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LA NUOVA DIRETTIVA
N. 2004/25/CE
IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
GIOVANNA SARA RUSSO
La disciplina relativa alle offerte pubbliche di acquisto (in via breve,
“OPA”) costituisce da sempre oggetto di vivaci dibattiti ed approfondimenti;
tale caratteristica, peraltro, viene oggi ad essere accentuata a seguito della
recente attenzione mostrata al riguardo dal legislatore, sia nazionale che
comunitario. In particolare, si fa riferimento alle recenti modifiche apportate
al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico dell’intermediazione finanziaria
(di seguito “Tuf”) dalla cd. Riforma del diritto societario1
ed all’approvazione della tanto attesa direttiva comunitaria in materia,
costituente una delle priorità del Piano d’Azione per i servizi finanziari, come
confermato dal Consiglio Europeo di Lisbona nel non lontano aprile 2000. Alla
luce di quanto detto e a seguito della recentissima promulgazione della L. 18
aprile 2005, n. 62, cd. “Legge Comunitaria 2004”, che contiene la delega al
Governo per l’attuazione della suddetta direttiva, si ritiene opportuno
esaminare la disciplina delle OPA, come dettata in ambito europeo,
confrontandola con la normativa attualmente vigente ed ipotizzandone eventuali
prospettive di attuazione.
1. Il quadro comunitario ed il difficoltoso iter normativo della direttiva n.
2004/25/CE
L’iter normativo per l’approvazione della direttiva n. 2004/25/CE in
esame (la “Direttiva”) è stato molto lungo ed irto di difficoltà, a causa
della complessità della materia e soprattutto delle divergenti posizioni degli
Stati membri in materia.
Fin dal 1985, nel Libro Bianco sul completamento del mercato interno, la
Commissione aveva annunciato la proposta di una direttiva sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di OPA. Risale al 1989 la prima
proposta di tredicesima direttiva in materia di diritto delle società
concernente le offerte pubbliche di acquisto
2.
Si trattava di un testo ambizioso, in quanto proponeva una profonda
armonizzazione della normativa sulle OPA, facendo affidamento sul clima
economico favorevole; tuttavia, con il modificarsi della situazione economica,
la proposta ha via via suscitato l’opposizione di alcuni Stati membri.
Seguirono una serie di consultazioni degli stessi Paesi membri, che portarono,
nel 1996, ad una nuova proposta di direttiva3,
che si limitava, a differenza della precedente, a disciplinare solo i principi
generali, lasciando alle normative nazionali la previsione delle regole di
dettaglio. Su questa proposta fu raggiunto un accordo fra gli Stati membri4;
Il Parlamento europeo5 riunito in sessione
plenaria, tuttavia, respinse il testo di compromesso con 273 voti a favore e 273
contrari.
La decisione del Parlamento era motivata principalmente da tre argomenti di
natura politica6: i) il rifiuto del
principio secondo il quale i dirigenti di una società emittente, per adottare
misure di difesa contro un’offerta, devono ottenere preventivamente
l’autorizzazione degli azionisti, “e ciò finché non esiste un level playing
field (condizioni e regole uniformi) per le società europee in materia di
offerte pubbliche di acquisto; ii) il disappunto per la protezione insufficiente
prevista per i dipendenti delle società coinvolte in un’ OPA; iii) la proposta
non assicura un level playing field rispetto agli Stati Uniti. In
sostanza, l’esito sfavorevole si fondava sui timori suscitati dall’obbligo
imposto ai dirigenti di una società target di ottenere l’autorizzazione
degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi misura di difesa contro
l’offerta, e sulla confusione tra questo dovere di “neutralità” dei dirigenti e
l’impossibilità per la società oggetto di offerta di difendersi e, dunque, sul
timore di aprire le porte delle società europee alle società americane o di
altri Paesi membri. La proposta era stata criticata anche sul piano tecnico, per
la mancata definizione del prezzo “equo” dell’offerta obbligatoria e per non
aver previsto le fattispecie di cessione obbligatoria (all’azionista che avesse
raggiunto la quasi totalità del possesso delle azioni) e di riscatto
obbligatorio (da parte del nuovo azionista quasi totalitario, in circostanze
analoghe)7.
Il Consiglio europeo di Lisbona, tuttavia, ha iscritto la direttiva in esame,
prevista dal Piano d’azione dei servizi finanziari8, fra le misure prioritarie
ai fini dell’integrazione dei mercati finanziari europei entro il 2005. Proprio
per questo motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno presentare una nuova
proposta9 sulle OPA transfrontaliere, avvalendosi della cooperazione di un gruppo
di esperti ad alto livello in materia di diritto societario, da essa creato ad
hoc, sotto la presidenza del professore Jaap Winter.
La nuova proposta persegue gli stessi obiettivi delle precedenti: l’integrazione
dei mercati europei conformemente al Piano d’azione per i servizi finanziari;
l’armonizzazione delle diverse normative nazionali tendente a favorire le
ristrutturazioni di imprese; il rafforzamento della certezza giuridica delle
operazioni di OPA transfrontaliere e la protezione degli azionisti di minoranza
nel corso di tali operazioni.
