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Appunti e materiali in tema di processo telematico

Riccardo Ionta


SOMMARIO: 1. I cambiamenti delle procedure giudiziarie. - 2. Il giudice e le udienze multimediali. - 3. La giustizia on-line: profili evolutivi.


1 I cambiamenti delle procedure giudiziarie.

Con il decreto del Ministero della giustizia 13 febbraio 2001, n 123, è stato approvato il "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti" (in G. U. 17 aprile 2001, n. 89).

Con le norme sul "Processo civile telematico" non ha voluto predisporre nuove regole per disciplinare le fasi del processo in maniera diversa da quanto previsto dal codice di rito.

Tali norme consentono invero alle parti, al giudice ed alla cancelleria, di formare, comunicare e notificare gli atti processuali mediante documenti informatici.

In dottrina un autore particolarmente degno di nota si è soffermato ad analizzare i vari aspetti di tale decreto considerando le premesse per la validità giuridica dell'atto processuale informatico:

"Il primo principio su cui si sofferma il legislatore è quello della validità degli atti procedimentali se firmati con la sottoscrizione digitale. La norma porta a compimento nello specifico settore del processo la "rivoluzione" regolamentare che ha portato il documento informatico ad essere equiparato al documento cartaceo e costituisce la naturale prosecuzione delle norme precedenti in tema di documento informatico e firma digitale contenute rispettivamente nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15) nel D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e nel D.P.C.M. 8 febbraio 1999.
Il risultato di rilievo di tale complesso normativo è che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha acquistato efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., con la conseguenza che la trasmissione dei documenti con strumenti informatici può ora considerarsi valida e rilevante a tutti gli effetti di legge (4).
La centralità, in particolare, del D.P.R. n. 513/97 si evince del resto dal testo del regolamento n. 123/2001, che all'art. 2, comma 3, indica come fonte primaria di riferimento il D.P.R. disponendone l'applicazione residuale ove non diversamente stabilito dal regolamento n.123/2001 (SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico in Corriere Giuridico, 9/2001. 1242 e e ss ).

Partendo dalla definizione di "sistema civile informatico" quale sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile è stato rilevato dalla autorevole dottrina dinanzi citata come

"L'amministrazione della giustizia dunque, secondo le modalità che verranno specificate nel successivo regolamento di cui all'art. 3, comma 3, del decreto n. 123, tratterà in via informatica e telematica i dati relativi ai procedimenti, mediante modalità in grado di assicurare l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento a cui il documento informatico redatto si riferisce, l'individuazione del soggetto che inserisce l'atto, l'avvenuta ricezione dell'atto, l'accesso univoco dei soggetti abilitati a compiere atti.


Al sistema informatico potranno accedere, oltre al magistrato ed al personale dell'amministrazione della giustizia, anche i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per svolgere tutte le operazioni relative ad un procedimento quali: l'iscrizione al ruolo, la costituzione in giudizio, la trasmissione di documenti, la produzione di atti e supporti probatori per via informatica, la trasmissione dei fascicoli. Un capitolo a parte è riservato alle notificazioni e comunicazioni che, a determinate condizioni, potranno avvenire direttamente mediante la rete telematica.


Manca, come autorevolmente rilevato, la possibilità che al sistema possa accedere la parte personalmente pur potendo la stessa consultare il fascicolo cartaceo od avvalersi del sistema informatico tramite la cancelleria.
La lacuna potrebbe in verità creare problemi di compatibilità con la disciplina codicistica che prevede la possibilità per le parti (esibendo l'atto notificato) e, dopo la costituzione, per i loro difensori (esibendo l'atto notificato alla parte con la procura ricevuta) di ottenere copia degli atti inseriti nel fascicolo di ufficio e in quello delle controparti (art. 76 att. c.p.c.).
Diversamente dalla firma digitale, che può oramai considerarsi un concetto ampiamente acquisito dal legislatore italiano, il concetto di sistema informatico civile" risulta essere del tutto nuovo e dovrà presumibilmente ricevere una definizione più chiara dalle successive regole tecniche che dovranno anche specificare le modalità di accesso al sistema da parte delle categorie abilitate, soprattutto per quanto riguarda gli avvocati. L'esigenza di chiarezza deriva dal differente grado di definizione del sistema interno all'amministrazione della giustizia (che sembra oramai pronto, dal punto di vista normativo a ricevere le novità del processo civile telematico) rispetto alle costituende strutture telematiche che consentiranno agli avvocati di interagire con il sistema informatico civile.


