Pensione supplementare e supplemento di pensione
Antonino Sgroi
La pensione supplementare, come noto, è disciplinata dall’art. 5 della
legge 12 agosto 1962, il cui originario terzo comma, con effetto dal primo
maggio 1968, è stato sostituito dall’art. 12 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
La citata disposizione riconosce all’assicurato che ha diritto alla pensione in
un regime esclusivo o sostitutivo dell’assicurazione obbligatoria la facoltà di
chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi
versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non
siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
L’ambito operativo della disposizione è individuato in situazioni nelle quali il
lavoratore non ha interesse a effettuare la ricongiunzione dei vari periodi di
assicurazione al fine di fruire di un’unica pensione erogata presso un solo
regime, e ciò in quanto o ha raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva
utile ai fini pensionistici nel predetto regime, o perché il costo della
ricongiunzione, se onerosa, è troppo alto.
Si rammenti inoltre che:
- per le pensioni supplementari aventi decorrenza successiva al 31 dicembre
1995, la misura della prestazione si calcola utilizzando o il metodo di calcolo
retributivo o quello contributivo o cumulativamente utilizzando entrambi a
seconda del periodo di riferimento (ad ogni buon conto si rinvia alla necessaria
lettura dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione
supplementare danno esclusivamente diritto a supplementi di pensione (comma
quarto, art. 5, l. cit.);
- la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.
Il supplemento di pensione trova anch’esso la sua regolamentazione a carattere
generale nell’art. 4 del precedente citato testo legislativo, testo
successivamente sostituito dall’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
L’istituto in commento trova la sua ragione giustificatrice nella necessità di
disciplinare, agli effetti pensionistici, la contribuzione versata, accreditata
o dovuta per periodi successivi al pensionamento e a tal fine il legislatore
prevede che i contributi versati o accreditati successivamente alla data di
decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla corresponsione di un
supplemento della pensione in pagamento e che i contributi versati
successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno luogo ad
ulteriori supplementi.
L’importo del supplemento è portato in detrazione dell’eventuale integrazione
della pensione al trattamento minimo (quinto comma, art. cit.).
La lettura del testo della disposizione cit. delinea un modello interno all’A.G.O.
tout court, senza distinzione di sorta fra gestioni speciali e F.P.L.D., in
forza del quale si riconosce il beneficio dell’erogazione di un supplemento di
pensione che si radica su una contribuzione previdenziale versata
successivamente al pensionamento o al riconoscimento di un precedente
supplemento, contribuzione di cui pertanto non si era pertanto potuto tenere
conto alcuno nella liquidazione della pensione o del supplemento.
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Parallelamente a tale disposizione è possibile rinvenire disposizioni,
antecedenti e successive, che disciplinano l’istituto del supplemento di
pensione all’interno di gestioni speciali quali quella degli artigiani, dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli esercenti attività commerciali.
L’art. 9 della legge 4 luglio 1959, testo legislativo con il quale si estende
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti agli artigiani e ai loro familiari, prevede nei confronti degli
artigiani “che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del
limite di età previsto dall’art. 6 della presente legge (65 anni per gli uomini
e 60 per le donne, il) diritto, al compimento del normale limite stesso, a
liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome
accreditati per effetto della presente legge.” (2° comma).
In questa ipotesi il supplemento, contrariamente all’ipotesi generale delineata
nell’art. 4 l. n. 1338 del 1962, l’erogazione del supplemento è connessa, per
quel che rileva ai fini della presente esposizione, all’esistenza di versamenti
contributivi antecedenti al pensionamento e dei quali non si è tenuto conto in
sede di riconoscimento del diritto e di calcolo della pensione.
Nell’ulteriore ipotesi che siano versati contributi dopo la decorrenza del
citato supplemento, il pensionato ha diritto alla liquidazione di ulteriori
supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla
decorrenza del precedente supplemento o, qualora sia intervenuta la liquidazione
di un supplemento in base alle disposizioni in materia di A.G.O. per I.V.S. –
dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
I due commi dell’art. 9 pertanto disciplinano due ipotesi diverse di
supplemento: la prima del tutto peculiare, in quanto radicata su una
contribuzione previdenziale esistente al momento della pensione presso la
gestione speciale artigiani; la seconda conforme a un modello astratto
definitorio del contenuto da assegnare all’istituto del supplemento, modello con
il quale si valorizzano contributi versati successivamente al pensionamento.