In particolare, l’obiettivo della ultima proposta, come risulta anche dal
Rapporto Winter10, è quello di accrescere la competitività e accelerare la
circolazione del controllo delle società quotate sui mercati azionari
dell’Unione Europea, creando uguali prospettive di successo dell’OPA in tutti
gli Stati membri; si argomenta, infatti, che i takeover creano ricchezza i)
sfruttando le sinergie tra l’offerente e la società target e le economie di
scala della dimensione europea; ii) consentendo agli azionisti di vendere le
proprie azioni ad un prezzo superiore a quello di mercato; e iii) orientando il
management delle società quotate alla creazione di valore per gli azionisti. Ne
discenderebbe11 l’opportunità di una scelta di public policy tesa a
promuovere le OPA come strumento di ristrutturazione delle società europee e di
miglioramento dell’efficienza dei mercati di capitali12 .
2. Obiettivi della direttiva ed ambito di applicazione
Il 21 aprile 2004 il Parlamento europeo ha definitivamente approvato la
Direttiva13. L’obiettivo annunciato nel 1°, 2° e 9° considerando è quello di
rendere equivalenti, a livello europeo, le misure di tutela dei soci, in
particolare di minoranza, delle società con titoli negoziati su mercati
regolamentati, in occasione del trasferimento del controllo sulle società
stesse. Ed infatti la nuova disciplina assicura la protezione degli azionisti di
minoranza in caso di OPA, tramite l’obbligatorietà dell’offerta ed il prezzo
equo; elimina le incertezze giuridiche relative alla legge applicabile e
all’autorità competente per le OPA transfrontaliere; realizza una maggiore
trasparenza nello svolgimento dell’operazione e, più in generale, istituisce un
quadro di principi comuni e di requisiti generali che gli Stati membri devono
attuare attraverso norme più dettagliate, conformemente ai rispettivi sistemi
nazionali.
La Direttiva, in particolare, stabilisce misure di coordinamento delle
disposizioni normative nazionali concernenti le OPA di titoli delle società
comunitarie, quando anche solo una parte dei detti titoli è ammessa alla
negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri (art. 1 della
Direttiva). Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, per “titoli” si intendono i
valori mobiliari trasferibili che conferiscono diritto di voto in una società;
tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di estendere l’applicazione della
Direttiva anche ai titoli che conferiscono diritto di voto solo in determinate
circostanze o che non lo conferiscono affatto (11° considerando). Sono esclusi
dall’ambito di applicazione i fondi comuni di investimento ed i titoli emessi
dalle Banche centrali degli Stati membri (art. 1, paragrafi 2 e 3 della
Direttiva).
3. Principi generali
L’art. 3 della Direttiva enuncia una serie di principi ai quali devono
conformarsi le norme nazionali di recepimento. Primo fra tutti, il principio
della parità di trattamento per tutti i possessori di titoli di una società
emittente appartenenti alle stessa categoria, e della tutela, qualora una
persona acquisisca il controllo della società, degli altri possessori. I
destinatari dell’offerta, inoltre, devono ricevere in tempo utile tutte le
informazioni necessarie a decidere con cognizione di causa; a tal fine, deve
operare anche l’organo amministrativo della società emittente che, consigliando
i possessori di titoli, è tenuto a presentare il suo parere in merito alle
ripercussioni dell’offerta sull’occupazione, alle condizioni occupazionali ed
alla sede dell’attività della società. Nelle sue funzioni, inoltre, lo stesso
organo di amministrazione deve agire nell’interesse della società nel suo
insieme e non può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere nel
merito dell’offerta.
Un altro principio fondante la normativa in materia di OPA è previsto dalla
lett. d) dell’articolo in parola, ai sensi della quale è proibita la creazione
di mercati fittizi per i titoli della società emittente, offerente o di
qualsiasi società interessata all’offerta, suscettibili di dar luogo ad aumenti
o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e di turbare il normale
funzionamento del mercato.
Inoltre, poiché fra gli obiettivi della Direttiva vi è anche la tutela del
mercato da informazioni inaffidabili, oltre che dai fenomeni di insider trading14, l’art. 3 prevede il principio per cui l’offerente può annunciare l’offerta
solo dopo essersi assicurato di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di
pagamento del corrispettivo in contanti, se così prevede l’offerta, e dopo aver
adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli
impegni relativi a corrispettivi di diversa natura.
Infine, a tutela della società emittente intesa nel suo insieme, la Direttiva
sancisce un principio generale che tutti gli Stati membri dovranno rispettare:
così infatti statuisce la lett. f) del citato art. 3: “la società emittente non
deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo,
per effetto di un offerta sui suoi titoli”.
I principi in esame, come è ovvio, rispecchiano i requisiti minimi della
disciplina in materia di OPA; tuttavia, il legislatore comunitario ha preferito
inserire un’apposita previsione (art. 3, paragrafo 2, lett. b della Direttiva),
ai sensi della quale gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari
o disposizioni più rigorose di quelle previste dalla Direttiva per disciplinare
le offerte di cui trattasi.
4. Autorità di vigilanza e diritto applicabile
Uno degli obiettivi della Direttiva, come detto, è di creare un contesto
comunitario chiaro e trasparente in relazione ai problemi giuridici inerenti le
OPA e di prevenire distorsioni nel processo di ristrutturazione societaria a
livello comunitario causate dalla diversità delle regolamentazioni nazionali (3°
considerando della Direttiva). A tal proposito, interviene la disciplina dettata
dall’art. 4 della Direttiva in materia di competenza delle autorità di vigilanza
e di diritto applicabile.
