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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6406 del 7 novembre 2005.
Leonardo Salvemini
Professore a contratto
di Diritto dell’Ambiente
Università degli Studi di Milano
La sentenza in esame presenta numerosi spunti di riflessione in una materia,
quella ambientale, oggetto di grande attenzione da parte del legislatore, sia
costituzionale che ordinario, rispettivamente attraverso la riforma del Titolo V
della Costituzione del 2001 ( art. 117 II comma lett. S) ed il riordino della
legislazione con il Testo Unico ambientale ancora in fase di approvazione.
Non solo anche la Corte Costituzionale ha contribuito ad un affermazione chiara
della tutela ambientale attraverso numerose pronunce ha innovato la definizione
di ambiente arrivando a considerarlo “ valore costituzionalmente protetto” cui
tutti, stato, regioni ecc, sono chiamati alla tutela oltre agli organi della
giurisdizione di merito che con chiarezza di pronunce stanno solcando le stesse
tracce interpretative lasciate dal Giudice delle leggi.
Il supremo consesso della G.A. ha affermato che l'ordinanza con la quale il
sindaco impone al proprietario dell'area di bonificarla in relazione a rifiuti
speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio bensì
ripristinatorio.
Secondo i giudici di palazzo Spada, il provvedimento sindacale non mira ad
individuare e punire i soggetti cui attribuire la responsabilità civile e/o
penale della situazione abusiva, ma è diretta ad ottenere la rimozione
dell'attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all'ambiente
circostante e alla salute pubblica.
Quindi l’ordinanza può essere legittimamente indirizzata all'attuale
proprietario dell'area, cioè a colui che si trova con quest'ultima in un
rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al
fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da
imputarsi ad altro soggetto o al precedente proprietario.
Nello stesso verso della sentenza in oggetto la medesima sezione del Consiglio
di Stato con le decisioni del 2 aprile 2001, n. 1904 e del 2 aprile 2003 n.
1678.
I giudici affermano ancora che “ la ricerca dell'obbligato di diritto, mediante
accertamenti complessi e laboriosi, risulta in genere incompatibile con
l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti “ (cfr.la
decisione di questa Sezione 7 settembre 1991, n. 1137, che richiama il
precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520), ancor di più se, come
nel caso concreto analizzato, vi è un’indagine penale in corso.
A rafforzare la tesi dell’interesse pubblico primario alla tutela del bene
ambiente, e della necessità, pubblica, di ripristino dell’equilibrio ambientale
minato dal fatto inquinante, il Consiglio di Stato rileva che “ in definitiva,
appare ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo
responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente
emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa essere
individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di
eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per
fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua, occorre ribadire, della
natura ripristinatoria d'urgenza e non sanzionatoria del provvedimento
contingibile.”
Quindi continua il Consiglio “ appare allo stato irrilevante la circostanza che
l’inquinamento in questione potrebbe essere di natura dolosa, essendo ciò ancora
sub iudice “ nel caso, penale.
Ecco quindi che i Giudici elaborano un importante criterio applicativo, che
dovrà in futuro informare i presupposti di fatto delle ordinanze contingibili ed
urgenti e cioè l’accertamento del rapporto funzionale tra il titolare del
diritto di proprietà ed il fondo inquinato tale da consentire con celerità gli
interventi disposti e fronteggiare le situazioni di pericolo, criterio questo
non presente in alcuna legislazione nazionale ed internazionale, ma che potrebbe
essere ricondotto ai principi di efficacia ed efficienza dell’azione della P.A,
oltre che a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 407
del 2002.
Avv. Leonardo Salvemini
Professore a contratto di Diritto dell’Ambiente
Università degli Studi di Milano
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 03/02/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6406/05 REG.DEC.
N. 633 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 633/2005, proposto dai sigg.ri: Luigi Maria
GIANNINI, Carmela GIANNINI, Gaetano Mario GIANNINI e Raffaele GIANNINI;
rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto in Roma,
via Celimontana 38 presso l’avv. Benito Panariti;
contro
il COMUNE di BARLETTA, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti con
domicilio eletto in Roma viale Parioli, 180 presso l’avv. Mario Sanino;
e nei confronti della
CURATELA FALLIMENTARE LIAN S.R.L. IN P. DI FRANCAVILLA VITO rappresentata e
difesa dall’avv. Ernesto Cianciola, con domicilio eletto in Roma via del Corso
504 presso l’avv. Antonio Pignatelli;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004, resa tra le parti,
concernente ORDINANZA CONTINGIBILE e URGENTE PER BONIFICARE AREA.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Barletta e della
Curatela del Fallimento Lian srl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, relatore il Consigliere Aniello
Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati B. Panariti per delega dell’avv. P.
