L’azione surrogatoria. fondamento dell'azione e disciplina delle fattispecie. (*)
FEDERICO ROSELLI
(*) Omesse le note di riferimento bibliografico e
giurisprudenziale ,queste pagine trascrivono una parte di capitolo della
monografia di F. ROSELLI, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione,
Giappichelli editore, Torino ,che è volume del Trattato di diritto privato
diretto da Mario Bessone e comprensivo dei contenuti già ampiamente indicati
dall’Indice dell’opera che qui si trascrive (**).
SOMMARIO: 16. Origine dell’azione surrogatoria. – 17. Suo fondamento. – 18. Il potere di surrogazione come diritto potestativo. – 19. Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione surrogatoria. – 20. La posizione processuale del creditore. – 21. Funzione soltanto conservativa dell’azione. – 22. L’adempimento diretto al creditore, da parte del debitor debitoris. – 23. Il credito quale situazione soggettiva che legittima all’azione. – 24. Fatti impeditivi di detta legittimazione. – 25. L’attualità del credito. – 26. Pretese esercitabili in via surrogatoria. – 27. Surrogatoria e contratto preliminare. – 28. Esercizio in via surrogatoria di diritti potestativi. – 29. Compimento di atti conservativi ed esercizio di azioni cautelari. – 30. Patrimonialità del diritto del debitore. – 31. Diritti aventi ad oggetto beni impignorabili. – 32. Diritti strettamente personali. – 33. L’inerzia del debitore. – 34. Il pericolo per la garanzia patrimoniale del creditore. – 35. Efficacia soggettiva dell’azione surrogatoria. – 36. L’esercizio giudiziale del diritto del debitore. – 37. Posizione processuale del debitore. – 38. Proponibilità delle impugnazioni in surrogatoria. – 39. L’onere della prova. – 40. Il potere di disporre della pretesa fatta valere in surrogatoria. – 41. Il debitore surrogato quale litisconsorte necessario.
Origine dell’azione surrogatoria
A norma del c. 1° dell’art. 2900 c.c. «Il creditore, per assicurare che siano
soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni
che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di
esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si
tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge,
non possono essere esercitati se non dal loro titolare». Questa formula ha
origine nell’art. 1166 del c.c. francese, il cui art. 1165 limita l’effetto dei
contratti alle sole parti contraenti, in via assoluta quanto agli effetti
negativi e solo in via di regola quanto a quelli positivi. L’articolo successivo
aggiunge: «Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions
de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne».
La norma trovò la quasi esatta riproduzione prima nei codici italiani preunitari
(art. 1257 c. Albertino; art. 1119 c. Due Sicilie; art. 1128 c. Parmense; art.
1207 c. Estense) e poi nell’art. 1234 c.c. 1865. In realtà la coincidenza fra i
due enunciati normativi, francese e italiano, non è perfetta poiché nel primo
manca l’inciso «per il conseguimento di quanto loro è dovuto». Si è già notata
nel capitolo precedente, a proposito dell’art. 1948 (§ 1), l’imprecisione
lessicale del legislatore del 1865: esso, come non distinse tra funzione di
garanzia generale e funzione satisfattiva dei beni, presenti e futuri, del
debitore (art. 1948), così con l’inciso dell’art. 1234 dette luogo al problema,
disputato ancora oggi, della funzione esclusivamente conservativa oppure anche
esecutiva dell’azione surrogatoria (vedi infra, § 21).
In ogni modo è innegabile la derivazione dell’art. 2900 c.c. dal diritto
francese, mentre i codici di lingua tedesca non conoscono un istituto che possa
assimilarsi all’azione surrogatoria, da intendere come espressione del potere di
sostituirsi al debitore nell’esercizio di posizioni soggettive non già per
soddisfare immediatamente il credito ma in vista della futura ed eventuale
esecuzione forzata. Ancora ai primi del secolo ventesimo si parlava in Italia,
oltreché di surrogatoria, di azione obliqua, adoperando il termine francese (action
oblique).