Mentre infatti per quanto attiene il sistema di circolazione interna dei documenti all'amministrazione giudiziaria il sistema è già oggetto di una minuziosa regolamentazione e di una precisa collocazione organizzativa (infatti sulla rete denominata RUG (Rete Unitaria della Giustizia che nel corpo del testo viene denominata "dominio giustizia") e che costituisce uno specifico dominio all'interno della RUPA (Rete unitaria della pubblica amministrazione) la rete cioè che collega tutte le pubbliche amministrazioni, non esiste all'opposto, se non nelle intenzioni, uno speculare "dominio avvocati" all'interno del quale trattare i dati immessi dai professionisti (sotto forma di documenti sottoscritti con firma digitale) attraverso la necessaria intermediazione dei relativi Ordini forensi di appartenenza, in qualità di garanti della legittimità delle operazione dei propri iscritti"
(SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. op. cit 1243 ).


 

2. Il giudice e le udienze multimediali .

Si è assistito in passato all'utilizzo di tecnologie informatiche per la istruzione probatoria di complesse vicende giudiziarie, e si è avuta notizia nel mondo forense e giudiziario di udienze svoltesi facendo uso di webcam, attraverso le quali mettere in collegamento il giudice con parti situate in luoghi anche molto distanti.
Anche se questo è ciò che più sembra corrispondere ad una idea di "processo telematico" le nuove norme hanno in realtà un carattere più pratico.
La normativa ha infatti ad oggetto la formazione la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici .
Le novità introdotte consistono dal testo normativo considerato nell'introduzione del cosiddetto fascicolo informatico, che però non sostituisce il fascicolo cartaceo, ma ad esso si affianca.

"La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.
La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo." (Art.12).

Sulla formazione del fascicolo il testo legislativo esattamente dispone:

"Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile.
L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine è periodicamente aggiornato.
In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico.
Il fascicolo informatico è consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale.
Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

Riguardo al fascicolo informatico è stata espressa la seguente opinione:

"Il tassello mancante alla piena utilizzabilità degli strumenti informatici nella comunicazione tra gli attori del processo era difatti rappresentato dalla possibilità che soggetti esterni agli uffici giudiziari potessero interagire con le cancellerie e che alla formazione del fascicolo di causa partecipassero anche i soggetti esterni abilitati.
Il 'vuoto' normativo è stata colmato dagli artt. 10 e 11 del decreto n. 123/2001 che prevedono una funzione attiva del professionista nella trasmissione di atti alla cancelleria con valore legale a tutti gli effetti.
Il difensore per via telematica farà pervenire alla cancelleria tutti i documenti di causa compresa la procura alle liti (art. 10), "asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale", nonché la nota di iscrizione al ruolo (art. 11) e successivamente la cancelleria provvederà a formare il fascicolo informatico (art. 12) inserendo nello stesso gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica dal difensore .
Il sistema sopra descritto, almeno per il momento, si affiancherà e non si sostituirà alle modalità ordinarie legate al documento cartaceo.
Il regolamento infatti in più punti, al fine essenzialmente di rendere meno traumatica la transizione al sistema del processo civile telematico, introduce temperamenti alla totale informatizzazione delle procedure, come risulta evidente dall'art. 12, comma 3, e dalla relazione ministeriale che ribadiscono il principio secondo cui anche nel caso in cui la parte proceda per via telematica, la cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione del fascicolo 'ufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante copia degli atti). "In questo caso, tuttavia, non si tratterà di duplicare tutti gli atti processuali, giacché il contenuto del fascicolo d'ufficio è circoscritto a quanto previsto dall'art. 168 c.p.c.".
Lo stretto collegamento tra le modalità tradizionali di redazione degli atti del processo e la redazione 'digitale' degli stessi è ribadito dal comma 2 dell'art. 4 del regolamento, laddove si prevede che, se il soggetto non è in grado di sottoscrivere il documento con la firma digitale, il documento viene redatto e sottoscritto su supporto cartaceo (ovvero formato su supporto digitale e poi stampato)"
(SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. op. cit 1244 ).

Riguardo le notificazioni del processo civile telematico va rilevato come detta norma unitamente a quella sul fascicolo informatico, costituisca innovazione ad alto contentuo tecnologico.

Tale possibilità è comparsa per la prima volta con l'art. 12 del d.P.R. n. 513/97 secondo cui "la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge".

"Nel caso in cui la parte non si sia ancora costituita ovvero nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente appare difficile che il meccanismo di notifica diretta all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7 del regolamento (che in virtù del richiamo operato dall'art. 12 del d.P.R. n. 513/97 deve pur sempre essere considerata una notifica a mezzo del servizio postale) possa essere posto in essere direttamente dalla parte, che si dovrà invece avvalere dell'ufficiale giudiziario tramite il ricorso al sistema informatico civile, azzerando i benefici derivati da un utilizzo intensivo del mezzo telematico e di una deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari addetti alle notifiche.
Lo stesso art. 12 D.P.R. n. 513/97 stabilisce anche il principio della validità del documento informatico trasmesso all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, introducendo per la prima volta il concetto di "indirizzo elettronico" e preparando la svolta data con regolamento n. 123/2001, che disciplina con precisione le modalità di notificazione all'indirizzo "virtuale" del destinatario.