Lo stesso modello legislativo di riconoscimento del supplemento della pensione,
di misura e decorrenza dello stesso e di riassorbimento dell’eventuale
integrazione al trattamento sino a concorrenza dei minimi e di riconoscimento
ulteriori supplementi, opera nei confronti del pensionato per invalidità nell’A.G.O.,
ma in quest’ulteriore ipotesi il legislatore prevede il venir in essere di
ulteriori presupposti per i quali si rimanda alla lettura dei commi settimo e
ottavo dell’art. in commento.
La legge 9 gennaio 1963, n. 9 destinata a riordinare le norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri prevede, all’art.
7, che coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell’A.G.O. prima
del raggiungimento dell’età pensionabile per i componenti delle famiglie di
coltivatori diretti, mezzadri e coloni hanno diritto – al compimento dei normali
limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale – a liquidare un
supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella
Gestione stessa (primo comma).
Lo stesso diritto è riconosciuto ai pensionati per invalidità dell’A.G.O. a
condizione che sorgano alternativamente i requisiti previsti dallo stesso
legislatore (terzo comma).
Nell’ipotesi che esistano contributi versati dopo la decorrenza del supplemento,
gli stessi danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con
l’applicazione delle medesime regole, liquidazione a cui si potrà dar luogo solo
dopo che sia decorso un biennio dalla precedente liquidazione e ciò anche se si
tratti di supplemento liquidato nell’A.G.O. (quarto comma).
La breve digressione consente, anche in questo caso, di evidenziare l’esistenza,
al pari di quanto accaduto per la disciplina legislativa sul tema dei lavoratori
artigiani, di due modelli di “supplemento”: uno teso a valorizzare la
contribuzione previdenziale versata antecedentemente al pensionamento e l’altro
teso a valorizzare la contribuzione previdenziale versata dopo il pensionamento.
Una disposizione peculiare è dato rinvenire nel successivo art. 8, disposizione
in forza della quale si amplia l’ambito di efficacia del precedente art. 7
estendendolo nei confronti dei pensionati a carico di “…altre forme di
assicurazione obbligatoria derivanti da una diversa attività autonoma…”
Lo stesso modello lo si rinviene, infine, all’interno del testo legislativo che
estende l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori e
cioè la legge 22 luglio 1966, n. 613.
L’art. 25, al primo comma, recita: “Coloro i quali abbiano liquidato la pensione
di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento
del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli
esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei
requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65°
anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione
in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.”
Identico modello legislativo a quello descritto per la Gestione speciale
agricola con riguardo ai pensionati di invalidità e a successivi supplementi di
pensione lo si rinviene nel successivo comma terzo dell’art. 25.
Infine il quarto comma disiciplina l’ipotesi ulteriore della contribuzione
versata dopo la decorrenza del supplemento, precedentemente esplicato, e quindi
successivamente al pensionamento di vecchiaia presso l’A.G.O., contribuzione che
dà diritto all’erogazione di un ulteriore supplemento ma decorso un biennio
dalla decorrenza del precedente.
L’istituto disciplinato in questo testo legislativo ricalca la disciplina dei
precedenti testi legislativi in materia con riguardo agli artigiani e ai
lavoratori agricoli e pertanto valgono le considerazioni retro svolte sul tema.
Prima di verificare l’impatto che sulle precedenti discipline legislative ha
avuto l’intervento del 1981, è opportuno riepilogare i punti di approdo
dell’operazione di esegesi sin qui condotta sui testi normativi.
Innanzitutto è da ritenere che, generaliter, l’istituto del supplemento di
pensione, secondo la ricognizione legislativa compiuta, ha quale sua funzione
ordinaria quella di riconoscere al pensionato ulteriori tranches di pensione
sulla scorta di una contribuzione versata successivamente al pensionamento.
Lo stesso legislatore, nei confronti dei lavoratori iscritti alle gestioni
speciali di cui supra, prevede, al sorgere di determinate condizioni, che in
favore degli stessi sia riconosciuto un supplemento di pensione anche per
versamenti contributivi effettuati antecedentemente al pensionamento e per i
quali non si è fruito della disciplina in tema di ricongiunzione dettata dalla
legge 7 febbraio 1979, n. 29.