Ai sensi del primo paragrafo del suddetto articolo, gli Stati membri sono
obbligati a designare la o le autorità cui compete il controllo di tutti gli
aspetti dell’offerta e la vigilanza sul rispetto delle norme fissate in
attuazione della Direttiva. Il Legislatore comunitario lascia alla
discrezionalità degli Stati membri la scelta del tipo di ente giuridico da
designare: un’autorità pubblica oppure un organismo privato, come il take over
panel inglese15. Ogni Stato membro, poi, informerà la Commissione di tale
designazione e provvederà affinché l’autorità competente eserciti la funzione di
vigilanza in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell’offerta.
Quanto alle regole sulla competenza, l’art. 4, paragrafo 2 della Direttiva
prevede una serie di criteri ai fini dell’individuazione dell’autorità cui
spetta la vigilanza sull’offerta; in particolare: i) è competente l’autorità
dello Stato in cui la società emittente ha la sede legale se i suoi titoli sono
quotati nello stesso Stato membro; ii) se la società non è quotata nello Stato
in cui ha la sede legale, la vigilanza compete all’autorità dello Stato membro
in cui la società è quotata (o, in caso di titoli quotati in più Stati membri,
quella dello Stato in cui la società è stata quotata per prima); nel caso in
cui, però, i titoli della società emittente siano contemporaneamente quotati in
più Stati, spetta alla stessa società determinare, nel primo giorno della
negoziazione, a quale autorità di tali Stati competerà la vigilanza
sull’offerta.
Tutte le autorità così designate, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4 della
Direttiva, devono cooperare e scambiarsi informazioni, senza pregiudizio del
segreto professionale16, e dispongono di tutti i poteri necessari per l’esercizio
delle loro funzioni.
Quanto al diritto applicabile alle OPA transfrontaliere, il legislatore ha
dovuto abbandonare l’originaria proposta di applicare un‘unica legge; infatti
non ha ritenuto possibile derogare alle regole di mercato del luogo di
quotazione né ha voluto applicare agli azionisti un diritto societario ad essi
sconosciuto17. Alla luce di queste considerazioni, l’attuale Direttiva ha
ritenuto applicabile la legge del luogo di quotazione per tutti gli aspetti
inerenti all’offerta, quali il corrispettivo, la procedura da applicare, il
contenuto del documento d’offerta la divulgazione dell’offerta medesima; invece,
per le questioni di diritto societario, come la percentuale dei diritti di voto
che conferisce il controllo, le deroghe all’obbligo di promuovere un offerta, le
condizioni in cui l’organo amministrativo della società emittente potrà attuare
misure difensive, si applicherà la normativa (e sarà competente la relativa
autorità) dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede.
Per garantire un’applicazione flessibile della Direttiva, nei limiti compatibili
con i principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva, gli
Stati membri possono derogare, o conferire alle loro autorità di vigilanza la
facoltà di derogare, alle norme nazionali di attuazione della normativa
comunitaria, per tener conto di circostanze determinate di livello nazionale, o
in altre specifiche circostanze. Si tratta di una disposizione certamente
criticabile, in quanto introduce la possibilità di indebolire ulteriormente la
vincolatività della disciplina comunitaria; essa si rende tuttavia necessaria
per far fronte alle nuove e diverse situazioni che, in ambiti in continua
evoluzione come nel settore dei mercati finanziari, si manifestano con sempre
maggiore frequenza.
Resta impregiudicato, infine, il potere degli Stati membri di designare le
autorità, giudiziarie o meno, competenti a dirimere le controversie e a
pronunciarsi sulle eventuali irregolarità dell’offerta; allo stesso modo, è
sancita anche la facoltà degli Stati medesimi di determinare il diritto in
materia di responsabilità delle autorità di vigilanza18 o di regolamento delle
controversie tra le parti di un’offerta.
5. La tutela degli azionisti di minoranza: offerta obbligatoria e prezzo equo
L’obiettivo sotteso alla disciplina dettata all’art. 5 della Direttiva consiste
nel garantire la protezione degli azionisti di minoranza in tutti i casi in cui
una persona fisica o giuridica acquisisca, individualmente o di concerto, il
controllo di una società con azioni negoziate sui mercati regolamentati. A tal
fine, la Direttiva impone alle normative nazionali di introdurre, in capo alla
suddetta persona fisica o giuridica, l’obbligo di promuovere un’OPA su tutte le
azioni che conferiscano diritti di voto nell’assemblea ordinaria19.
A differenza delle precedenti proposte, la Direttiva non tenta di definire la
percentuale dei diritti voto a partire dalla quale il controllo possa essere
considerato acquisito; infatti, le situazioni nazionali al riguardo risultano
troppo divergenti20. Il paragrafo 3 dell’articolo in parola, pertanto, prevede
che la suddetta percentuale e le modalità di calcolo siano determinate dallo
Stato membro in cui ha sede la società emittente.
Altro requisito richiesto dalla Direttiva è che l’offerta sia promossa ad un
prezzo equo. A differenza delle precedenti proposte, l’attuale Direttiva
fornisce una definizione del suddetto prezzo: ai sensi dell’ art. 5, paragrafo 4
della medesima Direttiva è considerato tale, salva espressa previsione di
deroghe da parte delle autorità di vigilanza21, il prezzo massimo pagato
dall’offerente, o da chi agisce di concerto con lui, per gli stessi titoli
oggetto dell’offerta in un periodo che deve essere fissato in misura non
inferiore ai sei mesi e non superiore ai dodici mesi antecedenti l’offerta
stessa. Qualora, nel periodo tra la pubblicazione dell’offerta e la sua
accettazione, l’offerente acquisti titoli ad un prezzo superiore a quello
dell’offerta, sarà necessario adeguare l’offerta al prezzo massimo pagato.
