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 La nozione di rifiuto fra Cassazione Penale e Corte Costituzionale

PASQUALE GIAMPIETRO


 


1. Un chiarimento finale. La presente nota mi é stata suggerita da una recente pronuncia del giudice di legittimità1 la quale, per la significatività del caso esaminato (deposito di materiale vario in un cantiere di impresa che, occupandosi di costruzione di strade, intendeva riutilizzarlo per la formazione di sottofondi e tappeti bituminosi) ma, soprattutto, per il rigore e la limpidezza della motivazione, giustifica certamente una ulteriore riflessione sulla importante e tormentata esperienza (legislativa, giurisprudenziale e di prassi amministrativa, nella concreta regolazione del mercato dei residui produttivi) “innescata” dalla definizione autentica della nozione giuridica di rifiuto, adottata con l’art. 14, del d.l. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002

Con espressioni sintetiche, ma di notevole profondità, essa ripropone, negli esatti termini, i più rilevanti problemi che quella norma aveva sollevato, indicando le corrette soluzioni alle tante questioni di diritto interno, comunitario e costituzionale che i giudici di merito e di legittimità avevano, in precedenza, sollevato, e, con diversità (e spesso incompatibilità) di accenti, risolto.

In tal modo la decisione assolve egregiamente a quella funzione di “nomofilachia” (“cioè di esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge”) a cui la Corte di cassazione è chiamata2, rendendo probabilmente superfluo un eventuale ricorso alle Sezioni Unite per ricomporre un conflitto di indirizzi, in seno alla stessa sezione…, che vedeva contrapposti due orientamenti di pensiero (l’uno, isolato e minoritario e l’altro, assolutamente prevalente), che non meritavano di coesistere più oltre3.

2. La posizione delle parti. In punto di fatto i due ricorrenti – cui era stata contestata, in cooperazione, la contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti speciali, ex art. 51, comma 2 e, solo per il secondo, di trasporti dei suddetti rifiuti senza autorizzazione – si difendevano, in diritto, rilevando, soprattutto, che i materiali depositati presso il cantiere della ditta di costruzione di strade (del primo imputato), erano da considerare, per la loro intrinseca natura, “materia prima secondaria” (terre, cemento, mattoni, ferro legno, ecc.) e, come tali, destinati al reimpiego, ai sensi del menzionato art. 14.

A sua volta il Pubblico ministero, dato per scontato il carattere “vincolante” delle sentenze della Corte di giustizia e della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio U.E. del 27.1.2003 (relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale) - nei confronti del giudice nazionale - ravvisava che il vero conflitto da superare non consistesse tanto nella scelta tra una interpretazione adeguatrice al diritto comunitario della normativa nazionale e una applicazione della norma nazionale (art. 6) come interpretata dall’art. 14, legge n. 1784, quanto, piuttosto, nel contrasto fra una interpretazione doverosamente conforme al diritto comunitario (che prevale sulla norma interna incompatibile) e un’interpretazione rispettosa del sistema costituzionale italiano il quale considera prevalente il principio della legge penale più favorevole, ai sensi dell’art. 2, c. p., quale corollario della norma di cui all’art. 25, comma 2 Cost. (“controlimite” alla limitazione della sovranità nazionale derivante dal diritto comunitario, ex artt. 11 e 117 Cost.).

In subordine, la Pubblica accusa insisteva, ove non fosse sollevata questione di costituzionalità, affinché la Suprema corte rigettasse i ricorsi - fondati sull’art. 14 cit. – dovendo far propria l’interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 2004, Niselli, che, com’è noto, ritiene la disposizione italiana incompatibile con la nozione comunitaria di rifiuto (in quanto più restrittiva)5.

3. Quando non c’è “disapplicazione” della norma nazionale. La Cassazione, in esame, prende le mosse sul piano sistematico, sotteso all’ordine argomentativo, proprio dal tema centrale del ravvisato contrasto tra norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 14 cit., e nozione di rifiuto, come individuata dalla giurisprudenza comunitaria. E, dato per ammesso (piuttosto che convincentemente dimostrato, a punti 5 e 6 della motivazione6) che l’art. 14 “ha carattere modificativo e non interpretativo” di tale nozione (punto 6), conclude nel senso che “…il legislatore nazionale non può controqualificare il rifiuto come materia prima solo sulla base di una attuale o potenziale utilizzazione”.

