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Valutazione di Impatto Ambientale

 

Siti di Interesse Comunitario e Infrastrutture.(*)

Pasquale Rago


Sommario: 

 

1) La Direttiva Habitat 92/43/C.E.E. - 2) Il Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) - 3) La Valutazione di incidenza - 4) La Misura compensativa

 

 

 

1 – La Direttiva Habitat 92/43/C.E.E.

Si è affacciata, quasi sommessamente, nel variegato panorama della disciplina ambientale, la Direttiva Habitat 92/43/C.E.E., emanata dalla Comunità europea sin dal 21 maggio 1992, con lo scopo di salvaguardare e proteggere la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali sulla considerazione che gli habitat naturali degli Stati membri vanno sempre più degradandosi; sicchè la loro conservazione non può non essere considerata come degna di tutela da parte della stessa Comunità europea (rectius Unione Europea)[1].

Tale direttiva ha, però, sia pure con ritardo, cominciato a far sentire i suoi effetti ed è certamente destinata a diventare pregnante ed ineludibile nei numerosi interventi di trasformazione o di utilizzo del territorio in vasta parte del nostro Paese e di essa occorrerà tenere giusto conto nella realizzazione di opere e infrastrutture per le quali la sola Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) non sarà più sufficiente[2]

Il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dalla Comunità europea, ha messo in luce particolari problematiche legate, principalmente, alla incidenza di particolari grandi opere sull’habitat, non tanto per l’impatto dell’opera in sé sull’ambiente circostante, quanto sugli effetti della sua frantumazione e divisione, quanto, ancora, sulla incidenza che detta frantumazione importa tra i collegamenti e gli interscambi di talune zone per la fauna o comunque per la tutela della biodiversità[3].

Si pensi alla migrazione degli uccelli, alla frantumazione di aree vegetative e così via.

La Direttiva Habitat 92/43/C.E.E. è quindi intervenuta prevedendo la istituzione di una serie di siti da proteggere denominati o classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone speciali di conservazione (Z.P.S.) destinate a far parte di una rete ecologica comunitaria denominata Natura 2000, a cui applicare le necessarie misure per la salvaguardia, il mantenimento ed, eventualmente, il ripristino di un habitat naturale soddisfacente alle specifiche peculiarità del sito[4].

 

2 – Il Sito di interesse comunitario (S.I.C.)

L’Italia, dopo, per vero, aver molto temporeggiato, ha, infine, dato attuazione alla Direttiva Habitat 92/43/C.E.E, con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. n. 12 marzo 2003, n. 120, che introduce notevoli aspetti di spunto e di riflessione per le ripercussioni che essa, pur non ancora a regime, già comporta nella realizzazione di opere o infrastrutture sia pubbliche che private e che più, ancora, è destinata ad incidere nella loro prospettazione ed esecuzione[5].

Va, in primo luogo chiarito che detti siti di interesse comunitario (S.I.C.) sono cosa diversa dalle aree protette, dai parchi nazionali, regionali, dalla riserva naturali, marine e così di seguito[6].

Essi traggono origine dal concettuale rilevante valore scientifico, naturale “tipico o biotipico” che un habitat naturale possiede, che assurge ad interesse sovranazionale e che, quindi è abbisognevole di tutela[7].

Non ha, dunque, rilevanza la estensione di un’area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o se si vuole la peculiarità di una determinata specie animale o vegetale e/o paesistica che è degna di tutela perché di interesse sovranazionale.

Si vuole, in altri termine, salvaguardare ambienti, specie o ecosistemi caratteristici di particolari aree europee[8].

Partendo da tale principio e ponendosi detta finalità i siti di interesse comunitario (S.I.C.) possono coincidere o meno con le aree dei parchi, delle riserve e così di seguito[9], già oggetto di tutela, ma ben possono essere più estese e quindi ricomprenderle così come possono allocarsi in nuovi siti[10].

A riprova di quanto appena detto, ed a testimonianza della grande varietà e necessità che il nostro Paese ha nella protezione ambientale, in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/C.E.E. sono stati proposti come siti di interesse comunitario (S.I.C.) ben 2500 siti con la consapevolezza che l’elenco non è esaustivo[11]!