Nasca e M. Sanino per delega dell’avv. I, Palmiotti e E. Cianciola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza TAR Puglia, sez. 3°, n. 4178/2004 è stato respinto il ricorso
proposto dai sigg. Luigi Maria Giannini ed altri avverso l’ordinanza del Sindaco
di Barletta n. 7236 dell’11.3.2003, con la quale veniva ordinato alla Curatela
fallimentare della società Lian s.r.l. ed ai sigg. Giannini Carmela, Giannini
Gaetano Mario, Giannini Maria e Giannini Raffaele, ognuno per i propri diritti
ed in solido tra tutti, “di rimuovere con immediatezza i fusti contenenti
materiale chimico depositati nel capannone sede della ditta G.I.G., di avviarli
allo smaltimento e/o allo stoccaggio in locali idonei, nel rispetto della
vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero…al
riutilizzo come materia prima presso altre industrie; di effettuare interventi
di incapsulamento dei materiali e detriti contenenti fibre di amianto presenti
nel medesimo stabilimento….; di seguire successivamente il monitoraggio
continuo… ; di procedere…… all’esecuzione dei lavori di rimozione e
smantellamento delle parti pericolanti all’interno del capannone sede della
ditta GIG….”.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. Luigi Maria Giannini ed
altri, deducendo quanto segue:
- Incompetenza del Vice Sindaco, in mancanza di espressa delega per assenza o
impedimento del Sindaco, né tale delega era stata prodotta;
- i ricorrenti non erano né proprietari, né possessori, né detentori qualificati
dell’area coinvolta dall’incendio e interessata dalla ordinanza di rimozione,
avendo i medesimi soltanto proposto al Tribunale di Trani un concordato
fallimentare per rilevare il cespite di proprietà della fallita Lian s.r.l.,
concordato che, sebbene omologato nell’anno 2000, non era ancora concluso per la
pendenza di situazioni che ne potrebbero comportare la revoca ai sensi dell’art.
137 della legge fallimentare, sicché unico soggetto tenuto alla bonifica era la
curatela fallimentare Lian, effettiva detentrice dell’immobile;
con la conseguente necessità di far permanere la curatela fallimentare tra i
soggetti tenuti ad eseguire l’ordinanza impugnata mentre il Comune l’aveva
successivamente estromessa;.
- l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente era stata adottata in mancanza
dei presupposti di urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa
normativa;
- l’ordinanza impugnata, essendo il concordato fallimentare subordinato
all’adempimento degli obblighi facenti capo agli assuntori, doveva essere
rivolta solo nei confronti della curatela fallimentare, in quanto organo
preposto a sorvegliare sull’esatto adempimento del concordato fallimentare e
nella cui disponibilità era l’area da bonificare, dal momento che solo a seguito
del verificarsi di tale condizione l’attivo fallimentare della Lian poteva
essere trasferito agli assuntori; né nella specie vi era stata finora da parte
del Giudice delegato al fallimento l’emissione di un atto di accertamento
dell’esatto adempimento del concordato ;
- l’evento che aveva causato l’inquinamento era di natura dolosa e gli autori
dell’illecito erano rimasti ignoti, per cui nulla poteva addebitarsi ai
proprietari dell’immobile, tanto più che essi non erano neppure proprietari per
quanto sopra precisato.
3. Si cono costituiti in giudizio il comune di Barletta e la Curatela del
Fallimento Lian che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Il Comune ha in particolare rilevato la competenza del Vicesindaco ad adottare
l’ordinanza impugnata con riferimento alla delega del Sindaco di cui alla nota
n. 7695 del 5.3.1997; l’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in capo
all’assuntore del concordato fallimentare con la sentenza di omologazione del
concordato n. 105/2000 (passata in giudicato); il particolare scopo delle
ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti che non sarebbe quello
di individuare i responsabili ma quello di rimuovere con la maggiore celerità
possibile uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica.
Considerazioni analoghe ha prospettato anche la Curatela del Fallimento Lian,
che tra l’altro ha precisato che dopo l’ordinanza impugnata il Comune era di
nuovo intervenuto con l’ordinanza n. 16924 del 29.5.2003 con la quale, prendendo
atto di quanto dichiarato dal Giudice delegato del Tribunale di Trani per
effetto della cessazione delle ordinarie funzioni degli organi fallimentari a
seguito del passaggio in giudicato della sentenza omologativa, revocava
l’ordinanza impugnata per la parte attinente la Curatela stessa.
