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Pensione supplementare e supplemento di pensione

 

Antonino Sgroi



La pensione supplementare, come noto, è disciplinata dall’art. 5 della legge 12 agosto 1962, il cui originario terzo comma, con effetto dal primo maggio 1968, è stato sostituito dall’art. 12 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
La citata disposizione riconosce all’assicurato che ha diritto alla pensione in un regime esclusivo o sostitutivo dell’assicurazione obbligatoria la facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
L’ambito operativo della disposizione è individuato in situazioni nelle quali il lavoratore non ha interesse a effettuare la ricongiunzione dei vari periodi di assicurazione al fine di fruire di un’unica pensione erogata presso un solo regime, e ciò in quanto o ha raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici nel predetto regime, o perché il costo della ricongiunzione, se onerosa, è troppo alto.
Si rammenti inoltre che:
- per le pensioni supplementari aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, la misura della prestazione si calcola utilizzando o il metodo di calcolo retributivo o quello contributivo o cumulativamente utilizzando entrambi a seconda del periodo di riferimento (ad ogni buon conto si rinvia alla necessaria lettura dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno esclusivamente diritto a supplementi di pensione (comma quarto, art. 5, l. cit.);
- la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.

Il supplemento di pensione trova anch’esso la sua regolamentazione a carattere generale nell’art. 4 del precedente citato testo legislativo, testo successivamente sostituito dall’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
L’istituto in commento trova la sua ragione giustificatrice nella necessità di disciplinare, agli effetti pensionistici, la contribuzione versata, accreditata o dovuta per periodi successivi al pensionamento e a tal fine il legislatore prevede che i contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla corresponsione di un supplemento della pensione in pagamento e che i contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno luogo ad ulteriori supplementi.
L’importo del supplemento è portato in detrazione dell’eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo (quinto comma, art. cit.).
La lettura del testo della disposizione cit. delinea un modello interno all’A.G.O. tout court, senza distinzione di sorta fra gestioni speciali e F.P.L.D., in forza del quale si riconosce il beneficio dell’erogazione di un supplemento di pensione che si radica su una contribuzione previdenziale versata successivamente al pensionamento o al riconoscimento di un precedente supplemento, contribuzione di cui pertanto non si era pertanto potuto tenere conto alcuno nella liquidazione della pensione o del supplemento.

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Parallelamente a tale disposizione è possibile rinvenire disposizioni, antecedenti e successive, che disciplinano l’istituto del supplemento di pensione all’interno di gestioni speciali quali quella degli artigiani, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli esercenti attività commerciali.

L’art. 9 della legge 4 luglio 1959, testo legislativo con il quale si estende l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai loro familiari, prevede nei confronti degli artigiani “che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall’art. 6 della presente legge (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, il) diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.” (2° comma).
In questa ipotesi il supplemento, contrariamente all’ipotesi generale delineata nell’art. 4 l. n. 1338 del 1962, l’erogazione del supplemento è connessa, per quel che rileva ai fini della presente esposizione, all’esistenza di versamenti contributivi antecedenti al pensionamento e dei quali non si è tenuto conto in sede di riconoscimento del diritto e di calcolo della pensione.
Nell’ulteriore ipotesi che siano versati contributi dopo la decorrenza del citato supplemento, il pensionato ha diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento o, qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di A.G.O. per I.V.S. – dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
I due commi dell’art. 9 pertanto disciplinano due ipotesi diverse di supplemento: la prima del tutto peculiare, in quanto radicata su una contribuzione previdenziale esistente al momento della pensione presso la gestione speciale artigiani; la seconda conforme a un modello astratto definitorio del contenuto da assegnare all’istituto del supplemento, modello con il quale si valorizzano contributi versati successivamente al pensionamento.
Lo stesso modello legislativo di riconoscimento del supplemento della pensione, di misura e decorrenza dello stesso e di riassorbimento dell’eventuale integrazione al trattamento sino a concorrenza dei minimi e di riconoscimento ulteriori supplementi, opera nei confronti del pensionato per invalidità nell’A.G.O., ma in quest’ulteriore ipotesi il legislatore prevede il venir in essere di ulteriori presupposti per i quali si rimanda alla lettura dei commi settimo e ottavo dell’art. in commento.