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Su entrambi gli istituti,. oggetto delle presenti brevi note, è successivamente
intervenuto il legislatore con l’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
articolo intitolato “Pensioni supplementari e supplementi di pensione”.
Testo legislativo che introduce fra l’altro disposizioni urgenti in materia
previdenziale e pensionistica.
Il primo comma dell’art. ult. cit., riguardante le pensioni supplementari da
liquidare nell’A.G.O. del F.P.L.D., prevede che la misura delle stesse - siano
esse dirette, indirette o di reversibilità – è determinata con il metodo di
calcolo retributivo con le stesse norme previste per le pensioni autonome.
Il successivo secondo comma, questo riguardante i supplementi di pensione da
liquidare anch’essi nell’A.G.O. del F.P.L.D., estende l’ambito di efficacia
della regola di calcolo fissata dal precedente primo comma.
Il quarto comma individua il termine prima del quale è preclusa la presentazione
della richiesta di liquidazione del supplemento di pensione.
Il termine è fissato in cinque anni da computarsi dalla data di decorrenza
rispettivamente della pensione o del precedente supplemento di pensione. Tale
termine può essere derogato una sola volta qualora siano trascorsi anche solo
due anni ma ciò a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.
Su questo versante è da rilevare che, antecedentemente alla modifica in
commento, l’art. 4 prevedeva un unico termine biennale e tale termine non è
stato esplicitamente abrogato dal legislatore del 1981, con la conseguenza che
lo stesso si deve ritenere essere stato tacitamente abrogato per
incompatibilità.
Sin qui può constatarsi come il legislatore del 1981 abbia dedicato alla
pensione supplementare un solo comma, il primo, mentre al supplemento di
pensione disciplinato dalla legge del 1338 del 1962, nel testo sostituito – a
decorrere dal 1° maggio 1968 - dall’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e
quindi a quel tipo di supplemento erogato a seguito di versamenti contributi
effettuati dopo il pensionamento nell’A.G.O. per I.V.S., ha dedicato ben cinque
commi nei quali si fissano i criteri per la determinazione della misura del
supplemento (terzo comma) e i tempi minimi per potere fruire dello stesso (commi
da 4° al 6°).
Proprio con riguardo alle disposizioni che fissano i termini minimi per potere
fruire del supplemento di pensione, il legislatore del 1981 ne amplia l’ambito
di efficacia delle stesse dichiarandole esplicitamente applicabili “…anche ai
supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi.” (sesto comma, art. cit.).
L’utilizzo di un’espressione generica nella disposizione in commento porta a
ritenere che i nuovi termini non riguardino solo i supplementi di pensione
erogati nelle gestioni speciali in forza di contribuzione versata
successivamente al pensionamento ma, altresì, i supplementi di pensione erogati
sulla scorta di versamenti contributivi accreditati antecedentemente alla
liquidazione della pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di
età.
Si rilevi che tale opzione ermeneutica può essere ulteriormente giustificata
sulla scorta del fatto che, antecedentemente a tale novum e come rilevato da
attento autore (M. Intorcia, L’ordinamento pensionistico – Lineamenti, Roma,
2000, 210 e ss.), si era radicato un contenzioso proprio con riguardo a tale
versante.
All’interno di questo nuovo quadro legislativo, in tema di individuazione del
lasso temporale minimo allo spirare del quale è possibile fruire del supplemento
di pensione, si pone l’ulteriore disposizione dettata dal successivo settimo
comma e specificamente riguardante il solo primo supplemento di pensione su
pensioni dell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
In quest’ultima ipotesi prevede il legislatore che la liquidazione del citato
supplemento non possa avvenire prima del compimento dell’età stabilita per il
pensionamento per vecchiaia nelle stesse gestioni speciali.
Il quesito da porsi è se tale ultima disposizione riguardi la valorizzazione di
versamenti contributivi presso le gestioni speciali, senza distinzione di sorta
alcuna, o, se all’opposto, la valorizzazione sia limitata ai versamenti
contributivi effettuati dopo il pensionamento nell’AG.O. dei lavoratori
dipendenti.
