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L’azione surrogatoria. fondamento dell'azione e disciplina delle fattispecie. (*)

 

FEDERICO ROSELLI
 


(*) Omesse le note di riferimento bibliografico e giurisprudenziale ,queste pagine trascrivono una parte di capitolo della monografia di F. ROSELLI, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, Giappichelli editore, Torino ,che è volume del Trattato di diritto privato diretto da Mario Bessone e comprensivo dei contenuti già ampiamente indicati dall’Indice dell’opera che qui si trascrive (**).

 

SOMMARIO: 16. Origine dell’azione surrogatoria. – 17. Suo fondamento. – 18. Il potere di surrogazione come diritto potestativo. – 19. Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione surrogatoria. – 20. La posizione processuale del creditore. – 21. Funzione soltanto conservativa dell’azione. – 22. L’adempimento diretto al creditore, da parte del debitor debitoris. – 23. Il credito quale situazione soggettiva che legittima all’azione. – 24. Fatti impeditivi di detta legittimazione. – 25. L’attualità del credito. – 26. Pretese esercitabili in via surrogatoria. – 27. Surrogatoria e contratto preliminare. – 28. Esercizio in via surrogatoria di diritti potestativi. – 29. Compimento di atti conservativi ed esercizio di azioni cautelari. – 30. Patrimonialità del diritto del debitore. – 31. Diritti aventi ad oggetto beni impignorabili. – 32. Diritti strettamente personali. – 33. L’inerzia del debitore. – 34. Il pericolo per la garanzia patrimoniale del creditore. – 35. Efficacia soggettiva dell’azione surrogatoria. – 36. L’esercizio giudiziale del diritto del debitore. – 37. Posizione processuale del debitore. – 38. Proponibilità delle impugnazioni in surrogatoria. – 39. L’onere della prova. – 40. Il potere di disporre della pretesa fatta valere in surrogatoria. – 41. Il debitore surrogato quale litisconsorte necessario.

 


Origine dell’azione surrogatoria


A norma del c. 1° dell’art. 2900 c.c. «Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare». Questa formula ha origine nell’art. 1166 del c.c. francese, il cui art. 1165 limita l’effetto dei contratti alle sole parti contraenti, in via assoluta quanto agli effetti negativi e solo in via di regola quanto a quelli positivi. L’articolo successivo aggiunge: «Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne».


La norma trovò la quasi esatta riproduzione prima nei codici italiani preunitari (art. 1257 c. Albertino; art. 1119 c. Due Sicilie; art. 1128 c. Parmense; art. 1207 c. Estense) e poi nell’art. 1234 c.c. 1865. In realtà la coincidenza fra i due enunciati normativi, francese e italiano, non è perfetta poiché nel primo manca l’inciso «per il conseguimento di quanto loro è dovuto». Si è già notata nel capitolo precedente, a proposito dell’art. 1948 (§ 1), l’imprecisione lessicale del legislatore del 1865: esso, come non distinse tra funzione di garanzia generale e funzione satisfattiva dei beni, presenti e futuri, del debitore (art. 1948), così con l’inciso dell’art. 1234 dette luogo al problema, disputato ancora oggi, della funzione esclusivamente conservativa oppure anche esecutiva dell’azione surrogatoria (vedi infra, § 21).


In ogni modo è innegabile la derivazione dell’art. 2900 c.c. dal diritto francese, mentre i codici di lingua tedesca non conoscono un istituto che possa assimilarsi all’azione surrogatoria, da intendere come espressione del potere di sostituirsi al debitore nell’esercizio di posizioni soggettive non già per soddisfare immediatamente il credito ma in vista della futura ed eventuale esecuzione forzata. Ancora ai primi del secolo ventesimo si parlava in Italia, oltreché di surrogatoria, di azione obliqua, adoperando il termine francese (action oblique).