La legge 9 gennaio 1963, n. 9 destinata a riordinare le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri prevede, all’art. 7, che coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell’A.G.O. prima del raggiungimento dell’età pensionabile per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni hanno diritto – al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale – a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa (primo comma).
Lo stesso diritto è riconosciuto ai pensionati per invalidità dell’A.G.O. a condizione che sorgano alternativamente i requisiti previsti dallo stesso legislatore (terzo comma).
Nell’ipotesi che esistano contributi versati dopo la decorrenza del supplemento, gli stessi danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con l’applicazione delle medesime regole, liquidazione a cui si potrà dar luogo solo dopo che sia decorso un biennio dalla precedente liquidazione e ciò anche se si tratti di supplemento liquidato nell’A.G.O. (quarto comma).
La breve digressione consente, anche in questo caso, di evidenziare l’esistenza, al pari di quanto accaduto per la disciplina legislativa sul tema dei lavoratori artigiani, di due modelli di “supplemento”: uno teso a valorizzare la contribuzione previdenziale versata antecedentemente al pensionamento e l’altro teso a valorizzare la contribuzione previdenziale versata dopo il pensionamento.
Una disposizione peculiare è dato rinvenire nel successivo art. 8, disposizione in forza della quale si amplia l’ambito di efficacia del precedente art. 7 estendendolo nei confronti dei pensionati a carico di “…altre forme di assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma…”

Lo stesso modello lo si rinviene, infine, all’interno del testo legislativo che estende l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori e cioè la legge 22 luglio 1966, n. 613.
L’art. 25, al primo comma, recita: “Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.”
Identico modello legislativo a quello descritto per la Gestione speciale agricola con riguardo ai pensionati di invalidità e a successivi supplementi di pensione lo si rinviene nel successivo comma terzo dell’art. 25.
Infine il quarto comma disiciplina l’ipotesi ulteriore della contribuzione versata dopo la decorrenza del supplemento, precedentemente esplicato, e quindi successivamente al pensionamento di vecchiaia presso l’A.G.O., contribuzione che dà diritto all’erogazione di un ulteriore supplemento ma decorso un biennio dalla decorrenza del precedente.
L’istituto disciplinato in questo testo legislativo ricalca la disciplina dei precedenti testi legislativi in materia con riguardo agli artigiani e ai lavoratori agricoli e pertanto valgono le considerazioni retro svolte sul tema.

Prima di verificare l’impatto che sulle precedenti discipline legislative ha avuto l’intervento del 1981, è opportuno riepilogare i punti di approdo dell’operazione di esegesi sin qui condotta sui testi normativi.
Innanzitutto è da ritenere che, generaliter, l’istituto del supplemento di pensione, secondo la ricognizione legislativa compiuta, ha quale sua funzione ordinaria quella di riconoscere al pensionato ulteriori tranches di pensione sulla scorta di una contribuzione versata successivamente al pensionamento.
Lo stesso legislatore, nei confronti dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali di cui supra, prevede, al sorgere di determinate condizioni, che in favore degli stessi sia riconosciuto un supplemento di pensione anche per versamenti contributivi effettuati antecedentemente al pensionamento e per i quali non si è fruito della disciplina in tema di ricongiunzione dettata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

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Su entrambi gli istituti,. oggetto delle presenti brevi note, è successivamente intervenuto il legislatore con l’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo intitolato “Pensioni supplementari e supplementi di pensione”.
Testo legislativo che introduce fra l’altro disposizioni urgenti in materia previdenziale e pensionistica.
Il primo comma dell’art. ult. cit., riguardante le pensioni supplementari da liquidare nell’A.G.O. del F.P.L.D., prevede che la misura delle stesse - siano esse dirette, indirette o di reversibilità – è determinata con il metodo di calcolo retributivo con le stesse norme previste per le pensioni autonome.
Il successivo secondo comma, questo riguardante i supplementi di pensione da liquidare anch’essi nell’A.G.O. del F.P.L.D., estende l’ambito di efficacia della regola di calcolo fissata dal precedente primo comma.
Il quarto comma individua il termine prima del quale è preclusa la presentazione della richiesta di liquidazione del supplemento di pensione.
Il termine è fissato in cinque anni da computarsi dalla data di decorrenza rispettivamente della pensione o del precedente supplemento di pensione. Tale termine può essere derogato una sola volta qualora siano trascorsi anche solo due anni ma ciò a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.
Su questo versante è da rilevare che, antecedentemente alla modifica in commento, l’art. 4 prevedeva un unico termine biennale e tale termine non è stato esplicitamente abrogato dal legislatore del 1981, con la conseguenza che lo stesso si deve ritenere essere stato tacitamente abrogato per incompatibilità.
Sin qui può constatarsi come il legislatore del 1981 abbia dedicato alla pensione supplementare un solo comma, il primo, mentre al supplemento di pensione disciplinato dalla legge del 1338 del 1962, nel testo sostituito – a decorrere dal 1° maggio 1968 - dall’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e quindi a quel tipo di supplemento erogato a seguito di versamenti contributi effettuati dopo il pensionamento nell’A.G.O. per I.V.S., ha dedicato ben cinque commi nei quali si fissano i criteri per la determinazione della misura del supplemento (terzo comma) e i tempi minimi per potere fruire dello stesso (commi da 4° al 6°).