 

3 – La Valutazione di incidenza

Svolta tale breve e necessaria premessa, occorre ora, addentrarsi nel sistema di protezione e di tutela che la norma comunitaria prevede per la salvaguardia di tali siti per ora solo proposti dal nostro Governo e, che le Regioni, poi, saranno chiamate ad operare dotandosi di strumenti “regolamentari, amministrativi o contrattuali[12] che riterranno più idonei allo scopo.

Lo strumento di tutela è costituito dalla Valutazione di incidenza sul sito che occorrerà assumere per qualsiasi piano o progetto che possa incidere sull’area[13].

Ciò che lascia perplessi è che nel caso in cui detta Valutazione di incidenza non sia favorevole all’opera, essa potrà egualmente essere eseguita per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura socio-economica[14], ma, contestualmente, occorrerà adottare “ogni idonea misura compensativa[15].

La Valutazione di incidenza, quindi, pur ispirandosi e, sostanzialmente, rifacendosi alla nota Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è però da questa diversa e distinta[16].

Mentre nella Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) troviamo determinate opere che richiedono per la loro esecuzione la V.I.A.[17], nella Direttiva Habitat 92/43/C.E.E., invece, è <<il sito a richiedere la Valutazione di incidenza e non l’opera>>.

La concomitanza, poi, di un’opera che richieda la Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in un “sito” che richieda la Valutazione di incidenza si risolve in Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) comprensiva della Valutazione di incidenza[18].

 

4 – La Misura compensativa

Ora non sfuggirà alla mente attenta del giurista la novità introdotta nel nostro sistema dalla normativa in esame che pone in essere una specie di <<natura contrattata>> o di <<ambiente contrattato>> che vede la possibilità di superare il vincolo ricorrendo alla prevista misura compensativa derivante dalla esecuzione dell’opera nell’ambiente protetto.

Oserei definire tale misura compensativa, come <<risarcimento del danno ambientale non più addebitabile ad attività illecita, quanto, piuttosto, danno da attività lecita!>>.

Non vi è poi chi non veda, quanto opinabile possa essere la misura compensativa che si propone e che le Pubbliche amministrazioni interessate accettano per consentire la realizzazione delle opere.

Non può sfuggire che una simile disposizione teoricamente destinata ad interessare piani urbanistici sia comunali che sovracomunali[19] vengono poi, almeno come teorica possibilità, sopravanzate da una <<mera misura compensativa basata sulla contrattualizzazione>> e, quindi, sostanzialmente, <<sulla volontà delle parti interessate>>.

E’ vero che nella norma vi è un timido tentativo di contemperare la misura compensativa sottoponendola ad un giudizio, per così dire, di congruità da parte del Ministero dell’Ambiente o, in particolari casi, sottoponendolo al preventivo parere della Commissione europea, ma è anche vero che, la Valutazione di incidenza al pari della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) difficilmente può ritenersi affidabile o rispondente alla realtà sia perché essa è sostanzialmente e comunque una valutazione personale, sia perché essa è comunque predisposta ai fini della realizzazione del progetto o dell’opera ed è quindi pur in perfetta buona fede portata ad esaltare la misura compensativa sminuendo gli effetti sull’ambiente del prospettato intervento.

In giurisprudenza non mancano, sia pur indicativamente, gli esempi concreti nei sensi suddetti!

I T.A.R. e il Consiglio di Stato, hanno già dovuto imbattersi in Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) comprensive di Valutazione di incidenza, circa la realizzabilità di determinate opere ed, a base delle proprie decisioni, hanno posto proprio i dubbi nascenti dalle predette relazioni tecniche di valutazione dell’opera con l’impatto sull’habitat.

Risultato ne è stato il blocco delle opere prospettate al fine di evitare che dalla loro esecuzione derivasse un danno ambientale di natura irreparabile[20], ma è chiaro che diversamente dal caso citato, nel quale si è discusso della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e degli effetti dell’opera sull’habitat[21], ove, fosse stata proposta la misura compensativa il problema dell’impatto ambientale sarebbe stato superato e si sarebbe discusso non più della distinzione dell’habitat, ma <<della congruità della misura compensativa>>.

