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Legislazione  Giurisprudenza

 


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LA GIURISPRUDENZA AL TEMPO DI INTERNET

Maria Paola Serra






1. La crisi del diritto “tradizionale” nell’era della globalizzazione
Il processo di globalizzazione e la rivoluzione digitale, con i corollari della destatualizzazione, dematerializzazione e deterritorializzazione (1) hanno messo in crisi le istituzioni giuridiche tradizionali, che incontrano particolari difficoltà a fronte delle sfide della transnazionalità e dei nuovi riferimenti temporali. Il declino della sovranità statale porta con sé inevitabilmente il declino della legge (2), costretta a cedere il passo ad espressioni giuridiche più flessibili e rispondenti alle nuove esigenze di mercato. Si badi bene: ciò non significa la scomparsa delle norme primarie che, al contrario, si susseguono e si accavallano creando non pochi problemi di coordinamento, ma semplicemente perdita del carattere di centralità delle stesse nel processo di produzione normativa, posto che la legge ha uno stretto legame con il territorio ed il tempo (3).
E’ palese la frantumazione della tendenziale unità del sistema delle fonti di produzione del diritto: l’inadeguatezza dell’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (datato 1942) si acuisce nell’epoca di Internet. Né potrebbe essere altrimenti, dato che la tassatività e la completezza dell’elencazione delle fonti normative sono destinate a rimanere un puro mito: i bisogni sociali e politici impongono nuove fonti del diritto (4). Un ruolo sempre più importante assumono perciò singolari fonti produttive di regole (5): il ceto accademico e gli esperti di settore nelle sembianze delle molteplici commissioni nazionali ed internazionali; il contratto (in particolare quello atipico), capace di adattare gli strumenti giuridici alle multiformi esigenze del mercato transfrontaliero e di perseguire le finalità più disparate, ma, soprattutto, la giurisprudenza, per la sua attitudine a superare dialogicamente lo scontro tra interessi contrapposti.

2. La giurisprudenza come fonte del diritto
Il termine “giurisprudenza” può essere utilizzato in una duplice accezione: in base ad un primo significato, la giurisprudenza è “fattore del diritto”, ossia l’insieme delle corti quali istituzioni deputate alla risoluzione delle controversie; in un secondo senso, invece, la giurisprudenza viene intesa come “formante del sistema”, cioè quale diritto promanante dalle corti (6).
Nonostante l’ordinamento giuridico italiano appartenga al sistema di civil law (7) non può non riconoscersi alla giurisprudenza carattere di fonte del diritto, anche se in modo diverso da quello propriamente legislativo. Infatti, il giudice trae dalla disposizione (ossia dall’enunciato del discorso così come elaborato dal legislatore) il precetto espresso da tale enunciato (cd. norma), adattando una prescrizione generale ed astratta ad un caso concreto, attualizzandola e raccordandola alle esigenze e agli interessi dei singoli e dei gruppi sociali.
Il giudice ha il compito di risolvere le antinomie (8), di colmare eventuali lacune (9) e di determinare il contenuto dei cc.dd. concetti valvola (quelle formule legislative di carattere generico o indeterminato o polisenso), destinati a mutare con il mutare della coscienza sociale (10).
Ben si comprende, perciò, l’affermazione secondo cui “l’ordinamento giuridico non è quello che risulta dai codici e dalle leggi bensì, almeno in parte, quello che risulta dalle sentenze della magistratura” (11). E’ di immediata percezione, dunque, come il giudice partecipi alla formazione del diritto oggettivo al pari del legislatore.


