LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IN
TEMA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Vittorio Mirra
L’inquinamento da campi elettromagnetici(1),
con le conseguenze sulle persone, è argomento di attualità, come dimostra la
pubblicistica di questi ultimi tempi, impegnata in dibattiti, relazioni e
convegni, attività dominate dalla ricerca di un nuovo intervento legislativo
che, pur in considerazione delle ancora non del tutto chiare ed identificate
problematiche e conseguenze, tuteli la salute delle persone soggette ad
un’eccessiva esposizione a tali campi.
Sulla Terra è da sempre presente un fondo elettromagnetico naturale, le cui
sorgenti principali sono la Terra stessa, l’atmosfera ed il sole, che emette
radiazioni IR, luce visibile e radiazioni UV. Gli esseri viventi hanno da
sempre convissuto con tali radiazioni, evolvendosi in modo da adattarsi ad
esse, proteggersi o utilizzare al meglio questi agenti fisici.
Al naturale livello di fondo si sono però aggiunti, al passo con il
progresso tecnologico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all’attività
dell’uomo, innalzando così il fondo naturale di centinaia e migliaia di
volte.
Imputati sono innanzitutto i grandi conduttori di energia elettrica
(elettrodotti ad alta, media e bassa tensione), gli impianti radar e di
emittenza radio televisiva, i ponti radio televisivi e per telefonia mobile
(stazioni radio base), nonché, anche se in misura minore, gli
elettrodomestici ed i telefoni cellulari.
A completare la panoramica si sono aggiunti in questi ultimi anni i
satelliti in orbita geostazionaria per telecomunicazioni e non e, negli
ultimi tempi, i 66 satelliti per la telefonia cellulare satellitare globale.
La Terra è avvolta da un’immensa regnatela di onde elettromagnetiche che
trasportano energia di diversa intensità e diversa lunghezza d’onda che
coinvolge tutti in un abbraccio più o meno intenso, che crea sviluppo e
progresso, ma sul quale non possiamo fare a meno di interrogarci.
NORMATIVA :
La materia inerente i campi elettromagnetici è stata oggetto di numerosi
interventi normativi sia a livello nazionale che europeo che internazionale.
Normativa internazionale:
A livello internazionale l'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing
Radiation Protection), che costituisce il principale riferimento mondiale in
tema di protezione dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti (campi
elettromagnetici), ha emanato nel 1998 il documento dal titolo "Guidelines
for limiting exposure to time – variyng electric, magnetic and
electromagnetic fields (up to 300 Ghz)" . La pubblicazione stabilisce
criteri per limitare l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai
campi elettromagnetici in modo da ottenere la massima protezione contro gli
effetti negativi noti sulla salute umana. Le linee guida si basano su
un’attenta valutazione di tutta la documentazione scientifica esistente sui
possibili effetti sanitari acuti e fissano limiti di esposizione individuati
come segue:
Limiti di base: limitazioni all’esposizione ai campi elettromagnetici
variabili nel tempo che si fondano direttamente su effetti accertati sulla
salute e su considerazioni di ordine biologico. Vengono espressi tramite
grandezze fisiche strettamente correlate agli effetti sanitari.
Livelli di riferimento: sono indicati a fini pratici di valutazione
dell’esposizione in modo da determinare se siano probabili superamenti dei
limiti di base. Alcuni sono derivati dai limiti di base attraverso
misurazioni e/o tecniche informatiche; altri si riferiscono alla percezione
e agli effetti nocivi indiretti dell’esposizione. Sono definiti mediante
identificazione di livelli di campo elettromagnetico misurabili con una
strumentazione adeguata(2).
Normativa comunitaria:
A livello comunitario le istituzioni sono intervenute con raccomandazioni
per invitare gli Stati membri a regolamentare il settore in maniera
adeguata.
In particolare la Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999
("Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz") riprende
integralmente le linee guida dell’ICNIRP. Il Consiglio dell’Unione Europea
raccomanda che gli Stati membri adottino un quadro di limiti fondamentali e
di livelli di riferimento .Inoltre, i limiti di base ed i livelli di
riferimento, riprendono quelli proposti dall’ICNIRP, fermo restando che gli
Stati membri hanno facoltà di fornire un livello di protezione più elevato
di quello indicato nella Raccomandazione stessa(3).
Successivamente la raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999(4)
sin dalle premesse(5)
esprime l’intento di fornire un quadro concertato per assicurare un elevato
livello di protezione contro gli effetti nocivi derivanti dall’ elettrosmog.
Questo perché le misure riguardanti i campi elettromagnetici dovrebbero
offrire a tutti i cittadini della Comunità un elevato livello di protezione(6);
le disposizioni degli Stati membri in questo settore si dovrebbero basare su
un quadro normativo concordato, in modo da contribuire a garantire una
protezione uniforme in tutta la Comunità(7).
L’esigenza è quella di un contemperamento tra la necessità di proteggere
adeguatamente la popolazione dai rischi connessi ai campi elettromagnetici e
quella di assicurare l’efficiente funzionamento delle moderne economie(8).
Normativa nazionale:
Per quanto riguarda la normativa italiana , questa si presenta piuttosto
frammentaria(9).
Per ciò che concerne la distanza minima fino all'aprile 1992, gli
elettrodotti italiani erano costruiti osservando le apposite norme tecniche
emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano),spesso richiamate
espressamente in leggi o decreti ministeriali.
In questo ambito si collocano innanzitutto la legge 28 giugno 1986, n.339 e
il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n.449 che recepivano la
normativa CEI 11-4. Esse ripartivano innanzitutto le linee elettriche aeree
nelle seguenti quattro classi:
Classe 0
Linee telefoniche, telegrafiche, di segnalazione o comando a distanza.
Classe I
Linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione
nominale è inferiore o uguale a 1000 V.
Classe II
Linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione
nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30 kV.
Classe III
Linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione
nominale è superiore a 30 kV.
Inoltre, in queste disposizioni venivano specificate le distanze minime dei
conduttori dal terreno e dagli edifici mediante formule, nelle quali la
tensione nominale di esercizio compariva come parametro; questo approccio
sarà conservato anche nella normative successive. E’ importante osservare
che le distanze erano basate esclusivamente sulla necessità di evitare il
cosiddetto rischio di scarica, cioè la possibilità di innesco di una scarica
elettrica tra il conduttore sotto tensione ed un oggetto a tensione zero.
All'inizio del 1991, un Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (DMLP 16
gennaio 1991) ha introdotto un'importante novità: riconoscendo la necessità
di apportare modifiche al decreto interministeriale 449 del 1988 in
riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi
elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree .
Il decreto del 1991 ha fissato nuovi valori minimi per "l'altezza dei
conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili" (articolo 2.1.05) e per
le "distanze di rispetto dai fabbricati" (articolo 2.1.08)(10).
La situazione à restata questa fino al sopraggiungere di un importante
D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992)
che ha fissato i "limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e
magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Questo decreto ha stabilito le seguenti intensità massime di campo elettrico
e di induzione magnetica "in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente
attendere che individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata" (art.4):
Campo elettrico |
Induzione magnetica |
5 kV/m |
0,1 mT |
Mentre "nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche
ore al giorno", il decreto ha stabilito i seguenti limiti :
Campo elettrico |
Induzione magnetica |
10 kV/m |
1 mT |
Oltre a ciò il DPCM del 1992 ha fissato le seguenti nuove distanze minime
tra i conduttori delle linee elettriche aeree ed i "fabbricati adibiti ad
abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati"
(art.5):
380 kV |
220 kV |
132 kV |
28 m |
18 m |
10 m |
Quest’aspetto del decreto è stato oggetto di numerose critiche, basate sulla
considerazione che lo specificare sia limiti di intensità dei campi sia
distanze minime non solo avrebbe potuto portare a situazioni di possibile
contraddizione, ma soprattutto avrebbe mortificato qualunque tentativo di
innovazione tecnologica che mirasse ad abbattere le emissioni di campo
elettrico e magnetico degli elettrodotti, a parità di tensione e corrente
sulla linea.
Le critiche hanno forse portato qualche risultato, visto che pochi anni dopo
(DPCM 28 settembre 1995) è stata pubblicata una norma tecnica secondo la
quale (Art. 3) nell'eseguire il risanamento degli elettrodotti esistenti non
in regola con il decreto del 1992, è sufficiente (almeno nella prima fase di
attuazione del DPCM 23 aprile 1992) limitarsi al solo rispetto dei valori
delle intensità dei campi ed ignorare la questione delle distanze minime,
purché queste siano conformi alle normative precedenti(11).
Successivamente in attuazione della legge 249/97, nel settembre 1998 il
Ministero dell’Ambiente, d’intesa con il Ministero della Sanità e il
Ministero delle Comunicazioni, ha emanato il DM 381/98 "Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la
salute umana" . I limiti di esposizione fissati dall’articolo 3 del
decreto,sono molto più restrittivi rispetto a quelli internazionalmente
riconosciuti
(12).
E’ opportuno comunque chiarire che il DM 381/98 ha un ambito di applicazione
diverso dal DPCM 28/9/1995.Infatti quest’ultimo “si applica ai campi
elettromagnetici generati dagli elettrodotti e dalle relative stazioni e
cabine elettriche”(13),
mentre il suddetto DM fa espresso riferimento al funzionamento ed
all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi(14).
Introducendo una decisa quanto ingiustificata innovazione rispetto alla
normativa internazionale, il DM 381/98 fa riferimento al rischio implicito
rappresentato da eventuali malattie connesse con un’esposizione prolungata
nel tempo anche a livelli molto bassi del campo elettromagnetico. In seguito
a tale assunzione vengono introdotti, accanto ai limiti fissati dall’art.3,
valori "di cautela" da rispettare nel caso di situazioni in cui è
prevedibile un’esposizione(15)
continua della popolazione per più di quattro ore al giorno anche a
livelli molto bassi di campi elettromagnetici.