Proprio con riguardo alle disposizioni che fissano i termini minimi per potere fruire del supplemento di pensione, il legislatore del 1981 ne amplia l’ambito di efficacia delle stesse dichiarandole esplicitamente applicabili “…anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.” (sesto comma, art. cit.).
L’utilizzo di un’espressione generica nella disposizione in commento porta a ritenere che i nuovi termini non riguardino solo i supplementi di pensione erogati nelle gestioni speciali in forza di contribuzione versata successivamente al pensionamento ma, altresì, i supplementi di pensione erogati sulla scorta di versamenti contributivi accreditati antecedentemente alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età.
Si rilevi che tale opzione ermeneutica può essere ulteriormente giustificata sulla scorta del fatto che, antecedentemente a tale novum e come rilevato da attento autore (M. Intorcia, L’ordinamento pensionistico – Lineamenti, Roma, 2000, 210 e ss.), si era radicato un contenzioso proprio con riguardo a tale versante.

All’interno di questo nuovo quadro legislativo, in tema di individuazione del lasso temporale minimo allo spirare del quale è possibile fruire del supplemento di pensione, si pone l’ulteriore disposizione dettata dal successivo settimo comma e specificamente riguardante il solo primo supplemento di pensione su pensioni dell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
In quest’ultima ipotesi prevede il legislatore che la liquidazione del citato supplemento non possa avvenire prima del compimento dell’età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle stesse gestioni speciali.
Il quesito da porsi è se tale ultima disposizione riguardi la valorizzazione di versamenti contributivi presso le gestioni speciali, senza distinzione di sorta alcuna, o, se all’opposto, la valorizzazione sia limitata ai versamenti contributivi effettuati dopo il pensionamento nell’AG.O. dei lavoratori dipendenti.
La ricerca di una soluzione, il più possibile soddisfacente, passa attraverso il collegamento di quest’ultima disposizione con le precedenti disposizioni dettate nei testi legislativi che disciplinano il supplemento di pensione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e rammentandosi, sin da ora, che il precedente sesto comma, dell’art. 7 della legge n. 155 del 1981, come evidenziato retro, attiene a tutti i tipi di supplemento di pensione previsti e disciplinati rispettivamente nelle leggi n. 463 del 1959, n. 9 del 1963 e n. 613 del 1966.
Ma si aggiunga altresì come nello stesso settimo comma si prescinde dal riferimento temporale del verificarsi della contribuzione, interferendo nella fattispecie contributi A.G.O. ascrivibili a gestioni diverse, dovendosi pertanto ritenere, come fa inferire l’utilizzo dell’avverbio “peraltro”, che il limite di età indicato dal settimo comma concorra ad integrare, in caso di commistioni contributive afferenti a distinte gestioni, la fattispecie costitutiva del diritto al conseguimento del supplemento, facendo slittare, conformemente alla regola generale contenuta nei precedenti commi, la decorrenza dell’ulteriore supplemento, fondato su contributi versati o comunque, accreditati nella gestione speciale, “…dopo il compimento dell’età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nella predetta gestione speciale…”, una volta maturato il quinto anno successivo alla liquidazione dell’attribuzione del precedente supplemento.

I testi legislativi che disciplinano il fenomeno previdenziale nei confronti dei lavoratori autonomi, le disposizioni in tema di supplemento delineano un’ipotesi di liquidazione della pensione di vecchiaia nell’A.G.O. (la ricognizione del tessuto legislativo sul tema porta a ritenere che la pensione di cui si parla è quella erogata presso il F.P.L.D.), prima del raggiungimento del limite di età fissato dalla gestione autonoma a cui risulta essere iscritto il lavoratore al momento del pensionamento, e di successiva liquidazione di un supplemento di pensione, necessariamente il primo in ordine cronologico, nel momento in cui il pensionato di vecchiaia abbia raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione speciale in cui era iscritto al momento del pensionamento.