Va aggiunto che, se poi, tale misura compensativa fosse stata <<consensualmente convenuta>> neppure della sua congruità forse potrebbe più parlarsi perché essa sarebbe il <<frutto di una libera volontà contrattuale>>.

Fulcro, quindi, della normativa in esame è, ribadisco, il concetto di <<habitat contrattato>> secondo il quale, ogni progetto o opera, sia pure subordinatamente ad atto di assenso da parte del Ministero dell’Ambiente o Commissione europea, può, comunque, essere realizzata <<compensando il danno prodotto con misure alternative>> che, almeno in teoria, dovrebbero garantire la continuità di quella predetta rete ecologica comunitaria denominata Natura 2000.

In fondo, un esempio di siffatta utilizzazione dell’habitat protetto si è già avuto in Germania[22], allorquando, la Commissione europea consentì la realizzazione di un tratto autostradale che attraversa una zona protetta ritenendo sufficienti le misure compensative proposte e, consistenti in una estensione territoriale dell’area protetta.

La maggiore area, quindi, avrebbe, di per sé, consentito <<il mantenimento dei tipi di habitat protetti>>.

Il problema, quindi, si sposta o si focalizza nella individuazione del rapporto che viene in essere tra la infrastruttura realizzanda e il contesto ambientale nel quale essa si colloca, ovviamente, con particolare riferimento ai valori protetti presenti sul territorio e dall’incidenza che l’infrastruttura avrebbe su di esso apportando modificazioni sull’habitat o anche modificazioni antropiche, sull’uso agricolo dei suoli, sulla fauna, e così di seguito[23].

Da tali elementi e da tali considerazioni si trae una stima della perdita del suolo protetto a seguito della realizzazione della infrastruttura, una stima della perdita di aree naturali, una stima, insomma, <<della perdita di habitat a seguito della quale si propone la misura compensativa>>[24].

Siamo, quindi, a discutere di <<habitat contrattato o consensuale>> al pari di quanto discusso di <<urbanistica contrattata o consensuale>>, con la differenza che qui l’oggetto è <<l’habitat>>.

Se una riflessione può farsi, è che il legislatore comunitario pur nell’apprezzabile finalità di tutelare ulteriormente determinati tipi di habitat con la previsione non tanto e non solo di deroghe, quanto con la prevista misura compensativa, si pone, per certo verso, in contrasto con gli indirizzi, perchè allo stato, essi solo tali sono, della Carta di Nizza del 7-8 dicembre 2000, che vanta di rispettare e perseguire gli accordi di Kyoto e di Johannesburg che si prefiggono sul principio di sviluppo sostenibile non solo di perseguire una adeguata tutela ambientale, quanto, piuttosto di perseguire una tutela ambientale sempre maggiore[25].

A parte, però, tali considerazioni, occorrerà sul campo verificare la concreta ricaduta che progetti o opere avranno sui Siti di interesse comunitario (S.I.C.) malgrado la negativa Valutazione di incidenza.

Le Regioni, infatti, sono tenute, benchè ben poche vi abbiano già provveduto[26], ad adottare quegli “strumenti regolamentari amministrativi e contrattuali[27] per la tutela dei Siti di interesse comunitario (S.I.C.), ma la domanda resta poi, sostanzialmente la stessa: <<se la misura compensativa potrà rimediare effettivamente e concretamente al danno, prodotto sull’ambiente e, quale rilevanza avranno i piani urbanistici adottati a tutela dell’habitat rispetto ad un progetto o opera che li sopravanzi perchè ritenuto prioritario o di particolare interesse pubblico>>.

 
Pasquale Rago

 

 

* Relazione tenuta in occasione del Convegno organizzato dal Club dei Giuristi dell’Ambiente in Torraca – Sa – 3 –5 giugno 2004, dal tema: “Le valutazioni di impatto ambientale”.


