituzionalità, e quindi attratti nella giurisdizione esclusiva.
D'altro canto, una interpretazione che non tenesse debito conto anche delle
linee portanti dell'intervento del giudice delle leggi potrebbe sortire
l'effetto di snaturare l'essenza stessa del nuovo assetto delineato dalla
pronuncia in esame.
Date tali premesse, non sembrano fuori luogo le "residue perplessità
interpretative" cui si è fatto cenno.
Quale che sia la soluzione che, meditatamente, si intenda privilegiare, certo è
che, comunque, la odierna controversia non fuoriesce dall'alveo della
giurisdizione amministrativa esclusiva; ed è ciò solo che rileva nella presente
sede giudiziale.
Ed invero, ove si ritenga di aderire alla ricordata interpretazione letterale,
sarebbe la stessa decisione della Corte a radicare ex se, per quanto esposto, la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa la ritenuta
perdurante vigenza dell'art. 33, comma 1, seconda parte, nella originaria
formulazione.
Ove si ritenga, invece, che meriti di essere privilegiata una interpretazione in
linea con le premesse argomentative della Corte, pur nei cennati limiti testuali
del dispositivo, valga il richiamo a quanto enunciato dal Collegio in ordine
alla ravvisabilità nella specie, dell'esercizio del potere autoritativo della
Pubblica Amministrazione (cfr. punto 6.2.).
Di conseguenza, anche per tale via, la odierna controversia in materia di
pubblici servizi di trasporto deve ritenersi devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.