La ricerca di una soluzione, il più possibile soddisfacente, passa attraverso il
collegamento di quest’ultima disposizione con le precedenti disposizioni dettate
nei testi legislativi che disciplinano il supplemento di pensione nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e rammentandosi, sin da ora, che il precedente
sesto comma, dell’art. 7 della legge n. 155 del 1981, come evidenziato retro,
attiene a tutti i tipi di supplemento di pensione previsti e disciplinati
rispettivamente nelle leggi n. 463 del 1959, n. 9 del 1963 e n. 613 del 1966.
Ma si aggiunga altresì come nello stesso settimo comma si prescinde dal
riferimento temporale del verificarsi della contribuzione, interferendo nella
fattispecie contributi A.G.O. ascrivibili a gestioni diverse, dovendosi pertanto
ritenere, come fa inferire l’utilizzo dell’avverbio “peraltro”, che il limite di
età indicato dal settimo comma concorra ad integrare, in caso di commistioni
contributive afferenti a distinte gestioni, la fattispecie costitutiva del
diritto al conseguimento del supplemento, facendo slittare, conformemente alla
regola generale contenuta nei precedenti commi, la decorrenza dell’ulteriore
supplemento, fondato su contributi versati o comunque, accreditati nella
gestione speciale, “…dopo il compimento dell’età stabilita per il pensionamento
per vecchiaia nella predetta gestione speciale…”, una volta maturato il quinto
anno successivo alla liquidazione dell’attribuzione del precedente supplemento.
I testi legislativi che disciplinano il fenomeno previdenziale nei confronti dei
lavoratori autonomi, le disposizioni in tema di supplemento delineano un’ipotesi
di liquidazione della pensione di vecchiaia nell’A.G.O. (la ricognizione del
tessuto legislativo sul tema porta a ritenere che la pensione di cui si parla è
quella erogata presso il F.P.L.D.), prima del raggiungimento del limite di età
fissato dalla gestione autonoma a cui risulta essere iscritto il lavoratore al
momento del pensionamento, e di successiva liquidazione di un supplemento di
pensione, necessariamente il primo in ordine cronologico, nel momento in cui il
pensionato di vecchiaia abbia raggiunto l’età prevista per il pensionamento di
vecchiaia nella gestione speciale in cui era iscritto al momento del
pensionamento.
Acclarato che l’ambito di efficacia del citato settimo comma attiene allo stesso
ambito di efficacia dei tronconi normativi contenuti nei testi legislativi di
cui supra e aventi a oggetto la previdenza dei lavoratori autonomi è ora da
chiedersi come lo stesso si possa porre in connessione con le disposizioni in
materia di termine contenute nei commi quinto e sesto dello stesso art. 7,
applicabili a tutti i tipi di supplemento di pensione liquidati a carico delle
gestioni speciali.
Una ricostruzione armonica e unitaria del sistema in tema di decorrenza dei
termini per la concessione del supplemento di pensione conduce ad affermare che
il settimo comma disciplini, in deroga alla regolamentazione generale in tema di
termini, un’ipotesi di riconoscimento immediato del primo supplemento di
pensione al momento del compimento dell’età prevista per il riconoscimento della
pensione di vecchiaia presso la gestione speciale dei lavoratori autonomi dove
sono accreditati i contributi versati antecedentemente al pensionamento presso
il Fondo Lavoratori Dipendenti.
Ulteriore ma connesso problema è se la stessa disposizione possa trovare
applicazione anche nell’ipotesi che tale supplemento, non sia il primo, ma lo
stesso sia stato preceduto da altro supplemento. In questa ipotesi è da
chiedersi se operi la disposizione del citato settimo comma o se, all’opposto,
trovi applicazione la disciplina dettata dal precedente quinto comma dello
stesso articolo e che preclude il riconoscimento del supplemento di pensione
prima che siano decorsi cinque anni dalla data di decorrenza del precedente
supplemento.
Se si utilizzano gli approdi interpretativi che si sono brevemente esposti in
queste pagine si deve ritenere che anche in questa ipotesi si applichi il
termine previsto dal precedente quinto comma non potendosi ritenere che,
all’opposto, la fattispecie in esame sia in ogni caso ed esclusivamente
sottoponibile alla disciplina del settimo comma anche qualora il supplemento
richiesto non sia il primo fruito dal pensionato.
Infine, concludendo questa breve e necessariamente sintetica oltre che non
facile lettura del testo legislativo, il sesto comma estende la regola generale
in tema di termine quinquennale e la successiva regola derogatoria della
precedente ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi.