Il paragrafo 5 dell’articolo in esame, infine, disciplina la natura del
corrispettivo da offrire: l’offerente può offrire titoli, contanti o una
combinazione di entrambi22. È tuttavia richiesto il corrispettivo in contanti,
almeno come alternativa, quando i titoli non sono liquidi o qualora l’offerente
abbia acquistato in contanti, anche di concerto, titoli che conferiscono una
percentuale maggiore o pari al 5% di diritti di voto in periodo determinato
dagli Stati membri, in conformità a quanto statuito nel suddetto paragrafo 4
dell’art. 5.
6. Disciplina informativa e svolgimento dell’offerta
Affinché sia garantita la trasparenza dell’intero svolgimento dell’OPA
nell’ambito dell’Unione Europea, la Direttiva introduce diverse disposizioni,
fra cui l’obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere
un’offerta e di informare l’autorità di vigilanza, al fine di limitare la
possibilità di abuso di informazioni privilegiate (art. 6, paragrafo 1 e 12°
considerando della Direttiva). Inoltre, affinché i possessori dei titoli siano
adeguatamente informati sul contenuto dell’offerta, il secondo comma
dell’articolo 6 della Direttiva prevede l’obbligo della redazione e della
pubblicazione di un tempestivo documento d’offerta contenente le informazioni
necessarie per permettere una decisione consapevole al riguardo. Il paragrafo 3,
inoltre, elenca il contenuto minimo del documento d’offerta; in particolare, in
esso devono essere indicati il contenuto dell’offerta, l’identità
dell’offerente, il corrispettivo offerto, la percentuale o il numero massimo e
minimo dei titoli che l’offerente si impegna ad acquisire, le condizioni
dell’offerta, le intenzioni dell’offerente in relazione ai programmi futuri
della società emittente, il termine per l’accettazione e l’ordinamento nazionale
cui è soggetto il contratto. Prima che il documento d’offerta sia reso pubblico,
l’offerente deve trasmetterlo all’autorità di vigilanza; qualora il documento in
esame sia stato sottoposto all’approvazione preliminare delle autorità di
vigilanza e poi da esse approvato, è riconosciuto anche negli altri Stati membri
sui cui mercati sono quotati i titoli della società emittente.
Quanto al termine per l’accettazione dell’offerta, gli Stati membri non possono
prevederne una durata inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a
decorrere dalla data di pubblicazione del documento di offerta23. Sono possibili
deroghe in casi specifici previsti dagli Stati membri o dalle autorità di
vigilanza da essi autorizzate affinché la società emittente possa convocare
un’assemblea generale per l’esame dell’offerta (art. 7 della Direttiva).
Apposita disposizione, infine, è dedicata alla pubblicità dell’offerta, volta a
garantire la trasparenza e l’integrità dei mercati dei titoli interessati: ai
sensi dell’art. 8 della Direttiva, infatti, gli Stati membri devono prescrivere,
per qualsiasi informazione o documento di cui al precedente art. 7, forme di
pubblicità idonee ad assicurarne l’immediata ed agevole conoscenza da parte dei
possessori dei titoli e dei rappresentanti dei lavoratori della società
emittente e dell’offerente.
Sempre al fine di garantire un’efficiente disciplina informativa dell’offerta e
di rispondere alla preoccupazione di disclosure delle società che possono essere
oggetto di un’offerta pubblica di acquisto, l’art. 10 della Direttiva stila un
elenco di informazioni in materia di trasparenza che le società stesse devono
pubblicare nella relazione sulla gestione24. Si tratta, in particolare, di
informazioni sulle strutture e disposizioni che potrebbero ostacolare
l’assunzione e l’esercizio del controllo della società da parte di un offerente.25
7. La neutralità dell’organo amministrativo e la neutralizzazione delle
barriere statutarie e contrattuali
I punti nodali della Direttiva e sui quali si è sviluppata la più accesa
opposizione sono rappresentati dalla cd. Neutrality rule (nota anche come
Passivity rule) relativa ai doveri di astensione dell’organo amministrativo
(art. 9 della Direttiva) e dalla cd. Breakthrough rule relativa alla
neutralizzazione automatica delle misure difensive (art. 11 della Direttiva).
Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell’offerta, la Direttiva ha ritenuto necessario limitare i poteri
dell’organo amministrativo26 della società emittente in ordine al compimento di
atti e di operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente
la stessa società nella sua normale attività27. L’art. 9 della Direttiva, in
particolare, obbliga gli Stati membri ad assicurare che l’organo amministrativo
si astenga dall’adottare misure difensive tali da compromettere il successo
dell’offerta se non senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea generale
degli azionisti. La Commissione, nella Relazione alla proposta di direttiva28, ha
evidenziato la ratio di una disposizione così discussa, sebbene adottata già da
alcuni ordinamenti nazionali29, sottolineando l’importanza di garantire che la
sorte della società emittente, in presenza di un’offerta concreta volta ad
acquisirne il controllo, sia decisa dai suoi proprietari. La Direttiva non
definisce le misure suscettibili di far fallire un’offerta, ma indica a titolo
esemplificativo l’ipotesi di emissione di azioni che possano avere l’effetto di
impedire all’offerente, in maniera durevole, di acquisire il controllo della
società target; il legislatore comunitario, peraltro, esclude espressamente che
fra le misure difensive rientri la ricerca di altre offerte, che anzi sono fatte
esplicitamente salve dall’articolo in parola.