L'art. 7 del d.m. n. 123/2001, rubricato "indirizzo elettronico", stabilisce che, "Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile, ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale" mentre "Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al Certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato.
Dall'analisi della norma si evince che, per quanto riguarda i difensori, non tutti gli "indirizzi elettronici" possono essere considerati validi ai fini della notifica telematica, ma solo quelli dichiarati presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, che provvederà a renderli consultabili anche in via telematica.


Il sistema quindi permetterà agevolmente di effettuare le notificazioni presso le parti regolarmente costituite ai sensi dell'art. 170 c.p.c., comma 1, in virtù del principio della sostituzione procuratoria in corso di causa.
Maggiori problemi si avranno invece nel caso di notifica ad una parte non costituita, ovvero costituita personalmente perché in tal caso l'unico indirizzo elettronico ipotizzabile è quello dichiarato dal destinatario dell'atto elettronico al Certificatore di firma digitale che provvede a rilasciargli il certificato per la sottoscrizione digitale, con una sorta di elezione di domicilio "elettronico" ai sensi del comma 2 dell'art. 170 c.p.c.
Poiché non sussiste un obbligo per il Certificatore di richiedere al titolare del certificato tale indicazione, si potrebbe verificare l'ipotesi nella quale l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (che non appartenga ad un professionista iscritto ad un ordine o non sia stato inserito in alcun elenco secondo quanto previsto dal 3 comma dell'art. 7) non sia conoscibile: in tal caso l'unico modo per individuare l'indirizzo elettronico ai fini della notifica sarà quello di rintracciare un precedente documento firmato digitalmente dalla controparte con conseguente individuazione dell'indirizzo elettronico dal certificato di firma usato in precedenza." (SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. op. cit 1244 ).

Una funzione importante in tema di notifiche telematiche è svolta dalla presunzione legale di conoscenza dell'atto notificato.

"In proposito l'art. 8 del regolamento stabilisce che "la comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale" ..


La norma chiarisce che la notifica dell'atto può essere effettuata anche da soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario, disponendo tuttavia un procedimento di attestazione della validità dell'atto diversa nelle due ipotesi che si vengono a profilare. Nel caso di atto notificato da soggetto diverso dall'ufficiale giudiziario, sarà lo stesso soggetto ad apporre la data certa, una volta ricevuta dal sistema informatico del gestore del servizio di trasmissione la conferma che il messaggio è arrivato, mediante la procedura di validazione temporale prevista dagli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 513/97.


Il sistema di notifica per così dire "privata" consta dunque di tre momenti differenti: la comunicazione dell'atto mediante firma digitale al gestore del sistema di comunicazione, la ricevuta di consegna da quest'ultimo effettuata e l'attestazione della data ed ora certa da parte del notificatore. Con quest'ultimo adempimento si perfeziona l'intero subprocedimento di notificazione telematica. Quest'ultimo atto non è necessario se la notificazione o la comunicazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario o dal cancelliere, in virtù della particolare posizione rivestita da tali soggetti, e dunque l'attestazione dell'avvenuta notifica in questo caso fa piena prova fino a querela di falso.


Per quanto riguarda la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto il sistema si ispira al regime della conoscibilità: non occorre infatti che il destinatario apra effettivamente il messaggio poiché, in linea con quanto affermato dall'art. 11, comma 1 della Direttiva 2000/31/Ce (c.d. Direttiva sul commercio elettronico) "l'ordine e la ricevuta di atti si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi".


Per quanto attiene alle comunicazioni di cancelleria, opportunamente l'art. 6 distingue tra tali atti e le notificazioni, disponendo l'uso della firma digitale solo in quest'ultimo caso: la comunicazione tramite biglietto di cancelleria si differenzia dalla notificazione e dunque le modalità di trasmissione variano: infatti utilizzando il principio antiformalistico stabilito dall'art. 4 comma 3 tali comunicazioni possono essere effettuate indicando il nominativo del soggetto procedente prodotto sul documento dal sistema automatizzato. (SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. op. cit 1244 ).

Alla luce delle nuove norme summenzionate, il principio di libertà delle forme e di oralità del processo civile viene a confrontarsi con un nuovo concetto di "prova".

"L'art. 4, comma 1, del regolamento n. 123/2001 esprime il principio destinato ad avere le ricadute più rilevanti sul piano strettamente processuale, in quanto stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale. La possibilità da parte del giudice di formare e sottoscrivere provvedimenti in forma digitale è risultata possibile stante il disposto estremamente generico degli artt. 121 e 131 c.p.c.