Ma, proprio nel momento in cui la Corte intende porre in luce “le conseguenze giuridiche che discendono da questa innegabile incompatibilità” (punto 7), in una sorta di definitiva messa a punto finale dello “status questionis” – che ha visto anche nei gradi più alti della giurisdizione, affermazioni a volte apodittiche e/o prospettazioni non meditate, presentate però come sicuri assiomi di diritto comunitario – essa cancella, con penetrante e icastica motivazione, una gran messe di reiterati luoghi comuni che, diffusi in più sedi e con autorevole perentorietà, avevano finito per assumere le sembianze di mezze verità, oscurando la corretta soluzione dei veri problemi.

Recuperando un compito nomofilattico che, altrimenti, si sarebbe dovuto attendere, chi sa per quanto tempo ancora…., dalle Sezioni unite (e chi sa con quali conseguenze pratiche sul mercato del riutilizzo…), si è colta l’occasione, con scelta sicuramente meritoria, per sbarrare definitivamente la strada a molte delle più importanti “vie” per le quali parte della dottrina e della giurisprudenza (anche di merito) era pervenuta alla “sterilizzazione”, di fatto, dell’art. 14, partendo, innanzi tutto, dal noto (e mal-inteso) principio della “prevalenza e della immediata applicabilità del diritto comunitario” (punto 7).

Da quel criterio, certo e indefettibile, si era, infatti, desunta e suggerita, con vigore e insistenza - alla magistratura tutta [inquirente e giudicante], alla Pubblica amministrazione e, persino, agli organi di polizia, giudiziaria e amministrativa… - la derivata regola, pratica e tranciante, della “disapplicazione” della norma interna, sempre ed in qualsivoglia tipo di conflitto… con le fonti dell’U.E.

La decisione, in commento, “cassa” , a chiare lettere, tale soluzione giuridica non già perché non ritenga condivisibile il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno ma, assai più semplicemente, in quanto non ne ricorrono, nello specifico, le condizioni: quel principio, infatti, è indissolubilmente connesso (e dipendente) dall’effetto diretto della norma comunitaria che, nel caso in decisione, (contrasto dell’art. 14, con le direttive 75/442 e 91/156), manca affatto7.

Sottolinea la Corte che, per superare l’art. 14, il giudice nazionale dovrebbe applicare, in sua vece, il diritto comunitario il quale, peraltro, assumendo la forma (“atto-fonte”) della direttiva classica (contenente norme non autoapplicative), non può avere effetti diretti nell’ordinamento nazionale - in mancanza di una corretta legge di trasposizione - neanche tramite l’intermediazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro.

Sotto tale ultimo profilo, sono nel giusto, sottolinea e ribadisce la sentenza, quelle pronunce che formano “l’orientamento prevalente” della Corte di cassazione, secondo cui “l’art. 14 è vincolante per il giudice italiano giacché la direttiva comunitaria sui rifiuti non è .. self-executing..”.8

3.1. I limiti (intriseci) delle sentenze della Corte di giustizia. Alla “prevalenza del diritto comunitario” si raccorda l’ulteriore motivo in forza della quale, ove non si possa applicare immediatamente la direttiva (non correttamente attuata o suppostamente “limitata” dall’art. 14), sarebbe consentito, comunque, “eludere” la norma nazionale in ossequio all’obbligo (sempre di matrice comunitaria) di dare applicazione alle sentenze della Corte di Giustizia la cui interpretazione del diritto comunitario risulterebbe comunque “vincolante” per il giudice nazionale.

A sostegno di tale efficacia diretta e vincolante (questa volta delle decisioni del giudice comunitario) si invocava il reiterato (e ritenuto conforme) insegnamento della Corte costituzionale, la quale, in più occasioni, avrebbe dato atto dell’assoggettamento del giudice nazionale alle pronunce della Corte lussemburghese.