Che il debitore possa danneggiare le ragioni del creditore non soltanto
attraverso alienazioni fraudolente ma anche attraverso comportamenti omissivi è
già chiaro nelle fonti romane, ove si dice doversi intendere come compiute
«causa fraudationis» non solo le azioni positive del debitore ma anche «si data
opera ad iudicium non adfuit vel litem mori patiatur (non si sia difeso o abbia
lasciato estinguere la lite) vel a debitore non petit, ut tempore liberetur
(abbia lasciato prescrivere il suo credito) aut usum fructum vel servitutem
amittit (perda l’usufrutto o la servitù). Et qui aliquid fecit, ut desinat
habere quod habet (fece in modo di perdere qualcosa)». In tali casi il creditore
ha una tutela pretoria, secondo un frammento di Ulpiano, probabilmente una
tutela risarcitoria, ed in modo analogo suona un frammento di Paolo (Dig. XLII,
8, fr. 3, 4).
Nel Codice di Giustiniano è data ai creditori l’exceptio non numeratae
pecuniae, spettante al debitore, se questi rimanga inerte («etiam eo
supersedente») (C IV, 30, 15).
Emilio Betti informa poi come al creditore insoddisfatto e missus in bona
– ossia in fase successiva alla scadenza dell’obbligazione ed in sede secutiva –
il pretore concedesse un’actio utilis, che permetteva di agire come
sostituto processuale del debitore contro i terzi, senza obbligo di rendiconto (procurator
in rem suam). In particolare, quando si ammise il pignoramento dei crediti (pignus
nominis) il creditore poteva agire contro i debitori del debitore esecutato,
convenzionale o giudiziale: la mancata confessio del terzo debitore
inseriva un giudizio di accertamento dell’esistenza del credito nella procedura
esecutiva. Giudizio in cui era attore dapprima un curator nominato dal
giudice e poi, su autorizzazione di questo, lo stesso creditore.
Nell’epoca del diritto comune, la costituzione di un’ipoteca convenzionale ed
acausale (vi ricorrevano anche persone che non erano debitori, ma lo divenivano
con una confessio) su tutti i beni del debitore (instrumentum
guarentigiarum) permette al creditore di agire sui crediti del debitore non
solo in via esecutiva ma anche di cognizione, esercitandoli al posto del
debitore inerte.
In sede storiografica sembra dunque chiarita l’origine dell’istituto. Qui
interessa rilevare come questo, pur avendo la sua origine nel procedimento
esecutivo, col tempo si venne estendendo ad una fase anteriore, almeno
logicamente, all’esecuzione; questa rimane sullo sfondo poiché l’azione
esercitata dal creditore «serve a spianare la via ed a rendere fruttuosa
l’esecuzione». È interessante notare come ancora oggi si discuta se nel giudizio
di cognizione conseguente alla mancata o contestata dichiarazione del terzo
debitore (art. 548 c.p.c., in materia di pignoramento di credito) il
creditore-attore in esecuzione assuma o no la veste dell’attore in surrogatoria
(vedi infra, cap. IV, § 97).
Nel diritto francese d’antico regime si vede nel suddetto strumento pretorio
«une éspèce de subrogation», preludio dell’«action oblique» dell’art. 1166
code civil.
Questo articolo viene comunemente fatto derivare da alcuni testi dottrinali
dell’ultima fase dell’antico regime, nei quali si dice che «les lois permettent
aux créanciers, en se faisant subroger aux droits de leurs débiteurs, d’exercer
toutes les actions qui leur appartiennent» e si giustifica la surrogazione
qualificando il debitore come «négligent» o addirittura «frauduleux»; si osserva
anche come il fenomeno sia presente, ed anzi consueto, nelle decisioni dei
parlamenti dell’epoca, nonché in alcune raccolte di diritto consuetudinario
richiamate già nel sec. XVII da Jean Domat.
In definitiva, come non poteva negarsi il diritto del creditore ad un pegno
generale (gage général) sui bona, nomina ed actiones del
debitore (d’onde l’adagio qui s’oblige, oblige le sien) così doveva
riconoscersi al primo il potere di esercitare, al medesimo scopo, i diritti del
secondo.
La forma laconica del citato art. 1166 dette luogo nel corso del sec. XIX a
dissensi, molti dei quali sono oggi ancor vivi. Il Sacco ricorda alcune pronunce
fondamentali, francesi e italiane, che contribuirono a meglio definire i
contorni dell’istituto: così Cass. Francia, 18 febbraio 1862, precisò che
l’esercizio dei diritti e delle azioni del debitore da parte del creditore dava
luogo non già ad un trasferimento della titolarità delle dette situazioni
soggettive dal primo al secondo, bensì ad una legittimazione concorrente: ne
derivava che il debitore non era spogliato del potere di disporre delle
situazioni medesime e così poteva transigere in ordine al diritto soggettivo
anche dopo che il creditore avesse iniziato ad esercitarlo in surroga; avvenuta
la transazione, al creditore non restava che eventualmente sottoporla a
revocatoria per frode.