Con ordinanza n. 1021/2005, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare
proposta dall’appellante.
Con atto del 22.6.2005, gli appellanti hanno depositato una nota del Giudice
delegato al Fallimento in data 16.6.2005, poi ripresentata alla pubblica udienza
odierna.
Alla pubblica udienza del 28.6.2005, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Priva di pregio è la doglianza di difetto di competenza del vice sindaco ad
adottare il provvedimento contingibile ed urgente per asserita mancanza di una
delega in tal senso.
Come rilevato dal TAR, essendo nella specie il sindaco impedito, le relative
funzioni sono state espletate dal vice sindaco competente giusta delega dei
poteri conferita con provvedimento del sindaco n. 7695 del 5.3.2003, versata in
giudizio.
4.2. Neppure sussiste il difetto di legittimazione dei ricorrenti ad essere
destinatari dell’ordinanza in questione nella particolare fattispecie.
Occorre osservare in generale che l'ordinanza con la quale il sindaco impone al
proprietario dell'area di bonificarla in relazione a rifiuti speciali tossici e
nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è
diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la
responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo
ripristinatorio, per essere rivolta essenzialmente ad ottenere la rimozione
dell'attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all'ambiente
circostante e alla salute pubblica. Pertanto, detta ordinanza può essere
legittimamente indirizzata all'attuale proprietario dell'area, cioè a colui che
si trova con quest'ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli
interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di
pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o al precedente
proprietario ( v. le decisioni di questa Sezione 2 aprile 2001, n. 1904 e 2
aprile 2003 n. 1678). Invero, la ricerca dell'obbligato di diritto, mediante
accertamenti complessi e laboriosi, risulta in genere incompatibile con
l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr.la decisione
di questa Sezione 7 settembre 1991, n. 1137, che richiama il precedente della
stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520), tanto più che nella specie vi è
un’indagine penale in corso, in relazione all’incendio sviluppatosi nella zona
in data 12.3.2002.
Appare, in definitiva, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei
confronti dell'effettivo responsabile, il soggetto destinatario del
provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di
rifiuti tossici e nocivi possa essere individuato in chi con il bene si trovi in
rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati,
ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua,
occorre ribadire, della natura ripristinatoria d'urgenza e non sanzionatoria del
provvedimento contingibile.
Di conseguenza appare allo stato irrilevante la circostanza che l’inquinamento
in questione potrebbe essere di natura dolosa, essendo ciò ancora sub iudice.
4.3. Non può essere condiviso poi il rilievo degli appellanti secondo cui, nella
fattispecie, non potrebbero essere considerati neppure proprietari dei beni da
bonificare, essendo essi assuntori di un concordato fallimentare subordinato
all’adempimento di obblighi su loro gravanti, per cui l’ordinanza impugnata
doveva essere rivolta solo nei confronti della curatela fallimentare, in quanto
organo preposto a sorvegliare sull’esatto adempimento del concordato
fallimentare e nella cui disponibilità era l’area da bonificare, dal momento che
solo a seguito del verificarsi di tale condizione l’attivo fallimentare della
Lian poteva essere trasferito agli assuntori.
Va osservato che l’effetto traslativo della proprietà in capo all’assuntore del
concordato fallimentare si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza
che omologa il concordato (V. Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2002, n. 12862),
giudicato che nella specie era appunto intervenuto per effetto della sentenza
del Tribunali di Trani n. 105/2000 di omologazione del concordato fallimentare,
come da specifica attestazione del giudice delegato del fallimento Lian s.r.l.
del 23.4.2002.
La necessità degli adempimenti cui è tenuto l’assuntore del concordato e che in
ipotesi di inadempimento, giustificano la risoluzione del medesimo a norma
dell’art. 137, regio decreto 16 marzo 1942, n.267 non impediscono l’effetto
traslativo della proprietà in capo all’assuntore.
La previsione della risoluzione ex art. 137 cit., per inadempimento
dell’assuntore agli obblighi connessi al concordato fallimentare, evidenzia in
maniera inequivoca che il concordato si perfeziona a tutti gli effetti nel
momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e che la
mancata osservanza degli obblighi non impedisce l’effetto traslativo della
proprietà ma opera, eventualmente, quale causa di risoluzione (V. Cass., sez. II,
8 novembre 2002, n. 15716).