E’ stato sufficiente che il giudice di legittimità ….. rileggesse quelle stesse sentenze del giudice costituzionale (citate, per sostenere la tesi opposta…., dall’orientamento giurisprudenziale e dottrinale confutato9), per dichiarare “non accoglibile questo argomento” (punto 8) - espressamente valorizzato nella memoria scritta del P.M. con esplicito riferimento alla sentenza Niselli cit. - sulla elementare considerazione che:
“.. la pronuncia della Corte di giustizia, che precisa o integra il significato di una norma comunitaria, ha la stessa efficacia di quest’ultima, sicché la pronuncia è direttamente ed immediatamente efficace nell’ordinamento nazionale, se e in quanto lo sia anche la norma interpretata .10

Trattasi di soluzione correttissima, rintracciabile nell’insegnamento del giudice costituzionale come nella dottrina comunitaria (nazionale e d’oltralpe), che discende dalla constatazione che:
a) i contenuti normativi enucleati dalla Corte non sono, sul piano logico-giuridico, entità diverse e distinte dalle norme contenute nella disposizione interpretata (la cui portata non esiste di per sé ed oggettivamente, al di fuori delle interpretazioni che ne dà quel giudice);
b) l’interpretazione della Corte non modifica, normalmente, la tipologia dell’atto-fonte sicché qualunque sia il significato attribuito alla norma (più ristretto o più esteso) quest’ultima conserva l’efficacia propria dell’atto che l’ha prodotta (cioè, di volta in volta: norma del Trattato, del regolamento, della direttiva), fatto salvo il caso in cui sia lo stesso giudice comunitario ad attribuire alla norma una efficacia diretta nonostante che tale requisito non sia posseduto, all’origine, dall’atto fonte (come quando essa riconosca che alcune norme della direttiva, considerata sino al momento della pronuncia, una direttiva “classica”, devono considerarsi dettagliate e incondizionate ovvero, per es., che alcuni divieti del Trattato rivestano efficacia diretta11);
c) non ricorre tale ultimo caso (di presenza di norme dettagliate e incondizionate) con riferimento alle direttive 75/442 e 91/156 CEE (né la sentenza Niselli ha riconosciuto efficacia diretta all’art. 1, comma 1, lett. a) della direttiva cit. sulla nozione di rifiuto).

4. La materia propria del regolamento 259/93. Una alternativa autonoma molto accreditata, perché di facile praticabilità (oltre che episodicamente suggerita dalla stessa Corte di giustizia), era rappresentata dalla “proposta” di ricercare la nozione di rifiuto nel regolamento CEE n. 259/199312, quale fonte normativa con efficacia diretta negli ordinamenti interni.

Tale brillante espediente, fatto propria dalla stessa terza sezione, in due isolate decisioni13, pur avendo il merito di evitare, alla radice, le obiezioni sollevate alle due precedenti soluzioni, risulta definitivamente (anche se parzialmente) abbandonato dal giudice di legittimità in base ad argomenti di rilevante peso:
 

a) innanzi tutto con una eccezione “per materia”: il recepimento della nozione di rifiuto, come definito dalla direttiva, potrà essere invocato, a tutto concedere, “limitatamente alle” (materie delle) “spedizioni di rifiuti che, a scopo di sorveglianza, devono essere previamente notificate e munite di documento di accompagnamento”. Ne deriva, contrario sensu, che “… detta nozione quindi non è direttamente applicabile per tutte le altre materie diverse dalla spedizione dei rifiuti” (come nel caso deciso);
b) in termini di principio ciò comporta che: “non si può quindi parlare, a tale riguardo, di una novazione della fonte del diritto comunitario (da direttiva a regolamento) in senso generale ed illimitato”, come si desume storicamente, ripercorrendo la giurisprudenza comunitaria che “.. ha sempre focalizzato il suo esame”, in sede di accertamento pregiudiziale “della nozione comunitaria di rifiuto, sulla direttiva 75/442…” (argomento che non è stato utilizzato neppure “… dalla Commissione U.E. .. nella procedura di infrazione aperta contro lo Stato italiano”).
 