Secondo il dettato del DM 381/98, la realizzazione, la progettazione e
l’adeguamento degli impianti deve avvenire in modo da produrre valori di
campi elettromagnetici più bassi possibili, compatibilmente con la qualità
del servizio svolto, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.
Le motivazioni di questo approccio al problema sono sintetizzate in un
documento congiunto ISPELS–ISS del 29 gennaio 1998 relativo alla protezione
dall’esposizione a campi elettromagnetici tra 0 e 300 GHz, nel quale si
osserva testualmente: "in una comunità nella quale si sospetti un danno alla
salute a causa di determinate esposizioni ambientali, il rapporto di fiducia
con i tecnici potrà rompersi se l’incertezza sarà invocata per giustificare
la mancanza di azioni a carattere preventivo. In campo ambientale, infatti,
sono la regola, e non l’eccezione, le situazioni in cui i dati scientifici
sono insufficienti per sostenere una conclusione definitiva, e nonostante
questo una decisione va presa. L’adozione di questo tipo di approccio
comporta l’abbandono del limite di esposizione inteso come limite sanitario,
a favore dell’adozione di obiettivi di qualità, da raggiungere in un certo
arco di tempo in modo differenziato per diversi scenari di esposizione ".
Uno degli interventi normativi più recenti che ha nuovamente regolato il
settore è dato dalla “ Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico “
(legge 22 febbraio 2001 n. 36 )(16)
(17) che
ha cercato di considerare in via unitaria vari aspetti del fenomeno
dell’inquinamento elettromagnetico: tutela del lavoro,della salute
dell’ambiente e del paesaggio(18)
(19)
(20).
Ciò anche perché già la Corte Costituzionale nella sentenza 28 maggio 1987
n. 210 aveva proposto un’interpretazione evolutiva dei principi
costituzionali della tutela del patrimonio storico e artistico e della
tutela della salute (art 9 e 32 cost.)(21),
sostenendo una concezione oggettivamente e soggettivamente unitaria
dell’ambiente ,sia come bene giuridico che come diritto fondamentale della
persona.
Il fine della norma è quello di dare un assetto coerente alla materia(22),
infatti tra le finalità della legge elencate all’art 1 ci sono la tutela dei
lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati
livelli di campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, la promozione
della ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la
promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte
a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici(23).
La disciplina si applica sia alle basse che alle alte frequenze, infatti
l’art 2 della citata legge estende l’ambito di applicazione a tutti gli
impianti,sistemi ed apparecchiature destinate a qualsiasi uso, con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300GHz.Le funzioni di Stato e regioni sono elencate
dagli articoli 4 e 8.
(24) Tale
ripartizione è però problematica e non risolve i conflitti tra Stato e
regioni verificatisi in materia di definizione dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, soprattutto in vista della recente legge
costituzionale n.3 del 2001 che modifica il titolo V della costituzione ed
in particolare modificando la tecnica di ripartizione delle competenze
legislative.Tale legge costituzionale all’art.3 dispone che rientra nella
competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e
dei beni culturali, mentre rientra nella competenza legislativa concorrente
la tutela della salute nonché la produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia(25).
Tale ultima soluzione è stata vivacemente criticata dalla dottrina che nota
l’incongruenza di tale disposizione, perché non si comprende a quale titolo
le regioni sarebbero chiamate a stabilire la disciplina di dettaglio
relativamente agli aspetti nazionali dell’approvvigionamento e
dell’erogazione delle risorse energetiche(26).
Importanti sono anche le disposizioni che istituiscono il Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico (art.6), quelle riguardanti l’educazione ambientale
(art.10),nonché l’art.12 nel quale il legislatore si è anche preoccupato
della tutela dei consumatori e dei lavoratori che ogni giorno utilizzano
apparecchi generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, vuoi
appunto per uso domestico, individuale o lavorativo(27),
sancendo che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto
del Ministro dell'ambiente sono stabilite (considerando anche gli
orientamenti e gli atti dell'Unione europea in materia di CEM, tutela dei
consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti) le informazioni che i
fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti e ai lavoratori,
mediante apposite etichettature o schede informative. In particolare le
informazioni devono attenere ai livelli di esposizione prodotti
dall'apparecchio/ dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per
ridurne l'esposizione e le principali prescrizioni di sicurezza(28).
Per effetto della legge-quadro 36/01, sono attualmente in corso di
elaborazione alcune bozze di DPCM, su proposta del Ministero dell’Ambiente
di concerto con il Ministero della Sanità, riguardanti:
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi
elettromagnetici generati a frequenze non contemplate dal D.M. 381/98,
ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a frequenza industriale (50 Hz) e i
campi statici.
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei
confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz
e 300 GHz (esposizione professionale ai campi elettromagnetici).
Infine,l’ultimo recentissimo intervento normativo è stato il decreto
legislativo 4 settembre 2002 n. 198(29),
che ha tra gli obiettivi “la agevolazione della liberalizzazione del settore
delle comunicazioni” nonché “la razionalizzazione delle procedure
autorizzatorie per l’installazione di impianti di telecomunicazioni sul
territorio nazionale,secondo i principi di efficienza, pubblicità,
concentrazione e speditezza”(30).
In particolare tale intervento legislativo ha come effetto positivo quello
di dare certezza e maggiore rapidità ai conseguenti procedimenti
autorizzativi, demandati agli enti locali. E’ previsto inoltre che le
istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendano accolte se
entro 90 giorni dalla presentazione del progetto non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego.
Nonostante tali effetti positivi,però, tale decreto ha suscitato critiche da
parte di chi vede sacrificati controlli più stringenti per dare eccessiva
importanza all’esigenza di rapidità(31);
senza poi dimenticare alcuni soggetti istituzionali che si sentono
“scavalcati” e depotenziati nei poteri.
GIURISPRUDENZA :
Anche la giurisprudenza risente delle incertezze interpretative che hanno
caratterizzato le leggi in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
A ciò si aggiungono le difficoltà ad accertare il nesso di causalità in
assenza di univoci indirizzi scientifici(32),
e il fatto che a volte le valutazioni giuridiche sono messe in secondo
piano, soppiantate da quelle ideologiche e soprattutto economiche(33).
Già dopo l’emanazione del D.P.C.M 23 aprile 1992(34),
la regione Veneto emanava la legge regionale 30 giugno 1993 n.27 , fissando
limiti per i campi elettromagnetici e distanze di rispetto dagli
elettrodotti notevolmente più restrittivi di quelli stabiliti con il
ricordato D.P.C.M. In seguito alla questione di legittimità costituzionale
sollevata dal governo ex art.127 cost(35),
veniva emanata la legge della regione Veneto 26 gennaio 1994 n.7(36).
Al TAR del Veneto fu portato un giudizio vertente su di una sospensione del
procedimento di autorizzazione di un elettrodotto dell’Enel, adducendo il
mancato rispetto dei vincoli posto dalla citata legge n. 27/1993; atto che
veniva impugnato dall’Enel ,che proponeva anche la questione di
illegittimità costituzionale della legge regionale(37).
Il TAR dichiarò la cessazione della materia del contendere, nonché l’obbligo
dell’amministrazione di riattivare il predetto procedimento ; e ciò proprio
a seguito dell’emanazione della legge Regione Veneto n.7/1994 , che differì
al primo gennaio 1995 l’applicazione del predetto atto legislativo ,
prevedendo la caducazione degli effetti nel frattempo prodotti.
Anche col tempo i contrasti giurisprudenziali non sono cessati.
In particolare, per ciò che riguarda i parametri di legittimità degli
impianti si scontrano due filoni giurisprudenziali.
Il primo fa leva sulla semplice verifica della conformità degli impianti e
del loro utilizzo ai limiti astrattamente previsti dalle norme in materia.
In tale senso il TAR della Lombardia con sentenza 3 novembre 1994 n.618(38)
afferma che “ ai fini della tutela del diritto alla salute dai campi
elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto
del D.P.C.M 23 aprile 1992, che ha fissato normativamente i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrici e le condizioni che devono essere
rispettate per la costruzione di nuovi elettrodotti, è sufficiente ai fini
della legittimità dell’atto autorizzativo che approva il tracciato
dell’elettrodotto “.Sulla stessa linea il TAR della Basilicata che con
sentenza 24 giugno 1996 n.147(39)
sostiene che “ con riguardo alla presunta nocività dei campi
elettromagnetici di un elettrodotto ad alta tensione, laddove siano
rispettate le previsioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992, non sussiste un
pericolo per l’interesse tutelato(40).
Come momento riassuntivo di tali concezioni giurisprudenziali si pone il TAR
Campania 21 dicembre 1994 n.485(41)
il quale sancisce che “con il rispetto delle prescrizioni limitative dettate
dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 si esauriscono i doveri imposti, in materia di
localizzazione degli elettrodotti, dalla tutela della salute dai rischi
generati dai campi elettromagnetici “.
In altri giudizi tali parametri astratti non sono considerati sufficienti e
ci si basa su accertamenti del caso concreto, ritenendo che i limiti sanciti
dalla normativa vigente siano semplicemente previsti in via cautelativa(42).
Emblematiche in questo senso sono due pronunce del TAR della Toscana e del
TAR dell’ Umbria , entrambe nel 1998.
Con la prima il TAR Toscana con sentenza 1 dicembre 1998 n.1066(43)
stabilì l’illegittimità del diniego di concessione edilizia motivato dalla
violazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992, qualora l’immobile in
questione sia destinato ad essere costruito nei pressi di un elettrodotto ad
una distanza che, benché inferiore a quella di rispetto normativamente
prescritta, sia comunque tale da garantire l’osservanza dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici previsti dall’art. 4 del citato
decreto. Tale sentenza si basa su una relazione peritale nella quale si
conclude che : ” i campi potenzialmente nocivi presenti nel sito dove
dovrebbe sorgere l’edificio in causa risultano minori dei valori limiti di
sicurezza stabiliti dall’art. 4 del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e un
edificio,per quanto riguarda i limiti posti dal citato art. 4 potrebbe
essere collocato a distanza di 7 m. dal conduttore di linea più prossimo,
nel caso della peggiore situazione immaginabile…”.