Quanto al periodo in cui vige la cd. Passivity rule, esso è compreso tra il
momento in cui l’offerta è resa pubblica ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 della
Direttiva e finché il risultato dell’offerta medesima non sia reso pubblico
ovvero l’offerta decada. Per le decisioni adottate prima del suddetto periodo ma
non ancora attuate in tutto o in parte, l’assemblea dei soci deve comunque
provvedere all’approvazione o alla ratifica di quelle non rientranti nelle
normali attività della società e la cui attuazione possa contrastare il
raggiungimento degli obiettivi dell’offerta. Le norme nazionali, inoltre, devono
prescrivere all’organo amministrativo della società obiettivo di pubblicare un
documento contenete un suo parere motivato sull’offerta, inclusa la sua opinione
sugli effetti della stessa su tutti gli interessi della società e, in
particolare, sull’occupazione e suoi piani strategici dell’offerente per la
società emittente.30
Altrettanto discussa e non condivisa da tutti gli Stati membri31 è la “regola
della neutralizzazione” dettata dall’art. 11 della Direttiva. La previsione ivi
contenuta risponde alla preoccupazione avanzata da alcuni Stati membri, che
lamentano, all’interno dell’Unione, la mancanza di condizioni concorrenziali per
l’acquisto delle società, a causa dei persistenti ostacoli posti dal diritto
societario di alcuni Stati membri. Pertanto, proprio al fine di addivenire ad un
“level playing field” 32 per le OPA, il suddetto articolo 11 si sofferma sulle
diverse restrizioni giuridiche che possono essere considerate barriere alle
offerte di cui trattasi.
In particolare, è prevista l’inopponibilità all’offerente delle restrizioni al
trasferimento di titoli33 previsti dallo statuto della società emittente o da
accordi contrattuali tra la società medesima ed i possessori di titoli (o tra
possessori di titoli) conclusi dopo l’adozione della Direttiva. Sono del pari
inefficaci le restrizioni al diritto di voto34 (statutarie o contrattuali)
nell’assemblea generale che decide su misure di difesa eventuali ai sensi
dell’art. 9 della Direttiva; inoltre, nella medesima assemblea, i titoli a voto
plurimo conferiscono un solo voto. La Commissione35 riconduce la
ratio della norma
alla necessità che, conformemente al principio di cui al citato art. 9, i
possessori dei titoli si esprimano sull’offerta in assoluta libertà e con
cognizione di causa.
Infine, l’articolo in esame prescrive la non applicabilità delle restrizioni al
trasferimento dei titoli e ai diritti di voto di cui ai precedenti paragrafi 2 e
3 dello stesso, così come di qualsiasi altro diritto straordinario degli
azionisti relativo alla nomina o revoca degli amministratori e previsto dallo
statuto della società emittente, qualora l’offerente, a seguito dell’offerta,
detenga una percentuale del capitale con diritto di voto pari o superiore al
75%; nella medesima ipotesi, i titoli a voto plurimo conferiscono un unico voto
nella prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta convocata
dall’offerente per modificare lo statuto societario ovvero revocare o nominare i
membri dell’organo di amministrazione.36
Al riguardo, tuttavia, si noti che, come attentamente sottolineato dalla stessa
Commissione37, la soppressione dei diritti elencati nell’articolo in parola
solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale in alcuni ordinamenti giuridici
e, ad avviso di alcuni, potrebbe essere considerata una forma illegittima di
espropriazione privata, contraria alla Carta dei diritti umani38. Per risolvere
la suddetta questione, il legislatore comunitario ha dunque previsto l’obbligo
di riconoscere un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di
tali diritti ed è fatto rinvio agli Stati per la determinazione delle condizioni
e modalità di pagamento.
Tutte le misure in esame sono finalizzate a tutelare il diritto degli azionisti
di decidere sull’offerta, liberandoli dai vincoli statutari o contrattuali che
impediscono il voto o il trasferimento dei titoli stessi e garantiscono che
l’offerente possa esercitare i diritti di controllo nella prima assemblea
successiva all’esito positivo dell’offerta. Norme di questo tipo già esistono in
alcuni Paesi membri39.
8. Accordi opzionali
L’art. 12 della Direttiva, a differenza dei precedenti, non è stato proposto
dalla Commissione, che anzi lo ha criticato ed osteggiato duramente; la sua
adozione, peraltro, è stata posta come conditio sine qua non all’adozione
dell’intera Direttiva da parte degli Stati membri e del Parlamento. La
disposizione in parola ha ad oggetto l’applicabilità delle norme più discusse
dell’intera disciplina comunitaria; concede, infatti, ai Paesi membri la facoltà
di non esigere che le società con sede nel loro territorio applichino le norme
contenute nell’art. 9, paragrafi 2 e 3 (principio di neutralità) e/o quelle
sancite dall’art. 11 della direttiva (regola di neutralizzazione).