[1] N. Haigh., Direttive Cee per l’ambiente, in AA.VV., Annuario europeo dell’ambiente, Milano, 1990; N. Capria., Direttive ambientali Cee e stato di attuazione in Italia, Milano, 1992; P. Dell’Anno., L’attuazione del diritto comunitario ambientale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994; F. Pocar., Diritto dell’unione e delle comunità europee, Milano, 2000; G. Cordini., L’attuazione della legislazione ambientale comune negli stati membri dell’unione europea, in C. Desideri – F. Spantigati., Ambiente e urbanistica (a cura di), Atti del Seminario 9 – 10 giugno 2000 dei Giuristi dell’ambiente – Parco Migliarino S. Rossore Massacciuccoli, 2000;

[2] N. Greco., Procedure di V.I.A. in Italia, negli U.S.A. e in alcuni Paesi della C.E.E., in Enc. pubbl., 1986; P. Dell’Anno., La V.I.A. problemi di inserimento nell’ordinamento italiano, Rimini, 1987; G. Di Plinio., Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Torino, 1994; R. D’Alessi – A. Tancredi., Valutazione di impatto ambientale (voce), vol. XXXII, in Enc. giur., Roma, 1995; R. Ferrara., Note minime sulla valutazione di impatto ambientale nell’ordinamento italiano, in Sanità pubblica, 1997; P. Rago., Sintesi dei contenuti del D.P.R. n. 210 del 1996: L’attuale normativa in tema di V.I.A. – Valutazione di impatto ambientale, in Appunti di project financing, in Riv. amm. R. It., 1997; E. Boscolo., Vicinitas, interesse al ricorso e impianti da sottoporre a V.I.A., in Urb.. app., 1998; G. Greco., La direttiva habitat nel sistema delle aree protette, in Riv. it. Dir. pubbl. comunitario, 1999; R. Ferrara., Valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000; A. Crosetti., Natura e funzione della V.I.A., in R. Ferrara., La Valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000; P. Dell’Anno., Manuale di diritto ambientale, Padova, 2000; P. Brambilla., La valutazione d’impatto ambientale e l’apporto giurisprudenziale alla definizione e applicazione dell’istituto, in Riv. giur. amb., 2002; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto dell’ambiente, Bari – Roma, 2003; B. Caravita., Diritto dell’ambiente, Bologna, 2003; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto dell’ambiente, Napoli, 2004.

[3] La natura e la biodiversità, in Relazione sullo stato dell’ambiente, Ministero dell’ambiente, Roma, 1991; G. Cordini., Diritto ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, 1995.

M.C. Ciciriello., Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile, in Dir. Giur. Agr. Amb., n. 4, Roma; G. Bologna., I contenuti della sostenibilità, in Ed. Ambiente, n. 1, 1996; V. Ferrara., Le decisioni di Kyoto, in Enea Dip. Ambiente, 1998; P. Maddalena., L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. Amm. R. It., 2000; P. Dell’Anno., Manuale, op. cit.; V.C.H. Born., La conservation de la biodiversité dans la politique agricole comune, in Cahiers de droit européen, n. 3 - 4, 2001; A. Morroni., Uno studio per la preparazione di Linee - guida per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica dei gas serra nell’applicazione dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., 2002; G. Tamburelli., Tendenze evolutive del diritto internazionale delo sviluppo sostenibile: la Conferenza di Jaohannesburg, in Gazz,. Amb., n. 5 –6, 2002; C. Clini., Il piano di Joahannesburg per lo sviluppo sostenibile, in Gazz. Amb., n. 5 –6, 2002; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.

[4] La natura, op. cit.; G. Di Plinio., Diritto, op. cit., G. Greco., La direttiva, op. cit.; B. Romano., Continuità ambientale, pianificare per il riassetto ecologico del territorio, Teramo, 2000; J. De Mulder., La nuova direttiva sulla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente – Directive on strategic environmental impact assessment – S.E.A., in Riv. giur. amb., 2001; S. Boeris Frusca – F. Cattai – A. Maffiolotti – M Pagni., La valutazione di incidenza ecologica, (a cura di), Arpa-Piemonte, in Stato amb., 2002; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; B. Caravita., Diritto, op. cit.; B. Romano., Il piano comunale strategico e i sistemi locali delle reti ecologiche: il tema dei corridoi, in Ri-vista, n. 0, luglio-dicembre 2003; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.