Inoltre il TAR dell’Umbria con sentenza 28 dicembre 1998 n.1175(44)
evidenzia come l’esposizione prolungata e continuativa ai campi elettrici e
magnetici generati da elettrodotti ad alta tensione (380000 Volt) possa
comportare rischi per la salute delle persone , a distanze superiori ai
limiti (altamente prudenziali) stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 ,
rimane indimostrato(45).
Ciò che rimane è un “rischio statistico” verificabile solo nei grandi numeri
(non presente nel caso specifico dato che erano solo 15 i fabbricati che si
trovavano a meno di cento metri dall’elettrodotto, e non tutti destinati ad
abitazione o comunque ad ospitare permanentemente persone).
I parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992
divengono così meri parametri indicativi, incapaci di adattarsi alle
circostanze del caso concreto, e che, anche se rispettati, non garantiscono
in tutti i casi la sicurezza dell’impianto.
Molte pronunce hanno addirittura evidenziato come sia possibile allontanarsi
da tali parametri; tutto ciò alimentato sicuramente dall’incertezza
scientifica sui possibili rischi di danni alla salute derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici e dalla crescente considerazione
per il diritto alla salute garantito costituzionalmente.
In particolare, il TAR del Veneto con ordinanza 29 luglio 1999 n.927(46)
stabilisce che nonostante il rispetto dei limiti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992
in materia di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, un
elettrodotto può comunque essere ritenuto in concreto pericoloso per la
salute, tenuto conto che detti limiti non escludono la possibilità che si
producano effetti nocivi a lungo termine. Il caso specifico riguardava una
scuola situata nelle vicinanze delle linee elettriche e tale fattispecie
concreta ha portato a nuove pronunce.
Di particolare rilievo è la vicenda di una scuola di Mirano(47),
su cui il TAR Veneto si è espresso il 29 luglio,e che parte da un ricorso
presentato da un comitato di genitori e dal Conacem (Coordinamento nazionale
per la tutela dai campi elettromagnetici): le due associazioni si erano
opposte alla decisione del Comune di utilizzare un nuovo edificio scolastico
vicino a un elettrodotto le cui emissioni, pur essendo entro i livelli
attualmente in vigore (definiti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992), venivano
giudicate troppo elevate per essere a contatto con bambini(48).
La questione verteva dunque essenzialmente, in termini generali, sui limiti
da applicarsi in materia di emissione di campi elettromagnetici in presenza
di edifici destinati alla permanenza prolungata di soggetti c.d. sensibili
e, con riguardo al caso specifico, sulla complessiva valutazione dei
presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione
comunale intimata a ritenere legittimo ed opportuno il contestato
trasferimento di sede della scuola stessa(49).
Si stabilì che il valore di 0,5 microtesla, come media, rappresenta il
valore di attenzione che non può essere superato in alcun caso di
esposizione continua in edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro
ore giornaliere; che il valore di 0,2 microtesla, era da intendersi come
valore medio annuale di esposizione, non poteva essere superato in tutti i
nuovi insediamenti che presentano date caratteristiche, tra cui vi rientrano
le scuole(50).
Sembra dunque che il grosso dubbio riguardi il problema della sicurezza
degli impianti (basta solo la conformità ai limiti normativamente previsti o
bisogna in ogni caso verificare la pericolosità in concreto, tenendo conto
della tutela di beni eventualmente confliggenti ? ).
Fino ad allora, la giurisprudenza aveva scelto degli obiettivi cosiddetti
sensibili, ovvero luoghi che devono essere “risparmiati” dall’influsso delle
onde elettromagnetiche, indicando quelli nei quali si trovano quei soggetti,
che, per le loro caratteristiche fisiche, giovane o giovanissima età e
malattia, necessitano, più di altri, di una tutela rafforzata ed adeguata al
loro stato, ovvero gli asili, le scuole e gli ospedali(51).
Le antenne ed i loro apparati devono stare ben lontani da queste aree.
In senso più generico ed a protezione della salute di tutta la popolazione
si pone il TAR Friuli Venezia Giulia 18/01/1999 n.17(52),
il quale stabilisce che “le disposizioni contenute nella legge 349/1986 non
sono applicabili in Friuli Venezia Giulia, in quanto la regione, in base
alla sua competenza legislativa primaria,ha introdotto un’apposita
disciplina, conferendo alle Amministrazioni comunali il potere di stabilire
nei propri strumenti urbanistici dei vincoli di inedificabilità a
salvaguardia di potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità di
persone o cose, non essendo, peraltro, a tal fine necessaria la
dimostrazione di certezza del danno, ma bastando la possibilità ovvero il
pericolo di pregiudizi alla salute pubblica per supportare le limitazioni
suddette “.
In altri casi vengono in rilievo anche esigenze di produzione che
confliggono con la tutela della salute(53).
Spesso si è riconosciuto la priorità dell’uso dell’area per esigenze della
produzione, nonostante si fosse in presenza di una potenziale violazione del
diritto alla salute(54).
Più rispettose del bilanciamento dei beni giuridici e degli interessi in
conflitto mi sembrano, però, quelle pronunce che conciliano le esigenze
della produzione col diritto alla salute.
Si adottano a questo scopo cautele ed accorgimenti indispensabili. In
particolare,di rilievo è la sentenza del TAR dell’Emilia Romagna n.704 del
1995(55)
secondo la quale “ nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la
rimozione di un’antenna ricetrasmittente per ragioni d’inquinamento
elettromagnetico, misurato da competente laboratorio, ove da una successiva
verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un forte abbassamento
di tale inquinamento (entro i valori di campo elettrico di 20 V/m),
sussistono le condizioni per valutare l’interesse pubblico alla tutela del
diritto alla salute in comparazione con l’interesse imprenditoriale fatto
valere dall’emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due
interessi nella sospensione dell’atto impugnato ordinante la rimozione, ma
condizionatamente al mantenimento delle modalità di esercizio degli impianti
accertato dalla verificazione tecnica indicata in precedenza “.
Sicuramente un approccio di questo genere è più attuale tenuto conto che il
settore dell’ambiente sembra essere uscito dal disinteresse legislativo
degli ultimi anni e che ultimamente molto maggiori sono gli sforzi tesi alla
creazione ed allo sfruttamento di energie alternative.
Lo sviluppo della tecnologia ha ,inoltre, aperto ulteriori problemi. Basterà
ricordare :
il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale; molto
probabilmente avverrà con tecniche di simulcast. Questo vuol dire che
si continuerà ad irradiare il territorio con i vecchi impianti ai quali si
aggiungeranno i nuovi che trasmetteranno su nuove frequenze e in un numero
di canali che sarà, molto probabilmente, moltiplicato per quattro o per
otto;
l’arrivo dell’UMTS. Cinque licenze delle quali si parla solo in virtù di
quanto daranno in termini di gettito alle casse dello Stato. Ma saranno
cinque reti che si andranno a sommare a quelle esistenti (tacs, GSM, 1800
MHz), nella banda che va dai 1900 ai 2300 MHz(56);
sviluppo del W.L.L. (Wireless Local Loop) o sistemi punto-multipunto nella
banda 24.4 – 26.5 GHz. Si tratta di servizi per fornire l’accesso locale a
larga banda in sostituzione della fibra ottica, del cavo coassiale e dei
sistemi ADSL su rame. Saranno immediatamente concorrenti perché non
richiedono implementazioni onerose, passaggio di cavi nelle strade (ma
soprattutto nei palazzi e negli appartamenti), e, quindi, consentono un
risparmio, sia nella realizzazione, sia nella gestione, notevole(57).
La telefonia mobile è sicuramente quella più diffusa, tanto che la sua
enorme espansione non smette di suscitare critiche per il continuo
proliferare di antenne, anche nelle vicinanze di case abitate. I timori
insorti concernono, in particolare, le possibili correlazioni
epidemiologiche tra le radiazioni non ionizzanti e gli effetti biologici
rilevanti sull’organismo umano.
Ed in effetti, mentre sono noti gli “effetti acuti” (cioè a breve termine)
sulla salute umana, sussistono allo stato incertezze circa i possibili
effetti “cronici” (o a lungo termine) conseguenti ad esposizioni prolungate
nel tempo alle radiazioni non ionizzanti prodotte dai campi
elettromagnetici.
Gli studi scientifici non sono ancora in grado di individuare con certezza
correlazioni ed effetti né si è pervenuti, ad oggi, ad alcuna conclusione
che risulti assolutamente univoca. Tale circostanza è dovuta essenzialmente
alla relativa novità del fenomeno e quindi alla inesistenza, allo stato, di
studi che si basino su un’osservazione degli effetti dell’elettrosmog
protratta per periodi di tempo significativamente lunghi. Si è in altri
termini adottato, come criterio operativo, il cosiddetto “principio di
precauzione”, che trova applicazione ogniqualvolta la scienza, per il
livello di conoscenza raggiunto ovvero per l’inesistenza e/o l’insufficienza
di osservazioni e studi adeguati, non sia in grado di assicurare che
l’innovazione tecnologica sia destinata ad evolvere in direzioni totalmente
sicure ed innocue per la salute umana.
Trattasi di principio che trova applicazione nei diversi settori del
progresso scientifico e tecnologico ogniqualvolta non siano conosciute le
conseguenze per la salute umana e per la sicurezza dei consumatori, dei
destinatari o degli utenti dei prodotti dell’innovazione.
Il principio di cautela - ovvero, quel principio che tiene conto del fatto
che seppure non sia possibile, in considerazione degli studi scientifici in
materia, avere certezza assoluta del nesso di causalità tra l’insorgenza
delle malattie e l’esposizione alle onde elettromagnetiche, non si possa
escludere una possibile connessione tra l’esposizione a lungo termine
(oltre quattro ore giornaliere) della popolazione alle onde
elettromagnetiche di una certa intensità ed il manifestarsi di alcune
patologie mediche, alcune delle quali terminali, quali leucemie e cancro - ,
sembra aver trovato accoglimento anche nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato(58).
