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Il conflitto di interessi nella rappresentanza (*)

 

LUCIO FRANCARIO



 

Sommario: 1. Profilo sistematico: il raccordo tra art. 1394 c.c. e art. 1439 c.c. 2. Elementi oggettivi di rilevanza del conflitto. 3. (Segue) Estraneità del danno alla fattispecie del conflitto di interessi. 4. Una figura sintomatica del conflitto di interessi: il contratto con se stesso.

 

 

 1. Profilo sistematico: il raccordo tra art. 1394 c.c. e art. 1439 c.c.

    Pur di giustificare la legittimazione del rappresentato a far valere l’azione di annullamento, si è fatto ricorso ad una distorsione ottica, per la quale il «conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato» disciplinato dall’art. 1394 c.c. 1 costituisce una espressione della fenomenologia dei vizi della volontà, in quanto elemento che denuncia un «vizio del potere rappresentativo». In realtà, il fatto che, sul piano remediale, sia accordata al rappresentato l’esercizio dell’azione di annullamento non implica necessariamente la riconducibilità della fattispecie in esame ad una delle ipotesi-tipo tracciate dal Codice civile nella disciplina generale dell’annullamento (vizi della volontà, ecc.); sarà piuttosto vero che al rimedio in questione è consentito accedere allorquando sussiste la condizione necessaria e sufficiente del «conflitto di interessi».
    La riconduzione della patologia del «conflitto di interessi» nell’ambito della più generale disciplina negoziale dei vizi della volontà si deve senz’altro ricondurre all’elaborazione teorica della dottrina più accreditata, che aveva reclamato l’esigenza di distinguere gli effetti del conflitto di interessi ricondotto al­ l’«abuso di rappresentanza (annullabilità) da quelli del difetto di rappresentanza (irrilevanza per il rappresentato, e convalidabilità per sua ratifica); e gli uni e gli altri da quelli del negozio mancante di uno dei suoi elementi essenziali».
    Tale impostazione ha senz’altro assicurato benefici effetti nell’operare la necessaria differenziazione della fattispecie in esame rispetto a quella della mancanza o dell’eccesso di potere ma è altresì vero che la riduzione del fenomeno del conflitto di interessi a quello dell’«abuso del potere rappresentativo» o, comunque, a mero vizio del potere rappresentativo rischia di far smarrire la vera identità del fenomeno in questione. Tale identità è difficilmente apprezzabile se non risulta garantita all’interprete la possibilità di controllare il rispetto degli interessi in gioco, così come risultanti dall’assetto a suo tempo congegnato dalle parti, assetto apprezzabile anche sulla scorta della procura conferita al rappresentante (sempre che questa sia documentata da un atto formale).
    Gravi equivoci si annidano nell’interpretazione dell’art. 1394 c.c.: i canoni da seguire per apprezzare il conflitto d’interessi divergono sensibilmente, a seconda che si sottolinei la sufficienza o la insufficienza dell’elemento del «conflitto» per proporre l’azione di annullamento.
    Chi scrive è orientato – come si giustificherà di seguito – a preferire il primo percorso, pur nella consapevolezza che il conflitto di interessi di cui all’art. 1394 presenta caratteristiche sue proprie, rispetto ad altre fattispecie che hanno attirato la prevalente attenzione degli studiosi di diritto commerciale ( art. 2373 c.c.).
    A detrimento di una lettura «oggettiva» dell’art. 1394 si invocano argomenti-limite, in base ai quali risulterebbe che, nel caso di specie, il «conflitto oggettivo di interessi» non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare il fattore causale dell’annullamento: il richiamo vale, innanzitutto, per l’ipotesi in cui il contenuto del negozio sia stato predeterminato dal (o d’intesa con il) rappresentato ovvero al caso in cui quest’ultimo, benché avesse previsto il conflitto, abbia pur tuttavia specificamente autorizzato il rappresentante .
    Sennonché, si deve osservare che, nelle due ipotesi-limite, l’autorizzazione del rappresentato alla stipula dell’atto elimina in radice la possibilità di inquadrare l’assetto di interessi raggiunto con il negozio rappresentativo come realizzato «a danno» del rappresentato, sempre che il consenso di quest’ultimo non risulti viziato da incapacità ovvero non sia stato carpito con inganno od ottenuto in base ad errore: si tratterebbe, all’evidenza, di fatto ulteriore che assumerebbe autonomo rilievo ai fini dell’annullamento.
    L’invalidazione del negozio rappresentativo discenderebbe, in tal caso, dal­ l’applicazione degli artt. 1389 e 1390 c.c. che assicurano rilievo, infatti, rispettivamente, alla capacità di intendere e di volere del rappresentato e al vizio della volontà di questi, proprio per l’ipotesi che il vizio riguardi un elemento predeterminato dallo stesso rappresentato. Ciò non fa altro che confermare l’assunto in base al quale, in assenza di vizi della volontà del rappresentato e in presenza di uno specifico assenso alla determinazione dell’assetto di interessi consegnato al negozio rappresentativo, non può venire alla luce un conflitto di interessi idoneo a reclamare l’annullamento del negozio.