Resta salva, tuttavia, la facoltà delle società con sede nello Stato in cui è
prevista tale eventuale riserva di applicare gli articoli in esame, purché la
decisione sia legittimamente adottata dall’assemblea generale, a maggioranza
qualificata, e sia notificata a tutte le autorità di vigilanza degli Stati
membri nei quali siano quotati i suoi titoli (art. 12, paragrafo 2 della
Direttiva).
Il terzo paragrafo del suddetto art. 12, inoltre, concede agli Stati membri la
facoltà di esonerare le società dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della
Direttiva, qualora risultino essere oggetto di un’offerta lanciata da una
società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata,
direttamente o indirettamente, da quest’ultima, introducendo in tal modo il
principio di reciprocità.
Si ritiene auspicabile, tuttavia, che, alla luce della progressiva integrazione
del diritto societario e dei mercati finanziari all’interno del mercato unico,
si arrivi alla modifica di un siffatto regime opzionale, il quale, senza alcun
dubbio, mina alla base ogni certezza giuridica e trasparenza relativa ai
risultati attesi di un’OPA, tradendo, sia pure in parte, le aspettative riposte
nella Direttiva.
9. Diritto e obbligo di acquisto
Al termine della sia pur parziale trattazione di quanto disposto dalla
Direttiva, non si può non accennare alla disciplina relativa al diritto e
all’obbligo di acquisto contenuta negli artt. 15 e 16, la cui assenza nelle
precedenti proposte è stata oggetto di dure critiche. Il legislatore comunitario
preferisce, pertanto, esplicitare già nel 24° considerando la necessità di
riconoscere all’offerente, nel caso in cui acquisti una rilevante percentuale di
titoli della società emittente a seguito di un’OPA40, il diritto di acquistare i
restanti titoli (cd. right of squeeze-out) e di prevedere, nelle medesime
circostanze, il relativo diritto degli azionisti di minoranza di venderglieli
(cd. right of sell-out).
In particolare, l’art. 15 della Direttiva prevede il suddetto dispositivo di
cessione obbligatoria ad un prezzo equo41 qualora l’offerente detenga almeno il
90% dei diritti di voto della società emittente oppure quando abbia acquistato o
si sia impegnato ad acquistare, a seguito dell’accettazione dell’offerta, almeno
il 90% del capitale che conferisce il diritto di voto della società emittente ed
il 90% dei diritti di voto oggetto dell’offerta42.
Il successivo art. 16 riconosce, come contropartita del diritto creato ex art.
15 e a vantaggio dei possessori di titoli in minoranza, un diritto di riscatto
obbligatorio, in base al quale questi ultimi, alle stesse condizioni di quelle
previste dal suddetto art. 15, possono esigere che l’offerente acquisti i loro
titoli ad un giusto prezzo.
10. Considerazioni conclusive
In vista del recepimento della Direttiva, previsto per il maggio 2006, diverse
sono le considerazioni degli esperti della materia. Per quanto concerne la
determinazione del prezzo equo dell’OPA, l’opinione generale43 saluta con favore
l’indicazione della Direttiva che, come detto, qualifica come tale il prezzo più
alto pagato dallo scalatore per acquisire il controllo, piuttosto che quello
medio tra quest’ultimo prezzo e la media del prezzo di mercato del titolo nei
dodici mesi precedenti, come sancito dall’art. 106, 2° comma del Tuf. La
soluzione comunitaria, infatti, (i) garantisce una maggiore protezione degli
azionisti di minoranza, perché in tal modo il premio del controllo sarà pagato
anche a questi ultimi, e (ii) evita di incorrere nel paradosso per cui, nel caso
di società target con titoli in progressiva crescita, vengano avvantaggiati gli
scalatori, con il pagamento di un prezzo di offerta inferiore a quello corrente
delle azioni. La soluzione, tuttavia, non è esente da critiche, in quanto,
imponendo un maggior onere a carico degli scalatori, renderà più costose le
offerte pubbliche, con il risultato di ridurne il numero e di rendere meno
contendibili le società europee.
Quanto alla Passivity rule, che, come detto, rappresenta uno dei “punti caldi”
della Direttiva, il legislatore italiano, anche a seguito del D.Lgs. n. 6/2003,
continua a ritenere necessaria la regola di astensione, da parte degli
amministratori, da operazioni che contrastino il conseguimento degli obiettivi
dell’offerta, affidando la decisione all’assemblea dei soci (art. 104 Tuf). Al
riguardo, non è stata ipotizzata nessuna previsione, in attesa di verificare se
ed in qual modo lo Stato italiano intenderà usufruire del regime opzionale
disegnato dall’art. 12 della Direttiva, memori però del fatto che già una volta44
il legislatore nazionale ha aperto una breccia nella regola dell’”assoluta
passività” prevista dalla Lg. n. 149/1992, rendendo possibile l’utilizzo di
alcune misure antitakeover.