Lo Stato italiano si è dotato di una normativa di settore frammentaria e di
dubbia comprensibilità, nel cui ambito risulta non agevole l’individuazione
del corretto riparto di competenze tra i vari soggetti pubblici attributari
di funzioni in relazione ai vari aspetti (sanitari, di tutela ambientale e
paesistica, urbanistici ed edilizi) del fenomeno.
Tra i punti caratterizzati da minor chiarezza rientra l’estensione dei
poteri e delle prerogative attribuiti ai Comuni in relazione alla disciplina
e alla razionalizzazione delle installazioni nel territorio governato.
In tale contesto di incertezza normativa, testimoniata dalla
contraddittorietà della elaborazione giurisprudenziale, gli Enti locali
hanno sovente fatto ricorso a soluzioni empiriche, cercando di arginare la
proliferazione indiscriminata delle antenne - ed il rilevante allarme
sociale ad essa conseguente - mediante l’adozione di misure e di strumenti
regolamentari che solo in pochissimi casi hanno superato il vaglio del
Giudice amministrativo.
La mancanza di regole certe ha peraltro innescato un regime di accesa
conflittualità tra Amministrazioni locali e gestori dei servizi di
telefonia, rendendo pressoché inevitabile il ricorso al Giudice quale
compositore dei preminenti interessi pubblici e privati contrapposti(59).
Invero, alla disorganicità del quadro normativo in materia de qua si
aggiunge l’inesistenza di criteri operativi assolutamente univoci
provenienti dalla elaborazione pretoria.
Difatti, data la novità della materia, sulle questioni oggi in esame si
registrano quasi esclusivamente pronunce emesse in sede cautelare,
necessariamente fondate su una cognizione sommaria delle vicende controverse
e inevitabilmente laconiche sotto i profili argomentativi.
Invero, fino ad oggi, in considerazione della univocità delle statuizioni
giurisprudenziali rinvenibili sull’argomento, sembrava potersi considerare
acclarata quanto meno l’inesistenza, in capo ai Comuni, di competenze in
materia di limiti a protezione della salute dai campi elettromagnetici in
senso stretto(60).
Di contro, si è concluso per la riconducibilità alla potestà generale
urbanistica del potere comunale di disciplinare l’insediamento delle
installazioni telefoniche (nella prospettiva di un corretto inquadramento
urbanistico e territoriale degli impianti e della minimizzazione dei rischi
connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici),
potere contemplato dall’art. 8 l. n. 36/2001, nonché, nell’ordinamento
regionale pugliese, dall’art. 21 l.r. n. 17/2000 e dall’art. 6 l.r. n.
5/2002.
Tra gli altri, nei sensi testé illustrati si era pronunciato il TAR Puglia -
Sede di Bari, Sezione II, con sentenza n. 3136/2001 del 24.5.2001 (di
contenuto pressoché identico a quello della pronuncia del TAR Umbria, n.
426/2001 del 10.8.2001), che costituisce, allo stato, uno dei pochi
riferimenti disponibili in un panorama giurisprudenziale caratterizzato da
una prevalenza di pronunce emesse in sede cautelare(61).
A mettere in discussione la correttezza di tali conclusioni interviene oggi
il TAR Lecce con la recente pronuncia n. 1027/2002 che si fonda su
argomentazioni innovative e comunque dissonanti dagli orientamenti
giurisprudenziali più recenti.
Ponendosi in contrario avviso rispetto ad orientamento giurisprudenziale
pressoché consolidato, il TAR Lecce conclude per la legittimità di
prescrizioni regolamentari che - in assenza di ragioni di carattere
urbanistico ed in ossequio a finalità di tutela sanitaria - introducano
fasce di rispetto e obblighi di distanza dei siti da edifici destinati a
permanenze prolungate, ovvero all’uso collettivo da parte di categorie di
utenti considerate particolarmente vulnerabili (scuole, ospedali, case di
riposo e simili).
Prescrizioni di tale portata, ad avviso del Giudice salentino, troverebbero
diretta legittimazione nel principio di precauzione e sarebbero
giustificate, anche sotto il profilo tecnico, dall’esigenza di tenere
distanti dalla fonte radiante, particolari categorie di recettori ritenute
particolarmente “sensibili”. Esigenza resa ineludibile proprio dalla
persistente assenza di dati univoci in ordine agli effetti a lungo termine
dei campi elettromagnetici sulla salute umana.
Ciò che traspare senza ombra di dubbio, tuttavia, è la accresciuta
sensibilità del TAR salentino per le questioni che involgono profili di
tutela della salute e dell’habitat; sensibilità sfociata, quanto alla
materia delle installazioni telefoniche, in una pronuncia obiettivamente
orientata in senso protezionistico ed ispirata alla concreta realizzazione
del principio di precauzione.
Non possono tuttavia ignorarsi le rilevanti conseguenze applicative di un
mutamento di prospettiva che, innovando la configurazione del potere
regolamentare dei Comuni, concorre alla perpetuazione di una ormai
pluriennale situazione di incertezza circa gli strumenti, le procedure ed i
limiti da considerare in sede di disciplina del fenomeno a livello locale(62).
In tale settore ,inoltre, i beni protetti sono per lo più inconsistenti dal
punto di vista corporale (ambiente, salute ) e difficilmente rientrano in un
punto di vista esclusivamente economico.
Perciò oltre alle suddette problematiche bisogna aggiungere quella inerente
il risarcimento del danno derivante da inquinamento elettromagnetico.
Infatti per tali beni risultano difficoltosi risarcimenti in forma
patrimoniale; si ricorre perciò ad una anticipazione della tutela con
provvedimenti d’urgenza(63).
Il ripristino dello status quo può aversi con l’annullamento delle
autorizzazioni alla costruzione di tutti gli impianti in grado di
determinare campi elettromagnetici(64).
In determinate situazioni, però, la giurisprudenza opta per forme di tutela
di tipo satisfattorio attraverso la modifica delle modalità di esercizio
dell’impianto in grado di assicurare comunque la soddisfazione degli
interessi tutelati(65).
Anche in tale senso dunque la dottrina dominante mette in evidenza la
necessità di un intervento legislativo chiarificatore affinché ognuno sia in
grado di scindere le zone del lecito e quelle dell’illecito,così da poter
valutare anticipatamente le conseguenze giuridiche della propria condotta.
Ciò anche dal punto di vista penale ,permeato dai principi della riserva di
legge, della tassatività o determinatezza della fattispecie e dal divieto di
analogia(66),
che richiedono la definizione in dettaglio della condotta che si intende
punire, che oggi è fatta ricadere ora nel delitto di lesioni personali
colpose(67)
ora nella contravvenzione di getto pericoloso di cose(68).
L’importanza dei concetti fin ora esposti risulta più lampante tenendo conto
anche del riconoscimento diretto che la costituzione dà al diritto alla
salute.
Infatti l’art. 32 della nostra Carta Costituzionale recita :”La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività…”.
Tale diritto ,poi, è stato riconosciuto come diritto fondamentale,
inalienabile, indisponibile, irrinunciabile, in virtù della c.d. teoria
della “clausola aperta” dell’art .2 della Costituzione(69).
Il problema è sempre più di attualità e con l’ulteriore prevedibile sviluppo
della tecnologia ,al momento risulta lampante come solo una risposta certa,
necessariamente proveniente da un ambito scientifico, in merito ai danni per
l’uomo, possa aprire un campo d’azione propedeutico alla nascita di un vero
e proprio apparato di tutela; fino a quel momento lo sforzo del legislatore,
per quanto sentito e volenteroso, sconfinerà sempre nel campo dei forse e
dei punti interrogativi; principi, questi, poco consoni alla scienza
giuridica.
Da quanto sopra, quindi, emerge prepotente la necessità di una
organizzazione a livello europeo che si occupi di analizzare il problema in
modo imparziale ,la quale dia risposte certe,in modo tale da mettere il
legislatore nelle condizioni ottimali per l’approntamento di un piano di
tutela concreto.
CONCLUSIONI :
Oramai sono diffusissimi vari tipi di apparecchiature che generano campi
elettromagnetici. Si va dai più comuni elettrodomestici,ad apparecchi
medici, le reti elettriche, apparecchi industriali, radar ecc. Nonostante la
indubbia utilità di tutti questi apparecchi, la rilevanza del fenomeno si
scontra con il diritto alla salute,che spetta a tutti gli individui ed è un
diritto inviolabile garantito dalla costituzione. Anche l’ambiente è oggetto
di protezione, data da varie leggi e in maniera più o meno diretta
nell’articolo 9 della costituzione.
I problemi iniziano dal fatto che gli studi scientifici non sono in grado di
stabilire un nesso di condizionamento necessario tra emissione di campi
elettromagnetici e danni alla salute. Non c’è una legge di copertura che si
basi su solide basi scientifiche e che possa così legare indiscutibilmente
la condotta ai danni eventualmente provocati.
Il quadro normativo sia a livello internazionale che comunitario, ma
soprattutto nazionale, è molto variegato e frammentario.
Gli interrogativi di dottrina e giurisprudenza sono molti, ed è difficile
trovare indirizzi univoci. Il principio richiamato dalla nostra normativa
europea e anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - il principio
precauzionale- non è recepito pienamente nel nostro ordinamento, per cui non
si proibisce di fare qualcosa se non si è più che certi che questa stessa
cosa sia dannosa per l'uomo. Se non si proibisce una cosa perché non si è
certi che sia pericolosa, chiaramente si consente di farla, e, allora, tutti
quegli effetti che avvengono in un tempo molto, molto lungo - quando
parliamo di patologie tumorali parliamo di situazioni che possono
verificarsi da dieci a venti anni - di fatto, non vengono previsti; questo è
realmente un grave problema. Noi sappiamo che chiunque viaggi in aereo sa
che non si possono usare i telefoni cellulari, perché potrebbero innescare,
nell'apparato elettrico, qualche conseguenza che potrebbe alterare comandi;
ma non c'è una documentazione che affermi che l'uso del cellulare può essere
pericoloso.Si pensa possa esserci un rischio, e pensando a ciò che potrebbe
succedere si previene mettendo in atto un comportamento precauzionale (in
questo caso invitando la gente a non usare l'apparecchio cellulare
sull'aereo). Per quale ragione lo stesso comportamento precauzionale non si
assume rispetto alla possibilità che alcune malattie tumorali subentrino là
dove si è esposti a campi elettromagnetici? Molti vorrebbero che questo
principio che non è assunto solo degli ambientalisti - non si tratta solo
del buon senso -, ma è assunto anche dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, oltre che dall'Unione Europea, sia applicato nella nostra normativa(70).