3. Il ruolo della giurisprudenza
Il giudice nell’applicare norme generali, crea norme individuali, motivando le ragioni delle sue scelte: la giurisprudenza è in grado di selezionare i comportamenti umani e di monitorare le istituzioni sociali (12).
Il giudice “crea diritto” nel senso che fa vivere nella concreta realtà le prescrizioni autoritative di regole generali ed astratte dettate dal legislatore, plasmandole ed adattandole alle mutevoli e multiformi richieste della società ed implementando, così, la stessa legge. Tra legislazione e giurisprudenza viene a crearsi un rapporto di osmosi: le disposizioni di legge necessitano del tramite rappresentato dal giudice per essere applicate ove i consociati non ottemperino spontaneamente ad esse; inoltre, poiché la società muta più rapidamente del diritto, occorre l’intervento del giudice per adeguare le norme all’evoluzione della realtà, specificando precetti generali ed astratti in relazione alle diverse circostanze di tempo e di luogo e dando, così, attuazione al principio costituzionale di uguaglianza formale, che prescrive di trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse. La legislazione si inserisce in un sistema composito di fonti, sicché il suo significato deve essere raccordato con quello degli altri formanti del sistema giuridico; e, ovviamente, è ancora una volta il giudice ad essere chiamato a svolgere tale incombenza (13).
La giurisprudenza diviene, dunque, strumento di democrazia: mentre lo scontro tra valori contrapposti diventa frontale nell’ambito dalle legislazione (poiché essa dichiara la soccombenza di un valore sancendo l’affermazione di un altro, senza possibilità di dialettica alcuna), non accade così in sede giudiziaria. Qui, infatti, è sempre possibile un temperamento del conflitto, potendosi avere decisioni diversificate (14).
Il ruolo del giudice è ovviamente tanto più importante quanto più delicati sono gli equilibri da instaurare e mantenere: ciò che accade, per esempio, nel settore dell’intermediazione finanziaria, dove il giudice è l’ago della bilancia di un sistema in cui convergono la tutela dell’investitore e gli interessi dei prestatori dei servizi di investimento, in una congerie di disposizioni di diversa natura e provenienza e, peraltro, mal coordinate. La funzione peculiare del giudice è ancor di più valorizzata nel momento in cui egli si trova a dover decidere su questioni che innestano problematiche finanziarie su quelle relative all’impiego degli strumenti telematici: qui, oltre ai tradizionali problemi di coordinamento dei precetti e di raccordo degli interessi confliggenti (acuiti dall’amplificazione dei rischi cui va incontro l’e-consumer), si presentano difficoltà legate ai fenomeni della deterritorializzazione, destatualizzazione e dematerializzazione.


La giurisprudenza al tempo di Internet
Proprio per la sua idoneità a soddisfare le impegnative richieste del tempo in cui viviamo, la giurisprudenza appare destinata ad assumere un ruolo di importanza centrale nell’era digitale. Essa, infatti, è in grado di fornire soluzioni hic et nunc e di comporre esigenze diversificate in un incessante dialogo.
Il diritto giurisprudenziale è quello che meglio si attaglia al fenomeno della globalizzazione: in primo luogo per il policentrismo che contraddistingue l’istituzione giudiziaria, posto che essa non è unica ma si articola in una pluralità di sedi, cosicché è in grado di fornire soluzioni diverse nei diversi contesti in cui è chiamata ad operare. In secondo luogo perché la giurisprudenza riesce a sintetizzare situazioni opposte: interessi privati ed interessi pubblici, dimensioni particolari e dimensioni generali, località e globalità. In terzo luogo per il fatto che l’istituzione giudiziaria crea diritto “per via incrementale, ossia per aggiunte successive” (15), con la conseguente possibilità di adeguarlo a molteplici contesti senza che ciò porti con sé un sentimento di incertezza.
In questo quadro, dunque, si fa sempre più impellente la necessità di definire i contrasti e di superare le incertezze, per fissare autoritativamente gerarchie, relazioni, significati normativi, mediazioni tra interessi e valori confliggenti. E questo ruolo non può non spettare alla giurisprudenza, quale formante “mobile” del sistema giuridico. Ovviamente ciò non significa che la giurisprudenza sia destinata a spodestare le altre fonti del diritto in un clima di sopraffazione: semplicemente essa concorre con le altre alla ricostruzione di un sistema estremamente composito e complesso. E la figura che più di ogni altra si presta ad evidenziare il fenomeno in esame è quella della rete (16). Il diritto nell’era di Internet, infatti, appare sempre più simile ad una rete, costituita da maglie larghe e perciò piena di buchi che possono essere “ricuciti” dall’istituzione giudiziaria. Ma tale rete è pur sempre il frutto di un intreccio di nodi, i quali simboleggiano l’impalcatura normativa che funge da struttura del sistema. Al pari di una rete da pesca destinata ad usurarsi e dunque ad essere rammendata, allo stesso modo la rete del diritto può essere soggetta ad interventi di riassetto, poiché i nodi possono cedere e trasformarsi in buchi e i buchi possono essere chiusi e diventare nodi.
Il diritto giurisprudenziale, pertanto, con il suo carattere multiforme ed auto-modificativo, ha il compito di assecondare le esigenze della società e del mercato, muovendosi sul tracciato delineato dagli altri formanti del sistema giuridico, ma essendo chiamato, a differenza di essi, a tradurre nella realtà regole generali ed astratte dando loro vita: e ciò a maggior ragione al tempo della globalizzazione, in cui i contrasti diventano dirompenti e gli interessi in gioco sempre più complessi.