Che il debitore possa danneggiare le ragioni del creditore non soltanto attraverso alienazioni fraudolente ma anche attraverso comportamenti omissivi è già chiaro nelle fonti romane, ove si dice doversi intendere come compiute «causa fraudationis» non solo le azioni positive del debitore ma anche «si data opera ad iudicium non adfuit vel litem mori patiatur (non si sia difeso o abbia lasciato estinguere la lite) vel a debitore non petit, ut tempore liberetur (abbia lasciato prescrivere il suo credito) aut usum fructum vel servitutem amittit (perda l’usufrutto o la servitù). Et qui aliquid fecit, ut desinat habere quod habet (fece in modo di perdere qualcosa)». In tali casi il creditore ha una tutela pretoria, secondo un frammento di Ulpiano, probabilmente una tutela risarcitoria, ed in modo analogo suona un frammento di Paolo (Dig. XLII, 8, fr. 3, 4).


Nel Codice di Giustiniano è data ai creditori l’exceptio non numeratae pecuniae, spettante al debitore, se questi rimanga inerte («etiam eo supersedente») (C IV, 30, 15).


Emilio Betti informa poi come al creditore insoddisfatto e missus in bona – ossia in fase successiva alla scadenza dell’obbligazione ed in sede secutiva – il pretore concedesse un’actio utilis, che permetteva di agire come sostituto processuale del debitore contro i terzi, senza obbligo di rendiconto (procurator in rem suam). In particolare, quando si ammise il pignoramento dei crediti (pignus nominis) il creditore poteva agire contro i debitori del debitore esecutato, convenzionale o giudiziale: la mancata confessio del terzo debitore inseriva un giudizio di accertamento dell’esistenza del credito nella procedura esecutiva. Giudizio in cui era attore dapprima un curator nominato dal giudice e poi, su autorizzazione di questo, lo stesso creditore.


Nell’epoca del diritto comune, la costituzione di un’ipoteca convenzionale ed acausale (vi ricorrevano anche persone che non erano debitori, ma lo divenivano con una confessio) su tutti i beni del debitore (instrumentum guarentigiarum) permette al creditore di agire sui crediti del debitore non solo in via esecutiva ma anche di cognizione, esercitandoli al posto del debitore inerte.


In sede storiografica sembra dunque chiarita l’origine dell’istituto. Qui interessa rilevare come questo, pur avendo la sua origine nel procedimento esecutivo, col tempo si venne estendendo ad una fase anteriore, almeno logicamente, all’esecuzione; questa rimane sullo sfondo poiché l’azione esercitata dal creditore «serve a spianare la via ed a rendere fruttuosa l’esecuzione». È interessante notare come ancora oggi si discuta se nel giudizio di cognizione conseguente alla mancata o contestata dichiarazione del terzo debitore (art. 548 c.p.c., in materia di pignoramento di credito) il creditore-attore in esecuzione assuma o no la veste dell’attore in surrogatoria (vedi infra, cap. IV, § 97).


Nel diritto francese d’antico regime si vede nel suddetto strumento pretorio «une éspèce de subrogation», preludio dell’«action oblique» dell’art. 1166 code civil.


Questo articolo viene comunemente fatto derivare da alcuni testi dottrinali dell’ultima fase dell’antico regime, nei quali si dice che «les lois permettent aux créanciers, en se faisant subroger aux droits de leurs débiteurs, d’exercer toutes les actions qui leur appartiennent» e si giustifica la surrogazione qualificando il debitore come «négligent» o addirittura «frauduleux»; si osserva anche come il fenomeno sia presente, ed anzi consueto, nelle decisioni dei parlamenti dell’epoca, nonché in alcune raccolte di diritto consuetudinario richiamate già nel sec. XVII da Jean Domat.


In definitiva, come non poteva negarsi il diritto del creditore ad un pegno generale (gage général) sui bona, nomina ed actiones del debitore (d’onde l’adagio qui s’oblige, oblige le sien) così doveva riconoscersi al primo il potere di esercitare, al medesimo scopo, i diritti del secondo.