Non mancano i suggerimenti per evitare il più possibile gli effetti dannosi
di questi campi elettromagnetici(71):
per lo più sono regole di buon senso, anche se sono presenti leggi che
stabiliscono le distanze ed i limiti di esposizione ai campi elettrici e
magnetici (D.P.C.M. 23 aprile 1992).
Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione il DM 381/98 ha
cercato poi di adottare obiettivi di qualità differenziati a seconda dei
vari scenari di esposizione.
La legge nazionale più recente che regola unitariamente tutti gli aspetti di
tale fenomeno è, infine, la legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro
sull’inquinamento elettromagnetico “.
Tale quadro unitario deve però fare i conti con l’ancor più recente legge
costituzionale n. 3 del 2001 che fa rientrare la tutela della salute nella
competenza legislativa concorrente e quella dell’ambiente nella competenza
esclusiva dello Stato.
Tuttora in elaborazione sono bozze dei Ministeri di sanità ed Ambiente su
vari aspetti riguardanti la tutela della salute e quella del lavoro.
Le incertezze interpretative si sono riversate anche sulla giurisprudenza,
in particolare su quella amministrativa.
Più specificamente, per ciò che riguarda i limiti stabiliti legislativamente,
in alcune pronunce si stabilisce che per la legittimità degli impianti ne
basta il rispetto in astratto (TAR Campania 21 dicembre 1994 n.458 ; TAR
Basilicata 24 giugno 1996 n.147 ; TAR Lombardia 3 novembre 1994 n.618), per
altre pronunce,invece, tali limiti sono solo indici cautelativi e dunque
bisognerà di volta in volta valutare la situazione concreta, tenendo conto
dei tempi di esposizione ai campi elettromagnetici, di eventuali soggetti
c.d. sensibili e degli effetti nocivi a lungo termine (TAR Toscana 1
dicembre 1998 n.1066 ; TAR Umbria 28 dicembre 1998 n. 1175 ; TAR Veneto
ordinanza 29 luglio 1999 n.927 )(72).
Recentemente anche il Consiglio di Stato ha recepito il principio secondo il
quale non è possibile escludere una possibile connessione tra esposizione a
lungo termine ad onde elettromagnetiche ed il manifestarsi di alcune
malattie (in particolare tumori e leucemia). (Consiglio di Stato, sez. V,
ordinanza 7 marzo 2000 n.1211).
Lo sviluppo della tecnologia ha poi portato allo scontro tra esigenze di
produzione e diritto alla salute.
Molte pronunce cercano un equilibrio tra questi due interessi cercando di
non interrompere la produzione,ma subordinandola a condizioni che ne
garantiscono l’esercizio in modo da non recare danno alla salute della
produzione e all’ambiente (TAR Emilia Romagna n.704 del 1995).
Varie sono anche le disposizioni cautelari adottate dai giudici
amministrativi per cercare di arginare la proliferazione indiscriminata
delle antenne di telefonia mobile (TAR Puglia, Bari, sez. II, sentenza
n.3136/2001 ;TAR Umbria sentenza 10 agosto 2001 n.426).
Sicuramente è un dato innegabile la accresciuta sensibilità per i profili
attinenti alla tutela della salute e dell’ambiente; ne è ultimo esempio
l’assegnazione del 10% dei ricavi derivanti dall’asta per la concessione
delle licenze per l’UMTS alla prevenzione ed alla riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico (art. 112 della legge n.398 del 2000).
Ciò che occorre per eliminare i contrasti e le incongruenze
giurisprudenziali, sono certezze sulla connessione tra esposizione a campi
elettromagnetici e malattie, una nuova protezione a livello legislativo ed
una presa di posizione a livello sociale che per una volta faccia mettere da
parte la priorità delle esigenze economiche a favore di quelle umane.
Se riusciremo a mettere insieme tutti questi elementi,probabilmente avremo
una vita meno inquinata dai campi elettromagnetici, più certezza riguardo i
rischi che incorrono sulla nostra salute e una tutela giurisdizionale più
uniforme, coerente ed efficace.
BIBLIOGRAFIA :
Per la dottrina :
G. Gentile, P. Gonnelli “ Manuale di diritto dell’energia” 1994
G. Greco “ Disciplina dei limiti di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici creati dagli elettrodotti “ in Rassegna giur. energia elettrica 1994 pag.11 ss.
N. Lugaresi “ Limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti:profili di competenza normativa “ in Rassegna giur. Energia elettrica 1994 pag.595 ss.
C. Nardone “ Elettrodotti e tutela della salute “
D. Andreuccetti “ Protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza,radiofrequenza e microonde “ convegno: “Dal rumore ai rischi fisici “ Modena 17-19 settembre 1998
D’Atena “ L’Italia verso il federalismo “ 2001
Stella “ Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale “ 1975
Fiandaca- Musco “ Diritto penale-parte generale “ 2001
F. Antolisei “ Manuale di diritto penale “ 2000
S. Bellucci “ Inquinamento elettromagnetico:che fare ? “
G. Benedetto “ L’inquinamento elettromagnetico” pubblicato su “Panda” 1997
IEEC spectrum “ Electromagnetic fields:the jury’s still out-special report” 1990 pag.22-35
Minoglio “ICNIRP: "Guidelines for limiting exposure to Time-varying
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)", 1998
Elettrosmog, l’invasione delle antenne “ in “Focus” aprile 2001
Per la legislazione :
Legge 28 marzo 1986 n.339
Legge 23 gennaio 1989 n. 6 recante “nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni
Legge 11 settembre 1989 n. 56 recante “piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi
D.M.L.P. 16 gennaio 1991
Legge 4 giugno 1991 n. 20 recante “normativa regionale in materia di prevenzione dall’inquinamento da onde elettromagnetiche “
D.P.C.M. 23 aprile 1992
Legge 9 luglio 1993 n. 29 recante “ tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni “
D.P.C.M. 28 settembre 1995
D.M. 21 marzo 1998 n.449
D.M. 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana “
Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 ( Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz )
Raccomandazione 1999/519/CE del 12 luglio 1999
Legge 23 dicembre 2000 n.388
Legge 22 febbraio 2001 n.36 “ Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico “
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ( Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione )
Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198
Per la giurisprudenza :
TAR dell’Emilia Romagna n.704 del 1995 in “Giurisprudenza di merito “ 1995, III ,pag. 149
TAR Puglia - Sede di Bari, Sezione II, sentenza n. 3136/2001 del 24.5.2001
TAR Puglia, Lecce, pronuncia n.1027/2002
Corte Cost. 22 luglio 1976 n. 190 in “Le Regioni”1977 pag.168
Corte Cost. 27 ottobre 1988 n.999 in “Le regioni” 1990 pag.90
Corte Cost. 27 dicembre 1991 n.482 in “Le Regioni”1991 pag.1407
Corte Cost. 27 dicembre 1991 n.483 in “Le Regioni”1992 pag.1469
TAR Lombardia 14 maggio 1994 n.302 in “Rass. giur. energia elettrica” 1995 pag.243
TAR della Lombardia con sentenza 3 novembre 1994 n.618 in “Rass.giur. energia elettrica” 1995 pag.954
T.A.R. Lombardia sez. II, Milano, 3 novembre 1994, n. 618
Tribunale Reggio Emilia, 5 dicembre 1994
TAR Campania 21 dicembre 1994 n.485 in “Rass.giur.energia elettrica” 1995 pag.508
Tribunale di Avellino ordinanza 26 gennaio 1995
TAR della Basilicata sentenza 24 giugno 1996 n.147 in “Rass.giur. energia elettrica” 1996 pag.1006
T.A.R. Basilicata 24 giugno 1996, n. 146
TAR Toscana 3 novembre 1998 n.523 in “Rass. Giur. energia elettrica “ 1998 pag.891 ss.
TAR Toscana sentenza 1 dicembre 1998 n.1066 in “Rass. Giur. energia elettrica “ 2000 pag.243
TAR Toscana 18 dicembre 1998 n.1091
TAR dell’Umbria sentenza 28 dicembre 1998 n.1175 in “Rass. Giur. energia elettrica “ 1998 pag.243
TAR Friuli Venezia Giulia 18/01/1999 n.17 in “Giurisprudenza amministrativa Friuli” del 18/1/99 pag.11
Tribunale di Padova 9 giugno 1999 in “Rass. Giur. energia elettrica “ 2000 pag.115
TAR del Veneto ordinanza 29 luglio 1999 n.927 in “Rass. Giur. energia elettrica “ 2000 pag.244 ss.
Consiglio di Stato ,sez V, ordinanza del 7 marzo 2000 n. 1211
TAR Puglia ,Lecce, sez. I, ordinanza 19 maggio 2000 n. 1135
Tribunale di Parma, ordinanza 22 luglio 2000
TAR Sicilia, Palermo; sez. II, del 14/11/2000
TAR Puglia ordinanza 11 gennaio 2001 n. 56
TAR del Veneto 13 febbraio 2001 n. 236
TAR Umbria, n. 426/2001 del 10.8.2001
TAR Sicilia Catania, sez. III, 29/01/2002 n.140
________________________________________________
(1) Campo
elettromagnetico:Un campo elettrico variabile nel tempo genera, in direzione
perpendicolare a se stesso, un campo magnetico pure variabile che, a sua
volta, influisce sul campo elettrico stesso. Questi campi concatenati
determinano nello spazio la propagazione di un campo elettromagnetico.