Tale indirizzo è del resto indirettamente confermato da alcune sentenze della
Corte di Cassazione che riconoscono validità, in virtù del principio di
autonomia negoziale, alla clausola che differisca (rispetto alla pronuncia di
omologazione del concordato), il trasferimento dei beni all'assuntore,
subordinandolo alla esecuzione, da parte sua, degli obblighi cui si è
assoggettato (Cass. 7.6.1991 n. 6498; Cass. 29.4.1992 n. 5147), essendo tale
trasferimento soltanto uno dei possibili effetti della sentenza di omologazione,
clausola che nella specie non risulta apposta.
4.4. Inammissibile per genericità è la doglianza con la quale si sostiene che
l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente sarebbe stata adottata in mancanza
dei presupposti di urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa
normativa, in relazione all’ampia motivazione contenuta nell’ordinanza stessa
sul danno ambientale che potrebbe essere provocato all’area interessata per la
presenza di fibre di amianto e di fusti contenenti materiale chimico decomposto,
nonchè sul pericolo di salute pubblica connesso ala necessità di eliminare
strutture pericolanti.
4.5. Non può essere presa in esame l’ordinanza n. 16924 del 29.5.2003
(intervenuta nel corso del giudizio davanti al TAR), con la quale il Comune,
prendendo atto di quanto dichiarato dal Giudice delegato del Tribunale di Trani
per effetto della cessazione delle ordinarie funzioni degli organi fallimentari
a seguito del passaggio in giudicato della sentenza omologativa, ha ritenuto di
revocare l’ordinanza impugnata per la parte attinente la Curatela stessa,
trattandosi di un nuovo provvedimento che eventualmente doveva essere impugnato
dagli attuali appellanti mediante motivi aggiunti davanti al TAR.
4.6. Infine, con riferimento alla nota del Giudice delegato al fallimento in
data 16.6.2005, poi ripresentata alla pubblica udienza, va osservato che gli
appellanti non hanno precisato la rilevanza che essa potrebbe assumere nel
presente giudizio, tanto più che il giudice delegato ribadisce in essa che “il
differimento della proprietà dei beni del fallito … non può comportare oneri a
carico degli organi fallimentari discendenti dalla formale titolarità in capo
alla società fallita dei beni, quale quello di procedere allo smaltimento ed
alla bonifica da amianto”.
5. Per quanto considerato, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.6.2005 con l’intervento
dei signori:
Giuseppe Farina Pres. f.f..
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere Est.
Michele Corradino Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
IL SEGRETARIO
f.to Aniello Cerreto f.to Giuseppe
Farina f.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16 NOVEMBRE 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
1) Rifiuti - Bonifica di un’area da rifiuti speciali tossici e nocivi - Eliminazione della situazione di pericolo imputabile ad altro soggetto o al precedente proprietario - Attuale proprietario dell'area - Ordinanza del sindaco contingibile e urgente - Legittimità - Natura - Carattere sanzionatorio - Esclusione. L'ordinanza con la quale il sindaco impone al proprietario dell'area di bonificarla in relazione a rifiuti speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatorio, per essere rivolta essenzialmente ad ottenere la rimozione dell'attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante e alla salute pubblica. Pertanto, detta ordinanza può essere legittimamente indirizzata all'attuale proprietario dell'area, cioè a colui che si trova con quest'ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o al precedente proprietario ( v. C.d.S. Sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003 n. 1678). Invero, la ricerca dell'obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, risulta in genere incompatibile con l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. C.d.S. Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che richiama il precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520). Pres. Farina - Est. Cerreto - GIANNINI ed altri (avv. Nasca) c. COMUNE di BARLETTA (avv. Palmiotti) ed altri (conferma TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16 NOVEMBRE 2005 (C.C. 28.6.2005), Sentenza n. 6406
2) Rifiuti - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Provvedimento contingibile ed urgente - Rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. In tema di rifiuti, è impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, da parte del soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua, occorre ribadire, della natura ripristinatoria d'urgenza e non sanzionatoria del provvedimento contingibile. Di conseguenza appare allo stato irrilevante la circostanza che l’inquinamento in questione potrebbe essere di natura dolosa, essendo ciò ancora sub iudice. Pres. Farina - Est. Cerreto - GIANNINI ed altri (avv. Nasca) c. COMUNE di BARLETTA (avv. Palmiotti) ed altri (conferma TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16 NOVEMBRE 2005 (C.C. 28.6.2005), Sentenza n. 6406
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