La forma laconica del citato art. 1166 dette luogo nel corso del sec. XIX a dissensi, molti dei quali sono oggi ancor vivi. Il Sacco ricorda alcune pronunce fondamentali, francesi e italiane, che contribuirono a meglio definire i contorni dell’istituto: così Cass. Francia, 18 febbraio 1862, precisò che l’esercizio dei diritti e delle azioni del debitore da parte del creditore dava luogo non già ad un trasferimento della titolarità delle dette situazioni soggettive dal primo al secondo, bensì ad una legittimazione concorrente: ne derivava che il debitore non era spogliato del potere di disporre delle situazioni medesime e così poteva transigere in ordine al diritto soggettivo anche dopo che il creditore avesse iniziato ad esercitarlo in surroga; avvenuta la transazione, al creditore non restava che eventualmente sottoporla a revocatoria per frode.


Malgrado i contributi chiarificatori della giurisprudenza, rimasero dissensi, specie sulla sufficienza del credito inesigibile onde agire in surrogatoria e sulla necessità della previa diffida al debitore. Di tali dissensi è traccia palese nei lavori preparatori del codice civile del 1942. E così l’art. 106 del progetto del libro IV, ossia del libro sulle obbligazioni, precisava potersi esercitare la surrogatoria anche «per un credito a termine» e senza bisogno di un titolo esecutivo o della previa costituzione in mora del debitore negligente.


E, ancora, in sede di commissioni redigenti si discusse se potesse agirsi in surrogatoria per la tutela di un credito sottoposto a condizione, e se l’interesse ad agire dovesse essere sorretto da un effettivo pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito. Si precisò anche essersi preferito far riferimento alla «trascuranza» anziché all’«inerzia» del debitore, dovendo così ritenersi l’azione esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non restando inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non esplicasse la necessaria diligenza (infra, § 3.3). Il c. 2° dell’art. 2900, poi, secondo cui «il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi», fu introdotto per superare nettamente due questioni vessate: quella della necessità di partecipazione del debitore al processo, dato il suo evidente interesse e date le difficoltà relative all’estensione del giudicato quando egli ne fosse rimasto estraneo, e quella della possibilità di esercitare stragiudizialmente i diritti del debitore medesimo.


Al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2900 le stesse osservazioni furono ripetute nella Relazione ministeriale al codice, n. 1181, ove si affermò anche la funzione conservativa dell’azione e, conseguentemente, la sua esperibilità anche a tutela dei crediti sottoposti a condizione sospensiva (v. infra, § 25).

 


Suo fondamento


S’è detto nel capitolo precedente (§ 2) come la garanzia patrimoniale generale di cui all’art. 2740 c.c., costituita da tutti i beni del debitore, sia destinata a funzionare solo nell’eventualità di inadempimento ossia quando saranno assoggettati all’esecuzione forzata soltanto quei beni che, per valore, siano sufficienti a soddisfare l’interesse del creditore.


Questi ha dunque interesse a che il patrimonio del debitore non diminuisca ed anzi possibilmente aumenti. Interesse che può rimanere frustrato da svariati comportamenti del debitore e precisamente dalla distruzione dei suoi beni, dall’occultamento materiale o giuridico, ossia da alienazioni simulate, dal trasferimento oppure dalla costituzione su di essi di diritti reali limitati, o infine dal mancato acquisto di beni o omesso esercizio di diritti spettanti.


Contro questi comportamenti il legislatore attribuisce al creditore strumenti conservativi, consistenti rispettivamente nel sequestro, che sottrae al debitore la disponibilità, giuridica e di fatto, dei beni sequestrati, nell’azione di simulazione, nell’azione revocatoria e, infine nell’azione surrogatoria, con la quale il creditore si sostituisce al debitore inerte, così perseguendo il mantenimento del patrimonio, o anche il suo accrescimento.


