Kyoto ed il Paesaggio.
(Breve commento alla sentenza TAR Palermo n. 1671/2005).
LEONARDO SALVEMINI(*)
Il
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, con la
sentenza n. 1671 del 28 settembre 2005 ha dichiarato l'illegittimità
del provvedimento adottato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici,
Architettonici e per il Paesaggio con il quale aveva espresso parere negativo
alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia eolica in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Tar ha annullato sostanzialmente in ragione del fatto che detto parere fosse
motivato sulla generica incompatibilità dell'intervento con le esigenze di
salvaguardia dell'area vincolata.
La pronuncia inevitabilmente apre ad una serie di considerazioni importanti in
materia di realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica (cd.
parchi eolici).
La vicenda giurisprudenziale ha riguardato la richiesta di autorizzazione di un
privato ( società ) diretta alla realizzazione di un parco eolico nel territorio
della provincia di Caltanissetta, in un’area sottoposta parzialmente a vincolo
paesaggistico.
In base all’art. 146 del Codice dei beni culturali ( dlgs 42/2004) correttamente
il richiedente pretendeva il parere della locale Soprintendenza.
La Sovrintendenza dei BB. CC. e Ambientali di Caltanissetta, chiamata a
pronunciarsi in merito alla compatibilità del progetto presentato da parte
ricorrente, considerato che la Valle del Salso è costituita da una serie di
quadri panoramici formati da elementi naturali (…) non compromessi dall’azione
antropica, ha espresso parere negativo sull’assunto che le centrali eoliche:
- per la necessità di essere poste sui crinali e sulle cime dei monti, per la
loro altezza e per la composizione in serie, sono intrinsecamente non mitigabili
e non inseribili;
- con la forza delle loro gigantesche dimensioni fuori scala, irrompono nella
visione panoramica e devastano irreversibilmente i valori paesaggistici delle
aree tutelate.
Il TAR rileva che “ non appare superfluo sottolineare che le norme contenute nel
D.A. 10.9.2003 in premessa, oggi sostituito dal nuovo D.A. 20.04.2005 n.10425,
rimandano al Libro Bianco europeo per la valorizzazione delle fonti di energia
rinnovabili, nonché al Protocollo di Kyoto (sottoscritto dal nostro Governo e
recepito con L.120/2002) e alle varie direttive comunitarie in materia,
ampiamente richiamate nel preambolo, unitamente alle fonti interne nazionali e
regionali.
Ebbene, continua il collegio, nel contesto di tale direttiva, in tema di
impianti eolici e ai fini dell’emissione dei provvedimenti di valutazione di
impatto ambientale, il territorio della Regione è stato distinto in tre diverse
zone, di cui all’All.A)-parte1^ del D.A.cit.. In particolare, le aree sottoposte
a vincolo paesaggistico, come in specie, non sono annoverate tra le zone
escluse, bensì tra le “aree sensibili” nelle quali la possibilità
dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali
cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al
patrimonio naturale che s'intende tutelare. “
Alla stregua di quanto precede, il giudizio di compatibilità affidato alla
Sovrintendenza, ai sensi dell’art.146 D.Lgs 42/2004, deve essere quindi
supportato da ampia e compiuta istruttoria in ordine alla rilevanza e
consistenza dei beni paesaggistici da tutelare unitamente alle possibili forme
di mitigazione degli interventi richiesti. Nel caso in esame, differentemente,
il giudizio della Sovrintendenza appare unicamente preordinato alla unilaterale
chiusura verso qualsiasi installazione di impianti eolici, ammesse dalla
normativa richiamata e non escluse dallo stesso D.A. istitutivo del vincolo.
Valutando aprioristicamente come “intrinsecamente non mitigabili e non
inseribili” gli impianti de quo, la Sovrintendenza ha eluso la disposizione
richiamata, annoverando di fatto le aree sottoposte a vincolo paesaggistico tra
le zone escluse, in luogo di quelle sensibili.
Il collegio richiama alcuni principi fondamentali che non considera in contrasto
ma sostanzialmente complementari e cioè:
1. rapporto tra beni pubblici ed interessi costituzionalmente garantiti;
2. tutela del paesaggio;
3. tutela della salute;
4. salubrità dell’ambiente
che si intendono perseguire con lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile
e non inquinante e, la libertà di iniziativa economica-imprenditoriale (art. 41
cost) , che non può aprioristicamente essere considerata incompatibile con la
tutela delle bellezze paesaggistiche. ( TAR Palermo Sezione Seconda n.150 del
4.2.2005).
