Articolo 146 comma 10 d. lgs.
42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" - divieto di
autorizzazione ex post di interventi realizzati in area vincolata: parere
dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 22
giugno 2004
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
Servizio Tecnico-giuridico
Mbac_archit_dgsg
Prot. 3G\106\24664 del 19.7.04
Ai Presidenti dei Consigli regionali
Ai Presidenti delle Giunte Regionali
Oggetto: articolo 146 comma 10 d. lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni
culturali e del Paesaggio" - divieto di autorizzazione ex post di interventi
realizzati in area vincolata
Alle Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio
Alle Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio
storico, artistico e demoetnoantropologico
Alle Soprintendenze per il beni archeologici
Alle Soprintendenze Regionali per i beni e le attività culturali
Alla Direzione Generale per l'archeologia
All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12 - Roma
Alle Avvocature Distrettuali dello Stato
e p.c. All'Ufficio Legislativo
(rif. nota prot. n. 11758 del 22 giugno 2004)
A seguito dell'entrata in vigore, il 1 maggio 2004, del nuovo Codice dei beni
culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) sono pervenuti a
questa Direzione diversi quesiti inerenti la corretta interpretazione e
l'applicabilità o meno - nell'attuale fase transitoria - del divieto di
autorizzazione ex post di interventi realizzati in area vincolata, previsto
dall'art. 146 comma 10 lett. c) del predetto Codice.
Attese le novità, la rilevanza e la portata generale della tematica, questa
Direzione ha provveduto a formulare in merito uno specifico quesito all'Ufficio
Legislativo, il quale ha fornito, con l'allegato parere prot. N. 11858 del 22
giugno 2004, argomentazioni di carattere ermeneutico e sistematico atte a
chiarire definitivamente i seguenti aspetti:
- il divieto di autorizzazione in sanatoria sancito dall'art. 146 comma 10 lett.
c) è applicabile sin dall'entrata in vigore del nuovo Codice e si riferisce a
provvedimenti che intendono sanare lavori già eseguiti in area tutelata dal
punto di vista paesaggistico senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta;
- i procedimenti di autorizzazione postuma in corso, ma non ancora formalmente
conclusi alla data del 1 maggio 2004, non potranno avere esito positivo;
- le autorizzazioni ex post rilasciate dopo la data del 1° maggio dovranno
quindi essere revocate, al fine di evitare provvedimenti ministeriali di
annullamento;
- il divieto predetto non si riferisce alle domande di condono edilizio che sono
relative a fattispecie diverse e restano ovviamente regolate dalla speciale
disciplina del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Nell'ottica di leale e proficua collaborazione fra Stato e Regioni
nell'esercizio della tutela paesistico-ambientale, si pregano quindi codesti
Organi Regionali di diffondere il parere qui accluso, impartendo le opportune
disposizioni a tutti gli Enti e gli Uffici competenti, ai fini della piena
operatività dei principi sopra esposti.
Inoltre, si richiede a codeste Regioni di voler indicare alle Autorità
subdelegate la formula più idonea per garantire l'adempimento del disposto degli
artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quindi ottemperare all'obbigo di
comunicazione agli interessati dell'autorizzazione rilasciata e del conseguente
avvio del procedimento innanzi alla Soprintendenza, obbligo sancito dall'art.
159, comma 1 ultimo periodo del nuovo Codice.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Roberto Cecchi
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
UFFICIO LEGISLATIVO
Roma, 22 giugno 2004
Alla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
Oggetto: Articolo 146, comma 8, lettera c) del d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Autorizzazione ex
post - quesito.
Con nota 18801 del 28 maggio u.s., codesta Direzione generale domanda se il
divieto di rilascio in sanatoria dell'autorizzazione paesaggistica, sancito
dall'articolo 146, comma 10, lettera c) del nuovo codice dei beni culturali e
del paesaggio, debba trovare immediata applicazione, sin dalla data di entrata
in vigore del codice (1° maggio 2004), oppure se, non essendo tale divieto
espressamente contento anche nell'articolo 159, recante la disciplina del
Procedimento di autorizzazione in via transitoria, esso debba invece ritenersi
applicabile solo a far tempo dall'entrata "a regime" del nuovo procedimento
autorizzatorio ridefinito dall'articolo 146, vale a dire dopo l'approvazione dei
piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo
143, e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 145 del codice.
in merito ritiene questo Ufficio legislativo che il divieto in oggetto sia di
immediata applicazione, sin dalla data di entrata in vigore del codice, e ciò
per la risolutiva considerazione della natura di norma sostanziale di
delimitazione del potere autorizzatorio, propria di tale divieto, che non è
dunque compreso nelle previsioni meramente procedurali contenute nell'articolo
159, non a caso rubricato Procedimento di autorizzazione in via transitoria.