Anche tale conclusione è pienamente da condividere. Qui basti ricordare, a riprova storica degli argomenti forniti dalla Corte, che l'idea di porre a fondamento - della nozione giuridica di rifiuto - un regolamento, anziché una direttiva (assai meno stringente e vincolante del primo), è stata sempre rifiutata dagli Stati membri, a partire degli anni '70 in poi, per ovvie ragioni pratiche, anche se non del tutto nobili…(di conservazione di una maggiore libertà di manovra, nella trasposizione della direttiva, al fine di agevolare i propri mercati interni).

In nessun altra delle tante sentenze della Corte di giustizia, seguite alla decisione Tombesi del 25.6.1997 (che inopinatamente prospettò questa forzata lettura), fu riproposta o rafforzata tale isolata decisione14, nonostante la ricchezza della giurisprudenza in materia di gestione di rifiuti (ed altrettanto può dirsi per il giudice di legittimità italiano15).

D’altronde, ragionando a contrario, ove le conclusioni della sentenza Tombesi fossero state (implicitamente o esplicitamente) accolte dal giudice di Strasburgo, dal 1997al 2005, e poi dalle giurisdizioni degli ordinamenti interni, non si sarebbe mai neppure configurato un contrasto - di fatto acuto e tuttora persistente - fra ordinamenti nazionali (non solo dell’Italia ma anche di altri Stati europei) e direttiva comunitaria cit. sulla tormentata “questione” della nozione di rifiuto, in quanto, per i principi richiamati della preminenza dei detta fonte comunitaria (regolamento), ogni organo statuale (giudice o P.A.) avrebbe potuto e dovuto dare applicazione (anche nella movimentazione dei rifiuti "all'interno di qualsiasi Stato membro") alla nozione di rifiuto posta dal regolamento n. 93/259 cit. (secondo la “tesi”, inaccettabile, della sentenza Tombesi: v. punto 46 della motivazione). Il che, come è noto, non è stato….16.

Nel merito la sentenza Tombesi, ove la si esamini con la dovuta attenzione, alla luce della più recente giurisprudenza della stessa Corte, risulta non solo molto fragile nell’impianto motivazionale, ma, soprattutto, totalmente superata nei principi di diritto che propone (sul principio di legalità in materia penale), in modo oscuro quando non apodittico.

Ciò vale, soprattutto, per l’affermata applicazione della nozione “regolamentare” di rifiuto, “…. anche alle spedizioni dei rifiuti all’interno di qualsiasi Stato membro” (punto 46) la quale, presenta tre lati oscuri:

1) offre una “lettura” dell’art. 2, lett. a) del regolamento rimasta “lettera morta” nelle prassi seguite dai 25 Stati membri dell’U.E., i quali si guardano bene dal dare ascolto a tale originale “suggerimento”, continuando a regolare la movimentazione dei rifiuti, all’interno dei confini nazionali, secondo la definizione di rifiuto adottata dal proprio diritto interno, in modo del tutto legittimo;
2) si fonda su una motivazione (contenuta al punto 45) talmente sottile da risultare inconsistente17;
3) non si fa carico delle conseguenze concrete di una tale lettura e cioè della impraticabilità di uno “scenario” costituito da…. 25 ordinamenti interni in cui coesistano due nozioni di rifiuto: quella derivante dalla norma interna di trasposizione delle direttive citt. – che regola le fasi di deposito, stoccaggio, trattamento, discarica, recupero, ecc. del rifiuto; e la seconda, imposta dal regolamento 259/93 (ex art. 2, comma 1, lett. a) cit.), direttamente efficace nei singoli Stati, e sovente difforme dalla prima.., che veicolerebbe in continuum le definizioni, non sempre coerenti, della Corte di giustizia, per il solo, specifico segmento (della filiera del rifiuto) relativo al trasporto all’interno dei 25 confini statali….