[5] G. Di Plinio., Diritto, op. cit.; J. De Mulder., La nuova, op. cit.; P. Brambilla., La valutazione, op. cit.; S. Boeris Frusca – F. Cattai – A. Maffiotti – M. Pagni., Valutazione, op. cit.

[6] P. Pototsching, Strumenti giuridici a difesa della natura, in Foro amm., 1970; L. Paladin., Parchi regionali e parchi nazionali secondo due recenti iniziative parlamentari, in Le Regioni, 1973; D. Serrani., La disciplina normativa dei parchi nazionali, Milano, 1976; P. Urbani., Proposte di riforma sui parchi e le riserve naturali, in Democrazia e dir., 1981; C.A. Graziani., Parchi naturali e regioni, Roma, 1981; P. Maddalena., Legge-quadro in materia di parchi, riserve naturali, parchi marini e riserve marine, in Amministrazione contab. St. enti pubbl., 1987; A. Loiodice., Parchi naturali: tendenze evolutive, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988; P. Ferri., Parchi – (voce) – vol. XXXI, in Enc. giur., Roma, 1990; A. Loiodice – G. Spagnoletti., Parchi naturali (voce), vol. XII, in Enc. giur., Roma, 1991; La natura, op. cit.; G. Moneta., Il parco quale soggetto di diritto, in Riv. giur. ed., 1992; G. Di Plinio., Diritto, op. cit.; D. Borgonove Re., Parchi naturali nazionali e regionali, vol. X, in Dig. It., (discipline Pubblicistiche), Torino, 1995; C. Desideri – F. Fonderico., I parchi nazionali per la protezione della natura, Milano, 1998; G. Ceruti., Aree naturali protette, (a cura di), Milano, 1996; A. Nuzzo., Considerazioni sulla classificazione e l’elenco ufficiale delle aree naturali protette, in Parchi, n. 22, 1997; S. Masini., Parchi naturali e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura, Milano, 1997; G. Greco., La direttiva, op. cit.; C. Desideri., Aree protette e tutela della natura: nuovi modelli legislativi, in Ambiente, 1998; A. Abrami., Il regime giuridico delle aree protette, Torino, 2000; AA.VV., Parchi, aree protette, biodiversità, habitat. Il sistema regionale delle aree protette, in A.R.P.A.T., Rapporto 2000. Lo stato dell’ambiente in Toscana, Firenze, 2000; F. Salvia., Aree protette: Proprietà e interessi ambientali, in C. Desideri – F. Spantigati., Ambiente, op. cit.; AA.VV., La tutela del paesaggio e la protezione dell’ambiente marino-costiero nell’azione del Consiglio d’Europa, Napoli, 2001; C. Graziani., Un’utopia istituzionale. Le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro, (a cura di), Milano, 2003; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; A. Amirante., Diritto ambientale italiano e comparato, Napoli, 2003; E. Picozza., Le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro, in C. Graziani., Un’utopia, op. cit.; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.

[7] G. Greco., La direttiva, op. cit.; Commissione europea., La gestione dei siti della rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat 92/43/C.E.E., in www.parchi.regione.puglia.it/natura2000; “Siti di Interesse comunitario (S.I.C.): La valutazione di incidenza” – in Atti della Giornata di Studi di Venzone (Ud) – 16 novembre 2002, Legambiente del Friuli Venezia Giulia – Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie; 2002; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.

[8] “La natura …”, op. cit.; “Siti…”, op. cit.; S. Boeris Frusca – F. Cattai – A. Maffiotti – M. Pagni., Valutazione, op. cit.; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.

[9] G. Di Plinio., Diritto, op. cit.; N. Aicardi., Specificità e caratteri della legislazione sulle aree naturali protette: spunti ricostruttivi sulle discipline territoriali differenziate, in Riv. giur. urb., 1999; A. Abrami., Il regime giuridico delle aree protette, Torino, 2000; C. Desideri., Protezione della natura, in G. Falcon., Lo stato autonomista, (a cura di), Bologna, 1998.

[10] G. Greco., La direttiva, op. cit.; “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva habitat 92/43/C.E.E., in www.europa.eu.int, 2000; P. Brambilla., La valutazione, op. cit.; F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.

[11] G. Greco., La direttiva, op,. cit.