    In conclusione, si può ben dire che gli argomenti-limite proposti all’attenzione non evidenziano ipotesi in cui assumono rilievo, oltre al conflitto oggettivo di interessi, anche altri elementi ai fini dell’annullamento; si tratta, piuttosto, di fattori che precludono la possibilità di interpretare l’assetto di interessi configurato dal negozio rappresentativo come «conflittuale»: il conflitto che, pure, avrebbe avuto ragioni sostanziali per venire alla luce, non sussiste perché esplicitamente assorbito dalla determinazione volontaria del rappresentato.
    Si potrebbe aggiungere che, nella seconda ipotesi (specifica autorizzazione accordata in previsione di un possibile conflitto), l’atto autorizzativo potrebbe seguire alla procura e svolgerebbe, pertanto, non più la funzione di atto abilitante all’esercizio del potere rappresentativo (poiché la fonte di tale potere risiederebbe pur sempre nella procura), quanto di atto regolatore del solo rapporto di gestione , di cui il terzo deve essere informato al fine precipuo di eliminare remore alla stipula di un atto che, diversamente, sarebbe dal medesimo apprezzabile come in conflitto di interessi con il dominus.
    Altri elementi, che militano in apparenza contro una lettura «oggettiva» del «conflitto di interessi» di cui all’art. 1394 c.c., risiederebbero nell’ambito della stessa disposizione in questione, là dove si precisa che l’azione di annullamento è proponibile da parte del rappresentato solo «se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo».
    Tale previsione implicherebbe, per taluno, la impossibilità di considerare l’azione di annullamento come esclusivamente ancorata al conflitto, restituendo spazio a valutazioni di stampo volontaristico. L’obiezione in questione non è fondata in quanto – come si è già osservato – la volontà del rappresentato, se condiscendente con l’assetto di interessi conseguito con il negozio rappresentativo e non altrimenti viziato, assorbe gli elementi di conflittualità e risulta a sua volta assorbita, nel senso che non è in grado di motivare un’azione di annullamento al di fuori dei casi previsti dall’art. 1390 c.c.
    Su altro versante, l’ancoraggio della lesione dell’interesse del rappresentato alla riconoscibilità del conflitto da parte del terzo nemmeno implica una deviazione dei canoni di apprezzamento del conflitto in senso soggettivo-volontaristico: non viene apprezzata, infatti, la volontà del terzo ma solo la soglia di tutelabilità della sua posizione.
    In questo senso, il principio di affidamento esprime un indice di rilevanza del «conflitto» complementare rispetto all’oggettiva bipolarizzazione degli interessi curati dall’atto rappresentativo: in altri termini, il conflitto di interessi non è maturo ai fini dell’annullamento se, dall’atto o da comportamenti a questo precedenti, non traspaiono elementi tali da rendere conoscibile da parte del terzo l’introduzione nel negozio di elementi espressivi di interessi diversi da quelli del dominus e con questo confliggenti.
    La prospettata ricostruzione della fattispecie permette di coltivare un non superficiale accostamento tra la figura in esame e quella divisata dall’art. 2373, c. 2°, c.c., in ordine alla quale il legislatore opera un apprezzamento di tipo esclusivamente oggettivo: qui viene in rilievo la possibilità di invocare l’invalidità della delibera assembleare della società per azioni allorquando il socio partecipi alla assemblea esercitando il diritto di voto in conflitto di interessi .
    Resta da osservare, semmai, che il diverso tenore di questa disposizione legislativa rispetto all’art. 1394 ha indotto il Betti (pure orientato ad inquadrare la fattispecie tra i vizi della volontà, in quanto il conflitto si tradurrebbe in vizio della legittimazione, che, a sua volta, inficierebbe la determinazione causale del volere) a denunciare la difficoltà di ragionare in termini di vizi della volontà sul più specifico terreno dell’onere della prova: su questo piano, infatti, se le coordinate fossero in tal senso coerentemente tracciate, spetterebbe al rappresentato provare esclusivamente il conflitto, mentre spetterebbe a chi si oppone all’annullamento provare l’insussistenza del nesso specifico tra conflitto e concrete pattuizioni contrattuali lesive dell’interesse del rappresentato.
    L’asimmetria tra la disciplina del «conflitto di interessi» e quella dei «vizi della volontà» emerge anche con riguardo all’ipotesi della collusione dolosa (tra rappresentante e terzo 11 ai danni del rappresentato) preordinata a stipulare un negozio, che pregiudica gli interessi di quest’ultimo; il conflitto di interessi così evidenziato è stato ricondotto all’art. 1439, c. 2°, c.c. 12, non solo e non tanto per ribadire la possibilità di annullamento del negozio da parte del dominus, il che deriva già dall’art. 1394 c.c., quanto per evitare che la «regola del gioco» da applicare al caso di specie fosse da rinvenire esclusivamente all’interno del 1394 c.c., per così dire non attrezzato a governare la possibile eccezione del rappresentante che faccia valere una procura rilasciata anche nel suo interesse.