Malgrado i contributi chiarificatori della giurisprudenza, rimasero dissensi,
specie sulla sufficienza del credito inesigibile onde agire in surrogatoria e
sulla necessità della previa diffida al debitore. Di tali dissensi è traccia
palese nei lavori preparatori del codice civile del 1942. E così l’art. 106 del
progetto del libro IV, ossia del libro sulle obbligazioni, precisava potersi
esercitare la surrogatoria anche «per un credito a termine» e senza bisogno di
un titolo esecutivo o della previa costituzione in mora del debitore negligente.
E, ancora, in sede di commissioni redigenti si discusse se potesse agirsi in
surrogatoria per la tutela di un credito sottoposto a condizione, e se
l’interesse ad agire dovesse essere sorretto da un effettivo pericolo di
insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito. Si precisò
anche essersi preferito far riferimento alla «trascuranza» anziché all’«inerzia»
del debitore, dovendo così ritenersi l’azione esperibile anche nei casi in cui
il debitore, pur non restando inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia
non esplicasse la necessaria diligenza (infra, § 3.3). Il c. 2° dell’art.
2900, poi, secondo cui «il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare
anche il debitore al quale intende surrogarsi», fu introdotto per superare
nettamente due questioni vessate: quella della necessità di partecipazione del
debitore al processo, dato il suo evidente interesse e date le difficoltà
relative all’estensione del giudicato quando egli ne fosse rimasto estraneo, e
quella della possibilità di esercitare stragiudizialmente i diritti del debitore
medesimo.
Al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2900 le stesse osservazioni furono
ripetute nella Relazione ministeriale al codice, n. 1181, ove si affermò
anche la funzione conservativa dell’azione e, conseguentemente, la sua
esperibilità anche a tutela dei crediti sottoposti a condizione sospensiva (v.
infra, § 25).
Suo fondamento
S’è detto nel capitolo precedente (§ 2) come la garanzia patrimoniale
generale di cui all’art. 2740 c.c., costituita da tutti i beni del debitore, sia
destinata a funzionare solo nell’eventualità di inadempimento ossia quando
saranno assoggettati all’esecuzione forzata soltanto quei beni che, per valore,
siano sufficienti a soddisfare l’interesse del creditore.
Questi ha dunque interesse a che il patrimonio del debitore non diminuisca ed
anzi possibilmente aumenti. Interesse che può rimanere frustrato da svariati
comportamenti del debitore e precisamente dalla distruzione dei suoi beni,
dall’occultamento materiale o giuridico, ossia da alienazioni simulate, dal
trasferimento oppure dalla costituzione su di essi di diritti reali limitati, o
infine dal mancato acquisto di beni o omesso esercizio di diritti spettanti.
Contro questi comportamenti il legislatore attribuisce al creditore strumenti
conservativi, consistenti rispettivamente nel sequestro, che sottrae al debitore
la disponibilità, giuridica e di fatto, dei beni sequestrati, nell’azione di
simulazione, nell’azione revocatoria e, infine nell’azione surrogatoria, con la
quale il creditore si sostituisce al debitore inerte, così perseguendo il
mantenimento del patrimonio, o anche il suo accrescimento.
Affermare la funzione conservativa dell’azione surrogatoria equivale a
predicarne la natura cautelare, ossia non immediatamente satisfattiva. I suoi
effetti immediati, infatti, si esauriscono nella sfera patrimoniale del debitore
mentre il creditore, ossia il titolare, ne ritrae un’utilità mediata, vale a
dire la migliore probabilità di successo di un’azione esecutiva: il
comportamento omissivo del debitore non esclude con certezza che, una volta
iniziata l’esecuzione forzata, i suoi beni si rivelino nondimeno sufficienti
alla soddisfazione coattiva del credito, onde l’utilità dell’azione è meramente
eventuale.
L’impossibilità di configurare un diritto soggettivo di garanzia spettante al
creditore ed avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore (diritto di
pegno generale: vedi il § 6 del capitolo precedente) impedisce di parlare di una
lesione, e quindi di un danno, attuale, prodotto dall’inerzia del debitore, e di
una correlativa reazione attraverso la surrogatoria.