E’ importante la distinzione tra campo vicino e campo lontano.
La differenza consiste essenzialmente nel fatto che in prossimità della
sorgente irradiante, cioè in condizioni di campo vicino, il campo elettrico
ed il campo magnetico assumono rapporti variabili con la distanza, mentre ad
una certa distanza, cioè in campo lontano, il rapporto tra campo elettrico e
campo magnetico rimane costante.
Campo magnetico: Il campo magnetico può essere definito come una
perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza
nell’intorno di una distribuzione di corrente elettrica o di massa
magnetica.
Tale perturbazione si può verificare constatando che ponendo in tale regione
spaziale un corpo magnetizzato, questo risulta soggetto ad una forza.
L’unità di misura del campo magnetico è l’A/m.
Campo elettrico: Il campo elettrico può essere definito come una
perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza
nell’intorno di una distribuzione di carica elettrica.
Tale perturbazione si può verificare constatando che ponendo in tale regione
spaziale una carica elettrica, questa risulta soggetta ad una forza.
L’unità di misura del campo elettrico è il V/m.
(2) Limiti di
base per la popolazione per le alte frequenze (ICNIRP, 1998)
Gamma
di frequenza fDensità
di corrente
(mA/m2 rms)SAR mediato
(corpo intero)
(W/Kg)SAR localizzato
(capo e tronco)
(W/Kg)SAR localizzato
(arti)
(W/Kg)Densità di potenza s
(W/m2)100 kHz – 10 MHzf / 5000.0824-10 MHz – 10 GHz-0.0824-10 – 300
GHz----10
Livelli di riferimento per la popolazione per le alte frequenze (ICNIRP,
1998)
Intervallo di frequenza fIntensità di campo E
(V/m)Intensità di campo H
(A/m)Campo B
(mT)Densità di potenza
onda piana equivalente
(W/m2)0,15 – 1 MHZ870.73 / f0.92 / f-1 – 10 MHZ87 / f 1/20.73 / f0.92 / f-10
– 400 MHZ280.0730.0922400 – 2000 MHz1.375 f 1/20.0037 f 1/20.0046 f 1/2f /
2002 – 300 GHz610.160.4510
Livelli di riferimento per i campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz, valori efficaci rms non perturbati)
(4) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita’ Europea n. L 199 del 30 luglio 1999
(5) Vedi ottavo considerando della raccomandazione
(6) Si ricorda
altresì il paragrafo 2 dell’art 174 del trattato istitutivo dell’Unione
europea che recita : “ La politica della Comunità mira ad un elevato livello
di tutela , tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie
regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e
dell’azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria
alla fonte dei danni causati all’ambiente nonché sul principio “chi inquina
paga”.
In tale contesto , le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell’ambiente comportano , nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere , per motivi
ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una
procedura comunitaria di controllo “.
(7) Vedi quinto considerando della raccomandazione
(8) C. Nardone “Elettrodotti e tutela della salute”
(9) Si tenga presente che debbono essere prese in considerazione varie leggi regionali che hanno disciplinato la materia motivando che le norme statali prevedendo limiti massimi di esposizione , non impediscono di introdurre disposizioni più restrittive. ( vedi : per il Piemonte legge 23 gennaio 1989 n. 6 recante “nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni; per il Lazio legge 11 settembre 1989 n. 56 recante “piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi ; per l’ Abruzzo legge 4 giugno 1991 n. 20 recante “normativa regionale in materia di prevenzione dall’inquinamento da onde elettromagnetiche “ ; per il Veneto legge 9 luglio 1993 n. 29 recante “ tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni “ )
(10) 380 kV220 kV132 kVAltezza minima sul terreno e su specchi d'acqua non navigabili [m]7.786.826.29Altezza minima sul terreno in aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi d'incontro, piazzali di deposito e simili [m]11.346.826.29Distanza minima dai fabbricati [m]6.805.204.32Altezza minima su terrazzi e tetti piani [m]11.344.004.00
(11) Vedi pure D. Andreuccetti “Protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, radiofrequenza e microonde “ convegno “Dal rumore ai rischi fisici “ Modena 17-19 settembre
(12) Limiti di
esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici (DM 381/1998)
Frequenza f
(MHz)Valore efficace
del campo elettrico E
(V/m)Valore efficace di intensità
del campo magnetico H
(A/m)Densità di potenza
dell’onda piana equivalente
(W/m2)0.1 – 3600.2-3 - 3000200.0513000 - 300000400.14
(13) Art. 1 DPCM 28/9/1995
(14) vedi art. 1 DM 381/98
(15) Valori di
cautela in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore (DM 381/1998)
Valore efficace del campo elettrico
(V/m)Valore efficace del campo magnetico
(A/m)Densità di potenza media
(W/m2)60.0160.10
(16) La legge 22 febbraio 2001 N. 36, legge quadro di iniziativa governativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è stata presentata al Parlamento in data 24 aprile 1998, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 14 ottobre del 1999 , dal Senato il 24 gennaio 2001e dalla Camera il 14 febbraio 2001
(17) La legge quadro è composta da 17 articoli ed ha indicato i principi ispiratori (art. 1), l'oggetto e le definizioni (artt. 2 e 3), prescritto gli obblighi e le competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e dei gestori (artt. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13), nonché il regime sanzionatorio (artt. 9.6 e 15).
(18) Le
definizioni riportate nella legge sono le seguenti:
Limite di esposizione: valore che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute dagli effetti
acuti.
Valore di attenzione: valore che non deve essere superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso
costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine.
Obiettivo di qualità: valore determinato dai singoli impianti da conseguire
nel breve, medio e lungo periodo attraverso l’uso di tecnologie e metodi di
risanamento disponibili per minimizzare l’esposizione della popolazione e
dei lavoratori e realizzare gli obiettivi di tutela, anche con riferimento
alla protezione da possibili effetti a lungo termine.
(19) I commenti della dottrina su tale legge non sono stati positivi. Per i più ,infatti, La Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, si pone come primo segnale del Legislatore per fornire al cittadino una risposta certa in merito ai tanti interrogativi che la materia suscita; ma, pur rappresentando la legge un importante passo in avanti, non si può negare una certa superficialità di fondo; un carattere che induce fortemente a ritenere come tale legge sia stata approntata per fini "propagandistici" e come ideale barriera per allontanare il problema, in attesa di più confortanti relazioni da parte del mondo scientifico internazionale. Una risposta, quindi, all’incalzante e sempre più diffusa preoccupazione da parte del tessuto sociale e dell’opinione pubblica, culminata nel recente passato, da una aspra polemica che ha coinvolto l’Italia – rappresentata dall’allora Ministro dell’ambiente Willer Bordon, e lo Stato del Vaticano, in ordine ai livelli di emissione elettromagnetiche dei ripetitori della radio pontificia, e che è culminata con le dimissioni del ministro .
(20) L’art. 9
Cost recita : ” La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione “
L’art. 32 Cost. recita : “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della comunità ,e garantisce cure agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge.La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”.
(21) La Legge Quadro si pone come la necessaria risposta, da un lato, alla richiesta dei cittadini sempre più preoccupati di essere esposti ad un fattore inquinante poco conosciuto e non visibile (considerato pertanto ancor più subdolo), e dall'altro, alla necessità di riordinare una materia sino ad oggi trattata in modo disorganico.
(22) La Legge Quadro si pone come la necessaria risposta, da un lato, alla richiesta dei cittadini sempre più preoccupati di essere esposti ad un fattore inquinante poco conosciuto e non visibile (considerato pertanto ancor più subdolo), e dall'altro, alla necessità di riordinare una materia sino ad oggi trattata in modo disorganico.
(23) Per la
prima volta il legislatore esplicita chiaramente tra le finalità di una
normativa il "principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell'Unione Europea".
Si noti come il legislatore, sempre in suddetta materia, avesse già dato
riconoscimento al principio di precauzione o cautela con il D.M. 10
settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", adottando la
tripartizione limiti-misure di cautela-obiettivi di qualità (poi ripresa
dalla legge quadro, nella quale "misure di cautela" vengono chiamate "valori
di attenzione") ed in particolare all'art. 4, primo comma ove prescrive che
"Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e la
realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e
l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la
qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione" (c.d. principio di minimizzazione del
rischio).
(24) Le competenze e gli obblighi dello Stato sono descritte in particolare dall'art. 4, nonché dall'art. 5.
L'art. 4 precisa in apertura
che lo Stato determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità (previsti questi ultimi dall'art. 3, co. I, lett. d),
n. 2), "in considerazione del preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle
finalità di cui all'articolo 1 (tutela della salute)." (primo comma, lett.
a)).
Di tutto rilievo è l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse
e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone
territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti
nell'ambiente (art. 4, co. I, lett. c)).
Altro compito riservato allo Stato è la determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento (prescritti dall'articolo 9, co. II).
Tuttavia certamente l'impegno più gravoso assunto dallo Stato è quello
indicato all'art. 9, co. IV ove si legge l'imperativo "Il risanamento degli
elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge." pur precisando che il risanamento é
effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti.
Per quanto riguarda le competenze e gli obblighi posti in capo alle regioni,
province e comuni va richiamato l'art. 8, il quale precisa subito che la
competenza delle regioni è riconosciuta nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché
dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze
dello Stato e delle autorità indipendenti.
Tale legge,in particolare, affida alla competenza delle regioni
l'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia
mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.
Sempre alle regioni, spetta la realizzazione e la gestione di un catasto
delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al
fine di rilevare i livelli dei campi, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione
(25) Vedi il nuovo art. 117 della Cost., che specifica come nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa ,salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
(26) Per tutti vedi A. D’Atena : “ L’Italia verso il federalismo “ 2001
(27) Non v'è dubbio tuttavia, va ricordato, che l'inquinamento elettromagnetico indoor rientra nell'"esposizione volontaria o consapevole", al contrario di fonti quali elettrodotti o impianti per telecomunicazioni che rientrano nell'"esposizione involontaria o inconsapevole".