    La simmetria viene però recuperata solo in apparenza, se si può osservare, a ragione, che l’ipotesi presa in considerazione dall’art. 1439 c.c. è affatto diversa da quella della collusione tra rappresentante e terzo .
    Se pure dovesse accedersi alla opinione che riconduce nell’area applicativa del­ l’art. 1394 l’ipotesi della collusione tra ausiliario e terzo , si dovrebbe, tuttavia, sottolinearne la peculiarità 15, postulando l’eliminazione di qualsivoglia residua possibilità di tutela del terzo; in conclusione, una volta acquisita la prova della collusione (ovvero della partecipazione attiva, dolosa da parte del terzo all’attività deviante da parte del rappresentante), non solo non sussistono margini per provare in via d’eccezione la irriconoscibilità del conflitto da parte del terzo, ma non sopravvive alcuna possibilità di apprezzare il contenuto dell’atto in senso liberatorio per il terzo, o meglio preclusivo dell’annullamento.
    È questo il senso della giurisprudenza che sottolinea come, in caso di partecipazione del terzo all’abuso, la conoscenza del conflitto sia in re ipsa , sicché non esistono alternative all’annullamento; per altro verso, la tutela assicurata da questa forma di invalidità potrebbe rivelarsi esaustiva, non assicurando ingresso ad un ulteriore riconoscimento di responsabilità per danni: se si accedesse a questa prospettiva, si potrebbe registrare esclusivamente una convivenza tra liberazione da responsabilità e annullamento del negozio.
    L’ipotesi limite della collusione tra rappresentante e terzo non deve però trarre in inganno circa il ruolo centrale assolto dalla regola posta dall’art. 1394. Questa vale a regolare il possibile conflitto tra le esigenze di tutela della volontà del rappresentato e le esigenze di tutela dell’affidamento del terzo, di modo che la soddisfazione di queste ultime esigenze, al di fuori dell’ipotesi limite prima individuata, siano consegnate alla inconsapevolezza non colpevole del terzo dell’esistenza di una situazione di conflitto.
    Una seconda indefettibile direttrice interpretativa è costituita dal riferimento codicistico al momento in cui si rende possibile la tutela contro il conflitto di interessi (il momento della stipula del contratto), il che deve far riflettere.
    È bensì vero che la situazione di conflitto può essere apprezzata dal rappresentante ancor prima che venga posto in essere il negozio rappresentativo, ma questo non consente affatto l’affermazione che l’annullamento del negozio rappresentativo dipende da un ulteriore vaglio concernente l’uso (ovvero – secondo tale impostazione – l’«abuso») di poteri rappresentativi, cosicché si dovrebbe concludere – in tale prospettiva – nel senso che l’art. 1394 non regolerebbe una ipotesi di conflitto di interesse, bensì una fattispecie di abuso di poteri di rappresentanza .
    Tale conclusione sembra in verità forzata rispetto ai reali termini della questione: l’apprezzamento statico della situazione che precede la stipula del negozio rappresentativo non risulta decisivo per valutare il conflitto e – come l’esperienza giurisprudenziale ha dimostrato – sempre più spesso si deve far ricorso ad una valutazione ex post per misurare gli eventuali pregiudizi arrecati al rappresentato dall’esercizio del potere rappresentativo.
    Ciò significa che l’esercizio del potere rappresentativo viene apprezzato solo indirettamente, mancando, tra l’altro, la possibilità di una valutazione diretta, per la quale sarebbe indispensabile una previa definizione della sfera d’a­zione lecita ; nell’art. 1394 c.c. l’esercizio del potere è sotto osservazione proprio e soltanto perché ha determinato una situazione oggettivamente apprezzabile di «conflitto». Nel vagliare il contenuto del negozio rappresentativo assumono rilievo l’esistenza effettiva del conflitto e la sua conoscenza da parte del terzo.
    Così stando le cose, non può lamentarsi una commistione tra «abuso di potere» e «conflitto di interessi», fino a concludere che, in tema di rappresentanza volontaria, sarebbe stato accordato giuridico rilievo esclusivamente al­ l’at­tività del rappresentante e alla figura dell’«abuso di potere».
    Se così fosse, non avrebbe senso la stessa lettera dell’art. 1394 c.c., là dove attribuisce rilievo (ai fini della preclusione dell’invalidità) alla prova da parte del terzo che il conflitto non era da lui conosciuto né riconoscibile: a venire in rilievo per questo aspetto – come si può notare – è la conoscenza da parte del terzo della conflittualità esistente tra le parti del rapporto gestorio.
    Si assisterebbe – secondo un’opinione – ad una sequenza nell’attività valutativa che non implicherebbe una contaminatio 19, ma che si articolerebbe in due fasi distinte: la prima, avente ad oggetto l’esistenza di una situazione di conflittualità; la seconda, una condotta dell’ausiliario foriera di danni anche solo potenziali. In tale prospettiva tra conflitto e abuso sussisterebbe un rapporto tra causa ad effetto . Tale ricostruzione non risulta convincente per gli equivoci che provoca allorquando si misura con il problema del «danno», di cui si dirà tra breve.