Affermare la funzione conservativa dell’azione surrogatoria equivale a predicarne la natura cautelare, ossia non immediatamente satisfattiva. I suoi effetti immediati, infatti, si esauriscono nella sfera patrimoniale del debitore mentre il creditore, ossia il titolare, ne ritrae un’utilità mediata, vale a dire la migliore probabilità di successo di un’azione esecutiva: il comportamento omissivo del debitore non esclude con certezza che, una volta iniziata l’esecuzione forzata, i suoi beni si rivelino nondimeno sufficienti alla soddisfazione coattiva del credito, onde l’utilità dell’azione è meramente eventuale.


L’impossibilità di configurare un diritto soggettivo di garanzia spettante al creditore ed avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore (diritto di pegno generale: vedi il § 6 del capitolo precedente) impedisce di parlare di una lesione, e quindi di un danno, attuale, prodotto dall’inerzia del debitore, e di una correlativa reazione attraverso la surrogatoria.


Questa ha, ripetesi, una funzione soltanto accessoria e preparatoria dell’eventuale azione esecutiva.


Di una sua possibile e residua funzione satisfattiva si parlerà in seguito (§ 21).

 


Il potere di surrogazione come diritto potestativo


La denominazione dell’azione surrogatoria può indurre a ravvisarvi un’azione tipica e di contenuto particolare. In realtà si concorda da tempo nel ravvisarvi un diritto potestativo, esercitabile in via giudiziale oppure stragiudiziale ed avente ad oggetto la realizzazione di un diritto altrui con efficacia immediata per il titolare.


Benché i repertori di giurisprudenza non riportino precedenti, è ipotizzabile un esercizio stragiudiziale, o comunque non contenzioso, del diritto potestativo di surrogazione, come nel caso in cui il creditore esegua un’attività di pubblicità (trascrizione, iscrizione, ecc.) o chieda la liquidazione di un’eredita beneficiata o eserciti un diritto di prelazione o di riscatto o interrompa la prescrizione.


Attraverso la potestà in discorso il creditore esercita un diritto appartenente al debitore, di cui comprime così la libertà di autodeterminazione: com’è noto, il diritto soggettivo è la forma giuridica più intensa e completa di protezione dell’interesse del singolo, che il titolare può soddisfare «se e in quanto lo voglia», ponendosi di conseguenza come eccezionali, e giustificati da esigenze sociali, i limiti che ad esso apporti il legislatore.


Parimenti riservate alla volontà del titolare sono le determinazioni dell’autonomia privata. Benché la dottrina escluda che la libertà negoziale goda nel nostro sistema di una protezione costituzionale quale svolgimento della personalità individuale (art. 2 Cost.), nel concetto stesso dell’autonomia privata è insita la necessità che la competenza dispositiva sia riservata all’individuo: ciascuno è arbitro dei propri interessi e di questi soltanto e non può ingerirsi nell’interesse altrui, «dispone delle cose proprie, rinuncia ai diritti propri, aliena i beni propri, acquista per sé; assume obbligazioni per sé; correlativamente riconosce o impugna il proprio atto di disposizione o di obbligazione nelle ipotesi dalla legge consentite, lo conferma se invalido, lo revoca se revocabile».


Il potere, attribuito dall’art. 2900 c.c. al creditore, di esercitare il diritto soggettivo del debitore e in alcuni casi di compiere negozi giuridici (vedi infra, §§ 26-29) con effetto nella sfera patrimoniale dello stesso debitore, si pone perciò come eccezionale e giustificato sulla base del precedente art. 2740. Al creditore spetta una legittimazione di secondo grado, o straordinaria, al compimento di quegli atti d’esercizio del diritto oppure dell’autonomia: semplice sostituzione nel compimento di atti e non successione del creditore al debitore nella titolarità del diritto.