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Conclusa la ricostruzione del reticolato normativo in tema di pensione
supplementare e supplemento di pensione, è opportuno, in chiusura, soffermarsi
sulle maggiori problematiche affrontate in sede giudiziaria e delle soluzioni
prospettate alle stesse.
Con riguardo alla pensione supplementare la giurisprudenza ha fra l’altro
affermato che:
- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, l. 12
agosto 1962, n. 1338 (in parte novellato dall’art. 12 d.p.r. 27 aprile 1968, n.
488), nella parte in cui non estende il diritto alla pensione supplementare in
base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, agli assicurati che non abbiano
diritto a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo
dell’assicurazione generale obbligatoria o che ne comporti l’esclusione o
l’esonero, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 cost. (Corte costituzionale, 5
febbraio 1987, n. 33, fra l’altro in Informazione prev., 1987, 511);
- La pensione supplementare ai sensi degli art. 2, 4 e 5, l. 12 agosto 1962, n.
1338 costituisce un trattamento particolare distinto dalla pensione autonoma di
vecchiaia, anche quando il titolare abbia raggiunto i contributi richiesti per
fruire di quest’ultima; pertanto, i cit. art. 2, 4 e 5, l. 12 agosto 1962, n.
1338 non sono in contrasto con l’art. 3 cost., non essendo ravvisabile la
lamentata disparità di trattamento ingiustificata tra i titolari di pensioni
autonome di vecchiaia, che godono dell’integrazione al minimo, ed i titolari di
pensioni supplementari, che sono invece esclusi da tale integrazione (Corte
costituzionale, 20 dicembre 1988, n. 1109, fra l’altro, in riv. cit., 1988,
381);
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli
art. 6 e 7 l. 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui prevedono per le sole
pensioni di vecchiaia autonome la decorrenza dal raggiungimento dell’età
pensionabile, mentre per quelle supplementari lasciano invariata la previsione
dell’art. 5 l. 12 agosto 1962 n. 1338, che ne stabilisce la decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in
riferimento agli art. 3 e 38 cost. (Cass., 12 novembre 1991, n. 12057, in Foro
it., 1992, I, 1818);.
- La pensione supplementare disciplinata dagli art. 5, l. 12 agosto 1962, n.
1338 (e successive modifiche) e 7, l. 23 aprile 1981, n. 155 non si trasforma in
pensione autonoma per effetto del sopravvenuto raggiungimento del requisito
contributivo né usufruisce dell’integrazione alla misura del trattamento minimo,
propria della pensione autonoma (Cass., 17 luglio 1991, n. 7905, in Infomazione
prev., 1991, 1324);
- La norma dell’art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338, che fa decorrere la pensione
supplementare dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della relativa domanda, non è stata modificata con l’entrata in vigore della l.
23 aprile 1981, n. 155, il cui art. 7 ha introdotto innovazioni solo per quanto
riguarda il sistema di calcolo delle prestazioni, fermo restando il procedimento
di liquidazione e la conseguenziale decorrenza delle prestazioni stesse (Cass.,
12 novembre 1991, n. 12057, retro cit.);
- Atteso il carattere particolare della pensione supplementare prevista
dall’art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338 - costituente una sorta di
capitalizzazione dei contributi versati in misura autonoma - alla stessa non si
applica la previsione della integrazione al minimo ai sensi dell’art. 2 della
stessa legge, riferibile solo alle pensioni di vecchiaia, invalidità e
superstiti; tale disciplina, nella parte in cui esclude la suddetta integrazione
al minimo della prestazione nel caso in cui l’assistito abbia maturato il
diritto alla pensione autonoma di vecchiaia, non contrasta con i principi di cui
agli art. 3, 36 e 38 cost., spettando al legislatore la scelta delle prestazioni
previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno,
con la valutazione in concreto della diversa intensità di questo, al fine di
apprestare interventi correlati anche ai mezzi finanziari disponibili (Cass., 23
novembre 1991, n. 12601, in Informazione prev., 1992, 469);
- Con riguardo alle pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell’art. 5 l.