(28) Il decreto individuerà anche le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
(29) “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1,comma 2, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002
(30) Amplius nell’art.1 del d.lgs. 198/2002
(31) Non si deve però dimenticare che l’art. 4 di detto decreto fa salvo l’accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
(32)
Infatti la dottrina dominante opta per il modello della sussunzione sotto
leggi scientifiche ( Stella : “ Leggi scientifiche e spiegazione causale in
diritto penale “ 1975 ).
Secondo tale modello un antecedente può essere configurato come condizione
necessaria solo a patto che rientri nel novero di quegli antecedenti che,
sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di
validità scientifica (c.d. legge generale di copertura ) portano ad eventi
del tipo di quello verificatosi in concreto.
(Riguardo alla manualistica, per tutti: Fiandaca- Musco: “ Diritto penale –
parte generale “ 2001 )
(33)
Emblematica è la sentenza del TAR Sicilia sentenza 14 novembre 2000 che così
recita : “Il Collegio ben conosce l’ampio ed interessantissimo dibattito
dottrinario e scientifico che negli ultimi anni si è sviluppato in ordine
agli effetti biologici delle cosiddette "radiazioni non ionizzanti"
(definite con l’acronimo "NIR" - no ionizing radiation -) che hanno energia
talmente bassa da non essere in grado di ionizzare la materia, cioè di
rompere i legami interni delle molecole; dibattito che non è ancora
pervenuto a conclusioni scientifiche generalmente accettate, per cui di
notevole complessità si presenta l’azione pubblica - autorizzativa, di
controllo e sanzionatoria - relativa all’installazione e gestione di
dispositivi trasmittenti (stazioni radio, antenne, postazioni fisse, ponti
radio ecc.).
Ma, essendo questo Tribunale giudice di legittimità, il Collegio è ben
consapevole dei limiti della propria giurisdizione che non può certamente
tenere conto di convinzioni scientifiche fondate su tesi quanto mai
controverse né tanto meno di discutibili opinioni personali, dovendo le sue
decisioni fondarsi esclusivamente sulla vigente normativa che mira a
contemperare i diritti alla salute, alla tutela dell'ambiente, all'ordinato
uso del territorio con le moderne esigenze relative alle telecomunicazioni
ed esulando, quindi, dalla funzione giurisdizionale apprezzare la mera
possibilità di un pericolo per la salute
(34) Tale decreto ,quale provvedimento normativo di carattere nazionale, è volto ad assicurare condizioni e garanzie di salute conformi sull’intero territorio nazionale
(35) Per le questioni di legittimità costituzionale, in materia di energia vedi pure Corte Cost. 22 luglio 1976 n. 190 in “Le Regioni”1977 pag.168; Corte Cost. 27 dicembre 1991 n.482 in “Le Regioni”1991 pag.1407 : Corte Cost. 27 dicembre 1991 n.483 in “Le Regioni”1992 pag.1469 ; Corte Cost. 27 ottobre 1988 n.999 in “Le regioni” 1990 pag.90
(36) Tale legge all’art 1 prevede: “ Al fine di consentire un più adeguato,approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull’intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivati dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993 n.27, come modificata dall’art.18 della legge regionale 1 settembre 1993 n.43 , si applica a partire dall’1 gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti ”
(37) In dottrina vedi pure G. Gentile : “ Manuale di diritto dell’energia “ 1994, il quale rileva come il D.P.C.M. 23 aprile 1992 sia espressione di una competenza sanitaria riservata allo Stato dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, sottolineando,quindi, gli evidenti dubbi di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto.
(38) In Rass. Giur. Energia elettrica 1995 pag. 954
(39) In Rass. Giur. Energia elettrica 1996 pag. 1006
(40)
Analogamente il TAR Lombardia 14 maggio 1994 n.302 per il quale “ il
rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992 è sufficiente ai fini della legittimità
dell’atto autorizzativi delle linee stesse “ .
Per la giurisprudenza civile vedi il Tribunale di Marsala: ordinanza del 25
luglio 1995 secondo cui “ il rispetto delle previsioni del D.P.C.M. 23
aprile 1992 esclude in radice l’esistenza di un pericolo per l’interesse
tutelato “
(41) In Rass. Giur. Energia elettrica 1995 pag. 508
(42) Vedi N. Lugaresi “Limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti: profili di competenza normativa “ per il quale “la tutela approntata dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 si fonda,dal punto di vista scientifico,sugli studi dell’IRPA ( International Radiation Protection Association )- INIRC ( International Non Ionizing Radiation Committee )vale a dire della più autorevole organizzazione internazionale in materia di radioprotezione, in collaborazione con l’organizzazione mondiale della sanità. Tali studi non hanno riscontrato alcuna associazione tra campi elettrici e magnetici e la salute umana, ma hanno comunque consigliato in via cautelativa, una serie di valori limite di esposizione per la popolazione,poi recepiti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992.
(43) In Rass.
Giur.energia elettrica 2000 pag. 244 ss.
(44) In Rass. Giur. Energia elettrica 1998 pag. 243
(45) Ciò si ricava dalla relazione dell’Istituto Superiore della Sanità del 7 dicembre 1998
(46) In Rass.giur. energia elettrica 200 pag. 244 ss.
(47) vedi “ Il Sole 24 Ore “ del 7 agosto 1999
(48) Il Comune
veneto aveva completato nel ’98 la costruzione della scuola in prossimità
della linea elettrica da 132 KV; nonostante i limiti di emissione
elettromagnetica fossero nella norma, l’amministrazione aveva sospeso
precauzionalmente l’uso dei locali, chiedendo all’Ispesl ulteriori
rilevazioni. Da queste emerse che i valori del campo magnetico erano
inferiori ai 2 microtesla (cioè 50 volte meno di quanto previsto dal Dpcm,
che rappresenta la normativa più restrittiva in Europa e forse nel mondo);
l’Ispesl però consigliò che, trattandosi di un nuovo insediamento, non
venisse superato il limite di 0,5 microtesla. Perciò il Comune fece
effettuare all’Enel lavori straordinari di risanamento della linea
elettrica, con i quali si raggiunse l’obiettivo consigliato dall’Ispesl.
A questo punto il comitato dei genitori e il Conacem presentarono il
ricorso, accolto dal Tar Veneto e confermato dal Consiglio di Stato,
chiedendo che fosse rispettato, invece, il limite di 0,2 microtesla previsto
da una legge regionale del Veneto che sarebbe entrata in vigore dal 1°
gennaio 2000.
Sulla scorta di questa decisione, il 3 agosto 1999 il presidente della
Commissione interministeriale per la valutazione dei progetti di risanamento
dall’inquinamento elettromagnetico del ministero dell’Ambiente, Corrado
Clini, aveva inviato alle società che gestiscono le linee elettriche ad alta
tensione una lettera in cui chiedeva loro di presentare dei progetti di
risanamento delle tratte di elettrodotti "situate in prossimità di spazi
dedicati all’infanzia", in modo da portare le emissioni elettromagnetiche al
di sotto degli 0,2 microtesla. L’ordinanza del Tar Veneto, confermata dal
Consiglio di Stato, ha avuto un ulteriore seguito. Il difensore civico
regionale della Campania, ad esempio, ha invitato le società esercenti linee
elettriche ad alta tensione della regione a rispettare, nelle zone
frequentate da bambini, i nuovi limiti cautelativi stabiliti dalla decisione
del tribunale amministrativo, che, spiega un comunicato, "costituisce un
preciso riferimento per la tutela in tutti gli spazi destinati all’infanzia,
in virtù dei principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della
salute, e si tratta quindi di un limite inderogabilmente invalicabile per la
nostra Regione".
(49) Di questa
esigenza di maggiore cautela si sono fatte interpreti negli ultimi anni,
principalmente, alcune amministrazioni regionali.
In particolare il legislatore veneto, sin dal 1993 ha introdotto una
disciplina (si tratta della l.r. 27/93), caratterizzata da esplicite
finalità cautelari, che, proprio con riguardo agli effetti a lungo termine
dell'esposizione al campo elettrico, prevede limiti di emissione e distanze
di rispetto tra linee elettriche ad alto voltaggio ed abitazioni assai
superiori a quelle fissate dal DPCM del 1992, uno di questi è il limite di
campo magnetico che non può essere superiore a 0,2 microtesla.
Tuttavia tali limiti erano noti ed era noto anche, che per quanto non
sussistano ancora certezze scientifiche in ordine alla soglia di rischio,
gli organismi competenti in materia sanitaria suggeriscono (e ciò ha fatto
l'ISPEL di Venezia su richiesta del Comune di Mirano) di collocare
prudenzialmente: in 0,5 microtesla il massimo livello di esposizione da
consentire nelle aree destinate all'infanzia, alle strutture sanitarie e
nelle aree residenziali a seguito della costruzione di nuovi elettrodotti e
in 0,2 microtesla l'obiettivo di sicurezza da raggiungere con riferimento
alle nuove linee elettriche ed alla costruzione di nuovi edifici rispetto a
linee elettriche già presenti sul territorio.
(50) Vedi Tar
del Veneto 13 febbraio 2001 n. 236
(51) Nel caso di
specie, tale principio, seppur favorito dal fatto che il soggetto
interessato era portatore di handicap, (apparecchio pace-maker), è stato
applicato oltre i confini dei cosiddetti obiettivi sensibili, che, spesso,
la giurisprudenza ha considerato come i soli meritevoli di tutela.
(52) In “Giurisprudenza amministrativa del Friuli” 1999 pag. 11
(53) Per ciò che riguarda la giurisprudenza civile vedi Tribunale di Padova 9 giugno 1999.