Acclarato che l’ambito di efficacia del citato settimo comma attiene allo stesso ambito di efficacia dei tronconi normativi contenuti nei testi legislativi di cui supra e aventi a oggetto la previdenza dei lavoratori autonomi è ora da chiedersi come lo stesso si possa porre in connessione con le disposizioni in materia di termine contenute nei commi quinto e sesto dello stesso art. 7, applicabili a tutti i tipi di supplemento di pensione liquidati a carico delle gestioni speciali.
Una ricostruzione armonica e unitaria del sistema in tema di decorrenza dei termini per la concessione del supplemento di pensione conduce ad affermare che il settimo comma disciplini, in deroga alla regolamentazione generale in tema di termini, un’ipotesi di riconoscimento immediato del primo supplemento di pensione al momento del compimento dell’età prevista per il riconoscimento della pensione di vecchiaia presso la gestione speciale dei lavoratori autonomi dove sono accreditati i contributi versati antecedentemente al pensionamento presso il Fondo Lavoratori Dipendenti.
Ulteriore ma connesso problema è se la stessa disposizione possa trovare applicazione anche nell’ipotesi che tale supplemento, non sia il primo, ma lo stesso sia stato preceduto da altro supplemento. In questa ipotesi è da chiedersi se operi la disposizione del citato settimo comma o se, all’opposto, trovi applicazione la disciplina dettata dal precedente quinto comma dello stesso articolo e che preclude il riconoscimento del supplemento di pensione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
Se si utilizzano gli approdi interpretativi che si sono brevemente esposti in queste pagine si deve ritenere che anche in questa ipotesi si applichi il termine previsto dal precedente quinto comma non potendosi ritenere che, all’opposto, la fattispecie in esame sia in ogni caso ed esclusivamente sottoponibile alla disciplina del settimo comma anche qualora il supplemento richiesto non sia il primo fruito dal pensionato.

Infine, concludendo questa breve e necessariamente sintetica oltre che non facile lettura del testo legislativo, il sesto comma estende la regola generale in tema di termine quinquennale e la successiva regola derogatoria della precedente ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

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Conclusa la ricostruzione del reticolato normativo in tema di pensione supplementare e supplemento di pensione, è opportuno, in chiusura, soffermarsi sulle maggiori problematiche affrontate in sede giudiziaria e delle soluzioni prospettate alle stesse.

Con riguardo alla pensione supplementare la giurisprudenza ha fra l’altro affermato che:
- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 (in parte novellato dall’art. 12 d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488), nella parte in cui non estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 cost. (Corte costituzionale, 5 febbraio 1987, n. 33, fra l’altro in Informazione prev., 1987, 511);
- La pensione supplementare ai sensi degli art. 2, 4 e 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 costituisce un trattamento particolare distinto dalla pensione autonoma di vecchiaia, anche quando il titolare abbia raggiunto i contributi richiesti per fruire di quest’ultima; pertanto, i cit. art. 2, 4 e 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 non sono in contrasto con l’art. 3 cost., non essendo ravvisabile la lamentata disparità di trattamento ingiustificata tra i titolari di pensioni autonome di vecchiaia, che godono dell’integrazione al minimo, ed i titolari di pensioni supplementari, che sono invece esclusi da tale integrazione (Corte costituzionale, 20 dicembre 1988, n. 1109, fra l’altro, in riv. cit., 1988, 381);
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 6 e 7 l. 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui prevedono per le sole pensioni di vecchiaia autonome la decorrenza dal raggiungimento dell’età pensionabile, mentre per quelle supplementari lasciano invariata la previsione dell’art. 5 l. 12 agosto 1962 n. 1338, che ne stabilisce la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in riferimento agli art. 3 e 38 cost. (Cass., 12 novembre 1991, n. 12057, in Foro it., 1992, I, 1818);.
- La pensione supplementare disciplinata dagli art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 (e successive modifiche) e 7, l. 23 aprile 1981, n. 155 non si trasforma in pensione autonoma per effetto del sopravvenuto raggiungimento del requisito contributivo né usufruisce dell’integrazione alla misura del trattamento minimo, propria della pensione autonoma (Cass., 17 luglio 1991, n. 7905, in Infomazione prev., 1991, 1324);
- La norma dell’art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338, che fa decorrere la pensione supplementare dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, non è stata modificata con l’entrata in vigore della l. 23 aprile 1981, n. 155, il cui art. 7 ha introdotto innovazioni solo per quanto riguarda il sistema di calcolo delle prestazioni, fermo restando il procedimento di liquidazione e la conseguenziale decorrenza delle prestazioni stesse (Cass., 12 novembre 1991, n. 12057, retro cit.);
- Atteso il carattere particolare della pensione supplementare prevista dall’art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 - costituente una sorta di capitalizzazione dei contributi versati in misura autonoma - alla stessa non si applica la previsione della integrazione al minimo ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, riferibile solo alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti; tale disciplina, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione al minimo della prestazione nel caso in cui l’assistito abbia maturato il diritto alla pensione autonoma di vecchiaia, non contrasta con i principi di cui agli art. 3, 36 e 38 cost., spettando al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, con la valutazione in concreto della diversa intensità di questo, al fine di apprestare interventi correlati anche ai mezzi finanziari disponibili (Cass., 23 novembre 1991, n. 12601, in Informazione prev., 1992, 469);
- Con riguardo alle pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell’art. 5 l. 12 agosto 1962 n. 1338, la disposizione contenuta nel 4º comma dell’art. 7 l. 23 aprile 1981 n. 155 - che stabilisce che il supplemento non può essere liquidato «prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento» e che in virtù del successivo 6º comma si applica anche alle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi costituite presso l’Inps - deve essere interpretata, in base alla sua ratio, nel senso che, qualora la pensione sia stata nel frattempo riliquidata per effetto dell’applicazione di un diverso criterio di calcolo introdotto da una nuova disposizione di legge - come si è verificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 l. 2 agosto 1990 n. 233 - e nel relativo procedimento sia stato tenuto conto della contribuzione nel frattempo versata dal pensionato, il termine quinquennale per l’erogazione del supplemento decorre dal giorno della riliquidazione e non dal giorno in cui è stata erogata la pensione o elargito il precedente supplemento (Cass., 24 marzo 2000, n. 3579, in Tutela, 2000, 197).