Risultano, altresì, del tutto superati i passaggi argomentativi contenuti nei punti 42 e 43 della motivazione,18 con riferimento al caso di una legislazione interna che, modificando la norma extrapenale preesistente (per es. restringendo il concetto di rifiuto, come si assume per effetto dell’art. 14, cit.) e ponendosi in contrasto con una fonte comunitaria, determini una riduzione della punibilità a condotte prima penalmente rilevanti. La sentenza Tombesi, infatti, considerando ammissibile la questione pregiudiziale di interpretazione, proposta dai giudici rimettenti, mostra di ritenerla compatibile con i limiti posti dal rispetto del principio di legalità19. Ma (oggi può sicuramente dirsi che) si sbagliava…!20

5. Conclusioni. I passaggi finali della decisione in esame (punti 9 e 10), una volta escluse le fallaci soluzioni giuridiche passate in rassegna (della disapplicazione della norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario; di applicazione diretta delle sentenze della CGCE; di ricorso al regolamento CEE 259/93) approdano, coerentemente, all’unica via possibile, per ripristinare la legalità comunitaria che si assume violata: “.. non v’è altra strada” per il giudice nazionale ”che quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna confliggente”, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.21, anche se in termini diversi da quelli avanzati nella memoria del P.M., in sede22 e comunque non ricorrenti, nel caso scrutinato.