Evitando premature conclusione al riguardo, si noti che l’unica certezza è che
l’attuale disciplina italiana assicura alle società presenti nel territorio una
maggiore apertura e contendibilità rispetto a quelle di altri Paesi, ma anche
che, qualora altri Stati membri, come prevedibile, usufruiscano del regime
opzionale esonerando le società ivi costituite dai divieti di cui agli artt. 9 e
11 della Direttiva, resterà molto difficile per le società italiane acquisire il
controllo tramite il lancio di OPA transfrontaliere.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è forse ipotizzabile che il
legislatore italiano, in sede di recepimento, prenda in considerazione l’opzione
prevista dall’art. 12, paragrafo 3 della Direttiva, consistente, come detto,
nell’esonerare le società italiane dall’applicazione degli artt. 9 e 11 qualora
esse vengano ad essere oggetto di un’OPA lanciata da altra società, o da una sua
controllata, non tenuta al rispetto dei medesimi articoli della Direttiva. La
soluzione in parola certo non può essere salutata con favore nell’ottica di una
completa armonizzazione sul piano comunitario della disciplina di OPA
transfrontaliere, ma permetterebbe, ad avviso di chi scrive, un giusto
contemperamento, sia pur in via del tutto provvisoria, fra gli interessi in
gioco.
__________________________________
1 Si tratta, come noto, del D. Lgs. N.
6/2003, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 37/2004.
2 In GUCE C 64 del 14.3.1989, pag. 8 e,
con la relazione, Boll. CE suppl. 3/89.
3 In GUCE C 162 del 6.6.1996, pag. 8 e,
con la relazione, COM(95)655 def.
4 In particolare, il 19 giugno 2000, il
Consiglio adottò la sua posizione comune all’unanimità; nel dicembre 2000, il
Parlamento europeo propose numerosi emendamenti che non hanno ottenuto il
consenso del Consiglio; la procedura di conciliazione che ne seguì fu chiusa da
un accordo raggiunto nell’ambito del comitato di conciliazione in data 6 giugno
2001.
5 Cfr. IP/01/943, disponibile sul sito
www.europa.eu.int
6 In questi termini, si esprime la
Commissione Europea nella Relazione alla Proposta di direttiva del 2.10.2002,
COM(2002)534 def., pag. 2.
7 Cfr., sul punto, Note e
studi n. 44, in www.assonime.it
8
Cfr. COM(1999)232, dell’ 11.5.1999.
9
Cfr. COM(2002)5340def., del 2.10.2002.
10
Cfr., sul punto, il Rapporto Winter, 2002, IP/02/24, disponibile sul sito
www.europa.eu.int
11
Questa ricostruzione, tuttavia, non è esente da critiche: da un punto di vista
economico, infatti, l’impostazione è criticabile perché l’evidenza empirica non
offre sostegno alla tesi secondo cui la contendibilità del controllo migliora il
valore delle imprese; sul punto, cfr. Note e studi n. 44, in www.assonime.it
12
Cfr., sul punto, il Rapporto Winter, 2002, IP/02/24, cit., pag. 23.
13
Pubblicata in GUCE L 142/12 del 30 aprile 2004 e disponibile sul sito
www.europa.eu.int
14 Cfr.,
sul punto, La nuova Direttiva europea sulle offerte pubbliche di acquisto, in
Riv. soc., 2004, pag. 1001.
15 Cfr., sul punto, G. DI MARCO, Il commento alla
direttiva comunitaria sull’OPA, in Le Società, 2004, 9, 1181.
16 In particolare, l’art. 4, paragrafo 3 della
Direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di prescrivere l’obbligo al
segreto professionale a tutte le persone che svolgono o abbiano svolto
un’attività presso le loro autorità di vigilanza.
17 Cfr., sul punto, G. DI MARCO, cit., 1181.
18 Cfr., al riguardo e per quanto concerne l’Italia,
la sentenza della Cassazione, n. 3132/2001, che per prima ha aperto la strada al
riconoscimento della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. in capo ad
un’autorità amministrativa indipendente quale la Consob.
19 Cfr.,
al riguardo e per quanto concerne l’Italia, la sentenza della Cassazione, n.
3132/2001, che per prima ha aperto la strada al riconoscimento della
responsabilità civile ex art. 2043 c.c. in capo ad un’autorità amministrativa
indipendente quale la Consob.
Come detto in precedenza, v. retro par. 2, gli Stati membri hanno la facoltà di
estendere l’applicazione della Direttiva anche ai titoli che conferiscono
diritto di voto solo in determinate circostanze o che non lo conferiscono
affatto (11° considerando).
20 La soglia può variare dal 20% al 30% dei diritti
di voto o del capitale; cfr., sul punto, G. DI MARCO, cit., 1179.
21 La ratio della possibilità di deroga alla
definizione del prezzo equo consiste nell’evitare che un’applicazione rigida
della regola a casi singoli possa condurre a risultati ingiustificati. A titolo
di esempio, il prezzo può essere modificato se è stato concordato tra
l’acquirente ed un venditore; se i prezzi di mercato sono stati influenzati da
eventi eccezionali o per permettere il salvataggio di un’impresa in difficoltà.
V. sul punto G. DI MARCO, cit., 1179.
22 Come noto, in Italia è già prevista la
possibilità di offrire strumenti finanziari come corrispettivo dell’OPA; cfr.,
al riguardo, art. 106, 3° comma, lett. c) del Tuf e, più nel dettaglio, l’art.
47 del regolamento di attuazione della Consob, n. 11971/1999 in materia di
emittenti.