12 agosto 1962 n. 1338, la disposizione contenuta nel 4º comma dell’art. 7 l. 23
aprile 1981 n. 155 - che stabilisce che il supplemento non può essere liquidato
«prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del
precedente supplemento» e che in virtù del successivo 6º comma si applica anche
alle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi costituite presso
l’Inps - deve essere interpretata, in base alla sua ratio, nel senso che,
qualora la pensione sia stata nel frattempo riliquidata per effetto
dell’applicazione di un diverso criterio di calcolo introdotto da una nuova
disposizione di legge - come si è verificato a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 7 l. 2 agosto 1990 n. 233 - e nel relativo procedimento sia stato
tenuto conto della contribuzione nel frattempo versata dal pensionato, il
termine quinquennale per l’erogazione del supplemento decorre dal giorno della
riliquidazione e non dal giorno in cui è stata erogata la pensione o elargito il
precedente supplemento (Cass., 24 marzo 2000, n. 3579, in Tutela, 2000, 197).
Con riguardo al supplemento di pensione la giurisprudenza, a quel che consta, ha
avuto occasione di soffermarsi sulla problematica connessa ai termini per la
richiesta di liquidazione dello stesso e ha ritenuto che:
- Il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori
dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei
commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto
assicurativo-previdenziale unico per la previsione, ad opera dell’art. 9, 1º
comma, l. 4 luglio 1959 n. 463, dell’obbligatorio cumulo delle contribuzioni
accreditate in più gestioni dell’assicurazione suddetta; pertanto, l’assicurato
che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella
gestione dei lavoratori dipendenti ha diritto a tale pensione, mentre i
contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla già
conseguita pensione e non per conseguire pensioni autonome a carico di dette
gestioni, anche se l’assicurato ne possa far valere i requisiti; con l’ulteriore
conseguenza dell’impossibilità di verificazione del presupposto (costituito
dalla coesistenza di due diverse ed autonome pensioni) rilevante ai fini
dell’applicabilità della disciplina in tema d’integrazione al minimo dettata dal
d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con l. n. 638 del 1983, in ipotesi di
titolarità di più pensioni (Cass., 13 ottobre 1995, n. 10699, in Riv. giur.
lav., 1996, II, 312);
- il dies a quo della decorrenza del quinquennio fissato dall’art. 7 della legge
n. 155 del 1981 si identifica – oltre che, alternativamente, nella data di
decorrenza della pensione e nella data di decorrenza del precedente supplemento
– anche nella data della riliquidazione della pensione sulla base di diversi
criteri di calcolo in ragione di uno ius superveniens applicabile al rapporto
previdenziale ove questa tenga conto altresì della contribuzione supplementare
fino a quel momento maturata (Cass., 26 novembre 1999, n. 13220, in Tutela,
2000, fasc. 2, 196);
- la disposizione contenuta nel 4° comma dell’art. 7 l. cit. deve essere
interpretata, in base alla sua ratio, nel senso che, qualora la pensione sia
stata nel frattempo riliquidata per effetto dell’applicazione di un diverso
criterio di calcolo introdotto da una nuova disposizione di legge e nel relativo
procedimento sia stato tenuto conto della contribuzione nel frattempo versata
dal pensionato, il termine quinquennale per l’erogazione del supplemento decorre
dal giorno della riliquidazione e non dal giorno in cui è stata erogata la
pensione o elargito il precedente supplemento (Cass., 24 aprile 2000, n. 3579,
in riv. cit., fasc. 3, 197);
- la domanda presentata per la liquidazione del primo supplemento di pensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per contributi versati nelle gestioni
speciali per i lavoratori autonomi prima della data di compimento dell’età
pensionabile è da considerarsi irricevibile, per non essere ancora venuto a
maturazione lo stesso diritto al pensionamento (Cass., 19 dicembre 2000, n.
15917, in Banca Dati C.E.D. Cass., rv. 542715);
- È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 7 d.p.r. 28 dicembre
1970, n. 1434, nella parte in cui prevede che, a beneficio dei coloni, dei
mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari già titolari di
pensioni a carico delle gestioni speciali, i contributi accreditati
nell’assicurazione generale obbligatoria per effetto dell’esercizio della
facoltà di cui all’art. 1 del medesimo decreto diano luogo solo alla
liquidazione di un supplemento a norma dell’art. 26 l. 22 luglio 1966, n. 613,
in riferimento all’art. 76 cost. (Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 42, in Giur.
it., 1982, I, 1, 1359).