Per tale ultimo profilo, nel momento in cui il giudice di legittimità rileva il difetto del presupposto della “rilevanza”- “.. giacché il giudice di merito, con adeguata motivazione… ha escluso la riutilizzazione certa e oggettiva dei materiali de quibus e quindi l’applicabilità dell’anzidetto art. 14” – esso, implicitamente ma univocamente, conferma la validità, vigenza e vincolatività di quest’ultima norma (anche se non applicabile alla fattispecie, per mancanza di alcuno dei suoi presupposti di fatto), in attesa del responso del giudice delle leggi.
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1 Faccio riferimento a Cass. pen. Sez. III, 4 marzo -13 maggio 2005, Pres. Zumbo, est. Onorato, già rassegnata e massimata da P. Fimiani, in Ambiente & Sicurezza, n. 12/2005, pag. 104. Con specifico riferimento agli argomenti trattati, cfr. M. Medugno: “Con la sentenza 15 marzo 2005, n. 9503 nozione di rifiuto nuovamente centrale”, pag. 35. Il testo integrale della sentenza della Cassazione penale, sez, III 13 maggio 2005, n. 17836, è disponibile nella sezione “Documentazione integrativa” del sito htpp://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com
2 Ai sensi dell’art. 65 del R.D. n. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario.
3 Indirizzi puntualmente richiamati a punto 7 della sentenza.
4 Tale dilemma non si porrebbe, a suo parere, stante la precedenza della prima alternativa in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello statuale, che imporrebbe comunque la interpretazione adeguatrice di quest’ultimo al primo (tesi non condivisibile e correttamente rifiutata dalla Corte: v. oltre).
5 Sul significato e la portata di questa decisione, mi sia consentito rinviare a P. Giampietro, in questa Rivista, n. 23/2004, pag. 22.
6 Per le ragioni che ho tentato di esplicitare in “ Proposte ricostruttive della “nozione autentica” di rifiuto, ex art. 14, l. 178/2002, in Riv. Giur. dell’ambiente, n. 2/2004, pag. 233 e ss.
7 Proprio, infatti, per garantire la prevalenza del diritto comunitario, la Corte di Giustizia ha ritenuto che una “disposizione” comunitaria, ove possa esprimente una “norma” chiara, precisa e non condizionata dall’intervento del legislatore nazionale, debba essere direttamente applicata, senza attendere la sua attuazione nell’ordinamento interno. Nell’effetto diretto si annette, dunque, una componente sanzionatoria nei confronti degli Stati inadempienti e/o negligenti, rispetto agli impegni posti dalle fonti comunitarie (ovvero nel caso in cui esse vengano attuate in modo scorretto o incompleto); ed una componente di garanzia per i singoli, i quali possono far valere i propri interessi, tutelati dal diritto comunitario, anche contro lo Stato inadempiente.
8 Come viene chiarito nella manualistica corrente l’effetto diretto non dipende tanto dalla tipologia dell’atto (“atto-fonte”) ma dalla struttura della singola disposizione e della norma che può esserne ricavata tramite l’interpretazione. È l’interprete a riconoscere le norme che hanno l’effetto diretto, senza l’intermediazione di ulteriori atti (self-executing). Alla Corte di giustizia è riservata tale l’interpretazione, in forma vincolante, del diritto comunitario, anche se non in modo rigido e definitivo (nel senso che essa può mutare avviso, nel tempo, sul significato e portata della stessa norma comunitaria, in precedenza interpretata). Combinando il criterio dell’atto-fonte con le caratteristiche delle norme contenute nelle varie disposizioni, si hanno le seguenti quattro possibilità: 1) norma direttamente efficace da atto direttamente applicabile (tali sono, per lo più, le norme dei regolamenti); 2) norme non direttamente efficaci da atti direttamente applicabili (per es. le norme di regolamenti che si limitano a prefigurare un quadro normativo che dovrà essere successivamente attuato); 3) norme direttamente efficaci da atti non direttamente applicabili (per es. divieti posti da direttive dettagliate o dagli stessi Trattati, come interpretati dalla Corte di Giustizia); 4) norme non direttamente efficaci da atti non direttamente applicabili (tali sono le norme derivanti dalle direttive “classiche”, come quelle sulla gestione dei rifiuti citate).
9 In particolare, Corte cost. n. 389/1989; n. 94/1995 e n. 85/2002, menzionate in sentenza.