Fra le diverse situazioni accessorie che, su ambo i lati, caratterizzano il rapporto obbligatorio, alla situazione di potere del creditore che intende esercitare l’azione surrogatoria si contrappone così una situazione di soggezione del debitore; non soggezione assoluta però, poiché l’esercizio del potere è sempre sottoposto a condizioni ed a limiti verificabili dal giudice, al quale è affidato altresì il compito di bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti nel sistema della responsabilità patrimoniale e dei quali s’è detto nel capitolo precedente (§ 5). Nell’accertare le condizioni dell’azione surrogatoria il giudice deve valutare l’interesse conservativo del creditore intenzionato a rimediare all’inerzia del titolare, con riguardo alla concreta situazione ossia al vantaggio effettivamente conseguibile in termini di garanzia patrimoniale, anche in relazione al costo (ad es. alle spese giudiziarie) dell’azione ed alla complessiva consistenza dei beni del debitore, evitando in tal modo che l’ingerenza nella sua sfera di libertà risulti priva di una reale causa.


Il potere surrogatorio è dunque non arbitrario ma discrezionale, vale a dire sottoposto al controllo giudiziale. Ancora ai primi del secolo ventesimo si discuteva se fosse necessaria un’autorizzazione del giudice all’esercizio stragiudiziale dell’azione e in ogni caso si richiedeva una costituzione in mora del debitore inerte. Se poi l’azione fosse stata esercitata in giudizio, essa sarebbe stata rigettata quando il magistrato non l’avesse ritenuta sorretta «da un interesse serio e legittimo».


La dottrina attuale osserva come prerogative private un tempo attribuite nel segno di una discrezionalità spinta fino ai confini dell’arbitrio siano state ricondotte ad un controllo sempre più intenso, che ha trasformato le correlative situazioni di mera soggezione in interessi legittimi di diritto privato: posizioni garantite dal diritto oggettivo e perciò non riconducibili allo schema del diritto soggettivo ma meritevoli di essere qualificate non certo come interessi semplici o di mero fatto.


Sono relativamente frequenti i casi in cui la legge sottrae al titolare del diritto la valutazione dell’interesse a farlo valere o meno; in questi casi l’esercizio del diritto diventa oggetto di un potere discrezionale attribuito a persona diversa dal titolare. Basta considerare i casi del rappresentante legale dell’incapace e in genere alle figure che sogliono essere comprese nella nozione di ufficio privato. Qui il controllo sulla discrezionalità dell’agente segue criteri caratterizzati dall’assenza o dall’irrilevanza causale di un interesse proprio (si pensi all’interesse alla conservazione dell’ufficio) e dall’esclusivo perseguimento dell’interesse altrui, privato o di rilievo pubblicistico. Nel potere surrogatorio, per contro, la compresenza degli interessi, del surrogante e del surrogato, impone un controllo della discrezionalità ispirato al bilanciamento, della specie di quello esercitato dal giudice nella verifica della giusta causa di revoca del mandato in rem propriam (cfr. art. 1723, c. 2°, c.c.).


Eventuali danni arrecati al surrogato nell’esercizio stragiudiziale della surrogatoria dovrebbero essere risarciti a titolo di responsabilità aquiliana. Il creditore non può in conclusione surrogarsi al debitore nell’esercizio dei diritti soggettivi secondo proprie e personali valutazioni di convenienza, ma soltanto se ha ragione di temere un pregiudizio per la garanzia patrimoniale e non vi si oppongano preminenti interessi del debitore.


In questo senso si ritiene ancora attuale la formula «potere di controllo gestorio», adoperata già ai primi del secolo ventesimo per designare la posizione del creditore. Già nella vigenza del codice civile del 1865 si parlava del «carattere sussidiario» dell’azione surrogatoria mentre la giurisprudenza ha sempre confermato come l’inerzia del debitore debba essere valutata secondo le regole d’esperienza e le circostanze del caso, in modo che l’atto conservativo non appaia come un’intempestiva e illegittima interferenza nella sfera del debitore.

