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IL RAPPORTO TRA IL D.P.R. N. 445/2000 E LA LEGGE N. 109/1994: VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ED INTANGIBILITÀ DELLE FASI DI GARA.

Francesco Marascio*


 

La problematica oggetto del presente lavoro riguarda il coordinamento tra la normativa sull’autocertificazione e la particolare disciplina delle procedure di gara nel settore dei lavori pubblici.
Infatti, il D.P.R. n. 445/2000 contiene una normativa di portata generale applicabile, indistintamente, a tutti i procedimenti amministrativi.


Essa, come è noto, impone alle amministrazioni di non aggravare la posizione degli interessati consentendogli di produrre, in luogo di certificazioni dalla difficile reperibilità, delle attestazioni sostitutive.


Diversamente, la legge Merloni disciplina i procedimenti amministrativi, particolarmente complessi e delicati, diretti all’affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici.


Detta disciplina mira a tutelare la posizione dei concorrenti e della P.A. mediante l’applicazione di una serie di principi specifici tra i quali hanno particolare importanza la segretezza delle offerte e la par condicio tra i concorrenti.


Ora, l’applicazione del D.P.R. n. 445/2000 alle procedure disciplinate dalla legge Merloni certamente impone alle Stazioni Appaltanti di consentire ai concorrenti la partecipazione alle gare mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive delle necessarie certificazioni.


Con altrettanta sicurezza, le Stazioni Appaltanti avranno altresì l’onere di ottemperare al disposto dell’art. 71 del citato D.P.R. che impone di verificare presso le Autorità competenti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.


Si tratta, però, di stabilire modalità di esercizio degli oneri relativi all’autocertificazione che non interferiscano, menomandone la portata, con i principi e le garanzie che regolano le procedure di gara.


E’ nota l’esigenza di assicurare nelle procedure di gara la non riferibilità delle offerte agli offerenti sino al momento di valutazione delle stesse e di formazione della graduatoria.


A tal fine, l’impianto della legge n. 109/1994 scandisce una serie ordinata di passaggi procedurali articolando – nelle varie fasi della procedura – le operazioni di verifica e di valutazione.


Infatti, la Legge Quadro sui LL.PP. definisce chiaramente in successione tra loro:


- una prima fase della procedura, diretta alla verifica della documentazione amministrativa, con eventuali possibili richieste di integrazione;
- una seconda fase per un, eventuale, controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, da effettuarsi inderogabilmente “prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate” (art. 10, comma 1 quater, legge n. 109/1994);
- una terza fase riguardante l’apertura delle offerte economiche e la valutazione delle stesse.


Pertanto, le fasi di verifica precedono sempre la formazione della graduatoria.


Se così non fosse, verrebbe certamente compromessa la garanzia di imparzialità nella scelta del contraente.


Infatti, graverebbe sull’operato della Commissione quantomeno il pesante dubbio circa il possibile espletamento di verifiche mirate alla rideterminazione di una graduatoria già formata.


Allora, alla luce dell’impianto della legge Merloni, deve ritenersi non solo semplicemente opportuno ma, addirittura, necessario espletare le procedure di controllo prima della formazione della graduatoria.


Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferendosi alle peculiarità del sistema della Merloni in punto di documentazione distingue e chiarisce come”è vero, infatti, che la l. 415/98, successiva alle norme legislative e regolamentari generali sulla documentazione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni particolari in materia di accertamento dei requisiti soggettivi delle imprese, introducendo, nell’art. 10 l. 109/94, il comma 1 quater.


Peraltro, si tratta di una normativa coerente con i principî della semplificazione documentale, orientata, essenzialmente, a regolare la fase di controllo preventivo (secondo il metodo del sorteggio a campione) e successivo (limitato alle prime due imprese della graduatoria) sulle dichiarazioni rese dai concorrenti”. (cfr. Con-siglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 2003, n. 7473).


Le sole eccezioni al suddetto canone si rinvengono:


- nella stessa Legge Quadro, riguardo le verifiche in capo al primo ed al secondo classificato in ragione della posizione particolarmente qualificata degli stessi;
- nella possibilità di operare, in virtù dei principi generali del diritto amministrativo, in via di autotutela in presenza di circostanze eccezionali da riportare obbligatoriamente nella motivazione degli eventuali provvedimenti assunti.


Fuori da dette ipotesi, non sono ammesse deroghe.


Pertanto, se la Commissione di gara – in palese violazione della ripartizione procedimentale fissata nella legge n. 109/1994 – operasse le verifiche sulle autocertificazioni dopo aver stilato la graduatoria incorrerebbe certamente in una grave illegittimità.


Infatti, non si comprende in alcun modo la ragione per cui verifiche su imprese, collocate in posizioni non utili all’aggiudicazione, non siano state disposte prima di formare la graduatoria.


Pertanto la disciplina peculiare dei lavori pubblici, impone di operare le verifiche sull’autocertificazione nella prima parte della gara e, comunque, prima di conoscere il posizionamento dei vari concorrenti in graduatoria con la sola eccezione del primo e del secondo classificati.
 


*Consigliere del Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti per il

contenzioso con le imprese operanti nel settore delle OO.PP.