2.  Elementi oggettivi di rilevanza del conflitto


    Come si è già accennato, la figura del «conflitto di interessi» è disciplinata in modo tale da non lasciar spazio non solo a funzioni di filtro di stampo psicologistico, ma anche ad elementi di valutazione soggettiva della (s)correttezzadel comportamento del rappresentante . Su questo terreno, in verità, possono sorgere equivoci. L’affermazione secondo la quale «la situazione obiettiva di conflitto di interessi è, da sola, causa di annullabilità del contratto» 22 merita talune precisazioni per essere condivisa: si tratta di puntualizzazioni orientate a chiarire la convivenza con l’ipotesi in cui il conflitto risulti «sanato» dalla specifica autorizzazione del rappresentato (cfr art. 1395 c.c.) ovvero con l’esigenza di verificare se l’esistenza del conflitto abbia influito in modo pregiudizievole per il rappresentato nel delineare l’assetto di interessi contrattuale concordato tra rappresentante e terzo.
    In entrambi i casi, a ben vedere, il «conflitto di interessi» viene apprezzato in due momenti successivi: in un primo momento, quale fenomeno che segnala una potenziale pericolosità; in un secondo momento, quale condensato nel­ l’assetto di interessi consegnato al negozio rappresentativo.
    Solo in questa seconda fase il conflitto di interessi può evidenziarsi in senso proprio, quale espressione patologica del rapporto tra rappresentato e rappresentante, che legittima il primo a reclamare (con l’azione di annullamento) la cessazione degli effetti del negozio rappresentativo.
    Prima che si giunga a questa fase il rappresentato può evitare il verificarsi di una indesiderata conflittualità provvedendo alla revoca della procura conferita al rappresentante (cfr. art. 1396 c.c.).
    La ricostruzione del fenomeno così esemplificata agevola l’interprete ad individuare la causa vera e propria che giustifica l’annullamento ma impone altresì di differenziare anche nelle categorie concettuali serventi il riferimento all’una o all’altra fase di maturazione del fenomeno. In un primo momento si assiste, in verità, ad una «conflittualità potenziale» che può riscontrarsi in svariati fenomeni: emersione dell’intenzione del rappresentato di concludere il contratto con se stesso (art. 1395 c.c.); conferimento al rappresentante di un mandato in rem propriam (cfr. art. 1723, c. 2°, c.c.) che si tratterà di controllare nella fase esecutiva; determinazione del rappresentante a stipulare un negozio rappresentativo il cui contenuto potrebbe disvelare un conflitto di interessi (cfr. art. 1395 c.c.).
    Nel primo e nel terzo caso il dominus potrebbe non risultare (pienamente) avvertito della conflittualità potenziale del negozio stipulando, cosicché non avrebbe particolare interesse ad orientare l’attività procuratoria ovvero a revocare la procura eventualmente già conferita; nel secondo caso, la potenziale conflittualità è in re ipsa e meriterebbe pertanto una maggiore cura preventiva da parte del dominus, il quale potrebbe avere trascurato istruzioni di dettaglio, a fronte della fiducia nutrita nei riguardi del rappresentante.
    Per vagliare in positivo il conflitto occorre aver riguardo allo «scambio» operato dal negozio rappresentativo: si tratta di valutare al riguardo se gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato si polarizzino in modo autonomo senza che si realizzi né una convergenza né una convivenza accettabile di interessi .
    Nel caso in cui si assista ad una vera e propria bipolarizzazione degli interessi, che implichi una incompatibilità tra gli stessi 25 foriera di un (possibile) sacrificio non fisiologico per il «principale», ci troviamo di fronte alla patologia, avverso la quale l’ordinamento reagisce a mezzo dell’art. 1394 c.c.
    Alla luce di quanto appena precisato, si può intendere come per la valutazione della sussistenza della patologia in questione possa farsi riferimento alla «prestazione» del dominus e all’eventuale controprestazione dell’altro contraente.
    La doppia funzione assolta dal rappresentante, quale latore degli interessi del dominus e degli interessi propri, potrebbe rivelarsi patologica proprio in relazione alle prestazioni divisate dal negozio rappresentativo: la verifica è, pertanto, verifica di merito da effettuare con strumenti valutativi di tipo equitativo (cfr. artt. 1371, 1374 c.c.) 26; all’uopo provvede il giudice di merito con apprezzamento al medesimo riservato, non censurabile in cassazione .
    Si deve precisare, però, che la verifica della adeguatezza della prestazione 28 non esaurisce le potenzialità di tutela assicurate dall’art. 1394 c.c., potendo l’interesse del dominus risultare minacciato anche da altri elementi, purché conoscibili dal terzo: si pensi al rappresentante che stipuli un contratto di fornitura con un terzo, il quale a sua volta soddisferà l’impegno contrattuale facendo ricorso ad un subfornitore cui il «principale» ha da tempo rappresentato la indisponibilità a contrattare, trattandosi di operatore economico non apprezzato o addirittura screditato, da reputare inaffidabile nella esecuzione.