[12] Misure di conservazione, art. 4, comma 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[13] P. Stella Richter., La pianificazione territoriale come strumento di prevenzione del danno ambientale, in Giust. civ., 1988; G. Greco., La direttiva, op. cit.; Commissione europea., La gestione, op. cit.; J. De Mulder., La nuova, op. cit.; C. Giraudel., La protection conventionnelle des espaces naturalles, Limoges, 2000; B. Romano., Continuità, op. cit.; R. Montanaro., Direttiva habitat e valutazione di incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in Foro amm., n. 11, 2002; P. Brambilla., La valutazione, op. cit.; “Siti …”, op. cit.; Commissione europea., Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/C.E.E., Lussemburgo – Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2002.

[14] Valutazione di incidenza, art. 5, comma 9, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[15] Valutazione di incidenza, art. 5, comma 9, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[16] G. Greco., La direttiva, op. cit.; Commissione europea., La gestione, op. cit.; Commissione europea., Valutazione, op. cit.; P. Brambilla., La valutazione, op. cit.; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; R. Montanaro., Direttiva, op. cit.

[17] S. Nespor – L. De Cesaris., La valutazione di impatto ambientale, Milano, 1995; F. Giampietro., Criteri tecnici o discrezionali nel c.d. giudizio di compatibilità ambientale? Proposte di coordinamento della V.I.A. con gli altri procedimenti autorizzatori, in Riv. giur. amb., 1995; N. Greco., Processi decisionali e tutela preventiva dell’ambiente. La valutazione di impatto ambientale in Italia e altrove, Milano, 1989; S. Grassi., Problemi di attuazione della direttiva comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all’allegato II (art. 4, par. 2, direttiva n. 85/337/C.E.E.), in Gazz. Ambiente, 1997; F. Fonderico., La tutela dell’ambiente, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), vol. II, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2000 e, ed. 2003; C. Bilanzone – A. Milone., La valutazione di impatto ambientale. Normativa attuale e prospettive, Piacenza, 2003.

[18] G. Greco., La direttiva, op. cit.; L. Lombardi., La valutazione di incidenza di piani e progetti in Toscana: Alcuni casi di studio; Firenze, 2000; R. Montanaro., Direttiva, op. cit.; Commissione europea., La valutazione, op. cit.; “Siti di …”, op. cit., F. Marchello – M. Perrini – S. Serafini., Diritto, op. cit.

[19] V. Cerulli Irelli., Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985; G. Morbidelli., Tutela dell’ambiente e normativa urbanistica – Riflessi sul diritto di proprietà, in Riv. giur. ed., 1988; P. Stella Richter., La pianificazione, op. cit.; L. Stevanato., Dalla pianificazione urbanistica a quella ambientale, in Dir. regione., 1990; M.E. Schinaia., Ambito dei piani paesistici ed incidenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica, in Rass. lav. pubbl., 1990; P. Morabito., Connessione tra ambiente ed urbanistica: piani ambientali e strumenti urbanistici, in Riv. amm. R. It., 1990; C. Fallanca De Blasio., L’ambiente nella pianificazione del territorio, Roma, 1994; U. Bruni., Pianificazione urbanistica e utilizzo del territorio nella normativa comunitaria, in Nuova rass., 1996; G. Sciullo., Pianificazione territoriale e urbanistica- (voce), vol. XI, in Dig. It., (discipline Pubblicistiche), Torino, 1996; F. Pagano., Piani paesistici e relazioni tra urbanistica e tutela ambientale, in Riv. giur. ed., 1996; F. Pagano., Valutazioni di impatto ambientale: rapporto tra V.I.A. e pianificazione territoriale ed urbanistica, in Riv. giur. ed., 1998; AA.VV., Pianificazione territoriale, tutela dell’ambiente costiero e proprietà private, Napoli, 1998; M. Campolo., Interessi ambientali e pianificazione del territorio. La valutazione di impatto ambientale, Napoli, 1999; G. Greco, La direttiva, op. cit.; Commissione europea., La gestione, op. cit.; Commissione europea., Valutazione, op. cit.; P. Carbone., Effetti del diritto comunitario nei settori della pianificazione urbanistica e dell’assetto del territorio, in www.cahiers.org, 2000; V. Mazzarelli., L’urbanistica e la pianificazione, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), vol. III, Milano, 2000; N. Assini., Pianificazione urbanistica e governo del territorio, in Trattato di diritto amministrativo (diretto da G. Santaniello), vol. XXX, Padova, 2000; L. Mazzarolli., Pianificazioni territoriali e tutela dell’ambiente, (a cura di), Torino, 2000; P. Stella Richter., Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le prospettive di riforma della legislazione urbanistica, in Riv. giur. urb., 2001; E. Boscolo., La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi: dalla V.I.A. alla V.A.S., in Urbanistica e app., 2002; E. Boscolo., La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi nell’ordinamento comunitario e nelle prospettive di recepimento nazionale, in Riv. ambiente, 2003; A. Fiale., Diritto urbanistico, Napoli, 2003; P. Urbani – S. Civitarese M., Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino, 2004.