Nella valutazione di siffatta compatibilità, tra la tutela del paesaggio e
l’installazione di un impianto eolico, in un sistema pluralistico quale quello
introdotto dalla Costituzione repubblicana, l’amministrazione preposta alla
tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell’attività
autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli
interessi antagonisti.
A questo proposito è doveroso richiamare la giurisprudenza del Giudice delle
Leggi che sapientemente ha definito, con coraggio, l’ambiente quale valore
costituzionalmente garantito ( per tutte sent. 407/2002).
Non solo il TAR afferma che “ nel possibile conflitto fra le esigenze correlate
all’esercizio dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con
modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di
valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve, in
particolare, ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione
delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, come
indicato dalla sentenza della Corte costituzionale, 10 luglio 2002, n. 355,
ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le
esigenze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti
in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla
realizzazione di attività imprenditoriali.
Il che non andrebbe ad escludere che l’esito finale del giudizio comparativo
privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole
ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità (sul quale Consiglio
di Stato, V, 18 febbraio 1992, n. 132) fra valore di tutela e intensità del
vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse antagonista) rispetto
alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del
primo.”
A questo proposito sarebbe opportuno aggiungere anche il criterio della
adeguatezza e ragionevolezza che dovrebbero contribuire a caratterizzare
l’attività della PA nei rapporti con il privato, laddove la stessa debba
procedere a valutare l’interesse pubblico da tutelare.
Nel caso in esame, viceversa, l’Amministrazione ha chiaramente proceduto ad una
valutazione “monosettoriale degli interessi sottesi” , considerando come
primario ed assoluto il solo bene della tutela del paesaggio, precludendo in
luce qualsiasi giudizio di compatibilità con gli impianti eolici di che trattasi
È oltremodo condivisibile l’affermazione del TAR “ La prospettiva monosettoriale
seguita, in specie, dalla Sovrintendenza non risulta compatibile con la
concezione pluralista dello Stato sociale delineata dalla Costituzione. La
nostra Carta fondamentale individua, infatti, una pluralità di beni ed
interessi, pubblici e privati, configurando il loro reciproco rapporto in
termini di confronto dialettico e non di mera alternatività.”
In altri termini, il rapporto tra i vari interessi e beni pubblici sottesi, non
può che risolversi in termini di composizione e ricerca di modalità operative
che comportino il minimo sacrificio degli uni e degli altri. Diversamente
opinando, considerata l’esigenza di produrre comunque energia elettrica
attraverso forme diverse, quali ad esempio la costruzione di impianti
termoelettrici, non solo non si arrecherebbe alcun vantaggio al paesaggio della
Regione, ma verrebbe sacrificato altresì il bene della salubrità dell’ambiente e
della salute, entrambi di pari grado alla tutela del paesaggio.
In specie, manca nel provvedimento oggetto di gravame un bilanciamento
consapevole e puntuale tra gli opposti interessi: tra questi la tutela del
paesaggio non può assumere un valore totalizzante, ancorato ad una realtà fisica
a se stante ed immutabile, ma deve essere considerata alla stregua delle istanze
culturali ed estetiche connesse anche all’opera di antropizzazione dell’uomo.
Il potere autorizzatorio ex art.146 D.Lgs.42/2004 deve quindi essere esercitato
non limitatamente al solo aspetto della compatibilità fisica, ma anche
all’ulteriore profilo della congruità con la gestione del bene oggetto di
tutela, avendo altresì riguardo alla prospettata composizione dei molteplici
interessi sottesi.
Infine anche il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. VI 9 marzo 2005 n.971,
ha sottolineato che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico per
la produzione di energia elettrica risponde a finalità di interesse pubblico: la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso la ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e
di tecnologie avanzate compatibili con l'ambiente, costituisce altresì un
impegno internazionale assunto dallo Stato italiano con la firma del protocollo
di Kyoto, recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.
In conclusione appare doveroso affermare come il collegio di Palermo abbia,
nelle pronunce sopra richiamate, dimostrato una considerevole sensibilità
ambientale in ragione di una vicenda sicuramente delicata e difficile laddove la
tutela dell’ambiente può avere effettivamente diverse “!facce” che talvolta
appaiono in contrasto .