3.  Estraneità del danno alla fattispecie del conflitto di interessi

    Il «conflitto di interessi» si esprime come patologia autonoma allorquando gli strumenti regolatori del rapporto di gestione hanno esaurito la loro capacità di controllo e l’atto rappresentativo è stato posto in essere.
    La denuncia della patologia non potrà, pertanto, essere filtrata dalla sola disamina del rapporto di gestione, se non in negativo, verificando, ad esempio, se in quel contesto non sia intervenuta una eventuale autorizzazione, che vale ad escludere un conflitto di interessi.
    L’incompatibilità degli interessi del rappresentante e del rappresentato risulta difficilmente apprezzabile a partire dal punto di vista soggettivo dei diretti interessati 29, in quanto si tratterebbe di ricostruire un itinerario psicologico non sempre oggettivamente verificabile, specie se si considera – come si è visto – che la concorrenza di interessi non è di per sé patologica.
    In alcune ipotesi risulta senz’altro possibile apprezzare ictu oculi una «incompatibilità oggettiva» degli interessi ; in altre, invece, risulta pressoché impossibile misurare tale compatibilità, facendo ricorso al metro tradizionale con cui il diritto privato misura la lesione di una sfera giuridica: il «danno».
    Che tale precisazione risponda al vero, è confermato, d’altra parte, dall’esigenza che spinge chi è diversamente orientato a far leva su nozioni evocative piuttosto che specificative del danno. Di qui il ricorso a nozioni quali quelle di «danno potenziale» , o «pericolo di danno» , potendo il pregiudizio vero e proprio discendere solo dall’esecuzione del negozio rappresentativo ovvero dal mancato raggiungimento degli scopi che si era prefisso il dominus, il che implica, peraltro, che un danno vero e proprio potrebbe mancare del tutto.
    Le notazioni appena effettuate permettono di cogliere il senso di precisazioni, a mente delle quali il pericolo di danno non deve «necessariamente riferirsi al patrimonio» in quanto «l’interesse del rappresentato connesso con la stipulazione del negozio di gestione può essere anche prevalentemente extra economico, e che sostanzialmente pericolo di danno significa qui pericolo che venga sacrificato l’interesse preminente del rappresentato, comunque esso si atteggi».
    D’altra parte, non costituisce un mistero il fatto che il rapporto obbligatorio consenta la protezione anche di interessi non patrimoniali 36 purché siano suscettibili di valutazione economica (cfr. art. 1174 c.c.) 37.
    Alla luce delle precisazioni appena operate è possibile condividere l’opinione che, nel caso che ci occupa, «il danno si ha non in rapporto alle conseguenze patrimoniali dell’atto per sé prese» mentre diventa fuorviante ed eccessivo concludere che il danno si ha «con riferimento alla legittimità o meno del­ l’esercizio del potere rappresentativo» .
    L’autorevole opinione non risulta convincente in questo secondo passaggio poiché stressa la nozione di «danno» assegnandole una funzione che esula completamente da quella riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico. In altre versioni, il danno di cui all’art. 1394 c.c. sembra assimilabile a quella del «danno normativo» 39: asimiglianza di quest’ultimo individua un parametro legale di riferimento per valutare l’antigiuridicità del comportamento seguito dal responsabile (il rispetto da parte del rappresentante dei limiti del potere conferitogli).
    Si muove in questa prospettiva, l’opinione per la quale l’annullamento del contratto previsto dall’art. 1394 c.c. costituirebbe niente altro che la sanzione per l’inosservanza del dovere di astensione che grava sul rappresentante 40; sennonché, applicando in concreto tale criterio ci si accorge della estrema difficoltà che si incontra proprio là dove è più forte l’esigenza di ancorare il giudizio di «incompatibilità» ad un parametro valutativo che consenta di apprezzare l’antigiuridicità della situazione non solo con riguardo ai doveri di protezione, che delimitano in negativo la sfera d’azione del rappresentante, ma anche con riguardo ai criteri che permettano di valutare nel merito la stessa azione rappresentativa.