Per profili inerenti il diritto alla salute vedi pure Tribunale di Torino sentenza 6 novembre 1993; tribunale di Milano ordinanza 20 maggio 200; Tribunale di Pesaro ordinanza 20 gennaio 2000; Tribunale di Milano ordinanza 7 ottobre 1999; Tribunale di Padova ordinanza 17 novembre 1998 n. 465
(54) Amplius in C. Nardone : “ Elettrodotti e tutela della salute “
(55) In “Giurisprudenza di merito” 1995 III pag. 149
(56) Recentemente la legge finanziaria per l’anno 2001 ha stabilito all’art 112 che una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo costituito con le risorse dell’asta per la concessione delle licenze per l’UMTS sia destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, testimoniando così il crescente impegno assunto dal legislatore in tale materia.
(57) Vedi pure
S. Bellucci : “Inquinamento elettromagnetico: che fare ? “
(58) Vedi Consiglio di Stato , sez. V, ordinanza del 7 marzo 2000 n. 1211
(59) Vedi TAR Puglia ordinanza 11 gennaio 2001 n. 56 ; TAR Puglia ,Lecce, sez. I, ordinanza 19 maggio 2000 n. 1135 ; TAR Sicilia Catania, sez. III, 29/01/2002 n.140 ; TAR Sicilia, Palermo; sez. II, del 14/11/2000
(60) Occorre, per contro, ribadire che,
in materia di limiti sanitari, i Comuni sono titolari:
- preventivamente al rilascio della concessione, di una
funzione di verifica del rispetto da parte dell’impianto dei limiti vigenti;
- successivamente all’attivazione dell’impianto, di una
funzione di vigilanza e controllo (l.r. 17/2000 e art. 14 della legge
36/2001).
Restano ovviamente ferme le funzioni, attribuite ai Sindaci quali
rappresentanti delle comunità locali, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs n.
112/98, per interventi d’urgenza “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale” (oggi, cfr. art. 50, d.lgs.
267/2000), o, infine, le residue competenze in tema di disciplina di aspetti
igienico-sanitari strettamente locali (agibilità/abitabilità degli edifici,
lavorazioni insalubri) altresì previste dagli artt. 216-221 TULS.
(61) Gli
argomenti del TAR Bari possono come di seguito sintetizzarsi:
in mancanza di una specifica disciplina regolamentare il Comune non può
vietare l’installazione delle antenne in alcuna porzione del territorio
comunale né applicare alle s.r.b. prescrizioni edilizie ed urbanistiche
relative a differenti tipologie di manufatti (e ciò, data la specificità
delle infrastrutture telefoniche, a prescindere dalla circostanza che le
stazioni radio base ricadano o meno nel novero delle opere di urbanizzazione
primaria);
l’esercizio del potere regolamentare costituisce esplicazione della potestà
urbanistica spettante agli Enti locali;
la formazione del regolamento comunale deve seguire le procedure tipiche
della pianificazione di livello generale (e tradursi nella formazione di un
regolamento autonomo ovvero nell’innesto della specifica disciplina delle
installazioni telefoniche all’interno del Piano Regolatore Generale);
l’esplicazione della potestà pianificatoria non può prescindere dalla
considerazione delle esigenze correlate al funzionamento delle reti
telefoniche;
in ragione di ciò, il Comune:
a.- non può legittimamente introdurre divieti generalizzati di
localizzazione di s.r.b. su tutto il territorio comunale;
b.- può introdurre divieti specifici di localizzazione, distanze minime e
prescrizioni di specifiche caratteristiche strutturali e funzionali solo ove
ciò sia necessario per il soddisfacimento di esigente correlate al corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (in considerazione di
interessi estetici e paesaggistici), ovvero alla minimizzazione delle
esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale (che implica
la preventiva rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse
aree); e ciò compatibilmente con la adeguata funzionalità del servizio
pubblico di telefonia radiomobile;
in considerazione di quanto precede, la pianificazione comunale deve
contenere la individuazione di aree o siti puntuali dove collocare
efficacemente gli impianti, tenendo conto della situazione esistente ma
anche delle prospettive di trasformazione previste, o imposte, dalla
pianificazione vigente;
l’individuazione di siti di installazione presuppone, peraltro, tanto la
conoscenza di elementi tecnici sugli impianti e sul servizio, quanto la
conoscenza del territorio sotto il profilo dell’attuale incidenza delle
sorgenti dei campi elettromagnetici e dei livelli di esposizione in atto;
a tali esigenze conoscitive può sopperirsi, da un canto, attraverso una
dialettica procedimentale con i gestori, da ritenersi imprescindibile anche
in ossequio agli istituti di partecipazione al procedimento di cui agli
artt. 7 e ss. l. n. 241/1990; dall’altro, mediante una puntuale ricognizione
del fondo elettromagnetico in relazione all’intero territorio comunale.
(62) Tra le
principali massime giurisprudenziali in materia meritano di essere segnalate
le seguenti:
- il potere del sindaco, quale ufficiale
di governo, di emettere provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di sanità e igiene al fine di prevenire
pericoli per l'incolumità dei cittadini non può giustificare
l'emissione di una ordinanza di sospensione dei lavori
d'installazione, nel territorio comunale, d'un elettrodotto
d'interesse statale, motivata con generico
riferimento a studi su nesso di causalità tra esposizione
a campi elettromagnetici e insorgenza di fenomeni cancerosi
(T.A.R. Basilicata 24 giugno 1996, n. 146);
- con riguardo alla presunta nocività dei campi elettromagnetici di un
elettrodotto ad alta tensione, laddove siano rispettate le previsioni del
D.P.C.M. 23 aprile 1992, recante una specifica normativa a tutela della
salute umana in relazione ai predetti campi, non sussiste
un pericolo per l'interesse tutelato, ed è conseguentemente illegittimo il
provvedimento sindacale contingibile ed urgente ex art. 38 della
l. n. 142 del 1990 (T.A.R. Basilicata 24 giugno 1996, n. 147);
- ai fini della tutela del diritto alla salute dai campi
elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta
tensione, il rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha fissato
normativamente i limiti massimi di esposizione dai campi elettrici e le
condizioni che devono essere rispettate per la costruzione di nuovi
elettrodotti, e' sufficiente ai fini della legittimità
dell'atto autorizzativo che approva il tracciato dell'elettrodotto (T.A.R.
Lombardia sez. II, Milano, 14 maggio 1994, n. 302; 3 novembre 1994, n. 618);
- in presenza del rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992 - che
prevede i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici degli elettrodotti
ad alta tensione, recependo (al pari del D.P.R. 27 aprile 1992 concernente
la V.I.A.) quelli indicati, in via prudenziale, dalle più autorevoli
organizzazioni scientifiche internazionali e nazionali - va respinto
il ricorso volto alla sospensione della realizzazione di una linea in base a
presunti pericoli per la salute umana (Tribunale Reggio Emilia, 5 dicembre
1994);
- con il rispetto delle prescrizioni limitative dettate dal D.P.C.M. 23
aprile 1992 si esauriscono i doveri imposti in materia di localizzazione
degli elettrodotti, dalla tutela della salute dai rischi generati dai campi
elettromagnetici (T.A.R. Campania sez. V, Napoli, 21 dicembre 1994, n. 485);
come emerge da una apposita relazione dell’Istituto Superiore di Sanità, "i
risultati della ricerca scientifica attualmente noti non suffragano alcuna
ipotesi di effetti a lungo termine dell’esposizione a campi
elettromagnetici, che abbiano frequenza ed intensità confrontabili con
quelle dei campi generali dei normali ambienti di vita dalle stazioni
radio-base". Nel caso in cui siano stati osservati i limiti di esposizione
stabiliti dal D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 ed anche le raccomandazioni,
scaturite dal Convegno internazionale tenutosi a Trento il 25 e 26 novembre
1999, contenute nella "lettera indirizzata all’on. Edo Ronchi", non può
essere sospesa una autorizzazione rilasciata per un impianto di telefonia
mobile situato nei pressi di una scuola" (Tribunale di Parma, ordinanza 22
luglio 2000).
Nonostante il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 in
materia di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, un
elettrodotto può comunque essere ritenuto in concreto pericoloso per la
salute, tenuto conto che detti limiti non escludono la possibilità che si
producano effetti nocivi a lungo termine ( TAR Veneto ordinanza 29 luglio
1999 n.927 )
(63) Vedi TAR Toscana 18 dicembre 1998 n.1091 ; TAR Basilicata sentenza 24 giugno 1996 n.146; TAR Emilia Romagna n. 704 del 1995 ; Tribunale di Avellino ordinanza 26 gennaio 1995
(64) Vedi TAR Veneto 29 luglio 1999 n.927
(65) Il danno risarcibile in sede civilistica è il “c.d. danno biologico “ che la dottrina più recente individua nel peggioramento della qualità della vita in seguito a lesione del diritto all’integrità psico-fisica.
(66) Per la manualistica su tutti Antolisei “ Manuale di diritto penale “ 2000 ; Fiandaca- Musco “ Diritto penale –parte generale “ 2001
(67) Art. 590 c.p.
(68) Art.674 c.p.
(69) Teoria che ha preso vigore soprattutto durante la presidenza Baldassarre alla Corte Costituzionale
(70) Per tutti vedi G. Benedetto :”L’Inquinamento elettromagnetico” pubblicato su “Panda” 1997
(71) Ad esempio:non tenere la radiosveglia e le segreterie telefoniche oppure altri apparecchi alimentati elettricamente sul comodino, perché molte ricerche documentano che questi possono dare dei mal di testa; non stazionare a lungo davanti, o nei pressi dei forni a microonde, oppure di lavastoviglie, oppure di lavatrici, oppure di altri elettrodomestici mentre sono in funzione; cercare di non abitare a meno di 50 metri da elettrodotti a media tensione, o a meno di 150 metri da elettrodotti ad alta tensione, specialmente se si hanno dei bambini, o, comunque, se si è in condizioni precarie di salute, o se si è persone anziane; utilizzare i telefoni cellulari il meno possibile, sempre con l'antennina aperta, cioè alzata; evitare che sul proprio palazzo vengano installati impianti di trasmissione di qualunque tipo.
(72) I criteri adottati sono quelli di precauzione e quello di cautela, utilizzati proprio per la mancanza di certezza assoluta inerente il rapporto tra insorgenza delle malattie ed esposizione alle onde elettromagnetiche