10 Viene in tal modo “corretta” la pur pregevole sentenza, della stessa sezione, del 15 aprile 2003, n. 17656, ric. Gonzales ed altro, la quale annulla l’ordinanza del Tribunale di Caltanisetta “…per non aver affrontato la questione della distinzione tra prodotto e rifiuto alla stregua dell’art. 14, del d.l. 138/2002, comparato alle prescrizioni immediatamente operative nel nostro ordinamento ed in particolare ai criteri direttivi indicati nella sentenza 18 aprile 2002, …”. Merita rilevare che tale pronuncia: a) ritiene che la nozione di rifiuto sia stata “… recepita dal regolamento 259/93, senza però alcun approfondimento e senza sostenere se, in tal modo, venga operata una vera e propria “novazione della fonte” (da direttiva a regolamento); ed, infine, senza delimitare la materia (o le operazioni di gestione) in cui si debba applicare tale nozione; b) afferma il principio tralatizio “… della diretta e immediata applicazione in Italia delle sentenze della Corte di Giustizia”, ma non considera che le sentenze della Corte costituzionale, citate a sostegno della interpretazione offerta, non si riferiscono a direttive “classiche” ma a norme direttamente efficacia negli ordinamenti interni (regolamenti e Trattato); c) aderisce alla tesi “.. dell’orientamento dottrinario che ammette la prevalenza del diritto comunitario” (anche nei rapporti con il diritto penale interno), “ qualora si tratti di definizioni legali di elementi normativi della fattispecie penale.. soggetti alla determinazione delle norme comunitarie “ (come la nozione di rifiuto), ma non presta attenzione né distingue a seconda che tale “determinazione” derivi da “atti-fonte” (o da norme) con efficacia diretta ovvero privi di tale efficacia (come nel caso delle direttive non self-executing). Su quest’ultimo tema, da ultimo, si è pronunciato il Giudice comunitario, in senso opposto alla tesi enunciata dalla sentenza Gonzales, nel rispetto del principio di legalità del reato e della pena, ex art. 25, comma 2, Cost. (v. oltre par. 5).
11 V. retro, le esemplificazione di nota 3.
12 “Relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”.
13 Peraltro, sottolinea la sentenza, dello stesso relatore: la n. 2125/2003, ric. Ferretti e la n. 14762/2002, ric. Amadori.
14 Se si esclude la citazione (senza alcuna aggiuntiva motivazione) di Corte di Giustizia 25 giugno 1998, causa C-192/1996.
15 Salvo le due pronunce di cui a nota 7.
16 Ché, all’opposto, tutto il contenzioso avutosi sui tentativi “definitori” del concetto verte, da sempre ed esclusivamente, sull'art. 1, lett. a) della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e non consta che, nella giurisprudenza e dottrina degli Stati membri dell'U.E., si sia risolto il problema sposando la tesi di una nozione comunitaria di rifiuto, vincolante per tutti, grazie all'applicazione diretta dell'art. 2, lett. a) del regolamento cit. (che, peraltro, si limita a rinviare all'art. 1, lett. a) della direttiva 75/442 cit.), senza alcuna pretesa di rifondazione formale, su di una distinta fonte di produzione normativa, del concetto.
17 Sulla considerazione che l’art. 13, comma 1, il quale riguarda la spedizione dei rifiuti all’interno degli stati membri, richiama, per escluderli, unicamente i Titoli II, VI e VIII, del regolamento, e non il Titolo I (ove si trova l’art. 2, lett. a), sulla definizione di rifiuto), se ne inferisce che tale definizione si estende anche alla spedizione dei rifiuti all’interno dei singoli Stati. Argomentazione speciosa cui è agevole obiettare che, se le definizioni dell’art. 2, concernono, cioè sono poste “.. ai sensi del presente regolamento….” (vale a dire ad esso strettamente funzionali) e se il regolamento “… si applica alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dalla stessa” (v. art. 1, comma 1), dette definizioni attengono e ricadono necessariamente ed esclusivamente in tale ultimo e specifico ambito regolamentare. Esse non possono, per ciò stesso, venire estese a materie e discipline diverse e dunque non sono riferibili, in alcun modo, alla spedizione dei rifiuti all’interno di ciascuno Stato membro (tale argomento sostanziale e sistematico non può essere pretermesso in favore di un criterio formale ed estrinseco di richiami (approssimativi) dell’art. 13, comma 1, cit. il quale, a seguire la logica della Corte, comporterebbe altresì l’applicazione di eventuali norme contenute nei Titoli IV, V, VI del regolamento - alle spedizioni interne - in quanto Titoli non richiamati dalle esclusioni dell’art. 13, comma 1!
18 In cui si osserva che una direttiva, non trasposta, non può creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (nel nostro caso, a fini penali), salvo il caso in cui all’epoca in cui sono stati commessi i fatti, oggetto della causa a quibus, essi potevano essere puniti in base al diritto nazionale e che i decreti legge - che li hanno sottratti alle sanzioni - sono entrati in vigore soltanto successivamente.
19 Si noti, peraltro, che il rilevante passaggio della motivazione (della sentenza Tombesi), purtroppo ingiustificatamente ellittica sul punto, viene riferito esclusivamente al contrasto fra le limitazioni introdotte dai decreti legislativi italiani e la più ampia nozione di rifiuto che deriverebbe dalla “…applicazione del regolamento n. 259/93” (v. punto 43, in fondo) e non delle direttive “classiche” n. 75/442 e 91/156. Il principio sarà ripreso, come è noto, dalla sentenza della Corte di giustizia 11 novembre 2004, ric. Niselli (punto 30) ma rapportato questa volta, senza motivazione alcuna ed in modo azzardato, alle direttive (“.. non vi è motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero derivare dal principio di legalità delle pene per l’applicazione della direttiva 75/442..”).