 


Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione surrogatoria


Per quanto testè detto, l’interesse del creditore che agisce in surrogatoria ha carattere «secondario o sostitutivo» rispetto all’interesse, primario, del debitore, titolare del diritto che lo stesso creditore ritiene trascurato del tutto oppure male esercitato.


Sul piano processuale debbono perciò essere tenuti distinti i due interessi che concorrono nella parte attiva del rapporto litigioso.


Ciò comporta che il creditore-attore è assoggettato ad un duplice onere della prova: anzitutto egli deve provare il proprio credito. Si dirà oltre (§ 25) della non necessità che questo sia esigibile e tanto meno che sia munito di titolo esecutivo. Egli deve poi provare il credito del suo debitore nei confronti del terzo, rimanendo esposto alle eccezioni sostanziali e processuali opponibili al debitore medesimo, ed alle connesse limitazioni dei mezzi di prova.


Sempre in sede processuale, oltre all’interesse del creditore surrogante assume rilevanza ai sensi dell’art. 100 del codice anche quello, giuridicamente qualificato, che sta alla base del diritto soggettivo trascurato dal debitore, mentre il motivo che possa avere indotto all’inattività lo stesso debitore può avere rilievo solo per qualificare il requisito dell’inerzia (infra, § 33).


In dottrina si è parlato di interesse «obiettivo» del debitore, contrapponendolo all’interesse «contingente ed estrinseco». È infatti opportuno ricordare che l’interesse del singolo viene tutelato dall’ordinamento con diversa intensità e in varie forme, ossia con l’attribuzione del potere di autonomia privata o di altre situazioni giuridiche soggettive, non quale atteggiamento psicologico di aspirazione ad ottenere o a conservare un determinato bene bensì quale esigenza valutata oggettivamente in modo favorevole e in misura tale da assicurarne la soddisfazione. Ciò è evidente, quanto al potere di autonomia privata, nella distinzione fra motivi del negozio giuridico, destinati di regola a rimanere nella sfera psicologica dell’agente e quindi nell’irrilevanza, e causa, che giustifica la protezione dell’atto da parte dell’ordinamento poiché del negozio rivela l’interesse oggettivo ossia l’utilità pratica. Quanto alle altre situazioni soggettive, la distinzione tra interesse del titolare ed oggettiva utilità è evidente nel grado più o meno intenso e durevole della tutela, a seconda che si tratti di diritto d’obbligazione (ad es. del locatario) o di diritto reale (ad es. limitato) o di diritto personale (ad es. d’autore). In definitiva quel che rileva per l’ordinamento giuridico è l’interesse del titolare del diritto non già inteso soggettivamente ma in quanto oggettivamente apprezzabile. E l’apprezzamento, se spetta anzitutto al legislatore, non di rado rimane affidato alla prudenza del giudice interprete: sarà questi, ad es., a stabilire se nel comportamento del debitore, che non fa valere una pretesa verso il terzo, sia da ravvisare una trascuranza tale da giustificare l’esercizio dell’azione surrogatoria (vedi ancora infra, § 33).


Se il processo per surrogatoria realizza entrambi gli interessi oggettivamente rilevabili, quello del surrogante e quello del surrogato, non pare esatto quel che pur autorevolmente si sostenne e cioè che il primo agisce contro la volontà e l’interesse del secondo: sembra da dire con maggior precisione che l’azione surrogatoria viene esercitata in assenza della volontà del surrogato, non assumendo rilevanza contraria il suo inerte e contingente atteggiamento. Si è anche precisato come, pur funzionando il diritto del creditore-attore come fonte di legittimazione alla causa, la misura della tutela giuridica non possa essere data che dall’eventus damni, vale a dire dal pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generale dall’inerzia del debitore, l’interesse del quale rileva solo per relationem, ossia con riferimento a quell’attività che potrebbe essere da lui compiuta e la cui omissione dà vita al suddetto pregiudizio, giustificante l’azione in sostituzione (continua).