Tali norme nell'enunciare espressamente il principio di libertà delle forme sotteso all'intera disciplina del processo costituiscono un sentiero privilegiato per l'ingresso di modalità informatiche o telematiche all'interno del processo, contribuendo a conferire al plesso normativo documento informatico-firma digitale un ruolo ancor più importante di quanto il documento informatico e la firma digitale assumano nel campo del diritto sostanziale.
In quest'ultimo sistema i riferimenti allo scritto negoziale non si incaricano di stabilire le modalità di redazione del documento e correlativamente non viene fornita alcuna definizione di cosa debba intendersi per documento scritto, ponendosi il legislatore essenzialmente il problema degli effetti che l'atto è in grado di produrre.


È stata questa assenza a determinare la chiave di volta dell'intero sistema del documento informatico ed a consentire la piena equiparazione dello scritto cartaceo allo scritto digitale. Nel sistema processuale l'equiparazione tra documento tradizionale e documento informatico consente di ritenere raggiunto lo stesso risultato della attività "fisica", tante il principio secondo cui la volontà dell'atto non può significare volontà dell'effetto bensì scopo che tale atto è destinato ad assolvere all'interno della generale economia processuale. Nel processo civile "telematico" l'utilizzo del dispositivo di firma digitale consente il raggiungimento dello scopo a cui l'atto è preordinato, una volta verificata l'apposizione di una marca temporale che certifica il passaggio del documento e ne garantisce l'assoluta immodificabilità, certezza ed integrità del documento oltre alla non ripudiabilità dello stesso.
La conclusione che se ne può trarre è che l'integrazione del principio di libertà della forme, ex art. 121 c.p.c., attuata mediante la disposizione di cui all'art. 4 del regolamento è in grado di consentire la redazione di tutti gli atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinanze), mediante la forma elettronica.
Il destino del processo civile telematico è legato indissolubilmente all'utilizzo che le parti del processo faranno degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie: solo la prassi sarà in grado di chiarirci se il processo telematico è solo un'aspirazione oppure un reale strumento di semplificazione dell'attività giurisdizionale.
 


3. La giustizia on-line: profili evolutivi.

Anche se si è voluto introdurre alcune regole per adeguare il processo all'evoluzione tecnologica, ciò non dovrebbe indurre a ritenere che si voglia delocalizzare anche il processo "virtualizzando" lo stesso con l'ausilio di Internet.
La possibilità di introdurre nuove regole per armonizzare il processo con le novità in tema di documento elettronico e firma elettronica, latu sensu intesa, discendono direttamente dal principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 del codice di procedura civile , secondo il quale, come è noto ove non sia prevista una forma specifica è sufficiente la forma più adeguata al raggiungimento dello scopo.
Conferma del fatto che il processo non diventerà virtuale è data dal fatto che il fascicolo informatico non sostituisce quello informatico ma lo affianca.

Cancellieri ufficiali giudiziali difensori, sono chiamati a partecipare a questo processo di informatizzazione, come anche i cittadini stessi tra i quali, chi ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 abbia dichiarato al certificatore della firma digitale il proprio indirizzo elettronico potrà vedersi notificato un atto in via telematica.

"In una visione dinamica del sistema relativo al processo telematico, l'Ordine di appartenenza dell'Avvocato dovrebbe provvedere a fornire ai propri iscritti un c.d. certificato di attributo che attesti la regolare iscrizione all'Albo e la qualità vantata ai fini della trasmissione del documento firmato, istituendo una doppia garanzia per colui che riceve il documento informatico trasmesso dall'avvocato:
quella del Certificatore di firma digitale che fornisce il certificato ai fini della sottoscrizione e quella dell'Ordine di appartenenza che ne attesta la reale qualità di avvocato.


Allo stato attuale, però la rete unitaria dell'Avvocatura in grado di "interfacciarsi" con il sistema informatico civile, è solo un ipotesi e dunque le modalità di interazione fra i professionisti con il sistema informatico civile tramite l'intermediazione dei consigli dell'ordine di appartenenza sono solamente ipotizzabili, senza che vi sia una specificazione delle modalità di attuazione, soprattutto tecniche, del sistema" (SARZANA DI SANT'IPPOLITO F. op. cit 1242 ).

In conclusione con la disciplina delineata si potrebbe arrivare ad un processo di convergenza multimediale in cui tutte le informazioni da acquisire transitando attraverso canali telematici, giungono al cuore del sistema informatico civile e consentono di soddisfare utilmente l'obiettivo principale, di una rapida tutela di coloro che si rivolgono alla giustizia (continua ).