Questa ha, ripetesi, una funzione soltanto accessoria e preparatoria
dell’eventuale azione esecutiva.
Di una sua possibile e residua funzione satisfattiva si parlerà in seguito (§
21).
Il potere di surrogazione come diritto potestativo
La denominazione dell’azione surrogatoria può indurre a ravvisarvi un’azione
tipica e di contenuto particolare. In realtà si concorda da tempo nel ravvisarvi
un diritto potestativo, esercitabile in via giudiziale oppure stragiudiziale ed
avente ad oggetto la realizzazione di un diritto altrui con efficacia immediata
per il titolare.
Benché i repertori di giurisprudenza non riportino precedenti, è ipotizzabile un
esercizio stragiudiziale, o comunque non contenzioso, del diritto potestativo di
surrogazione, come nel caso in cui il creditore esegua un’attività di pubblicità
(trascrizione, iscrizione, ecc.) o chieda la liquidazione di un’eredita
beneficiata o eserciti un diritto di prelazione o di riscatto o interrompa la
prescrizione.
Attraverso la potestà in discorso il creditore esercita un diritto appartenente
al debitore, di cui comprime così la libertà di autodeterminazione: com’è noto,
il diritto soggettivo è la forma giuridica più intensa e completa di protezione
dell’interesse del singolo, che il titolare può soddisfare «se e in quanto lo
voglia», ponendosi di conseguenza come eccezionali, e giustificati da esigenze
sociali, i limiti che ad esso apporti il legislatore.
Parimenti riservate alla volontà del titolare sono le determinazioni
dell’autonomia privata. Benché la dottrina escluda che la libertà negoziale goda
nel nostro sistema di una protezione costituzionale quale svolgimento della
personalità individuale (art. 2 Cost.), nel concetto stesso dell’autonomia
privata è insita la necessità che la competenza dispositiva sia riservata
all’individuo: ciascuno è arbitro dei propri interessi e di questi soltanto e
non può ingerirsi nell’interesse altrui, «dispone delle cose proprie, rinuncia
ai diritti propri, aliena i beni propri, acquista per sé; assume obbligazioni
per sé; correlativamente riconosce o impugna il proprio atto di disposizione o
di obbligazione nelle ipotesi dalla legge consentite, lo conferma se invalido,
lo revoca se revocabile».
Il potere, attribuito dall’art. 2900 c.c. al creditore, di esercitare il diritto
soggettivo del debitore e in alcuni casi di compiere negozi giuridici (vedi
infra, §§ 26-29) con effetto nella sfera patrimoniale dello stesso debitore,
si pone perciò come eccezionale e giustificato sulla base del precedente art.
2740. Al creditore spetta una legittimazione di secondo grado, o straordinaria,
al compimento di quegli atti d’esercizio del diritto oppure dell’autonomia:
semplice sostituzione nel compimento di atti e non successione del creditore al
debitore nella titolarità del diritto.
Fra le diverse situazioni accessorie che, su ambo i lati, caratterizzano il
rapporto obbligatorio, alla situazione di potere del creditore che intende
esercitare l’azione surrogatoria si contrappone così una situazione di
soggezione del debitore; non soggezione assoluta però, poiché l’esercizio del
potere è sempre sottoposto a condizioni ed a limiti verificabili dal giudice, al
quale è affidato altresì il compito di bilanciamento dei contrapposti interessi
coinvolti nel sistema della responsabilità patrimoniale e dei quali s’è detto
nel capitolo precedente (§ 5). Nell’accertare le condizioni dell’azione
surrogatoria il giudice deve valutare l’interesse conservativo del creditore
intenzionato a rimediare all’inerzia del titolare, con riguardo alla concreta
situazione ossia al vantaggio effettivamente conseguibile in termini di garanzia
patrimoniale, anche in relazione al costo (ad es. alle spese giudiziarie)
dell’azione ed alla complessiva consistenza dei beni del debitore, evitando in
tal modo che l’ingerenza nella sua sfera di libertà risulti priva di una reale
causa.
Il potere surrogatorio è dunque non arbitrario ma discrezionale, vale a dire
sottoposto al controllo giudiziale. Ancora ai primi del secolo ventesimo si
discuteva se fosse necessaria un’autorizzazione del giudice all’esercizio
stragiudiziale dell’azione e in ogni caso si richiedeva una costituzione in mora
del debitore inerte. Se poi l’azione fosse stata esercitata in giudizio, essa
sarebbe stata rigettata quando il magistrato non l’avesse ritenuta sorretta «da
un interesse serio e legittimo».