    Nel caso in cui la procura risulti laconica e le istruzioni dirette successivamente a regolare il rapporto gestorio siano carenti o del tutto assenti, il potere discrezionale del rappresentante risulterà più ampio ma non per questo potrà concludersi che «se il rappresentante si mantiene entro i limiti dei suoi poteri, vincola validamente il rappresentato, qualunque siano le perdite (economiche) che potranno derivare a quest’ultimo dal contratto» . La regola cui dovrà attenersi il rappresentante non è immediatamente percepibile sulla scorta di quanto determinato dalla fonte negoziale né altrove risulta espressamente disegnato ex lege un comportamento antigiuridico, il cui avverarsi si traduca in danno per il «principale».
    È possibile, piuttosto, ricostruire i canoni comportamentali cui deve attenersi il rappresentante in difetto di istruzioni puntuali 42 ispirandosi, oltre che alla «parallela» disciplina del mandato 43, a quei criteri di buona fede e correttezzache orientano la condotta dovuta in esecuzione di una obbligazione (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.) 44, provvedendo, in carenza di determinazioni specifiche, ad integrare il programma obbligatorio. Sulla scorta di questi criteri, risulta possibile censurare quegli esiti negoziali che, pur formalmente rispettosi del mandato negoziale ricevuto, risultano in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede sopra indicati 45.
    I rilievi testè evidenziati hanno indotto una recente dottrina a sostenere con forza che «l’agire nell’interesse del dominus, non si dissolve nel generico concetto di «ordinaria diligenza», cui si richiama anche l’art. 1710, ma assurge a vero e proprio connotato fisionomico dell’obbligo posto a carico del gestore. Questi deve attendere all’adempimento di tale obbligo con l’osservanza non solo del­ l’accennata diligenza – che dunque, giova ribadire, non s’identifica con l’o­ perare nell’interesse alieno, ma costituisce semplicemente il criterio regolatore della corrispondente attività – ma anche e soprattutto della «correttezza» prescritta dagli artt. 1175 e 1375 c.c.» 46.
    Non sembra, però, condivisibile il punto di arrivo dell’opinione da ultimo riportata, in quanto condiziona l’esercizio dell’azione di annullamento al concreto verificarsi di una lesione a danno del rappresentato 47, mentre la lettera del­ l’art. 1394 c.c. facoltizza il «principale» ad avvalersi della tutela di annullamento anche in via preventiva, prima che il danno si attualizzi ma pur sempre dopo la stipula del negozio rappresentativo che evidenzia il conflitto di interessi.
    Quest’ultima precisazione si impone, a fronte della posizione di chi ritiene che l’art. 1394 predisponga una normativa intesa ad evitare la conclusione di un contratto in una situazione di pericolo per il rappresentato.
    La piena comprensione della tutela civile rappresentata dall’art. 1394 c.c. impone di evitare altri equivoci quali quelli che si annidano nell’idea che «lo scopo cui essa è preordinata non consiste nella prevenzione di una causa patologica che potrebbe provocare lesioni, ma nella cura delle lesioni in concreto prodotte» 49.
    Nella prospettiva della tutela civile dei diritti, si deve assicurare adeguata collocazione allo strumento di tutela offerto dall’art. 1394 c.c. che sicuramente assolve ad una funzione di tutela preventiva contro i danni. Tale tutela preventiva è assicurata, sul versante delle imprese, dall’art. 2373 c.c., che esplicita il requisito della possibilità di «danno alla società», nozione, quest’ultima, diversa e più restrittiva di quella costituita dall’«interesse comune dei soci»