La disciplina transitoria introdotta dall'articolo 159 del codice - che trova
applicazione immediata, dal 1° maggio 2004, "Fino all'approvazione dei piani
paesaggistici , ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed
al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo
145", contiene invero, solo previsioni di tipo strettamente procedurale. Esso
prevede l'immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, in uno alla documentazione prodotta dall'interessato e alle
risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti; l'invito contestuale di
tale comunicazione anche agli interessati , per i quali costituisce avviso di
inizio di procedimento ; la possibilità della produzione di una relazione
illustrativa da parte dell'amministrazione competente; il termine di sessanta
giorni per il rilascio dell'atto autorizzativo, che costituisce comunque atto
distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli
legittimanti l'intervento edilizio; la disciplina delle integrazioni documentali
e della sospensione istruttoria rinvio alle disposizioni procedurali
dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;
la conferma, in via transitoria, del potere ministeriale di annullamento
dell'autorizzazione; il potere sostitutorio statale in caso di inerzia
dell'amministrazione competente sulla domanda di autorizzazione.
La stessa conclusione deve peraltro valere anche per la disposizione, contenuta
nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 159, secondo la quale i lavori non
possono essere iniziati in difetto dell'autorizzazione. Si tratta, infatti, di
un enunciato meramente ricognitivo della condizione propria di una posizione
soggettiva in attesa di espansione, condizionata nel suo esercizio dalla previa
rimozione del limite autorizzatorio legale costituito dal rilascio del titolo
autorizzatorio. Analoghe conclusioni valgono per la disposizione contenuta nel
comma 5 dell'articolo 159 in base alla quale, per le residue fattispecie ancora
interessate dai cd. "galassini" - pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data
anteriore al 6 settembre 1985 - l'autorizzazione può essere concessa solo dopo
l'approvazione dei piani paesaggistici. in questo caso si tratta di una norma
limitata alla disciplina di fattispecie residuali, i cui effetti sono
naturalmente destinati a cessare con il venir meno di tal rimanenti ipotesi
eccezionali.
In conclusione, è chiaro che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 159
del codice introducono solo norme proceduralli, che non riguardano profili
sostanziali dell'esercizio del potere autorizzatorio; non investono, cioè, in
alcun modo l'ambito di estensione di tale potere e la sua intrinseca
connotazione.
Ne consegue che l'articolo 159 "prevale" temporaneamente, come norma transitoria
sul nuovo regime di disciplina dell'autorizzazione paesaggistica dettato
dall'articolo 146 del codice, solo per le corrispondenti previsioni procedurali
contenute nel suddetto articolo 146, che sono effettivamente "duplicate" da
correlative previsioni transitorie. Ma non può prevalere anche sulle previsioni
contenute nell'articolo 146 che riguardano non già la procedura di rilascio
dell'autorizzazione, ma la delimitazione e la configurazione stessa del potere
autorizzatorio in questione.
La norma che vieta il rilascio successivo dell'autorizzazione appartiene per
l'appunto a questa seconda tipologia di norme. E' norma di disciplina dei limiti
del potere autorizzatorio, non norma di procedura. essa è dunque immediatamente
applicabile.
Questa interpretazione è corroborata anche dalla considerazione della ratio che
sorregge l'istituto in discorso. E' noto che il divieto (introdotto anche in
recepimento del parere della VII commissione della Camera sullo schema di codice
mira a negare in radice la possibilità, implicitamente ammessa dalla
giurisprudenza, di un "trapianto" nella0mbito della materia della tutela del
paesaggio della norma sull'accertamento di conformità propria della materia
edilizia (articolo 13 della legge 47 del 1985). L'esclusione di un "accertamento
di conformità" paesaggistico, oltre che, come p ovvio, sul diverso grado di
protezione accordata al paesaggio dall'articolo 9 della Costituzione, si fonda
sul rilievo della natura sostanzialmente discrezionale (o tecnico-discrezionale)
dell'autorizzazione paesaggistica che la differenzia radicalmente, dal punto di
vista della stessa intrinseca configurazione del potere esercitato 8oltre che
del bene-interesse protetto), rispetto alla "sanatoria" urbanistica, che è,
invece, di regola interamente vincolate alla verifica di conformità del progetto
rispetto al piano regolatore. una delle ragioni sostanziali del divieto,
insomma, consiste nel fatto che la verifica della compatibilità di una
trasformazione del territorio con i notevole interesse paesaggistico è
sostanzialmente discrezionale ( e deve perciò esser fatta "prima"), mentre la
verifica della compatibilità di una trasformazione del territorio con gli
strumenti urbanistici vigenti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, è del
tutto vincolata (e può perciò essere fatta anche "dopo").