23 Si ricordi che, ai sensi dell’art. 40, 2°
comma del regolamento Consob, n. 11971/1999 in materia di emittenti, il periodo
di adesione è concordato con la società di gestione del mercato tra un minimo di
quindici ed un massimo di venticinque giorni, salvi i casi di OPA non
obbligatoria ex artt. 106, 4° comma e 107 Tuf (in cui il suddetto periodo sarà
compreso, come noto, fra i venticinque ed i quaranta giorni) e la possibilità
per la Consob, sancita dalla stesso art. 40, 2° comma, di prorogarne la durata
fino ad un massimo di cinquantacinque giorni.
24Si noti che, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 10
della Direttiva, l’organo di amministrazione di una società con titoli quotati
in un Stato membro deve presentare una relazione esplicativa all’assemblea
generale annuale degli azionisti sulle informazioni previste dal paragrafo 1 (v.
nota n. 25).
25 In particolare, ex art. 10, paragrafo 1, le
suddette società sono tenute a pubblicare, tra le altre, le informazioni
relative alla struttura del capitale; a qualsiasi restrizione al trasferimento;
alle partecipazioni importanti nel capitale; ai possessori di titoli conferenti
diritti speciali di controllo; a qualsiasi restrizione al diritto di voto; agli
accordi tra azionisti e noti alla società che comportino restrizioni al
trasferimento dei titoli e/o diritti di voto; alle norme sulla nomina e
sostituzione degli amministratori e sulla modifica dello statuto della società;
ai poteri degli amministratori; agli accordi significativi di cui la società è
parte e che acquistino efficacia, si estinguano o siano modificati in caso di
cambiamento di controllo.
26 Si noti che, ai sensi dell’at. 9, paragrafo 6
della Direttiva, se l’organo amministrativo ha natura dualistica, la disciplina
in esame si applica sia all’organo di gestione che al consiglio di sorveglianza.
27 Cfr., sul punto, 16° considerando della
Direttiva.
28 Relazione alla Proposta di direttiva del
2.10.2002, COM(2002)534 def., pag. 7, disponibile sul sito www.europa.eu.int
Prevale, pertanto, la soluzione adottata dall’ordinamento inglese. Si noti,
infatti, che nel Regno Unito sono gli azionisti della società bersaglio a
valutare la convenienza dell’offerta, autorizzando gli amministratori al
compimento di operazioni volte a contrastare un’OPA; sul punto cfr. L. SCIPIONE,
“La nuova disciplina dell’opa europea: un’upotesi di regolamentazione minimale”,
in Diritto della banca e del mercato finanziario.
29 Cfr., quanto all’ordinamento italiano, l’art. 104
Tuf.
30 Cfr. art. 9, paragrafo 5 e 17° considerando della
Direttiva in esame.
31 In particolare dalla Germania;
32 Cfr. Relazione alla Proposta di direttiva COM(2002)534
def., 8.
33 Ad esempio, le limitazioni di proprietà o i
diritti di approvazione da parte della società o di altri possessori di titoli
di qualsiasi trasferimento.
34 A mero titolo d’esempio, le limitazioni al
diritto di voto, i termini imposti all’esercizio del diritto di voto o gli
accordi tra possessori di titoli.
35 Cfr. Relazione alla Proposta di direttiva COM(2002)534
def., 8.
36 Si noti, al riguardo, l’esplicito riconoscimento
effettuato dall’art. 11 della Direttiva del diritto dell’offerente di convocare,
al fine suddetto, un’assemblea generale a breve termine, purché non prima di due
settimane dalla sua notifica.
37Relazione alla Proposta di direttiva COM(2002)534
def., 9.
38 Cfr, sul punto, La nuova Direttiva europea
sulle offerte pubbliche di acquisto, in Riv soc., 2004, 1002.
39 Il Tuf, in particolare, prevede che gli azionisti
che intendano aderire ad un’OPA, possono recedere senza preavviso dai patti
parasociali (art. 123 del Tuf, in tal caso, il recesso produce effetto solo con
il perfezionamento del trasferimento delle azioni). Inoltre, in occasione
dell’OPA sono sospesi i limiti alle partecipazioni reciproche (art. 121 del Tuf,
ai sensi del quale, la disciplina delle partecipazioni reciproche non si applica
se i limiti ivi statuiti siano superati a seguito di un’OPA diretta a conseguire
almeno il 60% delle azioni ordinarie).
40 Per la precisione, l’art. 15, paragrafo 1
della Direttiva si esprime nei seguenti termini: “a seguito di un’offerta
indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante
la totalità dei loro titoli”
41 Spetta agli Stati membri verificare l’equità del
prezzo; tuttavia, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 5, ultima parte, si considera
equo il prezzo dell’offerta, nel caso in cui si tratti di OPA obbligatoria.
42 I suddetti requisiti non possono non rievocare
alla mente quanto già disposto dal diritto italiano in materia di OPA
obbligatoria; come noto, infatti, l’art. 108 Tuf prevede l’obbligo di lanciare
un’OPA sulla totalità delle azioni ordinarie, o comunque di una delle categorie
di azioni previste dall’art. 105 Tuf, qualora un soggetto venga a detenere una
partecipazione delle medesime superiore al 90%, salva, peraltro, la possibilità
di sottrarsi al suddetto obbligo qualora sia ripristinato in tempi brevi (120
giorni) il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle
negoziazioni.
43 In tal senso, inter ceteros, SABBATINI, “Arriva
l’Opa europea”, in Il sole 24 ore, 15-05-2004;
44 Ossia con l’introduzione del più volte citato
art. 104 Tuf.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/12/2005
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