4.  Una figura sintomatica del conflitto d’interessi: il contratto con se stesso


    Il contratto con se stesso costituisce una figura sintomatica del più ampio fenomeno del «conflitto di interessi» 51 nella rappresentanza, figura che ha meritato una specifica previsione nell’ambito codicistico, al fine di diradare definitivamente le residue incertezze che gravavano sulla sua configurabilità e soprattutto allo scopo di regolarne la funzionalità 52.
    Sicuramente nell’«autocontratto» si registra quel conflitto di interessi che, se non sanato, porta senz’altro all’annullamento del contratto; l’art. 1395 c.c. si presenta ricco di elementi di valutazione di tale «conflitto», elementi che non assumono solo valenza specificativa, in quanto riferibili al solo contratto con se stesso, ma rivestono valore emblematico, sì da far dubitare che il nesso fra gli artt. 1394 e 1395 c.c. possa ricostruirsi – come la maggioranza degli osservatori ritiene 53 – alla stregua di un rapporto di genus a species.
    Si deve osservare, infatti che la «regola» che amministra il conflitto risulta scritta nell’art. 1395 c.c. piuttosto che nella disposizione esplicitamente preposta al governo del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
    A tale «regola» si può sicuramente attingere per desumerne elementi di più generale disciplina del «conflitto di interessi» anche in ipotesi diverse dal contratto con se stesso, ipotesi che risulta pertanto emblematica poiché quivi «il conflitto di interessi raggiunge la massima evidenza» 54.
    La riconducibilità del fenomeno in questione alla fattispecie delineata dal­ l’art. 1394 c.c. è desumibile dalla stessa disposizione contenuta nell’art. 1395, là dove, al fine di escludere la impugnabilità del contratto con se stesso, si fa riferimento ad una determinazione del contenuto contrattuale che esclude oggettivamente la possibilità di conflitto di interessi, quasi che la direzione operativa prescelta dal rappresentante nell’ipotesi data, sia tale da far presumere l’esistenza del conflitto fino a prova contraria 55.
    In altri termini, la scelta di stipulare un contratto con se stessofa ritenere estremamente probabile il determinarsi di un conflitto di interessi, il che non esclude tuttavia che una specifica autorizzazione del mandante ovvero il concreto assetto di interessi conseguito dall’attività gestoria, finiscano in concreto per eliminare problemi di compatibilità tra gli interessi del principale e quelli del gestore: è possibile pertanto provare da parte del rappresentante che gli interessi del dominus risultano comunque tutelati.
    Non si può condividere pertanto l’idea che qui il conflitto di interessi ricorre senza possibilità di prova contraria 56: se così fosse, non ci sarebbe possibilità per il rappresentato di rimuovere le cause patologiche che inficiano la validità del contratto prima che questo venga alla luce, bensì solo di convalidare il negozio ex post.
    Sennonché, la questione deve essere posta in modo affatto diverso, in quanto sono possibili sia un’azione preventiva (autorizzazione specifica) rispetto alla stipula del negozio rappresentativo sia un assetto di interessi in concreto non pregiudizievole, che eliminano la causa di invalidazione prima che questa determini la nascita di un negozio invalido. Esiste una tendenza a spostare logicamente in una fase antecedente alla stipula del negozio rappresentativo l’apprezzamento del conflitto di interessi; tale tendenza persiste nonostante l’evidente contrasto con la lettera dell’art. 1394 che relaziona l’apprezzamento del «conflitto» al contratto «concluso» e non già alla fase prodromica.