La dottrina attuale osserva come prerogative private un tempo attribuite nel
segno di una discrezionalità spinta fino ai confini dell’arbitrio siano state
ricondotte ad un controllo sempre più intenso, che ha trasformato le correlative
situazioni di mera soggezione in interessi legittimi di diritto privato:
posizioni garantite dal diritto oggettivo e perciò non riconducibili allo schema
del diritto soggettivo ma meritevoli di essere qualificate non certo come
interessi semplici o di mero fatto.
Sono relativamente frequenti i casi in cui la legge sottrae al titolare del
diritto la valutazione dell’interesse a farlo valere o meno; in questi casi
l’esercizio del diritto diventa oggetto di un potere discrezionale attribuito a
persona diversa dal titolare. Basta considerare i casi del rappresentante legale
dell’incapace e in genere alle figure che sogliono essere comprese nella nozione
di ufficio privato. Qui il controllo sulla discrezionalità dell’agente segue
criteri caratterizzati dall’assenza o dall’irrilevanza causale di un interesse
proprio (si pensi all’interesse alla conservazione dell’ufficio) e
dall’esclusivo perseguimento dell’interesse altrui, privato o di rilievo
pubblicistico. Nel potere surrogatorio, per contro, la compresenza degli
interessi, del surrogante e del surrogato, impone un controllo della
discrezionalità ispirato al bilanciamento, della specie di quello esercitato dal
giudice nella verifica della giusta causa di revoca del mandato in rem
propriam (cfr. art. 1723, c. 2°, c.c.).
Eventuali danni arrecati al surrogato nell’esercizio stragiudiziale della
surrogatoria dovrebbero essere risarciti a titolo di responsabilità aquiliana.
Il creditore non può in conclusione surrogarsi al debitore nell’esercizio dei
diritti soggettivi secondo proprie e personali valutazioni di convenienza, ma
soltanto se ha ragione di temere un pregiudizio per la garanzia patrimoniale e
non vi si oppongano preminenti interessi del debitore.
In questo senso si ritiene ancora attuale la formula «potere di controllo
gestorio», adoperata già ai primi del secolo ventesimo per designare la
posizione del creditore. Già nella vigenza del codice civile del 1865 si parlava
del «carattere sussidiario» dell’azione surrogatoria mentre la giurisprudenza ha
sempre confermato come l’inerzia del debitore debba essere valutata secondo le
regole d’esperienza e le circostanze del caso, in modo che l’atto conservativo
non appaia come un’intempestiva e illegittima interferenza nella sfera del
debitore.
Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione
surrogatoria
Per quanto testè detto, l’interesse del creditore che agisce in surrogatoria ha
carattere «secondario o sostitutivo» rispetto all’interesse, primario, del
debitore, titolare del diritto che lo stesso creditore ritiene trascurato del
tutto oppure male esercitato.
Sul piano processuale debbono perciò essere tenuti distinti i due interessi che
concorrono nella parte attiva del rapporto litigioso.
Ciò comporta che il creditore-attore è assoggettato ad un duplice onere della
prova: anzitutto egli deve provare il proprio credito. Si dirà oltre (§ 25)
della non necessità che questo sia esigibile e tanto meno che sia munito di
titolo esecutivo. Egli deve poi provare il credito del suo debitore nei
confronti del terzo, rimanendo esposto alle eccezioni sostanziali e processuali
opponibili al debitore medesimo, ed alle connesse limitazioni dei mezzi di
prova.
Sempre in sede processuale, oltre all’interesse del creditore surrogante assume
rilevanza ai sensi dell’art. 100 del codice anche quello, giuridicamente
qualificato, che sta alla base del diritto soggettivo trascurato dal debitore,
mentre il motivo che possa avere indotto all’inattività lo stesso debitore può
avere rilievo solo per qualificare il requisito dell’inerzia (infra, §
33).