 

(**) INDICE


 

 

                                                                                                               pag.

Capitolo Primo

La responsabilità patrimoniale

 

1.    Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942. Adempimento e responsabilità patrimoniale        1

2.    Responsabilità e garanzia                                                                         3

3.    Responsabilità del debitore e poteri del creditore. Rilevanza costituzionale di questi   7

4.    Responsabilità patrimoniale e diverse forme di esecuzione forzata             10

5.    Gli interessi coinvolti nel sistema della responsabilità patrimoniale              13

6.    Non configurabilità di un diritto soggettivo del creditore sul patrimonio del debitore    19

7.    Diminuzione della garanzia patrimoniale e lesione del credito                     24

8.    I beni, appartenenti al debitore o ad un terzo, aggredibili dal creditore        25

9.    Atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore                            28

10.  Limitazioni della responsabilità patrimoniale                                             30

11.  Patrimoni di destinazione                                                                        32

12.  Persistenza del nucleo dell’art. 2740                                                        36

13.  Esempi                                                                                                  42

14.  La responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione                    45

15.  Tutela preventiva del credito in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale         47

 

 

Capitolo Secondo

L’azione surrogatoria

 

16.  Origine dell’azione surrogatoria                                                               53

17.  Suo fondamento                                                                                     57

18.  Il potere di surrogazione come diritto potestativo                                      58

19.  Gli interessi, del creditore e del debitore, alla base dell’azione surrogatoria 61

20.  La posizione processuale del creditore                                                     63

21.  Funzione soltanto conservativa dell’azione                                               66

22.  L’adempimento diretto al creditore, da parte del «debitor debitoris»           72

23.  Il credito quale situazione soggettiva che legittima all’azione                     73

24.  Fatti impeditivi di detta legittimazione                                                       76

25.  L’attualità del credito                                                                             79

26.  Pretese esercitabili in via surrogatoria                                                     86

27.  Surrogatoria e contratto preliminare                                                        89

28.  Esercizio in via surrogatoria di diritti potestativi                                        92

29.  Compimento di atti conservativi ed esercizio di azioni cautelari                  95

30.  Patrimonialità del diritto del debitore                                                        97

31.  Diritti aventi ad oggetto beni impignorabili                                              101

32.  Diritti strettamente personali                                                                 102

33.  L’inerzia del debitore                                                                            109

34.  Il pericolo per la garanzia patrimoniale del creditore                                113

35.  Efficacia soggettiva dell’azione surrogatoria                                           117

36.  L’esercizio giudiziale del diritto del debitore                                            120

37.  Posizione processuale del debitore                                                         122

38.  Proponibilità delle impugnazioni in surrogatoria                                       123

39.  L’onere della prova                                                                              126

40.  Il potere di disporre della pretesa fatta valere in surrogatoria                   128

41.  Il debitore surrogato quale litisconsorte necessario                                  129

 

 

Capitolo Terzo

L’azione revocatoria

 