    In quest’ultima fase assumerà certamente rilievo il comportamento del rappresentante nell’ambito del rapporto gestorio (in particolare, le informazioni trasmesse e quelle omesse), al fine di palesare le possibilità di conflitto man mano che questo si evidenzia e prima che il negozio rappresentativo possa in qualche modo consolidarsi facendo leva sull’affidamento che il terzo abbia riposto nel negozio al momento della stipula (in ipotesi diversa dal «contratto con se stesso»), restando al dominus la sola tutela risarcitoria, risultando ormai preclusa la tutela di annullamento.
    Nel contratto con se stesso, la tutela di annullamento risulta più attiva poiché non subisce lo sbarramento costituito dalla tutela dell’affidamento del terzo; nell’art. 1395 si registra una maggiore «continuità» – se così si può dire – tra negozio gestorio e negozio rappresentativo. Tale «continuità» agevola quella distorsione ottica che porta a trasfigurare l’oggetto del giudizio di annullamento (dalle caratteristiche negoziali alle caratteristiche dell’azione gestoria): paradossalmente, il terreno di valutazione offerto dall’art. 1395, che consente una tutela di annullamento più ampia (che non soffre – come si sottolineava poc’anzi – le limitazioni dovute all’esigenza di tutelare l’affidamento del terzo), si rivela quello sul quale si è sviluppata, in epoca recente, una impostazione che individua nell’«abuso del potere di rappresentanza» il fattore produttivo dell’invalidazione dell’atto rappresentativo.
    L’esigenza di fondo che motiva tale impostazione è comprensibile, in quanto consente di reagire alle tesi che affidavano la giustificazione della tutela di annullamento ai «vizi della volontà», ma il punto di approdo della reazione non appare giustificabile in quanto risulta molto lontana dalla «lettera» consegnata alle disposizioni degli artt. 1394 e 1395 c.c.
    Alcune precisazioni meritano di essere effettuate a completamento della definizione delle caratteristiche della disposizione prevista dall’art. 1395 c.c., soprattutto con riguardo a quello che è stato definito il carattere «cogente» di tale disposizione.
    Riteniamo non condivisibile tale apprezzamento, sia perché è lo stesso art. 1395 a prevedere che il «principale» possa operare una scelta che, nel consentire al contratto con se stesso, comporta la deroga alla disposizione (che altrimenti, in base alla su richiamata presunzione, avrebbe configurato una ragione di invalidità), sia con riguardo a più generali rilievi che riguardano la ratio della normativa in esame.
    Su quest’ultimo versante, non sembra appropriato il riferimento a ragioni di ordine pubblico economico 58, poiché il regime di invalidazione previsto dal legislatore sembra escludere rilievo al profilo causale 59: la tutela di annullamento viene ritenuta, infatti, più che sufficiente a garantire gli interessi del dominus anche nella prospettiva di un contratto gestorio caratterizzato da un conflitto di interessi altamente probabile, come nel caso del «contratto con se stesso».
 


 

(*) Omesse le note bibilografiche, queste pagine costituiscono parte di capitolo del volume collettaneo a cura di L. Bigliazzi Geri, V.Carbone,L.Francario,C.Lazzara,M.Tamponi, Rappresentanza, cessione del contratto,contratto per persona da nominare,contratto a favore di terzo.