In dottrina si è parlato di interesse «obiettivo» del debitore, contrapponendolo
all’interesse «contingente ed estrinseco». È infatti opportuno ricordare che
l’interesse del singolo viene tutelato dall’ordinamento con diversa intensità e
in varie forme, ossia con l’attribuzione del potere di autonomia privata o di
altre situazioni giuridiche soggettive, non quale atteggiamento psicologico di
aspirazione ad ottenere o a conservare un determinato bene bensì quale esigenza
valutata oggettivamente in modo favorevole e in misura tale da assicurarne la
soddisfazione. Ciò è evidente, quanto al potere di autonomia privata, nella
distinzione fra motivi del negozio giuridico, destinati di regola a rimanere
nella sfera psicologica dell’agente e quindi nell’irrilevanza, e causa, che
giustifica la protezione dell’atto da parte dell’ordinamento poiché del negozio
rivela l’interesse oggettivo ossia l’utilità pratica. Quanto alle altre
situazioni soggettive, la distinzione tra interesse del titolare ed oggettiva
utilità è evidente nel grado più o meno intenso e durevole della tutela, a
seconda che si tratti di diritto d’obbligazione (ad es. del locatario) o di
diritto reale (ad es. limitato) o di diritto personale (ad es. d’autore). In
definitiva quel che rileva per l’ordinamento giuridico è l’interesse del
titolare del diritto non già inteso soggettivamente ma in quanto oggettivamente
apprezzabile. E l’apprezzamento, se spetta anzitutto al legislatore, non di rado
rimane affidato alla prudenza del giudice interprete: sarà questi, ad es., a
stabilire se nel comportamento del debitore, che non fa valere una pretesa verso
il terzo, sia da ravvisare una trascuranza tale da giustificare l’esercizio
dell’azione surrogatoria (vedi ancora infra, § 33).
Se il processo per surrogatoria realizza entrambi gli interessi oggettivamente
rilevabili, quello del surrogante e quello del surrogato, non pare esatto quel
che pur autorevolmente si sostenne e cioè che il primo agisce contro la volontà
e l’interesse del secondo: sembra da dire con maggior precisione che l’azione
surrogatoria viene esercitata in assenza della volontà del surrogato, non
assumendo rilevanza contraria il suo inerte e contingente atteggiamento. Si è
anche precisato come, pur funzionando il diritto del creditore-attore come fonte
di legittimazione alla causa, la misura della tutela giuridica non possa essere
data che dall’eventus damni, vale a dire dal pregiudizio arrecato alla
garanzia patrimoniale generale dall’inerzia del debitore, l’interesse del quale
rileva solo per relationem, ossia con riferimento a quell’attività che
potrebbe essere da lui compiuta e la cui omissione dà vita al suddetto
pregiudizio, giustificante l’azione in sostituzione (continua).
(**)
INDICE
pag.
Capitolo Primo
La responsabilità patrimoniale
1. Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942. Adempimento e responsabilità patrimoniale 1
2. Responsabilità e garanzia 3
3. Responsabilità del debitore e poteri del creditore. Rilevanza costituzionale di questi 7
4. Responsabilità patrimoniale e diverse forme di esecuzione forzata 10
5. Gli interessi coinvolti nel sistema della responsabilità patrimoniale 13
6. Non configurabilità di un diritto soggettivo del creditore sul patrimonio del debitore 19
7. Diminuzione della garanzia patrimoniale e lesione del credito 24
8. I beni, appartenenti al debitore o ad un terzo, aggredibili dal creditore 25
9. Atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore 28
10. Limitazioni della responsabilità patrimoniale 30
11. Patrimoni di destinazione 32
12. Persistenza del nucleo dell’art. 2740 36
13. Esempi 42
14. La responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione 45
15. Tutela preventiva del credito in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale 47
Capitolo Secondo
L’azione surrogatoria
16. Origine dell’azione surrogatoria 53
17. Suo fondamento 57
18. Il potere di surrogazione come diritto potestativo 58
19. Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione surrogatoria 61
20. La posizione processuale del creditore 63
21. Funzione soltanto conservativa dell’azione 66
22. L’adempimento diretto al creditore, da parte del «debitor debitoris» 72
23. Il credito quale situazione soggettiva che legittima all’azione 73
24. Fatti impeditivi di detta legittimazione 76
25. L’attualità del credito 79
26. Pretese esercitabili in via surrogatoria 86
27. Surrogatoria e contratto preliminare 89
28. Esercizio in via surrogatoria di diritti potestativi 92