Note:
(1) Per destatualizzazione si intende la progressiva erosione della sovranità dello Stato; la dematerializzazione, invece, consiste nella irrilevanza del supporto cartaceo; mentre la deterritorializzazione indica lo sganciamento dell’attività effettuata in Rete dal sostrato spaziale sottostante, cfr. PASCUZZI G., Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2002, pp. 173 e ss.
(2) Il problema è sintetizzato da DE LUCA V., Teoria giuridica e cyberspazio, in Maschio F.(a cura di), Il diritto della nuova economia, Padova, 2002, p.764.
(3) Come sottolineato da FERRARESE M. R., Il diritto al presente, Bologna, 2002, p. 194.
(4) E’ quanto sostenuto da ROSELLI F., Dovere di conoscere la giurisprudenza, in Bessone M. (a cura di), Interpretazione e diritto giudiziale, Torino, 1999, p. 267.
(5) Per una disamina del fenomeno si veda FERRARESE M. R., Il diritto al presente, cit., pp. 66-73.
(6) Secondo la classificazione effettuata da MONATERI P. G., La giurisprudenza, in www.luiss.it/cattedreonline/materiali/documenti/1709.htm
(7) I Paesi di civil law si caratterizzano per la centralità del diritto di fonte legislativa (cioè promanante da organi politici) e per il ruolo meramente “applicativo” dei giudici, chiamati a sussumere i casi concreti nelle disposizioni di legge; viceversa, la tradizione di common law prevede una formazione “giudiziaria” del diritto: è il giudice a creare la regola da applicare al caso concreto, vincolato dalle sentenze (cc.dd. precedenti) risolutive di casi analoghi (cd. stare decisis), ma comunque sia legittimato a discostarsi da esse ove il caso da decidere si mostri diverso quanto a ratio decidendi (cd. distinguishing).
(8) Le antinomie (o conflitti tra norme) si hanno quando più norme ricollegano ad una stessa fattispecie effetti giuridici tra loro incompatibili, cfr. GUASTINI R., Antinomie e sistemazione del diritto, in Bessone M. (a cura di), Interpretazione e diritto giudiziale, cit., p. 151.
(9) Il termine lacuna indica la mancanza nell’ordinamento giuridico di una regola in grado di disciplinare il caso concreto, cfr. CHIASSONI P., Lacune nel diritto- progetto di voce per un vademecum giuridico, in Bessone M.(a cura di), Interpretazione e diritto giudiziale, cit., pp. 123-124.
(10) Si pensi ai concetti di onore, decoro, diligenza, pudore, reputazione etc.
(11) MARTINES T., Diritto costituzionale, Mutilano, 1997, p. 101.
(12) Come argomentato da MONATERI P. G., La giurisprudenza, cit.
(13) Si veda MONATERI P. G., La giurisprudenza, cit.
(14) Secondo quanto affermato da M. R. FERRARESE, Magistratura e diritti: virtù passive e stato attivo, in Bessone M. (a cura di), Interpretazione e diritto giudiziale, cit., pp. 237.
(15) FERRARESE M. R., Il diritto al presente, cit., p. 81.
(16) La metafora è proposta da FERRARESE M. R., Il diritto al presente, cit., p. 198




Pubblicato on line su www.AmbienteDiritto.it il 28 gennaio 2005