20 Su tale punto decisivo, per ragioni di spazio, mi limito a rinviare il lettore, per una ampia e convincente dimostrazione del denunciato errore, alla sentenza della Corte di Giustizia 3 maggio 2005, Cause riunite C- 387, 391, 403/02 (in Guida al diritto, n. 20/2005, pag. 93, con nota di A. di Martino, Possibile applicazione della pena più mite anche se affetta da illegittimità “europea”) in materia di falso in bilancio. Trattasi del noto caso di una legge sopravvenuta più favorevole, con effetti depenalizzati, la quale, seppure in conflitto con la direttiva comunitaria, deve essere applicata anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, nel rispetto del principio di legalità (che si estende a ricomprendere anche “la retroattività della legge più favorevole: così detto favor rei). Sulla importante sentenza, che contraddice e “riforma” la sentenza Niselli, cfr. V. Onida, Quando il giudice decide a metà, ne “Il Sole 24 ORE”, del 4 maggio 2005, pag. 6. Sulla stesa decisione, v. L. Mezzetti, Il falso in bilancio fra Corte di giustizia e Corte Costituzionale italiana (passando attraverso i principi supremi dell’ordinamento costituzionale…)”, in www.giurcost.org/studi/Mezzetti.html. Da ultimo, in ordine al nuovo ed innovativo indirizzo della Corte Costituzionale sulle “norme penali di favore”, si rimanda alla sentenza 26 maggio – 1° giugno 2004, n. 161, sempre in tema di falso in bilancio. Che il principio della applicazione retroattiva della legge penale più favorevole sia consacrato dal diritto internazionale, da quello comunitario (Carta di Nizza e Nuova Costituzione europea, art. 49) e dal sistema costituzionale italiano (quale principio supremo dell’ordinamento, ricadendo nella riserva di legge in materia penale, considerata un “controlimite” alla prevalenza del diritto comunitario) è opinione consolidata in dottrina (v. gli AA. citati sopra ed ivi ampi richiami bibliografici e giurisprudenziali).
21 In tal senso, v. P. Giampietro, Rapporti più corretti fra decreto Ronchi e direttive trasposte, in Ambiente 1997, 4, pag. 297; Id. La nozione “autentica” di rifiuto e di alcune reazioni di rigetto: dalla incostituzionalità della legge alla sua disapplicazione”, ivi, n. 12, 2002, pag. 1133.
22 Il quale aveva ravvisato il conflitto tra “l’interpretazione conforme al diritto comunitario e quella conforme al diritto costituzionale” (con riferimento al principio dell’applicazione della legge penale più favorevole di cui all’art. 2, c.p. inteso come corollario dell’art. 25 Cost.) e non già, come ritiene la Cassazione, fra diritto interno e direttiva comunitaria non autoapplicativa. In definitiva, se l’ordinamento comunitario e quello interno vanno considerati come separati, secondo l’insegnamento del giudice costituzionale, qualora il giudice ritenga la questione di costituzionalità rilevante (diversamente dal caso deciso) e “non manifestamente infondata”, ex art. 1, legge costituzionale n. 1/1948 (e non, come è stato detto: “fondata”, essendo riservato – il giudizio di fondatezza - alla Corte costituzionale e non al giudice ordinario), deve sospendere il giudizio, ex art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, senza applicare la norma sospetta (e senza, per questo, diventare, secondo una infelice espressione, “un giudice più nazionalista” e meno comunitario…). Nel caso opposto, è tenuto a dare applicazione a quel disposto, nel rispetto dell’art. 101, comma 2, Cost., come ha costantemente fatto, sino ad ora, il Supremo collegio, con le due eccezioni ricordate, sino a quando esso non venga annullato (e sempre che lo sia) dalla Corte costituzionale, non potendo disapplicarlo in base alle direttive o al regolamento citati né, infine, in forza delle censure della Corte Costituzionale (le quali non possiedono alcuna efficacia caducatoria, diretta o indiretta, sul diritto interno, attesa la evidenziata separazione dei due ordinamenti). Sollevare la questione di costituzionalità non significa ovviamente, in termini giuridici, “non applicare” l’art. 14 (nel senso tecnico di “non applicazione di norma interna confliggente con norma comunitaria autoapplicativa”) ma, più propriamente, sospenderne l’applicazione, ex lege, in attesa che il giudice costituzionale diradi il sollevato dubbio di sua conformità comunitaria, fatti salvi i limiti delle ricadute “penali” (da escludere, a mio avviso: v. nota 20) a carico degli imputati, nei processi pendenti, di cui si è fatto cenno. Sugli esiti del futuro giudizio costituzionale (di fondatezza, infondatezza o inammissibilità) “la partita” mi sembra, allo stato, del tutto aperta……
 

Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 21/11/2005

 

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