29. Compimento di atti conservativi ed esercizio di azioni cautelari 95
30. Patrimonialità del diritto del debitore 97
31. Diritti aventi ad oggetto beni impignorabili 101
32. Diritti strettamente personali 102
33. L’inerzia del debitore 109
34. Il pericolo per la garanzia patrimoniale del creditore 113
35. Efficacia soggettiva dell’azione surrogatoria 117
36. L’esercizio giudiziale del diritto del debitore 120
37. Posizione processuale del debitore 122
38. Proponibilità delle impugnazioni in surrogatoria 123
39. L’onere della prova 126
40. Il potere di disporre della pretesa fatta valere in surrogatoria 128
41. Il debitore surrogato quale litisconsorte necessario 129
Capitolo Terzo
L’azione revocatoria
42. Funzione dell’azione 131
43. La revoca 135
44. Azione di mero accertamento 138
45. Efficacia dell’azione, conservativa e non satisfattiva 139
46. Il credito tutelato 140
47. L’atto da revocare 146
48. Segue. La disposizione patrimoniale 150
49. Segue. Altri atti di disposizione revocabili 156
50. L’adempimento del debito scaduto 163
51. La dazione in pagamento 166
52. La vendita conclusa per adempiere 167
53. L’eventus damni 169
54. Momento dell’eventus damni. Nesso di derivazione dall’atto di disposizione 172
55. Creditore munito di garanzia reale 174
56. Azione revocatoria e solidarietà passiva 175
57. I momenti di nascita del credito e di compimento dell’atto di disposizione 176
58. L’elemento soggettivo 179
59. La doppia alienazione immobiliare 183
60. Atti di disposizione onerosi e gratuiti 187
61. Segue. Esempi 189
62. Le prestazioni di garanzia 193
63. Effetti della revocatoria 196
64. Responsabilità dell’acquirente 198
65. Trascrizione della domanda di revoca e posizione dei subacquirenti 201
66. Questioni sulla competenza 202
67. Legittimazione, attiva e passiva, alla causa 203
68. Onere della prova 207
69. La prescrizione 208
70. La revocatoria ordinaria nel fallimento 210
71. Segue. Prescrizione 215
72. Passaggio dalla revocatoria ordinaria a quella fallimentare 216
73. Applicabilità dell’art. 2903 c.c. alla revocatoria fallimentare 217
74. La revocatoria penale 218
Capitolo Quarto
Mezzi di tutela del credito con elementi simili a quelli della surrogatoria e della revocatoria
75. Premessa 223
76. Eredità beneficiata. Tutela dei creditori ereditari 224
77. Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede 225
78. Impugnazione della rinuncia all’eredità 227
79. Azione di adempimento del modo o onere 229
80. Intervento nel giudizio di devoluzione dell’enfiteusi 230
81. Intervento in giudizio dei creditori dell’usufruttuario 231
82. Intervento dei creditori nella divisione 232
83. Compensazione opposta da terzi garanti 233
84. Legittimazione all’azione di simulazione del contratto 233
85. Azione diretta del locatore contro il subconduttore 235
86. Azione diretta del lavoratore contro l’appaltante 237
87. Le azioni del mandante contro il terzo 239
88. L’azione del danneggiato contro l’assicuratore 241
89. Azione del lavoratore per conservare il fondo speciale di previdenza 242
90. Azione di responsabilità a carico degli amministratori sociali 243
91. Opposizioni dei creditori sociali 245
92. Azione di purgazione dell’ipoteca 248
93. Opposizione del creditore al pagamento ad altro creditore 249
94. Opposizione della prescrizione 250
95. Opposizione revocatoria 251
96. Sostituzione esecutiva 253
97. L’azione di accertamento del credito pignorato 254
98. L’azione dell’equipaggio per il compenso di assistenza o di salvataggio 255
Capitolo Quinto
Il sequestro conservativo
099. La funzione del sequestro conservativo 259
100. Casi speciali di sequestro, diversi dal sequestro conservativo 264
101. Il credito quale fonte di legittimazione 266
102. Credito a termine, condizionato, eventuale 270
103. Il credito della parte civile nel processo penale 273
104. Fumus boni iuris e periculum in mora 274
105. Credito munito di garanzia speciale. Debito solidale. Sequestro presso se stesso 277
106. Credito munito di titolo esecutivo 279
107. Beni sequestrabili 280
108. Quote di società di persone 285
109. Riduzione del sequestro 287
110. Efficacia del sequestro 287
111. Atti di disposizione della cosa sequestrata 291
112. Conversione in pignoramento. Se il sequestro giovi ad altri creditori 293
113. Trascrizione 294
114. Il sequestro nei confronti del terzo acquirente 295
115. Il sequestro penale 296
116. Responsabilità aggravata 298
indice analitico 301
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 4/12/2005