Orbene, questo ragionamento dimostra che le motivazioni che stanno alla base del
ripetuto divieto di autorizzazione paesaggistica postuma si presentano
particolarmente forti proprio nella fase transitoria. Nella fase transitoria,
infatti, la pianificazione paesaggistica esistente non è in grado ancora di
svolgere quel ruolo di guida all'esercizio del potere autorizzatorio che,
invece, il nuovo articolo 143 intende ad essa assegnare (prevedendo nuovi piani
ricchi di contenuti precettivi e regolativi dell'uso compatibile del
territorio). Nella fase transitoria, dunque, il completamento della disciplina
d'uso degli immobili e delle aree sottoposti a vincolo rimane affidato alla
scelta discrezionale dell'amministrazione competente ad autorizzare gli
interventi. E' in questa fase transitoria, pertanto, che è e resta è
particolarmente avvertita la necessità di assicurare che tale valutazione
avvenga "prima" della modifica dello stato delle cose. la ridetta ragione
giustificatrice del divieto potrebbe invece in qualche modo divenire meno
urgente con la progressiva opera di adeguamento dei piani paesaggistici ai nuovi
dettami analitici di cui all'articolo 143 del codice. All'esito di tale
adeguamento, infatti, allorquando i piani diverranno veri piani regolatori
dell'uso antropico del territorio compatibile con il valore paesaggistico
protetto, la connotazione di discrezionalità dell'atto autorizzatorio potrebbe
anch'essa subire un ridimensionamento, con contestuale incremento del profilo di
vincolo paesaggistico adeguato. Con la conseguenza che, superato il regime
transitorio di cui all'articolo 159 del codice, la giustificazione del divieto,
del punto di vista della tutela del paesaggio, potrebbe essere ritenuta meno
urgente e chiara di quanto non lo sia invece allo stato attuale della
pianificazione paesaggistica, che impone, a mo' di necessario completamento , la
"chiusura" del sistema con un atto autorizzatorio necessariamente preventivo.
In conclusione, un'interpretazione che spostasse l'operatività del divieto in
oggetto a dopo la fase transitoria di cui all'articolo 159 del codice, finirebbe
per tradire la ragione giustificatrice propria dell'introduzione del suddetto
divieto.
Come già ipotizzato nella richiesta di parere di codesta Direzione generale,
corollario applicativo della esposta opzione interpretativa sarà la
impossibilità di conclusione positiva dei procedimenti di autorizzazione postuma
in corso alla data di entrata in vigore del codice, ma non ancora conclusi con
la formale adozione dell'atto terminale della procedura.
La natura di norma di delimitazione sostanziale dell'ambito applicativo del
potere autorizzatorio, propria, come si è visto, della disposizione di divieto
in esame, implica la chiusura negativa dei procedimenti pendenti su domande di
autorizzazione in sanatoria, posto che la legge sopravvenuta ha espresso la
scelta inequivoca di non volere più consentire il tipo di atto cui quei
procedimenti erano preordinati. Il principio tempus regit actum, riferito al
procedimento amministrativo, implica che il provvedimento finale del
procedimento, che esprime l'assetto pubblicistico degli interessi coinvolti
nella fattispecie, deve obbedire alle scelte di valore espresse dalla legge
vigente alla data di adozione dell'atto. la diversa scelta, di consentire, per
ragioni equitative, la conclusione dei procedimenti in corso in base alla
normativa anteriore, vigente al tempo della presentazione della domanda, avrebbe
dovuto essere consacrata in una previsione espressa dal codice.
Mette conto di precisare, per completezza di esame delle problematiche connesse
al quesito, che le soluzioni ora raggiunte, nel senso della immediata
applicabilità del divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai
procedimenti pendenti e non conclusi alla data di entrata in vigore del codice,
non riguardano in alcun modo lo speciale procedimento relativo al cd. "condono
edilizio", introdotto dal capo IV della legge 47 del 1985, i cui termini sono
stati di recente riaperti con l'articolo 32 del d.l. 269 del 2003. Il "condono"
costituisce, infatti, una fattispecie speciale, cronologicamente circoscritta
agli interventi ultimati entro il mese di marzo 2003, come tale regolata da un a
norma speciale temporanea prevalente su quelle ordinarie: le fattispecie
sottoposte a domanda di condono andranno dunque regolate per intero con la
normativa data dal predetto articolo 32, nonchè dagli articoli 32 e 33 della
legge 47 del 1985 come da ultimo modificati. per tali procedimenti non si pone
affatto un problema di divieto dell'autorizzazione successiva (per essi vale,
come è noto, il sistema del parere vincolante dell'amministrazione competente).
IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Mario Luigi Torsello