Con riguardo al supplemento di pensione la giurisprudenza, a quel che consta, ha avuto occasione di soffermarsi sulla problematica connessa ai termini per la richiesta di liquidazione dello stesso e ha ritenuto che:
- Il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico per la previsione, ad opera dell’art. 9, 1º comma, l. 4 luglio 1959 n. 463, dell’obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell’assicurazione suddetta; pertanto, l’assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti ha diritto a tale pensione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione e non per conseguire pensioni autonome a carico di dette gestioni, anche se l’assicurato ne possa far valere i requisiti; con l’ulteriore conseguenza dell’impossibilità di verificazione del presupposto (costituito dalla coesistenza di due diverse ed autonome pensioni) rilevante ai fini dell’applicabilità della disciplina in tema d’integrazione al minimo dettata dal d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con l. n. 638 del 1983, in ipotesi di titolarità di più pensioni (Cass., 13 ottobre 1995, n. 10699, in Riv. giur. lav., 1996, II, 312);
- il dies a quo della decorrenza del quinquennio fissato dall’art. 7 della legge n. 155 del 1981 si identifica – oltre che, alternativamente, nella data di decorrenza della pensione e nella data di decorrenza del precedente supplemento – anche nella data della riliquidazione della pensione sulla base di diversi criteri di calcolo in ragione di uno ius superveniens applicabile al rapporto previdenziale ove questa tenga conto altresì della contribuzione supplementare fino a quel momento maturata (Cass., 26 novembre 1999, n. 13220, in Tutela, 2000, fasc. 2, 196);
- la disposizione contenuta nel 4° comma dell’art. 7 l. cit. deve essere interpretata, in base alla sua ratio, nel senso che, qualora la pensione sia stata nel frattempo riliquidata per effetto dell’applicazione di un diverso criterio di calcolo introdotto da una nuova disposizione di legge e nel relativo procedimento sia stato tenuto conto della contribuzione nel frattempo versata dal pensionato, il termine quinquennale per l’erogazione del supplemento decorre dal giorno della riliquidazione e non dal giorno in cui è stata erogata la pensione o elargito il precedente supplemento (Cass., 24 aprile 2000, n. 3579, in riv. cit., fasc. 3, 197);
- la domanda presentata per la liquidazione del primo supplemento di pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi prima della data di compimento dell’età pensionabile è da considerarsi irricevibile, per non essere ancora venuto a maturazione lo stesso diritto al pensionamento (Cass., 19 dicembre 2000, n. 15917, in Banca Dati C.E.D. Cass., rv. 542715);
- È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 7 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1434, nella parte in cui prevede che, a beneficio dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari già titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali, i contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria per effetto dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 1 del medesimo decreto diano luogo solo alla liquidazione di un supplemento a norma dell’art. 26 l. 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all’art. 76 cost. (Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 42, in Giur. it., 1982, I, 1, 1359).