42.  Funzione dell’azione                                                                             131

43.  La revoca                                                                                            135

44.  Azione di mero accertamento                                                               138

45.  Efficacia dell’azione, conservativa e non satisfattiva                               139

46.  Il credito tutelato                                                                                  140

47.  L’atto da revocare                                                                               146

48.  Segue. La disposizione patrimoniale                                                      150

49.  Segue. Altri atti di disposizione revocabili                                              156

50.  L’adempimento del debito scaduto                                                        163

51.  La dazione in pagamento                                                                      166

52.  La vendita conclusa per adempiere                                                       167

53.  L’eventus damni                                                                                 169

54.  Momento dell’eventus damni. Nesso di derivazione dall’atto di disposizione 172

55.  Creditore munito di garanzia reale                                                         174

56.  Azione revocatoria e solidarietà passiva                                                 175

57.  I momenti di nascita del credito e di compimento dell’atto di dispo­sizione 176

58.  L’elemento soggettivo                                                                          179

59.  La doppia alienazione immobiliare                                                         183

60.  Atti di disposizione onerosi e gratuiti                                                      187

61.  Segue. Esempi                                                                                    189

62.  Le prestazioni di garanzia                                                                     193

63.  Effetti della revocatoria                                                                        196

64.  Responsabilità dell’acquirente                                                               198

65.  Trascrizione della domanda di revoca e posizione dei subacquirenti          201

66.  Questioni sulla competenza                                                                   202

67.  Legittimazione, attiva e passiva, alla causa                                             203

68.  Onere della prova                                                                                207

69.  La prescrizione                                                                                    208

70.  La revocatoria ordinaria nel fallimento                                                   210

71.  Segue. Prescrizione                                                                             215

72.  Passaggio dalla revocatoria ordinaria a quella fallimentare                      216

73.  Applicabilità dell’art. 2903 c.c. alla revocatoria fallimentare                    217

74.  La revocatoria penale                                                                           218

 

 

Capitolo Quarto

Mezzi di tutela del credito con elementi simili a quelli della surrogatoria e della revocatoria

 

75.  Premessa                                                                                            223

76.  Eredità beneficiata. Tutela dei creditori ereditari                                     224

77.  Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede                               225

78.  Impugnazione della rinuncia all’eredità                                                   227

79.  Azione di adempimento del modo o onere                                              229

80.  Intervento nel giudizio di devoluzione dell’enfiteusi                                  230

81.  Intervento in giudizio dei creditori dell’usufruttuario                                231

82.  Intervento dei creditori nella divisione                                                    232

83.  Compensazione opposta da terzi garanti                                                 233

84.  Legittimazione all’azione di simulazione del contratto                              233

85.  Azione diretta del locatore contro il subconduttore                                  235

86.  Azione diretta del lavoratore contro l’appaltante                                     237

87.  Le azioni del mandante contro il terzo                                                    239

88.  L’azione del danneggiato contro l’assicuratore                                       241

89.  Azione del lavoratore per conservare il fondo speciale di previdenza        242

90.  Azione di responsabilità a carico degli amministratori sociali                    243

91.  Opposizioni dei creditori sociali                                                              245

92.  Azione di purgazione dell’ipoteca                                                          248

93.  Opposizione del creditore al pagamento ad altro creditore                       249

94.  Opposizione della prescrizione                                                               250

95.  Opposizione revocatoria                                                                       251

96.  Sostituzione esecutiva                                                                           253

97.  L’azione di accertamento del credito pignorato                                       254

98.  L’azione dell’equipaggio per il compenso di assistenza o di salvataggio    255

 

 

Capitolo Quinto

Il sequestro conservativo

 

099. La funzione del sequestro conservativo                                                 259

100. Casi speciali di sequestro, diversi dal sequestro conservativo                  264

101. Il credito quale fonte di legittimazione                                                   266

102. Credito a termine, condizionato, eventuale                                             270

103. Il credito della parte civile nel processo penale                                      273

104. Fumus boni iuris e periculum in mora                                               274

105. Credito munito di garanzia speciale. Debito solidale. Sequestro presso se stesso      277

106. Credito munito di titolo esecutivo                                                          279

107. Beni sequestrabili                                                                                280

108. Quote di società di persone                                                                  285

109. Riduzione del sequestro                                                                       287

110. Efficacia del sequestro                                                                        287

111. Atti di disposizione della cosa sequestrata                                             291

112. Conversione in pignoramento. Se il sequestro giovi ad altri creditori        293

113. Trascrizione                                                                                        294

114. Il sequestro nei confronti del terzo acquirente                                        295

115. Il sequestro penale                                                                              296

116. Responsabilità aggravata                                                                     298

 

     indice analitico                                                                                     301

 

 

 Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 4/12/2005

 

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