[20] Cons. di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2003, n. 1115.

[21] C. Malinconico., La prevenzione nella tutela complessiva dell’ambiente:a) La valutazione di impatto ambientale 8V.I.A.), in C. Malinconico., I beni ambientali, vol. V, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di G. Santaniello), Padova, 1991; A. Milone – E. Mondi., La valutazione di impatto ambientale. Normativa comunitaria, nazionale e regionale. Dottrina e giurisprudenza, Roma, 2001; U. Bruni., La valutazione dell’impatto ambientale: presupposto di validità nel procedimento autorizzatorio di grandi interventi sul territorio, in Nuova rass., 1996;

[22] G. Greco., La direttiva, op. cit.

[23] M.A. Sandulli., Brevi riflessioni sulla V.I.A., in Riv. giur. ed., 1989; S. Giacchetti., La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.): un nuovo strumento di governo dell’ambiente o un nuovo strumento di mistificazione?, in Rass. giur. enel., 1989; L. Kramer., Effect national des directives communautaires en matière d’environnement, in R.J.E., 1990; G. Garzia., Situazione e prospettive della valutazione di impatto ambientale nell’ordinamento italiano, in Riv. giur. urb., 1994; W.P.J. Wils., La protection des habitats naturales en droit communautaire, in C.D.E., 1994; P. Rago., Sintesi, op. cit.; F. Pagano., Valutazioni, op. cit.; F. Salvia., Ambiente, op. cit.; E. Boscolo., Vicinitas, op. cit.; R. Lombardi., Valutazione di impatto ambientale e gestione del territorio, in R. Ferrara., Valutazione, op. cit.; Commissione europea., Valutazione, op. cit.; “Siti …”, op. cit.; S. Boeris Frusca – F. Cattai – A. Maffiotti – M. Pagni., Valutazione, op. cit.; A. Fiale., Diritto, op. cit..; P. Urbani – S. Civitarese M., Diritto, op. cit.

[24] R. Cowel., Environmental compensation and mediation of environmental change: making capital out of Cardiff Bay, in Journal of environmental planning and management, 2000; L. Lombardi., La valutazione, op. cit.; Commissione europea., La gestione, op. cit.

[25] M.C. Ciciriello., Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile, in Dir. Giur. Agr. Amb., n. 4, Roma; G. Bologna., Contenuti della sostenibilità, in Ed. Ambiente, n. 1, 1996; V. Ferrara., Le decisioni di Kyoto, in Enea Di. Ambiente, 1998; F. Salvia., Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., 1998; R. Montanaro., Direttiva, op. cit.; A. Crosetti – R. Ferrara – F. Fracchia – N. Olivetti Rason., Diritto, op. cit.; A. Morroni., Uno studio per la preparazione di linee guida per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica dei gas serra nell’applicazione dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., 2002; G. Tamburelli., Tendenze, op. cit.; P. Rago., L’ambiente come nuovo diritto fondamentale della persona nella futura Costituzione europea, in www.ambientediritto.it, Agosto 2004.

[26] R. Cowel., Environmental, op. cit.; Commissione europea., Valutazione, op. cit.;“Siti …”, op. cit.

[27] Misure di conservazione, art. 4, comma 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.