Il TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, con la sentenza n. 1671 del 28 settembre 2005
ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio con il quale aveva
espresso parere negativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di
energia eolica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Tar ha annullato sostanzialmente in ragione del fatto che detto parere fosse
motivato sulla generica incompatibilità dell'intervento con le esigenze di
salvaguardia dell'area vincolata.
La pronuncia inevitabilmente apre ad una serie di considerazioni importanti in
materia di realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica (cd.
parchi eolici).
La vicenda giurisprudenziale ha riguardato la richiesta di autorizzazione di un
privato ( società ) diretta alla realizzazione di un parco eolico nel territorio
della provincia di Caltanissetta, in un’area sottoposta parzialmente a vincolo
paesaggistico.
In base all’art. 146 del Codice dei beni culturali ( dlgs 42/2004) correttamente
il richiedente pretendeva il parere della locale Soprintendenza.
La Sovrintendenza dei BB. CC. e Ambientali di Caltanissetta, chiamata a
pronunciarsi in merito alla compatibilità del progetto presentato da parte
ricorrente, considerato che la Valle del Salso è costituita da una serie di
quadri panoramici formati da elementi naturali (…) non compromessi dall’azione
antropica, ha espresso parere negativo sull’assunto che le centrali eoliche:
- per la necessità di essere poste sui crinali e sulle cime dei monti, per la
loro altezza e per la composizione in serie, sono intrinsecamente non mitigabili
e non inseribili;
- con la forza delle loro gigantesche dimensioni fuori scala, irrompono nella
visione panoramica e devastano irreversibilmente i valori paesaggistici delle
aree tutelate.
Il TAR rileva che “ non appare superfluo sottolineare che le norme contenute nel
D.A. 10.9.2003 in premessa, oggi sostituito dal nuovo D.A. 20.04.2005 n.10425,
rimandano al Libro Bianco europeo per la valorizzazione delle fonti di energia
rinnovabili, nonché al Protocollo di Kyoto (sottoscritto dal nostro Governo e
recepito con L.120/2002) e alle varie direttive comunitarie in materia,
ampiamente richiamate nel preambolo, unitamente alle fonti interne nazionali e
regionali.
Ebbene, continua il collegio, nel contesto di tale direttiva, in tema di
impianti eolici e ai fini dell’emissione dei provvedimenti di valutazione di
impatto ambientale, il territorio della Regione è stato distinto in tre diverse
zone, di cui all’All.A)-parte1^ del D.A.cit.. In particolare, le aree sottoposte
a vincolo paesaggistico, come in specie, non sono annoverate tra le zone
escluse, bensì tra le “aree sensibili” nelle quali la possibilità
dell'installazione di impianti eolici e di porzioni dello stesso, quali
cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al
patrimonio naturale che s'intende tutelare. “
Alla stregua di quanto precede, il giudizio di compatibilità affidato alla
Sovrintendenza, ai sensi dell’art.146 D.Lgs 42/2004, deve essere quindi
supportato da ampia e compiuta istruttoria in ordine alla rilevanza e
consistenza dei beni paesaggistici da tutelare unitamente alle possibili forme
di mitigazione degli interventi richiesti. Nel caso in esame, differentemente,
il giudizio della Sovrintendenza appare unicamente preordinato alla unilaterale
chiusura verso qualsiasi installazione di impianti eolici, ammesse dalla
normativa richiamata e non escluse dallo stesso D.A. istitutivo del vincolo.
Valutando aprioristicamente come “intrinsecamente non mitigabili e non
inseribili” gli impianti de quo, la Sovrintendenza ha eluso la disposizione
richiamata, annoverando di fatto le aree sottoposte a vincolo paesaggistico tra
le zone escluse, in luogo di quelle sensibili.
Il collegio richiama alcuni principi fondamentali che non considera in contrasto
ma sostanzialmente complementari e cioè:
1. rapporto tra beni pubblici ed interessi costituzionalmente garantiti;
2. tutela del paesaggio;
3. tutela della salute;
4. salubrità dell’ambiente
che si intendono perseguire con lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile
e non inquinante e, la libertà di iniziativa economica-imprenditoriale (art. 41
cost) , che non può aprioristicamente essere considerata incompatibile con la
tutela delle bellezze paesaggistiche. ( TAR Palermo Sezione Seconda n.150 del
4.2.2005).
Nella valutazione di siffatta compatibilità, tra la tutela del paesaggio e
l’installazione di un impianto eolico, in un sistema pluralistico quale quello
introdotto dalla Costituzione repubblicana, l’amministrazione preposta alla
tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell’attività
autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli
interessi antagonisti.
A questo proposito è doveroso richiamare la giurisprudenza del Giudice delle
Leggi che sapientemente ha definito, con coraggio, l’ambiente quale valore
costituzionalmente garantito ( per tutte sent. 407/2002).
Non solo il TAR afferma che “ nel possibile conflitto fra le esigenze correlate
all’esercizio dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con
modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di
valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve, in
particolare, ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione
delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, come
indicato dalla sentenza della Corte costituzionale, 10 luglio 2002, n. 355,
ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le
esigenze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti
in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla
realizzazione di attività imprenditoriali.
Il che non andrebbe ad escludere che l’esito finale del giudizio comparativo
privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole
ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità (sul quale Consiglio
di Stato, V, 18 febbraio 1992, n. 132) fra valore di tutela e intensità del
vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse antagonista) rispetto
alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del
primo.”
A questo proposito sarebbe opportuno aggiungere anche il criterio della
adeguatezza e ragionevolezza che dovrebbero contribuire a caratterizzare
l’attività della PA nei rapporti con il privato, laddove la stessa debba
procedere a valutare l’interesse pubblico da tutelare.
Nel caso in esame, viceversa, l’Amministrazione ha chiaramente proceduto ad una
valutazione “monosettoriale degli interessi sottesi” , considerando come
primario ed assoluto il solo bene della tutela del paesaggio, precludendo in
luce qualsiasi giudizio di compatibilità con gli impianti eolici di che trattasi
È oltremodo condivisibile l’affermazione del TAR “ La prospettiva monosettoriale
seguita, in specie, dalla Sovrintendenza non risulta compatibile con la
concezione pluralista dello Stato sociale delineata dalla Costituzione. La
nostra Carta fondamentale individua, infatti, una pluralità di beni ed
interessi, pubblici e privati, configurando il loro reciproco rapporto in
termini di confronto dialettico e non di mera alternatività.”
In altri termini, il rapporto tra i vari interessi e beni pubblici sottesi, non
può che risolversi in termini di composizione e ricerca di modalità operative
che comportino il minimo sacrificio degli uni e degli altri. Diversamente
opinando, considerata l’esigenza di produrre comunque energia elettrica
attraverso forme diverse, quali ad esempio la costruzione di impianti
termoelettrici, non solo non si arrecherebbe alcun vantaggio al paesaggio della
Regione, ma verrebbe sacrificato altresì il bene della salubrità dell’ambiente e
della salute, entrambi di pari grado alla tutela del paesaggio.
In specie, manca nel provvedimento oggetto di gravame un bilanciamento
consapevole e puntuale tra gli opposti interessi: tra questi la tutela del
paesaggio non può assumere un valore totalizzante, ancorato ad una realtà fisica
a se stante ed immutabile, ma deve essere considerata alla stregua delle istanze
culturali ed estetiche connesse anche all’opera di antropizzazione dell’uomo.
Il potere autorizzatorio ex art.146 D.Lgs.42/2004 deve quindi essere esercitato
non limitatamente al solo aspetto della compatibilità fisica, ma anche
all’ulteriore profilo della congruità con la gestione del bene oggetto di
tutela, avendo altresì riguardo alla prospettata composizione dei molteplici
interessi sottesi.
Infine anche il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. VI 9 marzo 2005 n.971,
ha sottolineato che il progetto per la realizzazione di un impianto eolico per
la produzione di energia elettrica risponde a finalità di interesse pubblico: la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso la ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e
di tecnologie avanzate compatibili con l'ambiente, costituisce altresì un
impegno internazionale assunto dallo Stato italiano con la firma del protocollo
di Kyoto, recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.
In conclusione appare doveroso affermare come il collegio di Palermo abbia,
nelle pronunce sopra richiamate, dimostrato una considerevole sensibilità
ambientale in ragione di una vicenda sicuramente delicata e difficile laddove la
tutela dell’ambiente può avere effettivamente diverse “!facce” che talvolta
appaiono in contrasto .
(*) Avvocato,
Professore a contratto di Diritto dell’ambiente
Università Statale di Milano
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 13/11/2005